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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVI, sentenza 28/01/2026, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 379/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 16, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CATENA ROSSELLA, Presidente
DAMBRUOSO STEFANO, RE
SALVO MICHELE, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4203/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259027809901000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 91/2026 depositato il 20/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente : Accoglimento del ricorso e annullamenteo del Provvedimento
Resistente : Conferma del Provvedimento e condanna alle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 17 giugno 2025 l'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Milano ha notificato alla sig.ra Ricorrente_1, tramite raccomandata internazionale, l'intimazione di pagamento n. 068 2025 90278099 01/000 oggetto di impugnazione con il presente ricorso, con la quale le sono state domandate in pagamento le somme derivanti dall'avviso di accertamento n. T9B012401542/2020 emesso dall'Ufficio Controlli della Direzione Provinciale I di Milano dell'Agenzia delle Entrate e notificato il 13 marzo 2021, per un importo complessivamente pari a € 46.304,03. La sig.ra Ricorrente_1 è una cittadina italiana la quale, a far data dall'anno 2014 si è trasferita per ragioni connesse alla propria attività lavorativa a
Londra (Regno Unito), dove tutt'oggi risiede, e dove si e' iscritta dal 10 febbraio 2016 all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) . La Ricorrente, ricevuta la notifica dell'intimazione, si è attivata presso l'Amministrazione al fine di ottenere copia dei presunti documenti di notifica del predetto avviso di accertamento.Ha quindi la ricorrente impugnato il provvedimento impositivo chiedendone l'annullamento per violazione dell'Art. 50 comm 4 e 5 del DPR 29 settembre 1973, N 600. La ricorrente Lamenta sostanzialmente di non aver mai ricevuto l'avviso d accertamento sotteso all'intimazione oggi impugnata.
L'Amministrazione si e' costituita in giudizio ed ha ribadito la correttezza del proprio operato chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
.La Corte all'esito dell'odierna udienza , letti gli atti e sentite le parti rileva. La ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento per far valere il vizio di notifica dell'avviso di accertamento ad essa presupposto. La stessa una volta ricevuta la notifica ha presentato istanza di accesso agli atti al fine di verificare le modalità secondo le quali il presupposto avviso di accertamento sarebbe stato notificato, non avendo a suo dire mai ricevuto formale conoscenza di tale atto. L'Amministrazione nel rispondere alla richiesta di accesso ha prodotto fronte della busta presuntivamente inviata all'estero;
ed anche retro della busta con avviso di ricevimento ancora integro e privo di qualsivoglia indicazione in merito al tentativo di notifica asseritamente effettuato . Secondo la difesa della ricorrente la documentazione prodotta sembrerebbe essere una scansione della busta che l'Amministrazione ha effettuato prima dell'invio della raccomandata e mancherebbe senz'altro la prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, e cioe' l'avviso di ricevimento. La Corte al riguardo considera che il comma 4 dell'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 introduce una procedura di notifica alternativa a quella di cui all'art. 142
c.p.c., prevedendo che “la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero”. Dunque, tale disposizione impone di effettuare la notifica ai contribuenti non residenti tramite la spedizione di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo risultante dall'AIRE. L'avviso di ricevimento della raccomandata e' un atto necessario e imprescindibile, in considerazione del fatto che solo la verifica dell'effettivo e corretto inoltro di tale avviso di ricevimento a cura dell'ufficiale postale consente di acquisire la prova che sia stata garantita al destinatario l'effettiva conoscenza dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale, e quindi tutelato il suo diritto di difesa .Nel procedimento "de quo" a parere della Corte e' assente la prova dell'inoltro dell'avviso di ricevimento, mentre non è sufficiente la prova della spedizione di una raccomandata semplice, e tale prova può essere data solo con la sua allegazione. Come sostenuto dalla ricorrente l'allegazione dell'avviso di ricevimento è un adempimento importante.Quando infatti la legge ha ritenuto sufficiente che la notizia di una avvenuta notificazione fosse data a mezzo di raccomandata semplice, ha disposto in tal senso come ha fatto con l'art. 139, comma 3,
