Articolo 9 della Legge 4 dicembre 1956, n. 1404
Articolo 8Articolo 10
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12 gennaio 1957
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2 marzo 1989
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24 marzo 1995
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1 gennaio 1998
Art. 9.
Il Ministero del tesoro - Ufficio liquidazioni - per le liquidazioni assunte ai sensi della presente legge, forma, entro il termine di giorni novanta dalla data di presa in consegna del patrimonio, l'elenco dei crediti ammessi o non ammessi, con annotazione degli eventuali diritti di prelazione, e quello delle domande di rivendicazione o restituzione accolte o respinte. Delle decisioni adottate da' comunicazione agli interessati a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
I creditori ed i terzi interessati possono, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione delle decisioni, proporre ricorso all'autorita' giudiziaria.
Non si fa luogo a recupero di crediti o a pagamento di debiti delle gestioni di liquidazioni di cui ai precedenti articoli quando gli importi delle singole partite non superino le 200.000 lire. ((I crediti di difficile ed onerosa esazione, o assolutamente inesigibili, anche per l'inesistenza o l'irreperibilita' della necessaria documentazione probatoria, possono essere dichiarati estinti. All'annullamento di tali crediti devono provvedere i dirigenti preposti ai competenti settori di attivita' liquidatoria))
Entrata in vigore il 1 gennaio 1998
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