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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/07/2025, n. 1843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1843 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. 10169/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Martino ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 10169/2023 r.g. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VAGNONI CECILIA, elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in VIA M. D'AZEGLIO 66, 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. VAGNONI
CECILIA
ATTORE/I
contro
(C.F. , contumace CP_1 C.F._1
(C.F. , contumace Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da discussione orale riportandosi anche alle note conclusionali difensive depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. citava in giudizio, avanti al Tribunale di Parte_1
Bologna, e la al fine di sentire accogliere le seguenti CP_1 Controparte_2
conclusioni:
“In via principale,
pagina 1 di 5 - accertare e dichiarare la responsabilità dell'Arch. in proprio e quale legale rappresentante CP_1
della e della per inadempimento Controparte_2 Controparte_2
dell'incarico professionale agli stessi conferito dalla in data 19.06.2019; Parte_1
- per l'effetto, condannare i convenuti in solido fra loro o per la parte a ciascuno spettante, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente e quantificati in complessivi €. 93.291,03, ovvero nella maggiore o minore misura che sarà determinata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria se dovuta;
- condannare i convenuti alla rifusione delle spese di lite, oltre accessori di legge e spese generali”.
La ricorrente riferiva che:
“- in forza dell'incarico professionale del 19.06.2019, l'Arch. in proprio e quale legale CP_1
rappresentante dello si è occupato, nell'interesse e per conto di conferente Controparte_3 Parte_1
l'incarico suddetto, della progettazione e della Direzione dei Lavori di frazionamento e ristrutturazione dell'immobile sito in Bologna (BO), via Frassinago n. 4/2;
[…]
- il predetto progetto a firma dell'odierno resistente prevedeva, in particolare, inter alia, la realizzazione di n. 3
nuove aperture lungo il muro perimetrale sul versante sud-ovest del fabbricato, in corrispondenza dei bagni di entrambi gli appartamenti realizzandi (Doc. 5 – Progetto LDA);
- tale requisito destava il particolare interesse dell'Avv. che lo riteneva essenziale nelle trattative, Per_1
ritenendolo, inevitabilmente, elemento suscettibile di impreziosire l'immobile conferendo “aria e luce” ai locali di esso. Trattasi, per l'appunto, di bagni, per i quali è innegabile l'importanza di un'apertura verso l'esterno;
- […] l'odierno resistente, dopo aver presentato il progetto alle competenti autorità, comunicava alla Parte_1
l'impossibilità di realizzare le 3 (tre) aperture finestrate sul muro perimetrale dell'immobile, in quanto la relativa pratica edilizia veniva respinta in parte qua dal Comune di Bologna, ufficio sismica, e tanto determinava la definitiva ed irrimediabile insuscettività di realizzazione del Progetto originario relativamente alle aperture finestrate dei bagni;
- per tale ragione, il valore patrimoniale dell'affare subiva un intuibile deciso decremento economico,
considerando che, a causa della impossibilità di realizzare il progetto relativamente alle predette aperture, le acquirenti si sono trovate a dover acquistare due immobili con tutti i bagni “ciechi”;
- non solo, ma la e la promissaria acquirente concordavano anche opere extracapitolato per la somma Parte_1
di € 108.638,21 iva esclusa, che, a causa di problematiche nella realizzazione dovute alla superficialità e alla scarsa disponibilità mostrate dall'Arch. e di in qualità di Direttore dei lavori, CP_1 Controparte_3
hanno rallentato la consegna dell'immobile rispetto al termine previsto originariamente;
pagina 2 di 5 […]
- […] avendo già garantito alla promissaria acquirente l'immobile oggetto di promessa di acquisto, si Parte_1
vedeva costretta a rivedere al ribasso – a seguito ed in conseguenza dei predetti errori professionali imputabili al proprio progettista – il corrispettivo economico inizialmente oggetto della promessa d'acquisto, soffrendo il relativo ammanco patrimoniale, al solo scopo di salvaguardarne l'interesse a concludere l'affare e di evitare,
altrimenti, la più grave conseguenza del loro recesso, che ne avrebbe pienamente legittimato l'intrapresa delle opportune iniziative di legge;
[…]
- le criticità occorse e ripercorse nella narrativa che precede, hanno trovato – tra le sole parti e Parte_1
acquirenti - una bonaria definizione nella scrittura privata del 03/03/2021, in cui l'odierna ricorrente ha accordato all'Avv. uno sconto forfettario sul prezzo definitivo di compravendita, pari a € 215.000,00 Per_1
(duecentoquindicimila//00) iva inclusa (Doc. 7 – scrittura privata transattiva del 03/03/2021 e Doc. 8 – Rogito
compravendita e Maggio del 10/03/2021); Controparte_4
- da quanto premesso risulta un danno subito dalla a causa dell'inadempimento contrattuale Parte_1
dell'Arch. in proprio e quale rappresentante di che ha operato in veste di CP_1 Controparte_3
Progettista e di Direttore lavori, pari a € 85.502,03 (ottantacinquemilacinquecentodue//03)”, somma pari alla differenza tra quanto restava alla promissaria acquirente ancora da pagare a saldo della compravendita, compreso il valore delle opere extracapitolato, pari a complessivi € =300.502,03= iva inclusa e la cifra bonariamente concordata a saldo definitivo, pari ad € =215.000,00= iva inclusa.
