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Sentenza 20 febbraio 2024
Sentenza 20 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 20/02/2024, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei sig.ri
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1138/2022 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 18/07/2022 da:
, nata in [...] il [...], C.F. , residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Lucidi del Foro di Ascoli Piceno;
Ricorrente
contro
, nato in [...] il [...], C.F. , residente a [...]CP_1 C.F._2
Benedetto del Tronto (AP), via F. Filzi n. 6, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriella Ceneri del Foro di Ascoli Piceno, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito a San Benedetto del Tronto (AP),
Via del Correggio n. 22;
Resistente
E CON L'INTERVENTO DEL P.M.
Oggetto: separazione giudiziale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso come sopra depositato in data 18/07/2022, deduceva che in data 16/11/2002 Parte_1
aveva contratto matrimonio in Marocco con , nato in [...] il [...]; che il CP_1
matrimonio era stato trascritto nei registri di stato civile del Comune di Bergamo, Anno 2022, Numero
100, Parte II, Serie C;
che dall'unione matrimoniale erano nati due figli: il 12/11/2004 in Per_1
Marocco e il 29/11/2010 a San Benedetto del Tronto;
che la famiglia aveva stabilito la Per_2 residenza in Monteprandone, fraz. Centobuchi, in via Amendola n. 8; che il matrimonio era entrato irreparabilmente in crisi a causa del comportamento di;
che la convivenza tra i coniugi, CP_1
divenuta intollerabile, era stata interrotta da qualche anno;
che si era trasferita con i figli Parte_1
a Bergamo, dove vivevano anche alcuni suoi familiari;
tutto ciò premesso, la parte ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione giudiziale tra i coniugi, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, per colpa addebitabile a . CP_1
Parte resistente, , non si costituiva in giudizio nella fase presidenziale, rimanendo CP_1
contumace.
La parte ricorrente compariva personalmente davanti al Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno in data 26/10/2022; non essendo possibile esperire il tentativo di conciliazione, attesa l'assenza della parte resistente, il Presidente del Tribunale emanava i provvedimenti temporanei ed urgenti.
Il PM prendeva conoscenza degli atti del processo in data 06/02/2023 (Cass. n. 5119/1996; n.
571/2000; n. 19727/2003; n. 6136/2015).
La parte resistente si costituiva davanti al Giudice istruttore in data 26/01/2023.
Le parti, poi, comparivano davanti al Giudice istruttore per mezzo dei loro difensori all'udienza del
16/02/2023; alla medesima udienza venivano concessi i termini di cui all'articolo 183, comma 6°,
c.p.c. All'udienza del 08/02/2024 i difensori delle parti chiedevano emanarsi sentenza non definitiva di separazione, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. e chiedevano successivamente fissarsi udienza per l'assunzione dei mezzi di prova già ammessi.
Il GI tratteneva la causa in decisione sullo “status”, riservandosi di riferire al Collegio, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., riservando all'esito della decisione sullo “status” di fissare la successiva udienza di assunzione dei mezzi di prova.
La domanda sullo “status” è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Dagli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio, come sopra precisato, e che la convivenza tra di essi, divenuta intollerabile, è stata interrotta dall'anno 2019/2020.
Ricorrono, pertanto, le condizioni di legge per la pronuncia, con sentenza non definitiva emessa ai sensi dell'art. 709 bis c.p.c., della separazione giudiziale tra i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi nata in [...] il [...], e Parte_1
, nato in [...] il [...]; CP_1
- ordina all'ufficiale di Stato civile del Comune di Bergamo di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, in quanto il matrimonio, contratto in data 16/11/2002 in Marocco, è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Bergamo, Anno 2022, Numero 100, Parte II, Serie C;
- fissa, per l'assunzione dei mezzi di prova ammessi, l'udienza del 15/11/2024 alle ore 9:30 davanti al GI, Dott.ssa Rita De Angelis;
- spese al definitivo.