c.p.c., allorche' ha previsto il caso della consegna della copia a mani del portiere o del vicino di casa, che
è formalità ben più affidabile dell'affissione di un avviso alla porta.Nel caso in esame l' Agenzia delle entrate non ha assolto all'onere probatorio in questione ed alla Corte appare fondata sia l'eccezione di invalidità della notificazione degli avvisi di accertamento prodromici alla cartella esattoriale impugnata sia la correlata eccezione di invalidità consequenziale di tale atto della riscossione.Ed ancora. L'Agenzia delle Entrate – Riscossione è legittimata a notificare al contribuente l'intimazione di pagamento, soltanto qualora il contribuente, avuto contezza del debito erariale con la notifica dell'avviso di accertamento, non esegua spontaneamente il pagamento nei termini indicati dalla legge. Ma in mancanza di regolare notifica, nessuna pretesa può essere legittimamente intimata .L'avviso di accertamento esecutivo e l'intimazione di pagamento sono quindi due atti strettamente collegati tra loro, che devono essere portati a conoscenza del contribuente secondo le modalità previste dalla legge e nel rispetto della sequenza procedimentale descritta.L'Amministrazione avrebbe dovuto o produrre l'avviso di ricevimento della raccomandata internazionale, sottoscritta dalla Ricorrente e attestante il perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 60, comma 4, d.P.R. n. 600/1973; ovvero avrebbe dovuto produrre la documentazione attestante l'affissione dell'avviso di deposito presso la casa comunale ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 60, comma 4,cit., in ragione dell'esito negativo della notifica estera. In assenza di tale procedura la Corte ritiene che il ricorso possa essere accolto. In considerazione pero' dell'attivita' finalizzata alla tutela dell'intresse finanziario e fiscale dello Stato perseguito con l'attivita' dell'Amministrazione oggi accertata la Corte ritiene che sia equo compensare le spese di lite. tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Milano, sezione 16, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Spese compensate.
Milano 19.01.2026
RE Presidente
ST UO LL TE
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 16, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CATENA ROSSELLA, Presidente
DAMBRUOSO STEFANO, RE
SALVO MICHELE, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4203/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259027809901000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 91/2026 depositato il 20/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente : Accoglimento del ricorso e annullamenteo del Provvedimento
Resistente : Conferma del Provvedimento e condanna alle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 17 giugno 2025 l'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Milano ha notificato alla sig.ra Ricorrente_1, tramite raccomandata internazionale, l'intimazione di pagamento n. 068 2025 90278099 01/000 oggetto di impugnazione con il presente ricorso, con la quale le sono state domandate in pagamento le somme derivanti dall'avviso di accertamento n. T9B012401542/2020 emesso dall'Ufficio Controlli della Direzione Provinciale I di Milano dell'Agenzia delle Entrate e notificato il 13 marzo 2021, per un importo complessivamente pari a € 46.304,03. La sig.ra Ricorrente_1 è una cittadina italiana la quale, a far data dall'anno 2014 si è trasferita per ragioni connesse alla propria attività lavorativa a
Londra (Regno Unito), dove tutt'oggi risiede, e dove si e' iscritta dal 10 febbraio 2016 all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) . La Ricorrente, ricevuta la notifica dell'intimazione, si è attivata presso l'Amministrazione al fine di ottenere copia dei presunti documenti di notifica del predetto avviso di accertamento.Ha quindi la ricorrente impugnato il provvedimento impositivo chiedendone l'annullamento per violazione dell'Art. 50 comm 4 e 5 del DPR 29 settembre 1973, N 600. La ricorrente Lamenta sostanzialmente di non aver mai ricevuto l'avviso d accertamento sotteso all'intimazione oggi impugnata.