Oltre a ciò, riferiva che “stante il perdurare del ritardo nell'esecuzione delle opere anche Parte_1
successivamente al Rogito di compravendita, sempre dovuto al contegno dell'odierno resistente che, in qualità di direttore lavori, non ottemperava ai propri obblighi, l'Avv. da un lato e la e l'Arch. Per_1 Parte_1 CP_1
dall'altro, hanno sottoscritto un accordo transattivo, in virtù del quale la ha sostenuto per
[...] Parte_1
intero l'indennizzo concordato e dovuto all'Avv. pari a euro 15.578,00 Per_1
(quindicimilacinquecentosettantotto//00), benché fosse un impegno assunto solidalmente con l'Arch. CP_1
(Doc. 9 – scrittura privata del 13/05/2022 e bonifico ”. Parte_1
Infine, la ricorrente riferiva che “con riferimento ai rapporti privatistici intercorrenti tra e Parte_1
l'Arch. involgenti responsabilità professionali di quest'ultimo, le parti hanno dato vita a due CP_1
scritture private, rispettivamente del 24/02/2022 e del 06/07/2022. Nel primo “Accordo quadro”, l'Arch. CP_1
si impegnava, inter alia, a cooperare con la nella risoluzione del “debito , rendendosi Parte_1 Per_1
coobligato in solido con la stessa nei confronti di tutte le richieste economiche avanzate dall'Avv. nei loro Per_1 pagina 3 di 5 confronti (Doc. 10 – Accordo quadro del 24/02/2022). Poiché, però, anche le pattuizioni ivi raccolte non venivano rispettate, le parti hanno successivamente sottoscritto un nuovo “Accordo quadro”, con valenza novativa e risolutiva del precedente, nel quale hanno transatto tutte le altre posizioni, senza tuttavia disciplinare il “debito , il quale quindi è ancora pendente tra le parti in causa (Doc. 11 – Accordo quadro del Per_1
06/07/2022)".
I convenuti non si costituivano in giudizio ed all'udienza del 28 febbraio 2023 ne veniva dichiarata la contumacia.
La domanda merita un parziale accoglimento. Appare incontestabile la responsabilità del convenuto arch. ciò evincendosi dalle varie scritture private transattive sottoscritte nel CP_1
tempo o con l'odierna ricorrente (vedasi docc. 10 – scrittura privata 24/02/2022 – e 11 – scrittura privata 06/07/2022 – fasc. oppure tra la ricorrente, l'Arch. e la Parte_1 CP_1 Persona_2
(vedasi verbale di mediazione e accordo del 29/10/2021, allegato alle note scritte del 06/03/2025, e doc.
9 – scrittura privata 13/05/2022 – fasc. . Ad abundantiam, a pagina 13 del documento 13 viene Parte_1
allegata una mail del 5 maggio 2022 inviata dall'Arch. e diretta alla agenzia Zurich per la CP_1
denuncia di sinistro e da cui emerge un'ammissione sull'errore progettuale.
Ciò posto non può riconoscersi integralmente la somma richiesta. Se appare sicuramente dovuta la quota del =50%= a carico di della somma accordata alla , come CP_1 Persona_2
risulta dalla Scrittura privata del 13 maggio 2022 tra e (doc. Parte_1 CP_1 Persona_2
9 di parte , interamente pagata dall'odierna ricorrente, pari ad € =7.789,00=, diversamente Parte_1
si deve ritenere per quanto riguarda la riduzione del prezzo di vendita dell'immobile.
Se è presuntivamente probabile che l'immobile, mancando ben tre finestre, possa avere subito un deprezzamento, non è per nulla chiaro come è stata determinata la quantificazione di tale somma.
