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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 17/04/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 87/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati: dr. Maura STASSANO Presidente dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere dr. Arturo PIZZELLA Consigliere relatore ha pronunziato all'esito della discussione del presente procedimento ex artt. 127 ter c.p.c. e
35 del D.lgs. n. 149/2022 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 428 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2021
T R A in persona del legale rappresentante p.t. parte Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Davide Ferrara presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata in Battipaglia (Sa), alla Via G. Mazzini, n. 176;
PARTE APPELLANTE
E
, CP_1 CP_2 Controparte_3
nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul Controparte_4 figlio minore parti rappresentate e difese come in atti dall'Avv. Anna Persona_1
Roma, elettivamente domiciliate in Battipaglia (SA), alla via C. Colombo, n. 9;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1035/2021 emessa dal Giudice del Lavoro del
Tribunale di Salerno.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con sentenza n. 1035/2021, pubblicata il 26.05.2021, il Tribunale di Salerno, in funzione di G.L., accoglieva parzialmente l'opposizione proposta da con ricorso Parte_1
depositato in data 12.08.2020 avverso il decreto ingiuntivo n. 550/2020 con il quale le era
1 stato ingiunto il pagamento in favore dei sig.ri , CP_1 CP_2 [...]
e della somma di € 49.586,58 a titolo di trattamento di CP_3 Controparte_4
fine rapporto del de cuius . Persona_2
Il giudicante, in particolare, riteneva fondata la pretesa creditoria fatta valere dagli eredi del de cuius, tanto sul presupposto che l'importo richiesto in sede monitoria era quello emergente dal CUD 2017 proveniente dalla stessa parte datoriale e risultando in ogni caso pacifico lo svolgimento da parte del dante causa degli opposti di attività lavorativa per la società opponente dal 02.01.2006 sino al 31.07.2018 e ancor prima per la ditta
[...]
dal 15.11.1983 (ditta che veniva conferita in favore della a copertura CP_5 Parte_1
della quota dal sottoscritta in tale società). CP_5
Evidenziava, tuttavia, altresì che la società datrice aveva dato prova, mediante la produzione di tre bonifici di € 1.000,00 ciascuno, recanti le date del 27.12.2018,
10.01.2019 e 28.01.2019 e la causale “acconti tfr”, di aver parzialmente provveduto al pagamento di acconti a titolo di tfr, sicché, per l'effetto, rideterminava l'importo a credito degli eredi di in complessivi € 46.586,58, compensando per 1/3 le spese di Persona_2
lite e ponendo la residua quota a carico della parte opponente.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello con ricorso depositato in data Parte_1
19.07.2021, lamentandone l'erroneità nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto che avesse lavorato alle dipendenze della società datrice senza soluzione di Persona_2
continuità dal 1983 al 2018 sul presupposto che la ditta fosse confluita nella CP_5
laddove invece nel caso di specie il lavoratore cessava il rapporto di lavoro Parte_1
con la ditta in data 31.07.2005 a seguito di licenziamento e veniva CP_5
successivamente assunto dalla società soltanto in data 02.01.2006, sicché alla Parte_1 data del 28.12.2005, allorquando veniva effettuato il conferimento d'azienda, peraltro solo limitatamente ad alcuni beni mobili, lo stesso non era titolare di alcun rapporto di lavoro.
Sulla base di tali considerazioni, pertanto, la società eccepiva che il t.f.r. dovesse essere pagato dalla prima azienda.
L'appellante lamentava, inoltre, la mancata ammissione della prova testimoniale nella precedente fase processuale, chiedendo l'ammissione del mezzo istruttorio nel presente grado.
Concludeva, dunque, per l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese del doppio grado.
2 Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano gli appellati con memoria depositata in data 30.11.2024, resistendo sulla base di articolare argomentazioni all'avverso gravame e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
La prima udienza di discussione delle parti, originariamente fissata per la data del
24.10.2022, è stata più volte rinviata ex officio, da ultimo alla nuova data del 09.12.2024, con decreto emesso in data 28.06.2024, ed il predetto rinvio è stato comunicato dalla cancelleria al difensore della società appellante sempre in data 28.06.2024 presso l'indirizzo di posta elettronica certificata “ indicato nell'atto di Email_1
appello depositato in data 19.07.2021.
Con riferimento alla predetta udienza del 09.12.2024 con decreto del 22.11.2024 comunicato dalla cancelleria al difensore dell'appellante presso l'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sopra, è stata disposta la trattazione ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.lgs. n. 149/2022, mediante deposito telematico di note scritte.
Nonostante la richiamata comunicazione all'appellante da parte della cancelleria dei provvedimenti di cui sopra, la sola parte appellata ha proceduto, in data 04.12.2024, al deposito delle note scritte mentre parte appellante non ha depositato alcuna nota difensiva in relazione alla suddetta data, sicché all'esito della trattazione del procedimento nelle forme sopra indicate, è stato disposto il rinvio ex art. 348 c.p.c. alla nuova data del
03.03.2025, già sostituendo l'udienza con il deposito di note difensive scritte fino a cinque giorni prima ex art. 127 ter c.p.c e 35 del D.lgs. n. 149/2022.
