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1 gennaio 1973
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1 aprile 1998
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11 maggio 2000
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22 ottobre 2015
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1 gennaio 2016
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29 giugno 2024
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1 gennaio 2026
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Art. 33. (Altre violazioni) 1. Si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000 per: (21) (22) a) l'irregolare certificazione dei corrispettivi;
b) la mancata o irregolare tenuta o conservazione dei registri e dei documenti obbligatori;
c) l'omessa comunicazione degli intermediari incaricati della vendita dei titoli di accesso;
d) la mancata emissione del documento riepilogativo degli incassi;
e) l'omessa o infedele dichiarazione di effettuazione di attivita';
f) la mancata o irregolare compilazione delle distinte di contabilizzazione dei proventi delle case da gioco;
g) l'omessa o infedele fornitura dei dati di cui all' articolo 74-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ;
h) l'omessa o infedele comunicazione del numero e degli importi degli abbonamenti al concessionario di cui all' articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , o all'ufficio delle entrate competente.
2. Per l'omessa installazione degli apparecchi misuratori fiscali o delle biglietterie automatizzate si applica la sanzione da ((euro 2000 a euro 4000)) . ((23)) 3. La mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione dei misuratori fiscali e' punita con la sanzione da ((euro 250 a euro 2000)) . ((23)) 4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 158 , COME MODIFICATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208 . (21)
------------ AGGIORNAMENTO (21)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2017.
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 aveva precedentemente disposto (con l'art. 32, comma 1) l'abrogazione del presente comma a decorrere dal 1 gennaio 2017. ------------ AGGIORNAMENTO (22)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 , come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208 , ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2016. -------------- AGGIORNAMENTO (23)
Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 , ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del D.Lgs. medesimo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.
b) la mancata o irregolare tenuta o conservazione dei registri e dei documenti obbligatori;
c) l'omessa comunicazione degli intermediari incaricati della vendita dei titoli di accesso;
d) la mancata emissione del documento riepilogativo degli incassi;
e) l'omessa o infedele dichiarazione di effettuazione di attivita';
f) la mancata o irregolare compilazione delle distinte di contabilizzazione dei proventi delle case da gioco;
g) l'omessa o infedele fornitura dei dati di cui all' articolo 74-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ;
h) l'omessa o infedele comunicazione del numero e degli importi degli abbonamenti al concessionario di cui all' articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , o all'ufficio delle entrate competente.
2. Per l'omessa installazione degli apparecchi misuratori fiscali o delle biglietterie automatizzate si applica la sanzione da ((euro 2000 a euro 4000)) . ((23)) 3. La mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione dei misuratori fiscali e' punita con la sanzione da ((euro 250 a euro 2000)) . ((23)) 4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 158 , COME MODIFICATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208 . (21)
------------ AGGIORNAMENTO (21)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2017.
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 aveva precedentemente disposto (con l'art. 32, comma 1) l'abrogazione del presente comma a decorrere dal 1 gennaio 2017. ------------ AGGIORNAMENTO (22)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 , come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208 , ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2016. -------------- AGGIORNAMENTO (23)
Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 , ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del D.Lgs. medesimo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.
Commentari • 2
- 1. Circolare del 07/09/2000 n. 165 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Uff. del Dir. CentraleMin. Finanze · 7 settembre 2000 · 2.1177404
[…] prevede una sanzione pari all\'imposta relativa all\'importo non documentato o registrato. L\'articolo 33 del DPR n. 640 del 1972, nella versione attualmente in vigore, fissa le sanzioni applicabili nei confronti di coloro i quali organizzano attivita\' di intrattenimento, per una serie di violazioni commesse
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Giurisprudenza • 11
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 20/05/2025, n. 6856Provvedimento: […] La società Ricorrente_1 a r.l. ha impugnato l'atto di contestazione n. ////2024 con cui venivano rilevate le seguenti violazioni in materia IVA e di imposta sugli intrattenimenti: (i) mancata o irregolare tenuta dei registri IVA (ex art. 9, commi 1 e 3, del D.lgs. n. 471/1997); (ii) mancato rilascio dei titoli di accesso (ex art. 32, comma 3, del DPR n. 640/1972); (Associazione_1) omessa installazione dei misuratori fiscali o delle biglietterie automatizzate (ex art. 33, comma 2, del DPR n. 640/1972) con conseguente irrogazione di sanzioni pari complessivamente ad euro 1.250,00.Leggi di più...
- interpretazione formalistica·
- attività didattica·
- mancato rilascio titoli di accesso·
- mancata tenuta registri IVA·
- art. 10 DPR n. 633/1972·
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