Non sono stati indicati i criteri di determinazione di tale riduzione non permettendo al Giudice di verificare la congruità né sono state allegate perizie che potessero fornire spunti. È altrettanto vero che una svalutazione vi è sicuramente stata in quanto una minore luminosità dell'immobile ne peggiora la fruibilità o comunque lo rende meno gradevole. Ha fronte di una sicura presenza di una svalutazione dell'immobile, e quindi della sussistenza di un danno per l'odierna ricorrente, è difficile la quantificazione onde per cui può farsi ricorso alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. (Cass. civ.,
sez. III, ord. n° 25696/2024).
Alla luce della riduzione offerta di € =85.000,00= e del valore dell'immobile inizialmente stabilito €
=300.000,00=, può riconoscersi, in via equitativa, un danno dell'ordine di € =40.000,00=, misura pagina 4 di 5 intermedia che può ritenersi presumibilmente certo alla luce, dei valori commerciali e dell'enorme importanza che la luminosità dell'immobile ha nella sua valutazione.
Alla luce di ciò e la Società devono essere condannati, CP_1 Controparte_2
solidalmente fra loro, a pagare ad la somma di € =47.789,00= oltre interessi ex art. 1284 Parte_1
comma 4 c.c. e rivalutazione economica dall'istaurazione del giudizio, avvenuta con la notifica del ricorso in data 24 novembre 2023, all'emanazione della presente sentenza per complessivi €
=58.293,63=. Dall'emanazione della sentenza al saldo saranno quindi dovuti gl'interessi di cui all'art. 1282 c.c..
Alla soccombenza consegue la condanna dei convenuti al rimborso delle spese di lite la cui liquidazione viene fatta sulla base dei parametri del D.M. n° 55/2014, sulla base del valore nella misura minima stante la contumacia dei convenuti e la riduzione della pretesa attorea. Non si riconosce la fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando sul ricorso n° 10169/2023 R.G., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- DA e la , solidalmente fra loro, a pagare CP_1 CP_2 Controparte_2
a la somma di € =58.293,63= oltre interessi ex art. 1282 c.c. dall'emissione della sentenza Parte_1
al saldo;
- DA e la , solidalmente fra loro, a CP_1 Controparte_2
rimborsare a le spese di lite sostenute per il presente giudizio che si liquidano in € Parte_1
=786,00= per spese ed € =4.217,00= per onorari oltre I.V.A. (22%), C.P.A. (4%) e rimborso spese generali (15%).
Così deciso in Bologna, 14 luglio 2025
Il Giudice
dott. Daniele Martino
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Martino ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 10169/2023 r.g. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VAGNONI CECILIA, elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in VIA M. D'AZEGLIO 66, 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. VAGNONI
CECILIA
ATTORE/I
contro
(C.F. , contumace CP_1 C.F._1
(C.F. , contumace Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da discussione orale riportandosi anche alle note conclusionali difensive depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. citava in giudizio, avanti al Tribunale di Parte_1
Bologna, e la al fine di sentire accogliere le seguenti CP_1 Controparte_2
conclusioni:
“In via principale,
pagina 1 di 5 - accertare e dichiarare la responsabilità dell'Arch. in proprio e quale legale rappresentante CP_1
della e della per inadempimento Controparte_2 Controparte_2
dell'incarico professionale agli stessi conferito dalla in data 19.06.2019; Parte_1
- per l'effetto, condannare i convenuti in solido fra loro o per la parte a ciascuno spettante, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente e quantificati in complessivi €. 93.291,03, ovvero nella maggiore o minore misura che sarà determinata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria se dovuta;
- condannare i convenuti alla rifusione delle spese di lite, oltre accessori di legge e spese generali”.