Ascoli Piceno, 20/02/2024
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei sig.ri
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1138/2022 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 18/07/2022 da:
, nata in [...] il [...], C.F. , residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Lucidi del Foro di Ascoli Piceno;
Ricorrente
contro
, nato in [...] il [...], C.F. , residente a [...]CP_1 C.F._2
Benedetto del Tronto (AP), via F. Filzi n. 6, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriella Ceneri del Foro di Ascoli Piceno, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito a San Benedetto del Tronto (AP),
Via del Correggio n. 22;
Resistente
E CON L'INTERVENTO DEL P.M.
Oggetto: separazione giudiziale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso come sopra depositato in data 18/07/2022, deduceva che in data 16/11/2002 Parte_1
aveva contratto matrimonio in Marocco con , nato in [...] il [...]; che il CP_1
matrimonio era stato trascritto nei registri di stato civile del Comune di Bergamo, Anno 2022, Numero
100, Parte II, Serie C;
che dall'unione matrimoniale erano nati due figli: il 12/11/2004 in Per_1
Marocco e il 29/11/2010 a San Benedetto del Tronto;
che la famiglia aveva stabilito la Per_2 residenza in Monteprandone, fraz. Centobuchi, in via Amendola n. 8; che il matrimonio era entrato irreparabilmente in crisi a causa del comportamento di;
che la convivenza tra i coniugi, CP_1
divenuta intollerabile, era stata interrotta da qualche anno;
che si era trasferita con i figli Parte_1
a Bergamo, dove vivevano anche alcuni suoi familiari;
tutto ciò premesso, la parte ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione giudiziale tra i coniugi, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, per colpa addebitabile a . CP_1
Parte resistente, , non si costituiva in giudizio nella fase presidenziale, rimanendo CP_1
contumace.
La parte ricorrente compariva personalmente davanti al Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno in data 26/10/2022; non essendo possibile esperire il tentativo di conciliazione, attesa l'assenza della parte resistente, il Presidente del Tribunale emanava i provvedimenti temporanei ed urgenti.
Il PM prendeva conoscenza degli atti del processo in data 06/02/2023 (Cass. n. 5119/1996; n.
571/2000; n. 19727/2003; n. 6136/2015).
La parte resistente si costituiva davanti al Giudice istruttore in data 26/01/2023.
Le parti, poi, comparivano davanti al Giudice istruttore per mezzo dei loro difensori all'udienza del
16/02/2023; alla medesima udienza venivano concessi i termini di cui all'articolo 183, comma 6°,
c.p.c. All'udienza del 08/02/2024 i difensori delle parti chiedevano emanarsi sentenza non definitiva di separazione, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. e chiedevano successivamente fissarsi udienza per l'assunzione dei mezzi di prova già ammessi.
Il GI tratteneva la causa in decisione sullo “status”, riservandosi di riferire al Collegio, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., riservando all'esito della decisione sullo “status” di fissare la successiva udienza di assunzione dei mezzi di prova.
La domanda sullo “status” è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Dagli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio, come sopra precisato, e che la convivenza tra di essi, divenuta intollerabile, è stata interrotta dall'anno 2019/2020.
Ricorrono, pertanto, le condizioni di legge per la pronuncia, con sentenza non definitiva emessa ai sensi dell'art. 709 bis c.p.c., della separazione giudiziale tra i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi nata in [...] il [...], e Parte_1
, nato in [...] il [...]; CP_1
- ordina all'ufficiale di Stato civile del Comune di Bergamo di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, in quanto il matrimonio, contratto in data 16/11/2002 in Marocco, è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Bergamo, Anno 2022, Numero 100, Parte II, Serie C;
- fissa, per l'assunzione dei mezzi di prova ammessi, l'udienza del 15/11/2024 alle ore 9:30 davanti al GI, Dott.ssa Rita De Angelis;
- spese al definitivo.
Ascoli Piceno, 20/02/2024
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo