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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 06/03/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 63/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 63/2025
Oggi 6 marzo 2025, alle ore 11.06 innanzi al dott. Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per gli avv.ti Enrico Vanacore e Costantino Diana oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Sebastio
Per il Ministero nessuno
Il difensore della ricorrente si riporta al ricorso.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e si ritira in camera di consiglio.
Il difensore si allontana dall'aula.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
Il Giudice Emanuele Venzo N. R.G. 63/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 63/2025 promossa da:
(c.f. ) con gli Avv.ti Enrico Vanacore (c.f. Parte_1 C.F._1
) e Costantino Diana (c.f. ) C.F._2 C.F._3
PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA ) - contumace Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente, docente a tempo indeterminato alle dipendenze dell'amministrazione resistente, lamenta la mancata erogazione in proprio favore della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121, L.
107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente), relativamente agli anni scolastici
2019/2020 e 2020/2021 e chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/15, dell'art. 2 del DPCM del 23/09/15 e/o dell'art. 3 del
D.p.c.m. del 28/11/16, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea. - Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/15 per gli anni scolastici 2022/23 e 2021/22; - Condannare, conseguentemente, il al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla Controparte_1 normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
- Condannare il resistente CP_1 alle spese e competenze di causa, oltre accessori di legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatarii, come da tabelle ex D.M. n. 147 del 13/08/2022”. L'amministrazione scolastica convenuta, cui è stato ritualmente notificato il ricorso introduttivo, non si
è costituita in giudizio e ne va dunque dichiarata la contumacia.
Svolta istruttoria solo documentale, all'odierna udienza la causa viene decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
***
1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Invero, con sentenza pubblicata il 27.10.2023 (numero registro generale 10072/2023, numero sezionale
4090/2023, numero raccolta generale 29961/21), la Suprema Corte si è pronunciata sul procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. operato dal Tribunale di Taranto, affermando i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L.
n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Tanto osservato, nella specie la ricorrente ha allegato e documentato di essere di essere alle dipendenze dell'amministrazione resistente con contratto a tempo indeterminato a far data dal 1.09.2023 nonché di aver svolto attività di docenza negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 in virtù di contratti fino al termine delle attività didattiche (cfr. doc. 1,2 fascicolo ricorrente).
Pertanto, sulla scorta dei sopra richiamati principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, sussiste il diritto della predetta ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge
n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023.
Posto che l'amministrazione convenuta ha omesso di allegare e provare, come era suo onere, l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito ex adverso azionato, essa va condannata ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta ricorrente la somma di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici suindicati, per complessivi euro 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
2. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza di parte convenuta;
tali spese sono liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 sulla base del valore della controversia (fino ad euro 1.100) con applicazione di compensi inferiori ai medi per tutte le fasi (bassa complessità delle questioni di fatto trattate;
unica udienza), esclusa la fase istruttoria (assenza di prove orali).
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare in misura pari al 50% le spese di lite liquidate attesa la natura seriale del contenzioso c.d. carta docente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-accerta e dichiara il diritto della ricorrente a vedersi riconoscere il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e, per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta la somma di euro 1.000,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co.
36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente di metà delle spese di lite che liquida per l'intero in euro 258,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e
CPA come per legge se dovuti, oltre contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
- compensa per la restante metà le spese di lite come liquidate per l'intero al capo che precede.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 6 marzo 2025
Il Giudice
Emanuele Venzo
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 63/2025
Oggi 6 marzo 2025, alle ore 11.06 innanzi al dott. Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per gli avv.ti Enrico Vanacore e Costantino Diana oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Sebastio
Per il Ministero nessuno
Il difensore della ricorrente si riporta al ricorso.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e si ritira in camera di consiglio.
Il difensore si allontana dall'aula.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
Il Giudice Emanuele Venzo N. R.G. 63/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 63/2025 promossa da:
(c.f. ) con gli Avv.ti Enrico Vanacore (c.f. Parte_1 C.F._1
) e Costantino Diana (c.f. ) C.F._2 C.F._3
PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA ) - contumace Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente, docente a tempo indeterminato alle dipendenze dell'amministrazione resistente, lamenta la mancata erogazione in proprio favore della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121, L.
107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente), relativamente agli anni scolastici
2019/2020 e 2020/2021 e chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/15, dell'art. 2 del DPCM del 23/09/15 e/o dell'art. 3 del
D.p.c.m. del 28/11/16, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea. - Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/15 per gli anni scolastici 2022/23 e 2021/22; - Condannare, conseguentemente, il al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla Controparte_1 normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
- Condannare il resistente CP_1 alle spese e competenze di causa, oltre accessori di legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatarii, come da tabelle ex D.M. n. 147 del 13/08/2022”. L'amministrazione scolastica convenuta, cui è stato ritualmente notificato il ricorso introduttivo, non si
è costituita in giudizio e ne va dunque dichiarata la contumacia.
Svolta istruttoria solo documentale, all'odierna udienza la causa viene decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
***
1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Invero, con sentenza pubblicata il 27.10.2023 (numero registro generale 10072/2023, numero sezionale
4090/2023, numero raccolta generale 29961/21), la Suprema Corte si è pronunciata sul procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. operato dal Tribunale di Taranto, affermando i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L.
n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Tanto osservato, nella specie la ricorrente ha allegato e documentato di essere di essere alle dipendenze dell'amministrazione resistente con contratto a tempo indeterminato a far data dal 1.09.2023 nonché di aver svolto attività di docenza negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 in virtù di contratti fino al termine delle attività didattiche (cfr. doc. 1,2 fascicolo ricorrente).
Pertanto, sulla scorta dei sopra richiamati principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, sussiste il diritto della predetta ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge
n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023.
Posto che l'amministrazione convenuta ha omesso di allegare e provare, come era suo onere, l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito ex adverso azionato, essa va condannata ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta ricorrente la somma di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici suindicati, per complessivi euro 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
2. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza di parte convenuta;
tali spese sono liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 sulla base del valore della controversia (fino ad euro 1.100) con applicazione di compensi inferiori ai medi per tutte le fasi (bassa complessità delle questioni di fatto trattate;
unica udienza), esclusa la fase istruttoria (assenza di prove orali).
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare in misura pari al 50% le spese di lite liquidate attesa la natura seriale del contenzioso c.d. carta docente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-accerta e dichiara il diritto della ricorrente a vedersi riconoscere il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e, per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta la somma di euro 1.000,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co.
36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente di metà delle spese di lite che liquida per l'intero in euro 258,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e
CPA come per legge se dovuti, oltre contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
- compensa per la restante metà le spese di lite come liquidate per l'intero al capo che precede.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 6 marzo 2025
Il Giudice
Emanuele Venzo