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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/12/2025, n. 5181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5181 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha depositato la presente sentenza nel fascicolo telematico.
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. GI NA,
ha pronunziato, in funzione di giudice unico, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019 il 16 novembre 2019 al numero 10986 avente per oggetto una controversia in materia di risarcimento del danno
TRA
in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in Giffoni Valle Piana, alla via
GE Falivene n.40, rappresentata e difesa, in virtù di procura stesa in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Ezio Catauro, presso il cui studio, sito in
AN (Salerno) alla via Michelangelo n.2, è elettivamente domiciliata;
ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa nel presente procedimento dagli avv.ti Luca
TI ed IS Scotti, elettivamente domiciliata presso l'avv. Tommaso
1 Amato, con studio sito in Salerno alla via San Leonardo 131/F, in forza di procura speciale stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
Decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulla scorta delle conclusioni rassegnate – integralmente richiamate in queste sede - e all'esito della discussione orale svolta all'udienza del 17 dicembre 2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 13 novembre 2019
[...]
ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
rappresentando: 1) di svolgere attività di distribuzione e vendita ricambi per autovetture, intrattenendo rapporti commerciali con numerose società del settore, tra cui la 2) che, nell'ambito dei molteplici Controparte_1
rapporti commerciali intrattenuti con la riferita società, le aveva rilasciato un assegno bancario – contrassegnato da numero 0005334686-06 dell'importo di euro 50.000,00, tratto sul conto corrente 013718 acceso presso la Banca
Sviluppo - filiale di Salerno - a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte;
3) che, la in data 09 luglio 2019, nonostante Controparte_1
non fosse titolare di alcun credito nei propri confronti, aveva posto all'incasso l' assegno, in palese violazione degli accordi pregressi;
4) che tale assegno era rimasto impagato e, pertanto, era stato protestato per assenza di provvista;
5)
che, dopo la negoziazione, la Banca trattaria (Banca Sviluppo-Filiale di
Salerno), con nota del 10 luglio 2019, gli aveva comunicato il recesso dal conto corrente;
6) che, con missiva del 19 luglio 2019, trasmessa a mezzo p.e.c.,
aveva invitato la convenuta a “richiamare” l'assegno bancario n. 0005334686-
06 affinché fossero bloccate tutte le procedure volte alle segnalazioni pregiudizievoli nel circuito bancario;
7) che, successivamente, a fronte
2 dell'inerzia della convenuta, aveva adito il Tribunale di Salerno, con ricorso ex
artt. 669-bis e 700 c.p.c., onde ottenere un provvedimento d'urgenza, con decreto inaudita altera parte, affinché fosse ordinato alla convenuta di richiamare immediatamente l'assegno, al fine di impedire la segnalazione del proprio nominativo nel sistema interbancario;
8) che, con ordinanza del 10
settembre 2019, il ricorso era stato dichiarato inammissibile, stante la carenza di legittimazione passiva di ritenuta priva di un potere di Controparte_1
intervento sul procedimento di segnalazione;
9) che la condotta tenuta dalla la quale non avrebbe potuto negoziare l'assegno, aveva Controparte_1
determinato gravi danni e pregiudizi, anche correlati, da ultimo, all'adozione del verbale di accertamento della violazione dell'art. 2, legge n. 386 del 1990
e s.m.i.; 10) che era evidente la responsabilità della convenuta, in quanto,
nonostante l'accordo sulla funzione di garanzia “degli adempimenti delle
obbligazioni assunte all'interno dei rapporti sorti tra le due società”, aveva portato all'incasso l'assegno.
In data 27 gennaio 2020 ha accettato il Controparte_1
contraddittorio, pretendendo il rigetto della domanda di risarcimento del danno ed evidenziando, a tale scopo, tra l'altro, la nullità del patto di garanzia e la conseguente liceità del contegno assunto (si confronti la settima pagina della comparsa di costituzione e risposta).
Svolta l'istruttoria orale, anche attraverso una prova delegata al Tribunale di
Bergamo, ritenuta matura per la decisione, dopo una serie di rinvii disposti dal giudice onorario, in data 12 luglio 2023 la causa è stata assegnata alla cognizione dello scrivente, il quale ha differito il processo – in ragione della necessità di definire cause di più risalente iscrizione - per la discussione orale,
3 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., al giorno 17 dicembre 2025, discussione all'esito della quale è stata depositata la presente sentenza.
