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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/09/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 7519/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 14/11/2024 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7519/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. , nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. CIVATI MONICA ed elettivamente presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili di matrimonio ed ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cesano Maderno (MB) di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio alle seguenti condizioni
1. La casa familiare sita in Cesano Maderno, Via Trieste 42, resta assegnata in uso alla sig.ra Pt_1 con tutti gli arredi e le suppellettili a corredo della stessa;
[...]
2. Il signor alla sottoscrizione del presente ricorso e ferme restando le condizioni CP_1 tutte qui previste, da atto di aver già rilasciato la casa coniugale e si impegna ad asportare tutti i propri beni ed effetti personali entro il mese di novembre 2024. La signora si farà Parte_1 carico delle utenze della casa dal mese di novembre 2024 compreso;
3. Il figlio viene affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, i quali Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337 ter cod. civ., così come riformato dal D. Lgs. n. 154/13, con collocazione prevalente presso la madre;
4. I genitori intendono collaborare affinché ciascuno di essi possa trascorrere quanto più tempo possibile con , nell'interesse prevalente dello stesso ed allo scopo di garantire la Per_1 serenità del minore ed un rapporto equilibrato con ciascun genitore;
5. I genitori accudiranno e terranno rispettivamente con sé il figlio minore con le Per_1 modalità che seguono, cercando quanto più possibile di far sì che il minore trascorra un tempo congruo con ciascun genitore e salvo imprevisti riferibili al figlio, alla sua situazione di salute o altri impedimenti e salvo infine imprevisti riferibili a impegni lavorativi degli stessi, e fatti salvi diversi accordi tra le parti, starà con i genitori con le modalità che seguono;
6. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio -salvo diverso accordo che intervenga Per_1 fra le parti - secondo i tempi che vengono di seguito precisati:
-weekend alternati dal venerdì all'uscita da asilo/scuola sino al lunedì mattina con accompagnamento all'asilo/scuola;
-nella settimana in cui il weekend è di spettanza paterna, lo stesso terrà il figlio una volta a settimana (indicativamente il mercoledì) prendendolo all'uscita dall'asilo/scuola e accompagnandolo il giorno seguente all'asilo/scuola;
-nella settimana in cui il padre non usufruisce del weekend potrà tenere il figlio due giorni a settimana (indicativamente il lunedì e il mercoledì) prendendolo all'uscita dall'asilo/scuola e accompagnandolo il giorno seguente all'asilo/scuola; - nel caso di indisponibilità nei giorni indicati ovvero di difficoltà nel prelevamento del figlio da asilo/scuola, i genitori prima di incaricare altri soggetti terzi per l'accudimento e/o prelievo del figlio si obbligano vicendevolmente a chiedere la disponibilità dell'altro e/o dei nonni materni e/o paterni. Il tutto ovviamente salvo diverso accordo intercorso tra le parti e compatibilmente con gli impegni di lavoro. - per le vacanze Natalizie, ad anni alterni, starà con i genitori nei seguenti periodi: primo periodo dal 24/12 fino al 31/12 alle ore 12.00; secondo periodo dal giorno 31/12 fino al giorno
06/01 dell'anno successivo alle ore 21.00;
- per il periodo di vacanze pasquali alternativamente, curando che il minore non trascorrano il giorno di Natale e il giorno di Pasqua con lo stesso genitore e salvo diverso accordo fra gli stessi;
- ponti scolastici: il figlio trascorrerà alternativamente con i genitori tutte le vacanze ed i ponti legati alle festività di tutti i Santi e quelle nel periodo 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno da concordare in tempo utile;
- per il periodo delle vacanze estive (da ripartire pariteticamente): il figlio trascorrerà almeno
15/20 giorni consecutivi con il padre e 15/20 giorni consecutivi con la madre, in periodo da concordarsi entro il mese di maggio;
