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12 gennaio 1957
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2 marzo 1989
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24 marzo 1995
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1 gennaio 1998
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Art. 9.
Il Ministero del tesoro - Ufficio liquidazioni - per le liquidazioni assunte ai sensi della presente legge, forma, entro il termine di giorni novanta dalla data di presa in consegna del patrimonio, l'elenco dei crediti ammessi o non ammessi, con annotazione degli eventuali diritti di prelazione, e quello delle domande di rivendicazione o restituzione accolte o respinte. Delle decisioni adottate da' comunicazione agli interessati a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
I creditori ed i terzi interessati possono, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione delle decisioni, proporre ricorso all'autorita' giudiziaria.
Non si fa luogo a recupero di crediti o a pagamento di debiti delle gestioni di liquidazioni di cui ai precedenti articoli quando gli importi delle singole partite non superino le 200.000 lire. ((I crediti di difficile ed onerosa esazione, o assolutamente inesigibili, anche per l'inesistenza o l'irreperibilita' della necessaria documentazione probatoria, possono essere dichiarati estinti. All'annullamento di tali crediti devono provvedere i dirigenti preposti ai competenti settori di attivita' liquidatoria))
Il Ministero del tesoro - Ufficio liquidazioni - per le liquidazioni assunte ai sensi della presente legge, forma, entro il termine di giorni novanta dalla data di presa in consegna del patrimonio, l'elenco dei crediti ammessi o non ammessi, con annotazione degli eventuali diritti di prelazione, e quello delle domande di rivendicazione o restituzione accolte o respinte. Delle decisioni adottate da' comunicazione agli interessati a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
I creditori ed i terzi interessati possono, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione delle decisioni, proporre ricorso all'autorita' giudiziaria.
Non si fa luogo a recupero di crediti o a pagamento di debiti delle gestioni di liquidazioni di cui ai precedenti articoli quando gli importi delle singole partite non superino le 200.000 lire. ((I crediti di difficile ed onerosa esazione, o assolutamente inesigibili, anche per l'inesistenza o l'irreperibilita' della necessaria documentazione probatoria, possono essere dichiarati estinti. All'annullamento di tali crediti devono provvedere i dirigenti preposti ai competenti settori di attivita' liquidatoria))
Commentari • 3
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 3704 del 07https://www.laleggepertutti.it/ · 1
Cassazione civile sez. II, 07/02/2022, (ud. 02/12/2021, dep. 07/02/2022), n.3704 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente – Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere – Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere – Dott. SCARPA Antonio – Consigliere – Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 23784/2018 proposto da: T.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 3, presso lo studio dell'avvocato MANUELA TRALDI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MICHELE GIUSEPPE VIETTI, giusta procura in calce al controricorso; – …
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Giurisprudenza • 28
- 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 08/06/2010, n. 3587Provvedimento: […] Il TAR con la sentenza in epigrafe indicata ha dichiarato tardivo il gravame, perché non proposto né entro il termine decadenziale previsto dall'art. 9 della legge n. 1404 del 1956, né nel termine ordinario di impugnazione (sessanta giorni) previsto dall'art. 21 della legge n. 1034 del 1971.Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- interruzione della prescrizione·
- riconoscimento del debito·
- termini decadenziali·
- legge n. 1404 del 1956·
- rivalutazione del credito·
- interessi legali·
- degenza ospedale psichiatrico·
- giurisdizione amministrativa·
- legge n. 313 del 1968·
- art. 29 n. 7 R.D. n. 1054 del 1924·
- rimborso spese·
- causa di guerra·
- diniego di rimborso·
- prescrizione dei crediti