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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 23/06/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa iscritta al n. 2484/2023 R.G. in materia di lavoro promossa da
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudio La Cavera ed Erasmo Parte_1
Tarantino ed elettivamente domiciliata in Palermo, in Piazza Leoni n. 49, presso lo studio dell'Avvocato Erasmo Tarantino, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_1
- resistente contumace-
OGGETTO: ripetizione di indebito assistenziale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.07.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere titolare dell'assegno mensile di assistenza n.07206308/INVCIV dal febbraio 2022, dell'indennità di disoccupazione Naspi per il periodo 04.12.2021-
31.12.2022 e dell'assegno ordinario di invalidità dal mese di gennaio 2023, conveniva in giudizio l' al fine di accertare l'inesistenza del credito vantato a titolo di CP_1
ripetizione d'indebito, comunicato con la nota del 03.02.2023, per un importo pari ad €. 4.114,05 per il periodo intercorrente dal 01.02.2022 al 28.02.2023, relativamente alla pensione cat. INVCIV n.07206308, con la seguente motivazione “sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante”.
A sostegno della pretesa, la ricorrente invocava il legittimo affidamento e la buona fede del percipiente.
Sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio l'ente previdenziale, del quale, pertanto, va dichiarata la contumacia.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 18.03.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Va innanzitutto premesso che in tema di indebito assistenziale, non si applicano le norme di cui agli artt. 52 – comma 2 - L. 88/1989 e 13 L. 412/1991 che invero attengono all'indebito pensionistico.
Ciò posto, in termini generali, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, ex art. 2033 c.c., trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
In particolare, in tema di indebito assistenziale, non trova applicazione la disciplina dettata con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, con la conseguenza che gli indebiti assistenziali accertati a seguito della sopravvenuta carenza del requisito reddituale sono ripetibili solo a partire dalla data in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, salvo ipotesi di addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta o di dolo comprovato dello stesso che determinerebbero l'integrale ripetizione dell'indebito percepito (tali ipotesi, invero, risultano idonee a far venir meno l'affidamento dell'accipiens alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito).
Ciò detto, va senz'altro escluso che nella fattispecie la ricorrente versasse in un'ipotesi di dolo (neppure dedotta da controparte rimanendo contumace), o abbia in qualche modo concorso all'indebita erogazione della prestazione da parte dell' CP_1
(pienamente consapevole della situazione reddituale del beneficiario, visto che il reddito sopravvenuto veniva erogato dal medesimo ente previdenziale).
Ne deriva che l' non ha diritto di ripetere le somme erogate, come pretese con CP_1
nota del 03.02.2023.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando:
- dichiara che nulla è dovuto dalla parte ricorrente per indebiti Parte_1
pagamenti in relazione all'assegno mensile di assistenza n.07206308/INVCIV per un importo complessivo di euro 4.114,05 per il periodo dal 01.02.2022 al
28.02.2023, come da nota dell'Istituto datata 03.02.2023.
- Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, CP_1
che liquida in complessivi €. 800,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, C.P.A. e I.V.A., come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso, il 23.06.2025
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa iscritta al n. 2484/2023 R.G. in materia di lavoro promossa da
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudio La Cavera ed Erasmo Parte_1
Tarantino ed elettivamente domiciliata in Palermo, in Piazza Leoni n. 49, presso lo studio dell'Avvocato Erasmo Tarantino, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_1
- resistente contumace-
OGGETTO: ripetizione di indebito assistenziale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.07.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere titolare dell'assegno mensile di assistenza n.07206308/INVCIV dal febbraio 2022, dell'indennità di disoccupazione Naspi per il periodo 04.12.2021-
31.12.2022 e dell'assegno ordinario di invalidità dal mese di gennaio 2023, conveniva in giudizio l' al fine di accertare l'inesistenza del credito vantato a titolo di CP_1
ripetizione d'indebito, comunicato con la nota del 03.02.2023, per un importo pari ad €. 4.114,05 per il periodo intercorrente dal 01.02.2022 al 28.02.2023, relativamente alla pensione cat. INVCIV n.07206308, con la seguente motivazione “sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante”.
A sostegno della pretesa, la ricorrente invocava il legittimo affidamento e la buona fede del percipiente.
Sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio l'ente previdenziale, del quale, pertanto, va dichiarata la contumacia.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 18.03.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Va innanzitutto premesso che in tema di indebito assistenziale, non si applicano le norme di cui agli artt. 52 – comma 2 - L. 88/1989 e 13 L. 412/1991 che invero attengono all'indebito pensionistico.
Ciò posto, in termini generali, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, ex art. 2033 c.c., trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
In particolare, in tema di indebito assistenziale, non trova applicazione la disciplina dettata con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, con la conseguenza che gli indebiti assistenziali accertati a seguito della sopravvenuta carenza del requisito reddituale sono ripetibili solo a partire dalla data in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, salvo ipotesi di addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta o di dolo comprovato dello stesso che determinerebbero l'integrale ripetizione dell'indebito percepito (tali ipotesi, invero, risultano idonee a far venir meno l'affidamento dell'accipiens alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito).
Ciò detto, va senz'altro escluso che nella fattispecie la ricorrente versasse in un'ipotesi di dolo (neppure dedotta da controparte rimanendo contumace), o abbia in qualche modo concorso all'indebita erogazione della prestazione da parte dell' CP_1
(pienamente consapevole della situazione reddituale del beneficiario, visto che il reddito sopravvenuto veniva erogato dal medesimo ente previdenziale).
Ne deriva che l' non ha diritto di ripetere le somme erogate, come pretese con CP_1
nota del 03.02.2023.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando:
- dichiara che nulla è dovuto dalla parte ricorrente per indebiti Parte_1
pagamenti in relazione all'assegno mensile di assistenza n.07206308/INVCIV per un importo complessivo di euro 4.114,05 per il periodo dal 01.02.2022 al
28.02.2023, come da nota dell'Istituto datata 03.02.2023.
- Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, CP_1
che liquida in complessivi €. 800,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, C.P.A. e I.V.A., come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso, il 23.06.2025
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo