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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 01/09/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1422/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1422/2024, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
06/07/1989, rappresentato e difeso dall'Avv. GIUPPONI TANIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. DONADI SVEVA BENEDETTA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla costituzione;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 23/09/2024 e pagina 1 di 7 10/10/2024).
OGGETTO: “Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso)”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza 02/07/2025, come segue:
Per parte ricorrente “come da ricorso 24/06/2024” e quindi: “All'Ill.mo Presidente Pt_1 del Tribunale di Varese, affinché letto il ricorso ed esaminati i documenti ad esso allegati, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, stante la natura rebus sic stantibus dei provvedimenti circa la separazione personale dei coniugi, preso atto della volontà della ricorrente, quale genitore collocatario in via prevalente, di volersi trasferire unitamente alla minore, per tutte le ragioni espresse nella narrativa del presente atto, Voglia:
-autorizzare il cambio di residenza da Via Sicilia n. 7 in LN a Via A. Boito n. 11 in Cisterna di Latina;
-e per tale effetto, modificare il calendario di visita per il padre, sig. , con la CP_1 cadenza di due finesettimana al mese, oltre alle festività, alle vacanze ed eventuali ponti da suddividere in modo equo con la madre, secondo quanto già pattuito tra le parti o secondo il prudente apprezzamento del giudice.
-In via cautelare, al fine di evitare pregiudizi dovuti alle more del giudizio, voglia il Giudice autorizzare la sig.ra ad iscrivere la minore presso l'istituto scolastico “Maria De Pt_1
Mattias”, o altro istituto scolastico che verrà scelto di comune accordo tra i coniugi, al fine di permettere alla minore di frequentare la terza elementare nel nuovo istituto a partire da settembre 2024.”;
Per parte resistente , “Conclude come da comparsa di costituzione e chiede la riduzione CP_1 del contributo al mantenimento, alla luce delle maggiori spese emerse” e quindi: “IN VIA
PRINCIPALE
• RIGETTARE la domanda di autorizzazione al trasferimento della minore perché infondata in fatto e diritto per i motivi di cui in narrativa, per l'effetto, modificare le condizioni di separazione accogliendo le seguenti domande:
• DISPORRE l'affidamento esclusivo della minore in favore del padre con collocazione della medesima presso lo stesso;
pagina 2 di 7 • RIGETTARE la domanda di affidamento esclusivo alla madre e la domanda di aumento al contributo al mantenimento perché infondate e non rispondenti all'esigenze della minore;
• DISPORRE che la frequentazione madre-figlia sia regolamentata secondo quanto riterrà opportuno il Giudice anche ad esito delle risultanze della ctu e dell'audizione della minore;
• Disporre a carico della signora un contributo al mantenimento della minore di € Pt_1
500,00 mensili annualmente rivalutabili secondo gli indici AT, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e fiscalmente documentate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/06/2024 la parte ricorrente
[...]
ha adìto l'intestato Tribunale al fine di ottenere pronuncia di modifica delle Parte_1 condizioni di separazione personale nei confronti di , in relazione all'omologa CP_1
n. 5947 pubblicata il 14/06/2023 dal Tribunale di Varese;
in particolare, parte ricorrente ha domandato l'autorizzaizone al trasferimento della minore da LN (VA) a Cisterna di Latina
(VA), con conseguente nuova rimodulazione del diritto di visita del genitore non collocatario.
Come già evidenziato con l'ordinanza recante i provvedimenti provvisori ed urgenti del
22/01/2025: “rilevato che la parte ricorrente, a sostegno delle proprie richieste, ha allegato la volontà del genitore collocatario prevalente di trasferirsi in Cisterna di Latina, ove risiede la famiglia di origine, al fine di meglio conciliare la vita lavorativa e familiare, allegando di ivi essere comproprietaria di immobile disponibile per abitarvi, nonché di avere già ivi ricevuto una proposta lavorativa;
rilevato che si è costituito in giudizio il resistente sig. , contestando la CP_1 ricostruzione della parte ricorrente e chiedendo il rigetto delle modifiche richieste;
in via riconvenzionale, il resistente ha chiesto l'affidamento esclusivo a sé della minore, con collocamento prevalente presso di sé, con frequentazione madre/figlia secondo quelle che saranno le indicazioni della CTU disponenda, con contribuzione materna per 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
rilevato che la parte resistente, a sostegno delle proprie richieste, ha allegato che a fronte della recente separazione personale consensuale, la ricorrente avrebbe manifestato l'intenzione di trasferirsi a Cisterna di Latina, decisione cui il resistente si sarebbe opposto in ragione della conseguente perdita di quotidianità con la minore, rimettendo la decisione a professionista
pagina 3 di 7 psicologa che ha in cura la minore, la quale però non si sarebbe espressa a riguardo lasciando così insoluta e pendente la questione, allegata come foriera di un atteggiamento materno ostativo alla relazione padre/figlia (è allegata al difficoltosa organizzazione in relazione ai turni lavorativi elvetici del resistente); considerato che il resistente ha allegato che la ricorrente, dopo la vendita dell'immobile ex casa coniugale nella primavera 2024, avrebbe già di fatto operato l'integrale trasloco dei beni a Cisterna di Latina, senza reperire nuova occupazione abitativa nel varesotto;
ancora, il resistente ricostruisce come la ricorrente avrebbe in realtà già deciso e organizzato l'intero trasferimento, senza preoccuparsi delle conseguenze per la minore e la relazione paterna (ad es. la ricorrente era lavoratrice elvetica tempo pieno, si è messa in malattia da giugno 2024, con conseguente licenziamento); rilevato che sono state depositate memorie ex art. 473bis.17 c.p.c.; con la prima memoria, parte ricorrente ha formulato domanda di affido esclusivo della minore a sé, domandando altresì l'incremento del contributo economico paterno sino ad € 700,00 mensili, nonché previsione di contribuzione al 50% dell'onere abitativo della ricorrente in Varese fino al disposto trasferimento”.
Con i provvedimenti provvisori ed urgenti è stato autorizzato il trasferimento della minore presso la madre in Cisterna di Latina, disponendo un nuovo calendario di frequentazioni paterno;
fermo nel resto il provvedimento modificato.
All'udienza fissata 02/07/2025, precisate le conclusioni e discussa oralmente la causa, la stessa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***********
1) Le domande delle parti - delimitazione
Parte ricorrente ha domandato in ricorso l'autorizzazione al trasferimento della minore e conseguente nuovo calendario per il padre, senza altra modifica;
in prima memoria ha formulato domanda nuova, chiedendo l'affido esclusivo a sé della minore, con incremento del contributo economico paterno da € 500,00 ad € 700,00 mensili, fermo il riparto al 50% delle spese straordinarie.
pagina 4 di 7 In sede di precisazione delle conclusioni, però, parte ricorrente ha concluso “come da ricorso”: pertanto, devono ritenersi rinunciate le domande di incremento economico, nonché di affido esclusivo della minore alla madre;
parimenti rinunciata la domanda di rimborso al 50% dei costi di alloggio della ricorrente in Varese, peraltro già rilevata come inammissibile con l'ordinanza 22/01/2025.
Orbene, pur trattandosi indubbiamente (le prime due) di domande per le quali il Tribunale può provvedere anche d'ufficio, ritiene il Collegio che non ricorrano i presupposti per disporre secondo tali richieste, rinunciate, a fronte del venire meno dell'interesse della madre sul punto.
Ancora, risulta del tutto assorbita la domanda, pur formalmente insistita, di autorizzazione a iscrizione scolastica della minore, in quanto conseguente al trasferimento autorizzato in via provvisoria.
Infine, risulta oggetto di contraddittorio (perché non rifiutato all'udienza di formulazione
02/7/2025), e quindi deve essere vagliata nel merito, la domanda formulata dal resistente a verbale relativa alla richiesta di riduzione del mantenimento ordinario, alla luce dei nuovi maggiori costi conseguenti alle trasferte per le frequentazioni con la minore.
2) Il merito del giudizio
In prima battuta occorre vagliare la domanda di affido esclusivo che il padre formula in proprio favore.
La stessa non può trovare accoglimento.