Il predetto rinvio è stato ritualmente comunicato al difensore dell'appellante in data
09.12.2024 presso l'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sopra.
Parte appellante, tuttavia, non ha provveduto a depositare note difensive nemmeno in relazione alla nuova data del 03.03.2025.
L'appello deve dunque essere dichiarato improcedibile, ed invero, non avendo la parte appellante partecipato nelle forme sopra indicate né alla prima occasione processuale utile fissata per la trattazione della causa nel merito né a quella successiva, in relazione alle quali ha avuto rituale comunicazione, deve ritenersi operante la norma di cui all'art. 348, 2° co., c.p.c., tenuto conto che la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, può ritenersi applicabile anche ai procedimenti in esame, non ostandovi la specialità del rito né
i principi cui esso si ispira (v. con riferimento alle controversie di lavoro Cass. sez. lav. 5-
5-2001 n. 6326, nonché 22-8-2003 n. 12358, 9-3-2009 n. 5643).
3 Ne consegue che anche nel procedimento in esame la mancata partecipazione alla prima occasione processuale utile non consente la decisione della causa nel merito né permette di assumere decisioni in rito diverse da quella relativa alla procedibilità del gravame ma impone la fissazione di una nuova data di trattazione, da comunicare nei modi previsti, nella quale il difetto di tale partecipazione comporta la dichiarazione di improcedibilità
(cfr. principi espressi da Cass. n. 6326/2001).
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base del valore della controversia ex D.M. n. 55/2014 come da dispositivo in calce.
Atteso il contenuto della presente decisione, va dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, sez. lavoro, definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 19.07.2021 da in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t., nei confronti di , , CP_1 CP_2 [...]
, nella qualità di esercente la responsabilità CP_3 Controparte_4
genitoriale sul figlio minore quali eredi di , avverso la Persona_1 Persona_2
sentenza del Tribunale di Salerno n. 1035/2021, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: dichiara improcedibile l'appello di Parte_1 condanna l'appellante al pagamento in favore delle parti appellate delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 3.769,60 per competenze, oltre esborsi, rimborso forfetario nella misura del 15% ed Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore degli appellati per dichiarato anticipo;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, 3.3.2025
Il CONS. EST.
(Dott. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE
(Dott. Maura Stassano)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati: dr. Maura STASSANO Presidente dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere dr. Arturo PIZZELLA Consigliere relatore ha pronunziato all'esito della discussione del presente procedimento ex artt. 127 ter c.p.c. e
35 del D.lgs. n. 149/2022 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 428 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2021
T R A in persona del legale rappresentante p.t. parte Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Davide Ferrara presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata in Battipaglia (Sa), alla Via G. Mazzini, n. 176;
PARTE APPELLANTE
E
, CP_1 CP_2 Controparte_3
nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul Controparte_4 figlio minore parti rappresentate e difese come in atti dall'Avv. Anna Persona_1
Roma, elettivamente domiciliate in Battipaglia (SA), alla via C. Colombo, n. 9;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1035/2021 emessa dal Giudice del Lavoro del
Tribunale di Salerno.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con sentenza n. 1035/2021, pubblicata il 26.05.2021, il Tribunale di Salerno, in funzione di G.L., accoglieva parzialmente l'opposizione proposta da con ricorso Parte_1
depositato in data 12.08.2020 avverso il decreto ingiuntivo n. 550/2020 con il quale le era
1 stato ingiunto il pagamento in favore dei sig.ri , CP_1 CP_2 [...]
e della somma di € 49.586,58 a titolo di trattamento di CP_3 Controparte_4
fine rapporto del de cuius . Persona_2
Il giudicante, in particolare, riteneva fondata la pretesa creditoria fatta valere dagli eredi del de cuius, tanto sul presupposto che l'importo richiesto in sede monitoria era quello emergente dal CUD 2017 proveniente dalla stessa parte datoriale e risultando in ogni caso pacifico lo svolgimento da parte del dante causa degli opposti di attività lavorativa per la società opponente dal 02.01.2006 sino al 31.07.2018 e ancor prima per la ditta
[...]