Tanto puntualizzato, la domanda di risarcimento del danno non può trovare accoglimento per le assorbenti ragioni che seguono.
Ebbene, va premesso, innanzitutto, che la prospettazione svolta convince del fatto che la parte attorea si sia doluta dell'incasso di un assegno post-datato.
Quanto precede, oltre a costituire il risultato interpretativo della ponderata lettura del libello introduttivo del giudizio, emerge chiaramente: a) dalla valutazione della missiva del 19 luglio 2019, mercè la quale l'attrice –
attraverso il proprio procuratore ad litem (peraltro, si vedano Cass. n. 4284 del
1997 e Cass. n. 7551 del 1986) - ha fatto esplicito riferimento alla “data di
emissione” dell'assegno, id est il 30 giugno 2019, della funzione di garanzia dallo stesso svolta e, infine, della violazione, da parte dell'odierna convenuta,
del patto di garanzia (“Vi scrivo a nome, per conto e nell'interesse della
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., per costituirVi Controparte_2
formalmente in mora affinché vogliate provvedere al richiamo dell'assegno
bancario n. 0005334686 – 06, per l'importo di € 50.000,00 rilasciato a
garanzia dell'adempimento della obbligazioni in capo alla mia assistita,
riportante quale data di emissione il 30/6/2019 e per il risarcimento di tutti i
danni arrecati sinora alla prefata mia cliente e per quelli futuri”); b)
dall'esame dalle deduzioni argomentative espresse nel corpo degli scritti difensivi successivamente depositati [in particolare, da quanto espresso alla seconda pagina della memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto,
n. 1, c.p.c., ove è chiaro il riferimento – anche attraverso l'utilizzo di un accorgimento grafico - alla postdazione ai fini della costruzione dell'impianto argomentativo attoreo (“Come confermato dal disposto dell'art. 31 R.D.
4 21.12.1939, la postdatazione non comporta di per sé la nullità dell'assegno
bancario, ma soltanto la nullità del relativo patto per contrarietà a norme
imperative poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei
titoli di credito”).
Se così è, del tutto irrilevante appare la richiesta di prova orale sul fatto che l'assegno fosse privo di data – mezzo istruttorio poi svolto nel corso del processo -, in quanto trattasi, a ben vedere, di circostanza non specificamente e univocamente allegata nel corpo di quegli scritti difensivi deputati ad accogliere il thema decidendum ac probandum.
Ciò chiarito, deve ora rammentarsi, sul piano generale, che l'anticipata negoziazione di un assegno post-datato rispetto alla sua scadenza non può
costituire un illecito giuridico, atteso che detti assegni sono titoli di credito pagabili a vista, per cui il patto di postdatazione è nullo e improduttivo di effetti giuridici (vedi in tal senso sulla nullità per mancanza di causa del patto di post-
datazione dell'assegno bancario Cass. n. 29780 del 2020 Cass. n. 10710 del
2016).
In particolare, in giurisprudenza è stato osservato che l'emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia - nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento -, è contrario alle norme imperative contenute nel regio decreto n. 1736 del 1933, artt. 1 e 2, e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, enunciato dall'art. 1343 c.c. (Cass. n. 10710 cit.).
5 Se così è, non può affatto riporsi un ragionevole affidamento sul patto di postdatazione viziato da nullità, dovendosi escludere l'illegittimità del contegno di portare all'incasso l'assegno post-datato prima della scadenza.
La giurisprudenza, infatti, ha più volte affermato che l'assegno postdatato,
differentemente da quello senza data, è meramente irregolare ed è pagabile a vista. Esso, in altri termini, non è un titolo radicalmente nullo e non condivide con l'assegno privo di data la natura di mera promessa di pagamento [Cass. n.
5119 del 1979; Cass. n. 10617 del 1990; Cass. n. 4368 del 1995; Cass. n. 31229
del 2023 (“In caso di pagamento con assegno bancario postdatato, l'eventuale
incasso prima della scadenza non costituisce un illecito giuridico in quanto gli
assegni bancari sono titoli di credito pagabili a vista per cui il patto di
postdatazione è nullo ed improduttivo di effetti giuridici”)]. Più in dettaglio, la postdatazione non induce, di per sé, la nullità dell'assegno bancario, ma comporta soltanto la nullità del relativo patto per contrarietà a norme imperative, poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito, consentendo al creditore di esigere immediatamente il suo pagamento (vedi anche Cass. n. 13259 dela2006; Cass. n. 71359 del 2001),
sebbene non attraverso l'esperimento dell'azione esecutiva (Cass. n. 5069 cit.).