- è fatta salva la possibilità per i genitori di accordarsi per periodi di vacanza anche di una o più settimane durante l'anno compatibilmente con gli impegni scolastici, ricreativi, sportivi e religiosi del figlio;
- nei giorni in cui si festeggiano la “festa della mamma” e il compleanno della madre così come, analogamente, nei giorni della “festa del papà” e del compleanno del padre, il figlio starà rispettivamente con la madre o con il padre per l'intera giornata o almeno per un paio d'ore, salvo impegni scolastici, ricreativi, sportivi e religiosi del figlio e di lavoro dei genitori;
- per il festeggiamento dei compleanni del figlio, i genitori potranno organizzare la giornata e/o i festeggiamenti insieme o autonomamente;
- qualsiasi evento religioso, sportivo, ludico, ricreativo (a titolo esemplificativo e non esaustivo la celebrazione della S. Messa per la Comunione o la Cresima, la partita, lo spettacolo/festa di fine anno scolastico) potrà essere partecipato da entrambi i genitori;
- eventuali rinfreschi/feste connesse agli eventi che precedono verranno organizzate e sostenute quanto alle spese da entrambi i genitori autonomamente nella stessa giornata ove possibile, in modo da garantire al figlio minore la possibilità di trascorrere con ciascuno dei genitori un pari lasso di tempo nella stessa giornata secondo le modalità che gli stessi adotteranno di comune accordo;
7. Il sig. corrisponderà dalla sottoscrizione del presente, a titolo di concorso CP_1 mensile nel mantenimento del figlio , la somma di € 400,00 Per_1 entro il giorno 10 di ogni mese oltre rivalutazione monetaria secondo gli Indici ISTAT/FOI ed oltre alla corresponsione della quota del 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Monza da intendersi qui integralmente trascritto e condiviso dalle parti fermo restando il pagamento al 50% della retta dell'asilo comprensiva di mensa;
8. L'importo di cui all'Assegno Unico Universale verrà percepito nella misura del 100% dalla signora con il pieno assenso del marito che nulla oppone e che nulla vanta a tale Parte_1 titolo e ciò indipendentemente dal genitore che ne farà richiesta;
9. Il Sig. con la sottoscrizione del presente acconsente sin da ora che la casa CP_1 coniugale sita in Cesano Maderno Via Trieste 42 del quale è proprietario al 50% venga posta in vendita rilasciando con la sottoscrizione del presente ricorso il mandato a vendere alla signora
; Parte_1
10. La signora dalla sottoscrizione del presente si impegna a farsi carico in via Parte_1 esclusiva del pagamento del relativo rateo di mutuo (ad oggi importo mensile di circa € 1.000,00) acceso con e gravante su entrambi i coniugi. Le maggior somme corrisposte CP_2
a tale titolo dalla signora sino alla vendita (ovverosia il 50% della rata che è carico Parte_1 del signor verranno riconosciute dal signor in favore della signora CP_1 CP_1 Pt_1 alla vendita dell'immobile;
[...]
11. Il ricavato della vendita al netto delle somme dovute alla Banca per l'estinzione del mutuo, delle somme dovute in favore della signora come da punto 11 che precede, di tutti gli Pt_1 oneri e spese relative alla vendita, verrà ripartito tra le parti al 60% in favore della signora Pt_1
e 40% in favore del signor
[...] CP_1
12. Il signor con la sottoscrizione del presente si obbliga al trasferimento in capo CP_1 alla signora della proprietà del camper;
Parte_1 13. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano a qualsiasi assegno l'uno a favore dell'altro a titolo di contributo al mantenimento;
14. Le parti si danno reciprocamente atto di avere compiutamente regolato ogni rapporto tra di esse pendente e di non avere nulla a pretendere uno dall'altra con riferimento alla loro cessata convivenza fatto salvo quanto previsto nel presente ricorso;
15. I genitori si obbligano a comunicarsi ogni cambio di residenza o domicilio, così come i recapiti telefonici dei luoghi di villeggiatura;
16. I genitori si autorizzano a recarsi all'estero anche con il figlio minore e si impegnano ad espletare le pratiche per il rilascio o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, per sé e per il minore;
17. Spese del giudizio integralmente compensate tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale pronunciata dal Tribunale di Monza in data 16.01.2025 (sent. n. 154/2025 – pubbl. in data 29.01.2025).