La ricorrente riferiva che:
“- in forza dell'incarico professionale del 19.06.2019, l'Arch. in proprio e quale legale CP_1
rappresentante dello si è occupato, nell'interesse e per conto di conferente Controparte_3 Parte_1
l'incarico suddetto, della progettazione e della Direzione dei Lavori di frazionamento e ristrutturazione dell'immobile sito in Bologna (BO), via Frassinago n. 4/2;
[…]
- il predetto progetto a firma dell'odierno resistente prevedeva, in particolare, inter alia, la realizzazione di n. 3
nuove aperture lungo il muro perimetrale sul versante sud-ovest del fabbricato, in corrispondenza dei bagni di entrambi gli appartamenti realizzandi (Doc. 5 – Progetto LDA);
- tale requisito destava il particolare interesse dell'Avv. che lo riteneva essenziale nelle trattative, Per_1
ritenendolo, inevitabilmente, elemento suscettibile di impreziosire l'immobile conferendo “aria e luce” ai locali di esso. Trattasi, per l'appunto, di bagni, per i quali è innegabile l'importanza di un'apertura verso l'esterno;
- […] l'odierno resistente, dopo aver presentato il progetto alle competenti autorità, comunicava alla Parte_1
l'impossibilità di realizzare le 3 (tre) aperture finestrate sul muro perimetrale dell'immobile, in quanto la relativa pratica edilizia veniva respinta in parte qua dal Comune di Bologna, ufficio sismica, e tanto determinava la definitiva ed irrimediabile insuscettività di realizzazione del Progetto originario relativamente alle aperture finestrate dei bagni;
- per tale ragione, il valore patrimoniale dell'affare subiva un intuibile deciso decremento economico,
considerando che, a causa della impossibilità di realizzare il progetto relativamente alle predette aperture, le acquirenti si sono trovate a dover acquistare due immobili con tutti i bagni “ciechi”;
- non solo, ma la e la promissaria acquirente concordavano anche opere extracapitolato per la somma Parte_1
di € 108.638,21 iva esclusa, che, a causa di problematiche nella realizzazione dovute alla superficialità e alla scarsa disponibilità mostrate dall'Arch. e di in qualità di Direttore dei lavori, CP_1 Controparte_3
hanno rallentato la consegna dell'immobile rispetto al termine previsto originariamente;
pagina 2 di 5 […]
- […] avendo già garantito alla promissaria acquirente l'immobile oggetto di promessa di acquisto, si Parte_1
vedeva costretta a rivedere al ribasso – a seguito ed in conseguenza dei predetti errori professionali imputabili al proprio progettista – il corrispettivo economico inizialmente oggetto della promessa d'acquisto, soffrendo il relativo ammanco patrimoniale, al solo scopo di salvaguardarne l'interesse a concludere l'affare e di evitare,
altrimenti, la più grave conseguenza del loro recesso, che ne avrebbe pienamente legittimato l'intrapresa delle opportune iniziative di legge;
[…]
- le criticità occorse e ripercorse nella narrativa che precede, hanno trovato – tra le sole parti e Parte_1
acquirenti - una bonaria definizione nella scrittura privata del 03/03/2021, in cui l'odierna ricorrente ha accordato all'Avv. uno sconto forfettario sul prezzo definitivo di compravendita, pari a € 215.000,00 Per_1
(duecentoquindicimila//00) iva inclusa (Doc. 7 – scrittura privata transattiva del 03/03/2021 e Doc. 8 – Rogito
compravendita e Maggio del 10/03/2021); Controparte_4
- da quanto premesso risulta un danno subito dalla a causa dell'inadempimento contrattuale Parte_1
dell'Arch. in proprio e quale rappresentante di che ha operato in veste di CP_1 Controparte_3
Progettista e di Direttore lavori, pari a € 85.502,03 (ottantacinquemilacinquecentodue//03)”, somma pari alla differenza tra quanto restava alla promissaria acquirente ancora da pagare a saldo della compravendita, compreso il valore delle opere extracapitolato, pari a complessivi € =300.502,03= iva inclusa e la cifra bonariamente concordata a saldo definitivo, pari ad € =215.000,00= iva inclusa.
Oltre a ciò, riferiva che “stante il perdurare del ritardo nell'esecuzione delle opere anche Parte_1
successivamente al Rogito di compravendita, sempre dovuto al contegno dell'odierno resistente che, in qualità di direttore lavori, non ottemperava ai propri obblighi, l'Avv. da un lato e la e l'Arch. Per_1 Parte_1 CP_1
dall'altro, hanno sottoscritto un accordo transattivo, in virtù del quale la ha sostenuto per
[...] Parte_1
intero l'indennizzo concordato e dovuto all'Avv. pari a euro 15.578,00 Per_1
(quindicimilacinquecentosettantotto//00), benché fosse un impegno assunto solidalmente con l'Arch. CP_1
(Doc. 9 – scrittura privata del 13/05/2022 e bonifico ”. Parte_1
Infine, la ricorrente riferiva che “con riferimento ai rapporti privatistici intercorrenti tra e Parte_1
l'Arch. involgenti responsabilità professionali di quest'ultimo, le parti hanno dato vita a due CP_1
scritture private, rispettivamente del 24/02/2022 e del 06/07/2022. Nel primo “Accordo quadro”, l'Arch. CP_1
si impegnava, inter alia, a cooperare con la nella risoluzione del “debito , rendendosi Parte_1 Per_1
coobligato in solido con la stessa nei confronti di tutte le richieste economiche avanzate dall'Avv. nei loro Per_1 pagina 3 di 5 confronti (Doc. 10 – Accordo quadro del 24/02/2022). Poiché, però, anche le pattuizioni ivi raccolte non venivano rispettate, le parti hanno successivamente sottoscritto un nuovo “Accordo quadro”, con valenza novativa e risolutiva del precedente, nel quale hanno transatto tutte le altre posizioni, senza tuttavia disciplinare il “debito , il quale quindi è ancora pendente tra le parti in causa (Doc. 11 – Accordo quadro del Per_1
06/07/2022)".