dal 15.11.1983 (ditta che veniva conferita in favore della a copertura CP_5 Parte_1
della quota dal sottoscritta in tale società). CP_5
Evidenziava, tuttavia, altresì che la società datrice aveva dato prova, mediante la produzione di tre bonifici di € 1.000,00 ciascuno, recanti le date del 27.12.2018,
10.01.2019 e 28.01.2019 e la causale “acconti tfr”, di aver parzialmente provveduto al pagamento di acconti a titolo di tfr, sicché, per l'effetto, rideterminava l'importo a credito degli eredi di in complessivi € 46.586,58, compensando per 1/3 le spese di Persona_2
lite e ponendo la residua quota a carico della parte opponente.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello con ricorso depositato in data Parte_1
19.07.2021, lamentandone l'erroneità nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto che avesse lavorato alle dipendenze della società datrice senza soluzione di Persona_2
continuità dal 1983 al 2018 sul presupposto che la ditta fosse confluita nella CP_5
laddove invece nel caso di specie il lavoratore cessava il rapporto di lavoro Parte_1
con la ditta in data 31.07.2005 a seguito di licenziamento e veniva CP_5
successivamente assunto dalla società soltanto in data 02.01.2006, sicché alla Parte_1 data del 28.12.2005, allorquando veniva effettuato il conferimento d'azienda, peraltro solo limitatamente ad alcuni beni mobili, lo stesso non era titolare di alcun rapporto di lavoro.
Sulla base di tali considerazioni, pertanto, la società eccepiva che il t.f.r. dovesse essere pagato dalla prima azienda.
L'appellante lamentava, inoltre, la mancata ammissione della prova testimoniale nella precedente fase processuale, chiedendo l'ammissione del mezzo istruttorio nel presente grado.
Concludeva, dunque, per l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese del doppio grado.
2 Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano gli appellati con memoria depositata in data 30.11.2024, resistendo sulla base di articolare argomentazioni all'avverso gravame e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
La prima udienza di discussione delle parti, originariamente fissata per la data del
24.10.2022, è stata più volte rinviata ex officio, da ultimo alla nuova data del 09.12.2024, con decreto emesso in data 28.06.2024, ed il predetto rinvio è stato comunicato dalla cancelleria al difensore della società appellante sempre in data 28.06.2024 presso l'indirizzo di posta elettronica certificata “ indicato nell'atto di Email_1
appello depositato in data 19.07.2021.
Con riferimento alla predetta udienza del 09.12.2024 con decreto del 22.11.2024 comunicato dalla cancelleria al difensore dell'appellante presso l'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sopra, è stata disposta la trattazione ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.lgs. n. 149/2022, mediante deposito telematico di note scritte.
Nonostante la richiamata comunicazione all'appellante da parte della cancelleria dei provvedimenti di cui sopra, la sola parte appellata ha proceduto, in data 04.12.2024, al deposito delle note scritte mentre parte appellante non ha depositato alcuna nota difensiva in relazione alla suddetta data, sicché all'esito della trattazione del procedimento nelle forme sopra indicate, è stato disposto il rinvio ex art. 348 c.p.c. alla nuova data del
03.03.2025, già sostituendo l'udienza con il deposito di note difensive scritte fino a cinque giorni prima ex art. 127 ter c.p.c e 35 del D.lgs. n. 149/2022.
Il predetto rinvio è stato ritualmente comunicato al difensore dell'appellante in data
09.12.2024 presso l'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sopra.
Parte appellante, tuttavia, non ha provveduto a depositare note difensive nemmeno in relazione alla nuova data del 03.03.2025.
L'appello deve dunque essere dichiarato improcedibile, ed invero, non avendo la parte appellante partecipato nelle forme sopra indicate né alla prima occasione processuale utile fissata per la trattazione della causa nel merito né a quella successiva, in relazione alle quali ha avuto rituale comunicazione, deve ritenersi operante la norma di cui all'art. 348, 2° co., c.p.c., tenuto conto che la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, può ritenersi applicabile anche ai procedimenti in esame, non ostandovi la specialità del rito né
i principi cui esso si ispira (v. con riferimento alle controversie di lavoro Cass. sez. lav. 5-
5-2001 n. 6326, nonché 22-8-2003 n. 12358, 9-3-2009 n. 5643).
3 Ne consegue che anche nel procedimento in esame la mancata partecipazione alla prima occasione processuale utile non consente la decisione della causa nel merito né permette di assumere decisioni in rito diverse da quella relativa alla procedibilità del gravame ma impone la fissazione di una nuova data di trattazione, da comunicare nei modi previsti, nella quale il difetto di tale partecipazione comporta la dichiarazione di improcedibilità
(cfr. principi espressi da Cass. n. 6326/2001).
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base del valore della controversia ex D.M. n. 55/2014 come da dispositivo in calce.
Atteso il contenuto della presente decisione, va dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, sez. lavoro, definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 19.07.2021 da in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t., nei confronti di , , CP_1 CP_2 [...]
, nella qualità di esercente la responsabilità CP_3 Controparte_4
genitoriale sul figlio minore quali eredi di , avverso la Persona_1 Persona_2
sentenza del Tribunale di Salerno n. 1035/2021, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: dichiara improcedibile l'appello di Parte_1 condanna l'appellante al pagamento in favore delle parti appellate delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 3.769,60 per competenze, oltre esborsi, rimborso forfetario nella misura del 15% ed Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore degli appellati per dichiarato anticipo;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, 3.3.2025
Il CONS. EST.
(Dott. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE
(Dott. Maura Stassano)
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