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio (15.04.2021) e, per le restanti Per_1 pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Spese di lite compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 14/11/2024, così provvede: CP_1
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
n Comune Cesano Maderno (MB) in data 21/04/2018 (atto n. 8, Parte II, CP_1
Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Cesano Maderno (MB)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cesano Maderno (MB), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5
e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. 3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11 settembre 2025
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 14/11/2024 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7519/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. , nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. CIVATI MONICA ed elettivamente presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili di matrimonio ed ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cesano Maderno (MB) di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio alle seguenti condizioni
1. La casa familiare sita in Cesano Maderno, Via Trieste 42, resta assegnata in uso alla sig.ra Pt_1 con tutti gli arredi e le suppellettili a corredo della stessa;
[...]
2. Il signor alla sottoscrizione del presente ricorso e ferme restando le condizioni CP_1 tutte qui previste, da atto di aver già rilasciato la casa coniugale e si impegna ad asportare tutti i propri beni ed effetti personali entro il mese di novembre 2024. La signora si farà Parte_1 carico delle utenze della casa dal mese di novembre 2024 compreso;
3. Il figlio viene affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, i quali Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337 ter cod. civ., così come riformato dal D. Lgs. n. 154/13, con collocazione prevalente presso la madre;
4. I genitori intendono collaborare affinché ciascuno di essi possa trascorrere quanto più tempo possibile con , nell'interesse prevalente dello stesso ed allo scopo di garantire la Per_1 serenità del minore ed un rapporto equilibrato con ciascun genitore;
5. I genitori accudiranno e terranno rispettivamente con sé il figlio minore con le Per_1 modalità che seguono, cercando quanto più possibile di far sì che il minore trascorra un tempo congruo con ciascun genitore e salvo imprevisti riferibili al figlio, alla sua situazione di salute o altri impedimenti e salvo infine imprevisti riferibili a impegni lavorativi degli stessi, e fatti salvi diversi accordi tra le parti, starà con i genitori con le modalità che seguono;
6. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio -salvo diverso accordo che intervenga Per_1 fra le parti - secondo i tempi che vengono di seguito precisati:
-weekend alternati dal venerdì all'uscita da asilo/scuola sino al lunedì mattina con accompagnamento all'asilo/scuola;
-nella settimana in cui il weekend è di spettanza paterna, lo stesso terrà il figlio una volta a settimana (indicativamente il mercoledì) prendendolo all'uscita dall'asilo/scuola e accompagnandolo il giorno seguente all'asilo/scuola;
-nella settimana in cui il padre non usufruisce del weekend potrà tenere il figlio due giorni a settimana (indicativamente il lunedì e il mercoledì) prendendolo all'uscita dall'asilo/scuola e accompagnandolo il giorno seguente all'asilo/scuola; - nel caso di indisponibilità nei giorni indicati ovvero di difficoltà nel prelevamento del figlio da asilo/scuola, i genitori prima di incaricare altri soggetti terzi per l'accudimento e/o prelievo del figlio si obbligano vicendevolmente a chiedere la disponibilità dell'altro e/o dei nonni materni e/o paterni. Il tutto ovviamente salvo diverso accordo intercorso tra le parti e compatibilmente con gli impegni di lavoro. - per le vacanze Natalizie, ad anni alterni, starà con i genitori nei seguenti periodi: primo periodo dal 24/12 fino al 31/12 alle ore 12.00; secondo periodo dal giorno 31/12 fino al giorno
06/01 dell'anno successivo alle ore 21.00;
- per il periodo di vacanze pasquali alternativamente, curando che il minore non trascorrano il giorno di Natale e il giorno di Pasqua con lo stesso genitore e salvo diverso accordo fra gli stessi;
- ponti scolastici: il figlio trascorrerà alternativamente con i genitori tutte le vacanze ed i ponti legati alle festività di tutti i Santi e quelle nel periodo 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno da concordare in tempo utile;
- per il periodo delle vacanze estive (da ripartire pariteticamente): il figlio trascorrerà almeno
15/20 giorni consecutivi con il padre e 15/20 giorni consecutivi con la madre, in periodo da concordarsi entro il mese di maggio;
- è fatta salva la possibilità per i genitori di accordarsi per periodi di vacanza anche di una o più settimane durante l'anno compatibilmente con gli impegni scolastici, ricreativi, sportivi e religiosi del figlio;