L'Amministrazione si e' costituita in giudizio ed ha ribadito la correttezza del proprio operato chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
.La Corte all'esito dell'odierna udienza , letti gli atti e sentite le parti rileva. La ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento per far valere il vizio di notifica dell'avviso di accertamento ad essa presupposto. La stessa una volta ricevuta la notifica ha presentato istanza di accesso agli atti al fine di verificare le modalità secondo le quali il presupposto avviso di accertamento sarebbe stato notificato, non avendo a suo dire mai ricevuto formale conoscenza di tale atto. L'Amministrazione nel rispondere alla richiesta di accesso ha prodotto fronte della busta presuntivamente inviata all'estero;
ed anche retro della busta con avviso di ricevimento ancora integro e privo di qualsivoglia indicazione in merito al tentativo di notifica asseritamente effettuato . Secondo la difesa della ricorrente la documentazione prodotta sembrerebbe essere una scansione della busta che l'Amministrazione ha effettuato prima dell'invio della raccomandata e mancherebbe senz'altro la prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, e cioe' l'avviso di ricevimento. La Corte al riguardo considera che il comma 4 dell'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 introduce una procedura di notifica alternativa a quella di cui all'art. 142
c.p.c., prevedendo che “la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero”. Dunque, tale disposizione impone di effettuare la notifica ai contribuenti non residenti tramite la spedizione di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo risultante dall'AIRE. L'avviso di ricevimento della raccomandata e' un atto necessario e imprescindibile, in considerazione del fatto che solo la verifica dell'effettivo e corretto inoltro di tale avviso di ricevimento a cura dell'ufficiale postale consente di acquisire la prova che sia stata garantita al destinatario l'effettiva conoscenza dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale, e quindi tutelato il suo diritto di difesa .Nel procedimento "de quo" a parere della Corte e' assente la prova dell'inoltro dell'avviso di ricevimento, mentre non è sufficiente la prova della spedizione di una raccomandata semplice, e tale prova può essere data solo con la sua allegazione. Come sostenuto dalla ricorrente l'allegazione dell'avviso di ricevimento è un adempimento importante.Quando infatti la legge ha ritenuto sufficiente che la notizia di una avvenuta notificazione fosse data a mezzo di raccomandata semplice, ha disposto in tal senso come ha fatto con l'art. 139, comma 3,
c.p.c., allorche' ha previsto il caso della consegna della copia a mani del portiere o del vicino di casa, che
è formalità ben più affidabile dell'affissione di un avviso alla porta.Nel caso in esame l' Agenzia delle entrate non ha assolto all'onere probatorio in questione ed alla Corte appare fondata sia l'eccezione di invalidità della notificazione degli avvisi di accertamento prodromici alla cartella esattoriale impugnata sia la correlata eccezione di invalidità consequenziale di tale atto della riscossione.Ed ancora. L'Agenzia delle Entrate – Riscossione è legittimata a notificare al contribuente l'intimazione di pagamento, soltanto qualora il contribuente, avuto contezza del debito erariale con la notifica dell'avviso di accertamento, non esegua spontaneamente il pagamento nei termini indicati dalla legge. Ma in mancanza di regolare notifica, nessuna pretesa può essere legittimamente intimata .L'avviso di accertamento esecutivo e l'intimazione di pagamento sono quindi due atti strettamente collegati tra loro, che devono essere portati a conoscenza del contribuente secondo le modalità previste dalla legge e nel rispetto della sequenza procedimentale descritta.L'Amministrazione avrebbe dovuto o produrre l'avviso di ricevimento della raccomandata internazionale, sottoscritta dalla Ricorrente e attestante il perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 60, comma 4, d.P.R. n. 600/1973; ovvero avrebbe dovuto produrre la documentazione attestante l'affissione dell'avviso di deposito presso la casa comunale ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 60, comma 4,cit., in ragione dell'esito negativo della notifica estera. In assenza di tale procedura la Corte ritiene che il ricorso possa essere accolto. In considerazione pero' dell'attivita' finalizzata alla tutela dell'intresse finanziario e fiscale dello Stato perseguito con l'attivita' dell'Amministrazione oggi accertata la Corte ritiene che sia equo compensare le spese di lite. tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Milano, sezione 16, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Spese compensate.
Milano 19.01.2026
RE Presidente
ST UO LL TE