Ed invero, a fronte di una separazione consensuale omologata nel giugno 2023 ove entrambi i genitori hanno concordato di mantenere l'affido condiviso ex lege della minore, il resistente fonda sostanzialmente la propria domanda sulla richiesta della ricorrente di autorizzare il trasferimento della minore in Cisterna di Latina, in ragione della dedotta lesione della bigenitorialità per la stessa.
Ebbene, posto il legittimo diritto di ciascun genitore adulti di trasferirsi, da solo, ove preferisce, la decisione in ordine al collocamento del minore presso l'uno o presso l'altro è, in caso di disaccordo fra i genitori come nella fattispecie, di competenza del Tribunale;
l'adire la giustizia per domandare il relativo trasferimento non può essere considerato comportamento pagina 5 di 7 sintomatico di difetto di capacità genitoriale, altrimenti ledendosi il diritto di azione ex art. 24
Cost.; per il resto, non si ravvedono in atti deduzioni inerenti la capacità genitoriale della ricorrente, tali da giustificare una deroga al regime ordinario di affidamento della minore.
Quanto poi al collocamento della minore, e alla conseguente domanda di autorizzazione al trasferimento in via definitiva, ritiene il Collegio di poter confermare quanto stabilito in via provvisoria, per le motivazioni ivi contenute.
Infine, si evidenzia come non risultino necessari ulteriori adempimenti istruttori;
pur non avendo parte resistente concluso insistendo per le istanze istruttorie già rigettate, ma vagliando le stesse ad ogni modo, anche ex art. 473bis.19 e 473bis.2 c.p.c., si ribadisce la valutazione di cui all'ordinanza 22/01/2025, per la quale la CTU, per come richiesta, risulterebbe del tutto inammissibile, in quanto di tradurrebbe in una indebita delega decisoria al consulente tecnico dell'ufficio in ordine alla mera opportunità del trasferimento della minore o meno;
al contempo, non si procede ad ascolto della minore (nata il [...]) in quanto infradodicenne (8 Per_1 anni, 9 anni da compiersi il mese prossimo).
Parte resistente, poi, ha da ultimo domandato la riduzione del contributo economico in omologa pattuito in € 500,00 mensili, in ragione dei maggiori costi da lui sostenuti per le visite alla minore, quantificati in € 800,00 mensili;
parte ricorrente si è opposta, evidenziando che rispetto alla separazione sono maggiori i tempi di permanenza materni e di conseguenza il mantenimento diretto.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per rivedere al ribasso la quantificazione del mantenimento, riducendolo ad € 400,00 mensili, con decorrenza dalla prima menislità in scadenza dopo l'autorizzato trasferimento (e quindi dal febbraio 2025 compreso, visto che l'ordinanza di provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473bis.22 c.p.c. è del 22/01/2025).
Ed infatti, è il resistente che si sta di fatto facendo carico di ogni onere, economico, organizzativo, temporale, relativamente alle trasferte in Lazio per poter frequentare la figlia;
i costi sono indubbi, anche in considerazione della circostanza per cui la ricorrente ha una rete familiare e presumibilmente amicale su cui appoggiarsi, mentre il resistente è obbligato ad alloggiare, con la figlia, presso strutture ricettive, oltre agli oneri dei trasporti.
3) Le spese di lite pagina 6 di 7 La natura della controversia, solo modificativa, l'interesse preminente della figlia al centro del procedimento, nonché la parziale reciproca soccombenza, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti a norma dell'art. 92 co. 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, in parziale modifica dell'omologa n. 5947 del 14/06/2023 del Tribunale di Varese, così provvede:
1) CONFERMA i provvedimenti resi con ordinanza 22/01/2025;
2) DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento ordinario indiretto CP_1 della prole mediante la corresponsione alla madre Parte_1 dell'importo di € 400,00 entro il giorno 10 di ogni mese, decorrente dalla mensilità di febbraio 2025 compresa, oltre rivalutazione annuale AT (prima rivalutazione febbraio
2026); fermo il resto;
3) RIGETTA la domanda di affido esclusivo al padre;
4) COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 24/07/2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1422/2024, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
06/07/1989, rappresentato e difeso dall'Avv. GIUPPONI TANIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. DONADI SVEVA BENEDETTA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla costituzione;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 23/09/2024 e pagina 1 di 7 10/10/2024).
OGGETTO: “Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso)”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza 02/07/2025, come segue:
Per parte ricorrente “come da ricorso 24/06/2024” e quindi: “All'Ill.mo Presidente Pt_1 del Tribunale di Varese, affinché letto il ricorso ed esaminati i documenti ad esso allegati, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, stante la natura rebus sic stantibus dei provvedimenti circa la separazione personale dei coniugi, preso atto della volontà della ricorrente, quale genitore collocatario in via prevalente, di volersi trasferire unitamente alla minore, per tutte le ragioni espresse nella narrativa del presente atto, Voglia:
-autorizzare il cambio di residenza da Via Sicilia n. 7 in LN a Via A. Boito n. 11 in Cisterna di Latina;
-e per tale effetto, modificare il calendario di visita per il padre, sig. , con la CP_1 cadenza di due finesettimana al mese, oltre alle festività, alle vacanze ed eventuali ponti da suddividere in modo equo con la madre, secondo quanto già pattuito tra le parti o secondo il prudente apprezzamento del giudice.
-In via cautelare, al fine di evitare pregiudizi dovuti alle more del giudizio, voglia il Giudice autorizzare la sig.ra ad iscrivere la minore presso l'istituto scolastico “Maria De Pt_1
Mattias”, o altro istituto scolastico che verrà scelto di comune accordo tra i coniugi, al fine di permettere alla minore di frequentare la terza elementare nel nuovo istituto a partire da settembre 2024.”;
Per parte resistente , “Conclude come da comparsa di costituzione e chiede la riduzione CP_1 del contributo al mantenimento, alla luce delle maggiori spese emerse” e quindi: “IN VIA
PRINCIPALE
• RIGETTARE la domanda di autorizzazione al trasferimento della minore perché infondata in fatto e diritto per i motivi di cui in narrativa, per l'effetto, modificare le condizioni di separazione accogliendo le seguenti domande:
• DISPORRE l'affidamento esclusivo della minore in favore del padre con collocazione della medesima presso lo stesso;
pagina 2 di 7 • RIGETTARE la domanda di affidamento esclusivo alla madre e la domanda di aumento al contributo al mantenimento perché infondate e non rispondenti all'esigenze della minore;
• DISPORRE che la frequentazione madre-figlia sia regolamentata secondo quanto riterrà opportuno il Giudice anche ad esito delle risultanze della ctu e dell'audizione della minore;
• Disporre a carico della signora un contributo al mantenimento della minore di € Pt_1
500,00 mensili annualmente rivalutabili secondo gli indici AT, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e fiscalmente documentate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/06/2024 la parte ricorrente
[...]
ha adìto l'intestato Tribunale al fine di ottenere pronuncia di modifica delle Parte_1 condizioni di separazione personale nei confronti di , in relazione all'omologa CP_1
n. 5947 pubblicata il 14/06/2023 dal Tribunale di Varese;
in particolare, parte ricorrente ha domandato l'autorizzaizone al trasferimento della minore da LN (VA) a Cisterna di Latina
(VA), con conseguente nuova rimodulazione del diritto di visita del genitore non collocatario.
Come già evidenziato con l'ordinanza recante i provvedimenti provvisori ed urgenti del
22/01/2025: “rilevato che la parte ricorrente, a sostegno delle proprie richieste, ha allegato la volontà del genitore collocatario prevalente di trasferirsi in Cisterna di Latina, ove risiede la famiglia di origine, al fine di meglio conciliare la vita lavorativa e familiare, allegando di ivi essere comproprietaria di immobile disponibile per abitarvi, nonché di avere già ivi ricevuto una proposta lavorativa;
rilevato che si è costituito in giudizio il resistente sig. , contestando la CP_1 ricostruzione della parte ricorrente e chiedendo il rigetto delle modifiche richieste;
in via riconvenzionale, il resistente ha chiesto l'affidamento esclusivo a sé della minore, con collocamento prevalente presso di sé, con frequentazione madre/figlia secondo quelle che saranno le indicazioni della CTU disponenda, con contribuzione materna per 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
rilevato che la parte resistente, a sostegno delle proprie richieste, ha allegato che a fronte della recente separazione personale consensuale, la ricorrente avrebbe manifestato l'intenzione di trasferirsi a Cisterna di Latina, decisione cui il resistente si sarebbe opposto in ragione della conseguente perdita di quotidianità con la minore, rimettendo la decisione a professionista
pagina 3 di 7 psicologa che ha in cura la minore, la quale però non si sarebbe espressa a riguardo lasciando così insoluta e pendente la questione, allegata come foriera di un atteggiamento materno ostativo alla relazione padre/figlia (è allegata al difficoltosa organizzazione in relazione ai turni lavorativi elvetici del resistente); considerato che il resistente ha allegato che la ricorrente, dopo la vendita dell'immobile ex casa coniugale nella primavera 2024, avrebbe già di fatto operato l'integrale trasloco dei beni a Cisterna di Latina, senza reperire nuova occupazione abitativa nel varesotto;
ancora, il resistente ricostruisce come la ricorrente avrebbe in realtà già deciso e organizzato l'intero trasferimento, senza preoccuparsi delle conseguenze per la minore e la relazione paterna (ad es. la ricorrente era lavoratrice elvetica tempo pieno, si è messa in malattia da giugno 2024, con conseguente licenziamento); rilevato che sono state depositate memorie ex art. 473bis.17 c.p.c.; con la prima memoria, parte ricorrente ha formulato domanda di affido esclusivo della minore a sé, domandando altresì l'incremento del contributo economico paterno sino ad € 700,00 mensili, nonché previsione di contribuzione al 50% dell'onere abitativo della ricorrente in Varese fino al disposto trasferimento”.
Con i provvedimenti provvisori ed urgenti è stato autorizzato il trasferimento della minore presso la madre in Cisterna di Latina, disponendo un nuovo calendario di frequentazioni paterno;
fermo nel resto il provvedimento modificato.
All'udienza fissata 02/07/2025, precisate le conclusioni e discussa oralmente la causa, la stessa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***********
1) Le domande delle parti - delimitazione
Parte ricorrente ha domandato in ricorso l'autorizzazione al trasferimento della minore e conseguente nuovo calendario per il padre, senza altra modifica;
in prima memoria ha formulato domanda nuova, chiedendo l'affido esclusivo a sé della minore, con incremento del contributo economico paterno da € 500,00 ad € 700,00 mensili, fermo il riparto al 50% delle spese straordinarie.
pagina 4 di 7 In sede di precisazione delle conclusioni, però, parte ricorrente ha concluso “come da ricorso”: pertanto, devono ritenersi rinunciate le domande di incremento economico, nonché di affido esclusivo della minore alla madre;
parimenti rinunciata la domanda di rimborso al 50% dei costi di alloggio della ricorrente in Varese, peraltro già rilevata come inammissibile con l'ordinanza 22/01/2025.
Orbene, pur trattandosi indubbiamente (le prime due) di domande per le quali il Tribunale può provvedere anche d'ufficio, ritiene il Collegio che non ricorrano i presupposti per disporre secondo tali richieste, rinunciate, a fronte del venire meno dell'interesse della madre sul punto.
Ancora, risulta del tutto assorbita la domanda, pur formalmente insistita, di autorizzazione a iscrizione scolastica della minore, in quanto conseguente al trasferimento autorizzato in via provvisoria.
Infine, risulta oggetto di contraddittorio (perché non rifiutato all'udienza di formulazione
02/7/2025), e quindi deve essere vagliata nel merito, la domanda formulata dal resistente a verbale relativa alla richiesta di riduzione del mantenimento ordinario, alla luce dei nuovi maggiori costi conseguenti alle trasferte per le frequentazioni con la minore.
2) Il merito del giudizio
In prima battuta occorre vagliare la domanda di affido esclusivo che il padre formula in proprio favore.
La stessa non può trovare accoglimento.
Ed invero, a fronte di una separazione consensuale omologata nel giugno 2023 ove entrambi i genitori hanno concordato di mantenere l'affido condiviso ex lege della minore, il resistente fonda sostanzialmente la propria domanda sulla richiesta della ricorrente di autorizzare il trasferimento della minore in Cisterna di Latina, in ragione della dedotta lesione della bigenitorialità per la stessa.
Ebbene, posto il legittimo diritto di ciascun genitore adulti di trasferirsi, da solo, ove preferisce, la decisione in ordine al collocamento del minore presso l'uno o presso l'altro è, in caso di disaccordo fra i genitori come nella fattispecie, di competenza del Tribunale;
l'adire la giustizia per domandare il relativo trasferimento non può essere considerato comportamento pagina 5 di 7 sintomatico di difetto di capacità genitoriale, altrimenti ledendosi il diritto di azione ex art. 24
Cost.; per il resto, non si ravvedono in atti deduzioni inerenti la capacità genitoriale della ricorrente, tali da giustificare una deroga al regime ordinario di affidamento della minore.
Quanto poi al collocamento della minore, e alla conseguente domanda di autorizzazione al trasferimento in via definitiva, ritiene il Collegio di poter confermare quanto stabilito in via provvisoria, per le motivazioni ivi contenute.
Infine, si evidenzia come non risultino necessari ulteriori adempimenti istruttori;
pur non avendo parte resistente concluso insistendo per le istanze istruttorie già rigettate, ma vagliando le stesse ad ogni modo, anche ex art. 473bis.19 e 473bis.2 c.p.c., si ribadisce la valutazione di cui all'ordinanza 22/01/2025, per la quale la CTU, per come richiesta, risulterebbe del tutto inammissibile, in quanto di tradurrebbe in una indebita delega decisoria al consulente tecnico dell'ufficio in ordine alla mera opportunità del trasferimento della minore o meno;
al contempo, non si procede ad ascolto della minore (nata il [...]) in quanto infradodicenne (8 Per_1 anni, 9 anni da compiersi il mese prossimo).
Parte resistente, poi, ha da ultimo domandato la riduzione del contributo economico in omologa pattuito in € 500,00 mensili, in ragione dei maggiori costi da lui sostenuti per le visite alla minore, quantificati in € 800,00 mensili;
parte ricorrente si è opposta, evidenziando che rispetto alla separazione sono maggiori i tempi di permanenza materni e di conseguenza il mantenimento diretto.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per rivedere al ribasso la quantificazione del mantenimento, riducendolo ad € 400,00 mensili, con decorrenza dalla prima menislità in scadenza dopo l'autorizzato trasferimento (e quindi dal febbraio 2025 compreso, visto che l'ordinanza di provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473bis.22 c.p.c. è del 22/01/2025).
Ed infatti, è il resistente che si sta di fatto facendo carico di ogni onere, economico, organizzativo, temporale, relativamente alle trasferte in Lazio per poter frequentare la figlia;
i costi sono indubbi, anche in considerazione della circostanza per cui la ricorrente ha una rete familiare e presumibilmente amicale su cui appoggiarsi, mentre il resistente è obbligato ad alloggiare, con la figlia, presso strutture ricettive, oltre agli oneri dei trasporti.
3) Le spese di lite pagina 6 di 7 La natura della controversia, solo modificativa, l'interesse preminente della figlia al centro del procedimento, nonché la parziale reciproca soccombenza, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti a norma dell'art. 92 co. 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, in parziale modifica dell'omologa n. 5947 del 14/06/2023 del Tribunale di Varese, così provvede:
1) CONFERMA i provvedimenti resi con ordinanza 22/01/2025;
2) DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento ordinario indiretto CP_1 della prole mediante la corresponsione alla madre Parte_1 dell'importo di € 400,00 entro il giorno 10 di ogni mese, decorrente dalla mensilità di febbraio 2025 compresa, oltre rivalutazione annuale AT (prima rivalutazione febbraio
2026); fermo il resto;
3) RIGETTA la domanda di affido esclusivo al padre;
4) COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 24/07/2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
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