- nei giorni in cui si festeggiano la “festa della mamma” e il compleanno della madre così come, analogamente, nei giorni della “festa del papà” e del compleanno del padre, il figlio starà rispettivamente con la madre o con il padre per l'intera giornata o almeno per un paio d'ore, salvo impegni scolastici, ricreativi, sportivi e religiosi del figlio e di lavoro dei genitori;
- per il festeggiamento dei compleanni del figlio, i genitori potranno organizzare la giornata e/o i festeggiamenti insieme o autonomamente;
- qualsiasi evento religioso, sportivo, ludico, ricreativo (a titolo esemplificativo e non esaustivo la celebrazione della S. Messa per la Comunione o la Cresima, la partita, lo spettacolo/festa di fine anno scolastico) potrà essere partecipato da entrambi i genitori;
- eventuali rinfreschi/feste connesse agli eventi che precedono verranno organizzate e sostenute quanto alle spese da entrambi i genitori autonomamente nella stessa giornata ove possibile, in modo da garantire al figlio minore la possibilità di trascorrere con ciascuno dei genitori un pari lasso di tempo nella stessa giornata secondo le modalità che gli stessi adotteranno di comune accordo;
7. Il sig. corrisponderà dalla sottoscrizione del presente, a titolo di concorso CP_1 mensile nel mantenimento del figlio , la somma di € 400,00 Per_1 entro il giorno 10 di ogni mese oltre rivalutazione monetaria secondo gli Indici ISTAT/FOI ed oltre alla corresponsione della quota del 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Monza da intendersi qui integralmente trascritto e condiviso dalle parti fermo restando il pagamento al 50% della retta dell'asilo comprensiva di mensa;
8. L'importo di cui all'Assegno Unico Universale verrà percepito nella misura del 100% dalla signora con il pieno assenso del marito che nulla oppone e che nulla vanta a tale Parte_1 titolo e ciò indipendentemente dal genitore che ne farà richiesta;
9. Il Sig. con la sottoscrizione del presente acconsente sin da ora che la casa CP_1 coniugale sita in Cesano Maderno Via Trieste 42 del quale è proprietario al 50% venga posta in vendita rilasciando con la sottoscrizione del presente ricorso il mandato a vendere alla signora
; Parte_1
10. La signora dalla sottoscrizione del presente si impegna a farsi carico in via Parte_1 esclusiva del pagamento del relativo rateo di mutuo (ad oggi importo mensile di circa € 1.000,00) acceso con e gravante su entrambi i coniugi. Le maggior somme corrisposte CP_2
a tale titolo dalla signora sino alla vendita (ovverosia il 50% della rata che è carico Parte_1 del signor verranno riconosciute dal signor in favore della signora CP_1 CP_1 Pt_1 alla vendita dell'immobile;
[...]
11. Il ricavato della vendita al netto delle somme dovute alla Banca per l'estinzione del mutuo, delle somme dovute in favore della signora come da punto 11 che precede, di tutti gli Pt_1 oneri e spese relative alla vendita, verrà ripartito tra le parti al 60% in favore della signora Pt_1
e 40% in favore del signor
[...] CP_1
12. Il signor con la sottoscrizione del presente si obbliga al trasferimento in capo CP_1 alla signora della proprietà del camper;
Parte_1 13. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano a qualsiasi assegno l'uno a favore dell'altro a titolo di contributo al mantenimento;
14. Le parti si danno reciprocamente atto di avere compiutamente regolato ogni rapporto tra di esse pendente e di non avere nulla a pretendere uno dall'altra con riferimento alla loro cessata convivenza fatto salvo quanto previsto nel presente ricorso;
15. I genitori si obbligano a comunicarsi ogni cambio di residenza o domicilio, così come i recapiti telefonici dei luoghi di villeggiatura;
16. I genitori si autorizzano a recarsi all'estero anche con il figlio minore e si impegnano ad espletare le pratiche per il rilascio o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, per sé e per il minore;
17. Spese del giudizio integralmente compensate tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale pronunciata dal Tribunale di Monza in data 16.01.2025 (sent. n. 154/2025 – pubbl. in data 29.01.2025).
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio (15.04.2021) e, per le restanti Per_1 pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Spese di lite compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 14/11/2024, così provvede: CP_1
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
n Comune Cesano Maderno (MB) in data 21/04/2018 (atto n. 8, Parte II, CP_1
Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Cesano Maderno (MB)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cesano Maderno (MB), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5
e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. 3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11 settembre 2025
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona