Decreto cautelare 14 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 14 gennaio 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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- 1. Le decisioni cautelari monocratiche pronunciate dal TAR Lombardia, sede di Milano (anno di riferimento 2024)Ilaria Genuessi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 2. La motivazione e i presupposti nella tutela cautelare monocraticaFabiola Maccario · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 3. La motivazione e i presupposti nella tutela cautelare monocraticaFabiola Maccario · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
La Rivista è lieta di ospitare nella Sezione Diritto e Processo Amministrativo lo studio compiuto in collaborazione tra l'Università statale di Milano e l'Università di Milano Bicocca sulle decisioni cautelari monocratiche del Tar Lombardia, Milano, relative all'anno 2024. Lo studio si compone di diverse parti, che verranno pubblicate dalla rivista con cadenza settimanale. Questo articolo è la prima parte ed è stata già pubblicata l'Introduzione a cura Alfredo Marra e Margherita Ramajoli. Seguiranno nell'ordine: Il contenuto dei decreti cautelari monocratici tra sospensione del provvedimento amministrativo, creatività giurisprudenziale e rapporti con la successiva ordinanza collegiale, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 19/06/2025, n. 2341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2341 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 02341/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03292/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3292 del 2024, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Casale e Clori Preti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessandro Casale in Milano, viale Monza 16;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato e domiciliato ex lege presso la sede della stessa in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
dell’U.T.G. - Prefettura di Milano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento relativo all’Istanza n. -OMISSIS- emesso dallo Sportello Unico per l’immigrazione di Milano in data 15 ottobre 2024 e notificato in pari data, con cui è stato revocato il nulla osta all’ingresso rilasciato in favore del ricorrente in data 03.08.2022, nonché di qualsiasi atto presupposto, consequenziale o correlato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 la dott.ssa Silvia Torraca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Ufficio Territoriale del Governo di Milano ha disposto la revoca del nulla osta precedentemente rilasciato in suo favore sulla scorta della seguente motivazione: “ Dalla comunicazione obbligatoria di assunzione, depositata in sede di convocazione, si evince che il CCNL applicato METALMECCANICA- INDUSTRIA, non trova riscontro con quanto indicato in domanda, inoltre non è compreso tra i settori indicati di cui all’art. 3 del DPCM del 21/12/21”.
Il ricorso è affidato alla seguente, unitaria doglianza: “Violazione di legge e/o erronea applicazione degli art. 13 co. 2 D.P.R. 394/99, artt. 4 e 5 e 26 co. 3 Legge 286/98 – Erronea valutazione dei fatti e dei presupposti - Vizio di motivazione”.
Con memoria di stile si è costituita l’Amministrazione resistente, depositando relazione della Prefettura di Milano volta a contestare le censure ex adverso articolate e chiedendo la reiezione nel merito del ricorso.
Con ordinanza n. 55 del 14.01.2025 il Collegio, ritenute le censure articolate meritevoli dell’approfondimento proprio della piena cognizione della fase di merito della causa, potendo le stesse presentare profili di fondatezza, e ravvisata la sussistenza del periculum in mora , tenuto conto del rischio di espulsione dal territorio dello Stato del ricorrente, entrato in Italia con regolare visto e assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ha accolto l’istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato e fissato per la discussione del merito l’udienza pubblica del 7 maggio 2025.
All’udienza da ultimo indicata la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è fondato.