I convenuti non si costituivano in giudizio ed all'udienza del 28 febbraio 2023 ne veniva dichiarata la contumacia.
La domanda merita un parziale accoglimento. Appare incontestabile la responsabilità del convenuto arch. ciò evincendosi dalle varie scritture private transattive sottoscritte nel CP_1
tempo o con l'odierna ricorrente (vedasi docc. 10 – scrittura privata 24/02/2022 – e 11 – scrittura privata 06/07/2022 – fasc. oppure tra la ricorrente, l'Arch. e la Parte_1 CP_1 Persona_2
(vedasi verbale di mediazione e accordo del 29/10/2021, allegato alle note scritte del 06/03/2025, e doc.
9 – scrittura privata 13/05/2022 – fasc. . Ad abundantiam, a pagina 13 del documento 13 viene Parte_1
allegata una mail del 5 maggio 2022 inviata dall'Arch. e diretta alla agenzia Zurich per la CP_1
denuncia di sinistro e da cui emerge un'ammissione sull'errore progettuale.
Ciò posto non può riconoscersi integralmente la somma richiesta. Se appare sicuramente dovuta la quota del =50%= a carico di della somma accordata alla , come CP_1 Persona_2
risulta dalla Scrittura privata del 13 maggio 2022 tra e (doc. Parte_1 CP_1 Persona_2
9 di parte , interamente pagata dall'odierna ricorrente, pari ad € =7.789,00=, diversamente Parte_1
si deve ritenere per quanto riguarda la riduzione del prezzo di vendita dell'immobile.
Se è presuntivamente probabile che l'immobile, mancando ben tre finestre, possa avere subito un deprezzamento, non è per nulla chiaro come è stata determinata la quantificazione di tale somma.
Non sono stati indicati i criteri di determinazione di tale riduzione non permettendo al Giudice di verificare la congruità né sono state allegate perizie che potessero fornire spunti. È altrettanto vero che una svalutazione vi è sicuramente stata in quanto una minore luminosità dell'immobile ne peggiora la fruibilità o comunque lo rende meno gradevole. Ha fronte di una sicura presenza di una svalutazione dell'immobile, e quindi della sussistenza di un danno per l'odierna ricorrente, è difficile la quantificazione onde per cui può farsi ricorso alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. (Cass. civ.,
sez. III, ord. n° 25696/2024).
Alla luce della riduzione offerta di € =85.000,00= e del valore dell'immobile inizialmente stabilito €
=300.000,00=, può riconoscersi, in via equitativa, un danno dell'ordine di € =40.000,00=, misura pagina 4 di 5 intermedia che può ritenersi presumibilmente certo alla luce, dei valori commerciali e dell'enorme importanza che la luminosità dell'immobile ha nella sua valutazione.
Alla luce di ciò e la Società devono essere condannati, CP_1 Controparte_2
solidalmente fra loro, a pagare ad la somma di € =47.789,00= oltre interessi ex art. 1284 Parte_1
comma 4 c.c. e rivalutazione economica dall'istaurazione del giudizio, avvenuta con la notifica del ricorso in data 24 novembre 2023, all'emanazione della presente sentenza per complessivi €
=58.293,63=. Dall'emanazione della sentenza al saldo saranno quindi dovuti gl'interessi di cui all'art. 1282 c.c..
Alla soccombenza consegue la condanna dei convenuti al rimborso delle spese di lite la cui liquidazione viene fatta sulla base dei parametri del D.M. n° 55/2014, sulla base del valore nella misura minima stante la contumacia dei convenuti e la riduzione della pretesa attorea. Non si riconosce la fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando sul ricorso n° 10169/2023 R.G., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- DA e la , solidalmente fra loro, a pagare CP_1 CP_2 Controparte_2
a la somma di € =58.293,63= oltre interessi ex art. 1282 c.c. dall'emissione della sentenza Parte_1
al saldo;
- DA e la , solidalmente fra loro, a CP_1 Controparte_2
rimborsare a le spese di lite sostenute per il presente giudizio che si liquidano in € Parte_1
=786,00= per spese ed € =4.217,00= per onorari oltre I.V.A. (22%), C.P.A. (4%) e rimborso spese generali (15%).
Così deciso in Bologna, 14 luglio 2025
Il Giudice
dott. Daniele Martino
pagina 5 di 5