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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 26/07/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1122/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est.
dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1122/2025 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. SCHIAVONI SIMONA, con elezione di domicilio presso il suo studio come da procura in atti, parte ammessa al patrocinio a spese dello stato, in virtù di delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni del 13/11/2023;
RICORRENTE
E
(C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'Avv. MICHELA COLASANTI, con elezione di domicilio presso il suo studio come da procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/05/2025, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., le parti hanno chiesto la regolamentazione delle modalità di affidamento e mantenimento della prole esponendo:
- di aver intrattenuto un rapporto di convivenza more uxorio, ora interrotto;
- che dalla loro unione, in data 06/05/2017 in Terni è nato il figlio
[...]
, riconosciuto da entrambi i genitori;
Per_1 - che la sig.ra risulta al momento, tenuto conto dell'impegno di cura Parte_1 nell'interesse del figlio, minore fragile, alla ricerca di attività lavorativa che tenga conto degli impegni e delle necessità di , mentre il sig. svolge attività di lavoro Per_1 Controparte_1 dipendente con contratto a tempo indeterminato e con qualifica di Operaio;
tanto premesso le parti hanno chiesto di disciplinare le modalità di affidamento e mantenimento del figlio alle seguenti condizioni:
“- Disporsi l'affidamento congiunto del minore con collocazione prevalente e residenza Per_1 presso la madre, attualmente in Terni alla via Brodolini, 10. Le fisioterapie (lunedì, martedì, mercoledì e venerdì nonché gli incontri di revisione) verranno svolti presso l'abitazione materna;
- Relativamente all'esercizio della genitorialità: il padre potrà stare con il bambino dal giovedì dall'uscita della scuola (si indica il giovedì in quanto è l'unico giorno della settimana, a parte il weekend, in cui non ha la fisioterapia) fino al venerdì mattina quando lo accompagnerà a Per_1 scuola (con il pernottamento presso il padre). Il padre terrà con sé il bambino un week end al mese, avendo spesso i week end impegnati dall'attività lavorativa;
tale disponibilità verrà comunicata almeno 5 giorni prima la conclusione del mese precedente ovvero quando avrà disponibilità dei turni di lavoro. Il weekend dovrà essere considerato dal sabato mattina fino al lunedì mattina quando accompagnerà a scuola il bambino. Quando il padre non terrà il bambino con sè il fine settimana che sarebbe di sua spettanza nell'alternatività dei fine settimana, potrà vederlo il lunedì oppure il mercoledì dalle 17 (al termine delle terapie) con pernottamento, riaccompagnandolo a scuola la mattina successiva. Anche codesto esercizio della genitorialità sarà comunicato dal sig.
alla signora almeno 5 giorni prima la conclusione del mese precedente ovvero CP_1 Pt_1 quando avrà disponibilità dei turni di lavoro
- Per quanto attiene alle festività alternativamente negli anni ciascun genitore starà con Per_1 dalla mattina della vigilia sino al pomeriggio del giorno di Natale o dal pomeriggio del giorno di
Natale sino al 26 dicembre a ora di cena. Ad anni alterni il 31 Dicembre, il primo Gennaio e il giorno dell'epifania, nonché ad anni alterni il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Per quanto riguarda le vacanze estive il padre potrà tenere con sé 2 settimane non consecutive (si Per_1 ritiene necessaria la non consecutività delle settimane tenuto conto delle fragilità del bambino).
- le spese da sostenersi mensilmente per la fisioterapia (per un importo mensile pari ad un massimo di circa 750,00 euro verranno coperte dall'indennità di accompagnamento riconosciuta al bambino. Qualora la spesa ecceda l'emolumento INPS la detta posta di spesa verrà coperta dall'assegno unico da riconoscersi al 100% alla signora Qualora l'importo ecceda la Pt_1 spesa, il rimanente verrà diviso tra i genitori per la quota del 50%. Per tale ragione, considerata la collocazione prevalente e il fatto che le fisioterapie verranno svolte presso la casa materna, la signora si occuperà di gestire l'indennità di accompagnamento (proprio per far fronte alle Pt_1 predette spese), con diritto del padre di avere resoconto delle dette spese.
- Il padre verserà alla madre a titolo di contribuzione al mantenimento l'importo mensile di euro
350,00 entro il 5 di ciascun mese con rivalutazione annuale ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Terni;
- I genitori si danno reciprocamente atto che il presente accordo, per tutte le motivazioni sopra esposte, costituisce un progetto condiviso nel preminente interesse del figlio e per preservare il suo diritto a mantenere rapporti equilibrati e continuativi con ciascun genitore e con i rispettivi rami parentali.
Per tutto quanto oggetto del presente accordo i genitori si impegnano, altresì, alla reciproca collaborazione, e così anche stabilendo che le pattuizioni tutte sopra riportate avranno vigore dalla data di sottoscrizione del presente atto.
Spese e compensi del presente giudizio siano compensate fra le parti.”
All'esito dell'udienza ex art. 473-bis 51 c.p.c., celebrata in data 09/07/2025, le parti hanno confermato le condizioni sopra riportate, pertanto la decisione è stata rimessa al Collegio.
Ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti appare rispondente agli interessi del minore giacché l'affidamento condiviso ed il diritto di visita previsti consentono di dare concreta attuazione al suo diritto alla bigenitorialità, mentre le condizioni relative al mantenimento appaiono adeguate alle esigenze di vita del figlio e proporzionate alle condizioni economico-patrimoniali di ciascun genitore, come emerse nel presente procedimento;
ritenuto, pertanto, di dover disporre in conformità dell'accordo raggiunto, con compensazione delle spese di lite in ragione della proposizione congiunta della domanda;
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, prende atto degli accordi tra i genitori sulle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio riportate in parte motiva da ritenere congrue;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio in data 23.7.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Emilia Fargnoli