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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 20/12/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA pensione di reversibilità ; requisito sanitario dell'inabilità In nome del Popolo italiano del figlio al momento della morte del genitore pensionato
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco RO, nella causa civile n. 663/2024 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Liliana Pandolfi) Parte_1
- ricorrente contro
(avv. Stefania Di Cato) CP_1
- resistente ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
si è rivolta a questo Tribunale, con ricorso depositato il 23.5.2024, Parte_1 al fine di sentir dichiarare il diritto di percepire “…la pensione di reversibilità per i superstiti in qualità di figlia inabile con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso della madre avvenuto il 24/04/2021 e per Persona_1
CP_ l'effetto, condannare l in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle relative prestazioni economiche con arretrati da tale data, maggiorate di interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei sino al saldo;
…”.
Ha riferito di essere affetta da diverse patologie e menomazioni e, fra l'altro, di essere seguita dal centro di salute mentale dell'Asl 1 di Magione sin dal 2003 per “Sindrome Schizoaffettiva (ICD 10: F 25)” e che detta struttura ha attestato, fra l'altro, che ella non è in grado di lavorare da circa dieci anni. Ha riferito di avere svolto attività lavorative saltuarie sino al 2011 e che, da quel momento in avanti, è vissuta presso l'abitazione ed a carico della madre in Persona_1
Magione, in Via Frà Filippo Longo n. 190, evidenziando che quest'ultima percepiva la pensione propria, quella di reversibilità del marito deceduto nel
2016 e l'indennità di accompagnamento per un totale di € 1.700,00. Ha CP_ aggiunto che il 26.5.2021, dopo il decesso della madre, ha presentato all domanda di percezione della pensione di reversibilità che l'istituto ha rigettato due volte, la prima, negando il requisito della vivenza a carico e, la seconda, dopo l'annullamento in autotutela del primo provvedimento, per difetto del requisito dell'inabilità della congiunta al momento della morte della madre. CP_ Costituitosi con memoria del 31.3.2025, l ha ribadito di negare l'esistenza del requisito dell'inabilità della l momento della morte della madre. Pt_1
La causa è stata istruita mediante CTU medico legale. Nelle note difensive depositate in data 4.12.2025, la ricorrente, richiamando le conclusioni del perito, ha insistito nella fondatezza della pretesa vantata.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'art. 22 della legge n. 903 del 21.7.1965 prevede che: “…L'articolo 13, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, è sostituito dal seguente: "Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi.
Tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'articolo 12:
a) il 60 per cento al coniuge;
b) il 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli.
Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età di cui al primo comma è elevato a
21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'Università.
22 La pensione ai superstiti non può, in ogni caso, essere complessivamente né inferiore al 60 per cento, né superiore all'intero ammontare della pensione calcolata a norma dell'articolo 12.
Se superstite è il marito, la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'articolo 10.
Qualora non vi siano né coniuge né figli superstiti o, pure esistendo, non abbiano titolo alla pensione, questa spetta ai genitori superstiti di età superiore ai 65 anni che non siano titolari di pensione e alla data della morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico. In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione, sempreché al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo carico.
Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonché i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa….”. CP_ Nella fattispecie in esame, non contesta che la possedesse il Pt_1 requisito della vivenza a carico dell'assicurato al momento della sua morte ed anzi ha espressamente riconosciuto detto requisito con provvedimento adottato in autotutela (doc. 14 fasc. ric.) il 7.4.2022. In ordine al requisito di tipo sanitario, consistente nell'inabilità della ricorrente al momento della morte della madre pensionata, il CTU nominato ha attestato che: “…appaiono soddisfatti i criteri medico legali per poter riconoscere lo stato di inabilità a decorrere dalla domanda amministrativa…”. Nella relazione peritale si legge, tra l'altro, che:
“…dall'esame della documentazione sanitaria esibita emerge che la signora Pt_1
è affetta da ipotiroidismo in trattamento farmacologico, obesità e sindrome
[...] schizoaffettiva in trattamento farmacologico presso la struttura territorialmente competente…” e che “…dall'esame della cartella clinica acquisita e dalla relazione redatta dal Dott. emerge che la donna, a partire dall'anno 2002, ha Per_2 manifestato un quadro psichico del tipo disturbo schizoaffettivo con grave alterazione del funzionamento globale, oramai cronicizzato nonostante la costante di terapie psico farmacologiche gravata da numerosi effetti collaterali;
a partire dalla sua prima
33 manifestazione clinica si sono verificate, come da cartella clinica esibita, gravi e frequenti ricadute sia depressive che psicotiche (alternate da periodi di discreto compenso psichico).