3. Giova sinteticamente ripercorrere i fatti di causa:
- con istanza in data 27 gennaio 2022, Claudio Sala, in qualità di rappresentante legale della Ciesse Impianti s.r.l., operativa nel settore produttivo “edilizia” (Codice ATECO 43.22.01 – Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento), presentava domanda di nulla osta per lavoro subordinato in favore dell’odierno ricorrente; nell’istanza veniva indicato, quale contratto di categoria applicato, quello della “Edilizia- edilizia-industria” e, come mansione cui adibire il lavoratore, quella di “addetto alle caldaie di impianti di riscaldamento industriale” ;
- in data 5 dicembre 2022, previo rilascio del nulla osta, il ricorrente otteneva il visto di ingresso;
- a seguito dell’ingresso in Italia del ricorrente, le parti venivano convocate in Prefettura per la sottoscrizione del contratto di lavoro: in tale occasione venivano richiesti chiarimenti in ordine alla posizione lavorativa del dipendente e veniva acquisita la comunicazione obbligatoria UNILAV; da quest’ultima risultava che la qualifica professionale del lavoratore era quella di “idraulico” e che il contratto collettivo applicato era quello “1810 - Metalmeccanica – Industria”;
- seguiva la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del predetto nulla osta, così motivata: “ Dalla comunicazione obbligatoria di assunzione, depositata in sede di convocazione, si evince che il CCNL applicato METALMECCANICA- INDUSTRIA, non trova riscontro con quanto indicato in domanda, inoltre non è compreso tra i settori indicati di cui all’art. 3 del DPCM del 21/12/21”;
- nonostante le osservazioni difensive presentate dal ricorrente, l’Amministrazione emetteva il provvedimento conclusivo di revoca del nulla osta, sulla base della motivazione sopra indicata.
4. Ritiene il Collegio che il vizio motivazionale lamentato dal ricorrente sia fondato, non essendo meritevoli di condivisione le ragioni addotte dall’Amministrazione a sostegno del provvedimento gravato.
Invero, al di là della – per vero meramente formale - diversità tra il settore del contratto collettivo di categoria indicato come applicato, rispettivamente, nell’istanza di nulla osta (ossia “Edilizia- edilizia-industria” ) e nella comunicazione UNILAV ( “Metalmeccanica – Industria” ), occorre osservare come, in primo luogo, in entrambi i suddetti documenti l’attività svolta dal datore di lavoro (Ciesse Impianti s.r.l.) è indicata nella “ Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento” , corrispondente al Codice ATECO 43.22.01, e la mansione del lavoratore è, sostanzialmente, la medesima (ossia “addetto alle caldaie di impianti di riscaldamento industriale” e “idraulico” ) e, in secondo luogo, come vi sia una sostanziale contiguità tra il settore “Metalmeccanica- Industria” e quello “Edilizia”, posto che il richiamato codice ATECO della Ciesse Impianti s.r.l. (43.22.01) rientra, a norma del D.M. del 25.03.2020, tra quelli del settore edile (cfr. doc. 8 ricorr., ove, sotto il paragrafo “ Dettaglio dei codici ATECO del settore edile” è indicata, sub 43.2, la “ Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazione”, a propria volta comprendente - per quanto qui rileva - il codice 43.22.01, corrispondente alla “Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione”).
Ebbene, alla luce delle suddette considerazioni, deve escludersi tanto la dedotta difformità tra il CCNL indicato nella domanda di nulla osta rispetto a quello riportato nella comunicazione UNILAV, quanto la denegata riconducibilità del settore lavorativo in cui il ricorrente sarebbe chiamato a operare tra quelli previsti dal c.d. Decreto Flussi per l’anno 2021 (nella specie, edilizia).
Del resto, osserva il Collegio, l’interpretazione dei presupposti necessari ai fini del rilascio del nulla osta all’ingresso nel territorio dello Stato di lavoratori extracomunitari nell’ambito delle quote fissate dal legislatore deve essere ispirata a una visione non già formalistica, bensì attenta alla ratio della disciplina in esame, che è quella di impedire l’ingresso di lavoratori in forza di rapporti di lavoro meramente fittizi.
5. Per le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere accolto e il provvedimento impugnato va, per l’effetto, annullato.
6. La peculiarità della vicenda esaminata giustifica la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Antonio De Vita, Consigliere
Silvia Torraca, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Torraca | Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.