Art. 33. (Altre violazioni) 1. Si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000 per: (21) (22) a) l'irregolare certificazione dei corrispettivi;
b) la mancata o irregolare tenuta o conservazione dei registri e dei documenti obbligatori;
c) l'omessa comunicazione degli intermediari incaricati della vendita dei titoli di accesso;
d) la mancata emissione del documento riepilogativo degli incassi;
e) l'omessa o infedele dichiarazione di effettuazione di attivita';
f) la mancata o irregolare compilazione delle distinte di contabilizzazione dei proventi delle case da gioco;
g) l'omessa o infedele fornitura dei dati di cui all' articolo 74-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ;
h) l'omessa o infedele comunicazione del numero e degli importi degli abbonamenti al concessionario di cui all' articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , o all'ufficio delle entrate competente.
2. Per l'omessa installazione degli apparecchi misuratori fiscali o delle biglietterie automatizzate si applica la sanzione da ((euro 2000 a euro 4000)) . ((23)) 3. La mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione dei misuratori fiscali e' punita con la sanzione da ((euro 250 a euro 2000)) . ((23)) 4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 158 , COME MODIFICATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208 . (21)
------------ AGGIORNAMENTO (21)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2017.
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 aveva precedentemente disposto (con l'art. 32, comma 1) l'abrogazione del presente comma a decorrere dal 1 gennaio 2017. ------------ AGGIORNAMENTO (22)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 , come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208 , ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2016. -------------- AGGIORNAMENTO (23)
Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 , ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024".
b) la mancata o irregolare tenuta o conservazione dei registri e dei documenti obbligatori;
c) l'omessa comunicazione degli intermediari incaricati della vendita dei titoli di accesso;
d) la mancata emissione del documento riepilogativo degli incassi;
e) l'omessa o infedele dichiarazione di effettuazione di attivita';
f) la mancata o irregolare compilazione delle distinte di contabilizzazione dei proventi delle case da gioco;
g) l'omessa o infedele fornitura dei dati di cui all' articolo 74-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ;
h) l'omessa o infedele comunicazione del numero e degli importi degli abbonamenti al concessionario di cui all' articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , o all'ufficio delle entrate competente.
2. Per l'omessa installazione degli apparecchi misuratori fiscali o delle biglietterie automatizzate si applica la sanzione da ((euro 2000 a euro 4000)) . ((23)) 3. La mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione dei misuratori fiscali e' punita con la sanzione da ((euro 250 a euro 2000)) . ((23)) 4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 158 , COME MODIFICATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208 . (21)
------------ AGGIORNAMENTO (21)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2017.
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 aveva precedentemente disposto (con l'art. 32, comma 1) l'abrogazione del presente comma a decorrere dal 1 gennaio 2017. ------------ AGGIORNAMENTO (22)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 , come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208 , ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2016. -------------- AGGIORNAMENTO (23)
Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 , ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024".