Prima di passare al momento valutativo è necessario precisare che il concetto di inabilità, in riferimento alla domanda di pensione di reversibilità, è stata ricondotta per tutte le prestazioni previdenziali, e quindi anche per le prestazioni ai superstiti, all'articolo 8 della legge 222/1984.
Ne consegue che la valutazione della capacità lavorativa va effettuata, in concreto, sempre in relazione all'attività lavorativa confacente alle capacità del soggetto richiedente la prestazione di reversibilità; se è vero che lo svolgimento di un'attività lavorativa potrebbe far presumere l'inesistenza della totale inabilità, è altrettanto vero, su espressa disposizione normativa (articolo 8, comma 1 bis, Legge 222/1984), che non ha rilevanza ai fini del riconoscimento della pensione ai superstiti l'attività lavorativa con orario non superiore alle 25 ore settimanali svolta con finalità terapeutiche dai figli riconosciuti inabili presso le cooperative sociali di cui alla legge 381/1991 ovvero presso datori di lavoro che assumono i predetti soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa di cui all'articolo 11 della legge 68/1999, con contratti di formazione e lavoro, con contratti di apprendistato o con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata.
In estrema sintesi, alla luce della documentazione sanitaria acquisita ed alle considerazioni emergenti dalla valutazione psichiatrica, è possibile asserire che appaiono soddisfatti i criteri medico legali per poter riconoscere lo stato di inabilità a decorrere dalla domanda amministrativa, considerando le gravi e frequenti ricadute sia depressive che psicotiche (alternate da periodi di discreto compenso psichico), la grave alterazione del funzionamento globale e la necessità di assunzione costante di terapie psico farmacologiche gravata da numerosi effetti collaterali….”.
Pertanto, deve concludersi che la ricorrente ha diritto alla pensione di reversibilità della madre dovendo considerarsi acclarato che la Persona_1 figlia, sin dal momento della morte della madre pensionata (non v'è ragione di richiamare il perito a chiarimenti o integrazioni delle conclusioni visto che la domanda amministrativa è stata presentata solo un mese dopo il decesso della cfr doc. 8 bis fasc. ric.) era inabile ai sensi di legge e viveva a Per_1
CP_ carico della predetta, sicché va condannato ad erogarle i ratei della prestazione maturati dal mese di giugno 2021, successiva alla presentazione della domanda amministrativa del 26.5.2021, da maggiorarsi con interessi legali
44 e rivalutazione monetaria (tenendo conto che l'importo dovuto a titolo di interessi va portato in detrazione dalle somme spettanti a ristoro del maggior danno derivante dalla svalutazione: art. 16, 6° comma, legge 30.12.1991 n. 412, come modificato dall'art. 1, 783° comma, della legge 27.12.2006 n. 296).
Le spese di lite seguono la soccombenza. La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. 55/2014 e s.m., ivi compreso il D.M. 147/22, tenendo conto dell'impegno professionale richiesto dalla controversia, nonché degli incombenti effettivamente disimpegnati ed attenendosi, quindi, ai valori minimi prescritti per le cause previdenziali di valore indeterminabile (scaglione compreso fra € 26.000,01 ed € 52.000,00). Gli oneri di
CTU, liquidati con decreto del 5-6.11.2025, vanno posti a interamente a carico CP_ dell
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- accerta che la ricorrente ha diritto alla liquidazione della pensione di reversibilità erogata in favore della madre sin dalla mensilità Persona_1 CP_ di giugno 2021 e condanna ad erogarle i ratei maturati da detta mensilità in avanti, da maggiorarsi con interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge di cui in motivazione;
CP_
- condanna a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che qui si liquidano nell'importo di € 4.636,50 oltre r.f., Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Liliana Pandolfi, dichiaratasi procuratrice antistataria.
Perugia, 19.12.2025
IL GIUDICE
Marco RO
55
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco RO, nella causa civile n. 663/2024 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Liliana Pandolfi) Parte_1
- ricorrente contro
(avv. Stefania Di Cato) CP_1
- resistente ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
si è rivolta a questo Tribunale, con ricorso depositato il 23.5.2024, Parte_1 al fine di sentir dichiarare il diritto di percepire “…la pensione di reversibilità per i superstiti in qualità di figlia inabile con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso della madre avvenuto il 24/04/2021 e per Persona_1
CP_ l'effetto, condannare l in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle relative prestazioni economiche con arretrati da tale data, maggiorate di interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei sino al saldo;
…”.
Ha riferito di essere affetta da diverse patologie e menomazioni e, fra l'altro, di essere seguita dal centro di salute mentale dell'Asl 1 di Magione sin dal 2003 per “Sindrome Schizoaffettiva (ICD 10: F 25)” e che detta struttura ha attestato, fra l'altro, che ella non è in grado di lavorare da circa dieci anni. Ha riferito di avere svolto attività lavorative saltuarie sino al 2011 e che, da quel momento in avanti, è vissuta presso l'abitazione ed a carico della madre in Persona_1
Magione, in Via Frà Filippo Longo n. 190, evidenziando che quest'ultima percepiva la pensione propria, quella di reversibilità del marito deceduto nel
2016 e l'indennità di accompagnamento per un totale di € 1.700,00. Ha CP_ aggiunto che il 26.5.2021, dopo il decesso della madre, ha presentato all domanda di percezione della pensione di reversibilità che l'istituto ha rigettato due volte, la prima, negando il requisito della vivenza a carico e, la seconda, dopo l'annullamento in autotutela del primo provvedimento, per difetto del requisito dell'inabilità della congiunta al momento della morte della madre. CP_ Costituitosi con memoria del 31.3.2025, l ha ribadito di negare l'esistenza del requisito dell'inabilità della l momento della morte della madre. Pt_1
La causa è stata istruita mediante CTU medico legale. Nelle note difensive depositate in data 4.12.2025, la ricorrente, richiamando le conclusioni del perito, ha insistito nella fondatezza della pretesa vantata.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'art. 22 della legge n. 903 del 21.7.1965 prevede che: “…L'articolo 13, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, è sostituito dal seguente: "Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi.
Tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'articolo 12:
a) il 60 per cento al coniuge;
b) il 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli.
Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età di cui al primo comma è elevato a
21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'Università.
22 La pensione ai superstiti non può, in ogni caso, essere complessivamente né inferiore al 60 per cento, né superiore all'intero ammontare della pensione calcolata a norma dell'articolo 12.
Se superstite è il marito, la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'articolo 10.
Qualora non vi siano né coniuge né figli superstiti o, pure esistendo, non abbiano titolo alla pensione, questa spetta ai genitori superstiti di età superiore ai 65 anni che non siano titolari di pensione e alla data della morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico. In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione, sempreché al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo carico.
Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonché i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa….”. CP_ Nella fattispecie in esame, non contesta che la possedesse il Pt_1 requisito della vivenza a carico dell'assicurato al momento della sua morte ed anzi ha espressamente riconosciuto detto requisito con provvedimento adottato in autotutela (doc. 14 fasc. ric.) il 7.4.2022. In ordine al requisito di tipo sanitario, consistente nell'inabilità della ricorrente al momento della morte della madre pensionata, il CTU nominato ha attestato che: “…appaiono soddisfatti i criteri medico legali per poter riconoscere lo stato di inabilità a decorrere dalla domanda amministrativa…”. Nella relazione peritale si legge, tra l'altro, che:
“…dall'esame della documentazione sanitaria esibita emerge che la signora Pt_1
è affetta da ipotiroidismo in trattamento farmacologico, obesità e sindrome
[...] schizoaffettiva in trattamento farmacologico presso la struttura territorialmente competente…” e che “…dall'esame della cartella clinica acquisita e dalla relazione redatta dal Dott. emerge che la donna, a partire dall'anno 2002, ha Per_2 manifestato un quadro psichico del tipo disturbo schizoaffettivo con grave alterazione del funzionamento globale, oramai cronicizzato nonostante la costante di terapie psico farmacologiche gravata da numerosi effetti collaterali;
a partire dalla sua prima
33 manifestazione clinica si sono verificate, come da cartella clinica esibita, gravi e frequenti ricadute sia depressive che psicotiche (alternate da periodi di discreto compenso psichico).
Prima di passare al momento valutativo è necessario precisare che il concetto di inabilità, in riferimento alla domanda di pensione di reversibilità, è stata ricondotta per tutte le prestazioni previdenziali, e quindi anche per le prestazioni ai superstiti, all'articolo 8 della legge 222/1984.
Ne consegue che la valutazione della capacità lavorativa va effettuata, in concreto, sempre in relazione all'attività lavorativa confacente alle capacità del soggetto richiedente la prestazione di reversibilità; se è vero che lo svolgimento di un'attività lavorativa potrebbe far presumere l'inesistenza della totale inabilità, è altrettanto vero, su espressa disposizione normativa (articolo 8, comma 1 bis, Legge 222/1984), che non ha rilevanza ai fini del riconoscimento della pensione ai superstiti l'attività lavorativa con orario non superiore alle 25 ore settimanali svolta con finalità terapeutiche dai figli riconosciuti inabili presso le cooperative sociali di cui alla legge 381/1991 ovvero presso datori di lavoro che assumono i predetti soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa di cui all'articolo 11 della legge 68/1999, con contratti di formazione e lavoro, con contratti di apprendistato o con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata.
In estrema sintesi, alla luce della documentazione sanitaria acquisita ed alle considerazioni emergenti dalla valutazione psichiatrica, è possibile asserire che appaiono soddisfatti i criteri medico legali per poter riconoscere lo stato di inabilità a decorrere dalla domanda amministrativa, considerando le gravi e frequenti ricadute sia depressive che psicotiche (alternate da periodi di discreto compenso psichico), la grave alterazione del funzionamento globale e la necessità di assunzione costante di terapie psico farmacologiche gravata da numerosi effetti collaterali….”.
Pertanto, deve concludersi che la ricorrente ha diritto alla pensione di reversibilità della madre dovendo considerarsi acclarato che la Persona_1 figlia, sin dal momento della morte della madre pensionata (non v'è ragione di richiamare il perito a chiarimenti o integrazioni delle conclusioni visto che la domanda amministrativa è stata presentata solo un mese dopo il decesso della cfr doc. 8 bis fasc. ric.) era inabile ai sensi di legge e viveva a Per_1
CP_ carico della predetta, sicché va condannato ad erogarle i ratei della prestazione maturati dal mese di giugno 2021, successiva alla presentazione della domanda amministrativa del 26.5.2021, da maggiorarsi con interessi legali
44 e rivalutazione monetaria (tenendo conto che l'importo dovuto a titolo di interessi va portato in detrazione dalle somme spettanti a ristoro del maggior danno derivante dalla svalutazione: art. 16, 6° comma, legge 30.12.1991 n. 412, come modificato dall'art. 1, 783° comma, della legge 27.12.2006 n. 296).
Le spese di lite seguono la soccombenza. La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. 55/2014 e s.m., ivi compreso il D.M. 147/22, tenendo conto dell'impegno professionale richiesto dalla controversia, nonché degli incombenti effettivamente disimpegnati ed attenendosi, quindi, ai valori minimi prescritti per le cause previdenziali di valore indeterminabile (scaglione compreso fra € 26.000,01 ed € 52.000,00). Gli oneri di
CTU, liquidati con decreto del 5-6.11.2025, vanno posti a interamente a carico CP_ dell
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- accerta che la ricorrente ha diritto alla liquidazione della pensione di reversibilità erogata in favore della madre sin dalla mensilità Persona_1 CP_ di giugno 2021 e condanna ad erogarle i ratei maturati da detta mensilità in avanti, da maggiorarsi con interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge di cui in motivazione;
CP_
- condanna a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che qui si liquidano nell'importo di € 4.636,50 oltre r.f., Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Liliana Pandolfi, dichiaratasi procuratrice antistataria.
Perugia, 19.12.2025
IL GIUDICE
Marco RO
55