Detto altrimenti, al cospetto di un assegno postdatato (l'impianto argomentativo dell'attrice orienta – si ripete - verso tale convincimento) – che usurpa, in tal modo, le funzioni proprie della cambiale (così Cass. n. 5069 del
2010) - il creditore, data la sua validità, ben può esercitare la facoltà di portare all'incasso il titolo e siffatto contegno è, chiaramente, immune da censure di illiceità.
A ciò si aggiunga che, a ben vedere, la parte attorea, a fronte dell'individuazione della data del 30 giugno 2019 (si confronti il terzo allegato
6 alla citazione introduttiva del giudizio), ha chiaramente affermato che il titolo
è stato portato all'incasso in data 09 luglio 2019 – circostanza ammessa anche dalla convenuta alla terza pagina della comparsa di costituzione -,
successivamente, dunque, alla scadenza del termine fissato attraverso la stipulazione dell'invalido patto di garanzia.
Per le assorbenti ragioni che precedono, la pretesa di risarcimento non merita accoglimento.
Non resta che statuire sulle spese di lite, le quali seguono la soccombenza della parte attorea nei confronti di quella convenuta, spese liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del disputatum, dell'attività difensiva concretamente svolta e delle questioni oggetto di trattazione, di non particolare complessità in punto di fatto e diritto, elementi che orientano verso l'applicazione dei valori prossimi ai minimi [peraltro, è consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione il principio alla stregua del quale, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva all'entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della tariffa, a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicché se, da un lato, l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è
soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, dall'altro è doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata (si confrontino
7 fra le tante Cass. n. 89 del 2021; Cass. 19989 del 2021; Cass. n. 21848 del
2022)].
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in persona del giudice dott.
GI NA, definitivamente pronunziando, uditi i procuratori delle parti,
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione, così provvede:
- rigetta la domanda proposta nell'interesse di
[...]
Parte_1
- condanna alla rifusione delle Parte_1
spese di lite sostenute da spese che si liquidano Controparte_1
in euro 4.000,00 per competenze della difesa, oltre c.p.c., i.v.a. e rimborso delle spese generali come per legge.
Così deciso in Salerno il 17 settembre 2025
Il giudice dott. GI NA
8
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. GI NA,
ha pronunziato, in funzione di giudice unico, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019 il 16 novembre 2019 al numero 10986 avente per oggetto una controversia in materia di risarcimento del danno
TRA
in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in Giffoni Valle Piana, alla via
GE Falivene n.40, rappresentata e difesa, in virtù di procura stesa in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Ezio Catauro, presso il cui studio, sito in
AN (Salerno) alla via Michelangelo n.2, è elettivamente domiciliata;
ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa nel presente procedimento dagli avv.ti Luca
TI ed IS Scotti, elettivamente domiciliata presso l'avv. Tommaso
1 Amato, con studio sito in Salerno alla via San Leonardo 131/F, in forza di procura speciale stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
Decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulla scorta delle conclusioni rassegnate – integralmente richiamate in queste sede - e all'esito della discussione orale svolta all'udienza del 17 dicembre 2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 13 novembre 2019
[...]
ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
rappresentando: 1) di svolgere attività di distribuzione e vendita ricambi per autovetture, intrattenendo rapporti commerciali con numerose società del settore, tra cui la 2) che, nell'ambito dei molteplici Controparte_1
rapporti commerciali intrattenuti con la riferita società, le aveva rilasciato un assegno bancario – contrassegnato da numero 0005334686-06 dell'importo di euro 50.000,00, tratto sul conto corrente 013718 acceso presso la Banca
Sviluppo - filiale di Salerno - a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte;
3) che, la in data 09 luglio 2019, nonostante Controparte_1
non fosse titolare di alcun credito nei propri confronti, aveva posto all'incasso l' assegno, in palese violazione degli accordi pregressi;
4) che tale assegno era rimasto impagato e, pertanto, era stato protestato per assenza di provvista;
5)
che, dopo la negoziazione, la Banca trattaria (Banca Sviluppo-Filiale di
Salerno), con nota del 10 luglio 2019, gli aveva comunicato il recesso dal conto corrente;
6) che, con missiva del 19 luglio 2019, trasmessa a mezzo p.e.c.,
aveva invitato la convenuta a “richiamare” l'assegno bancario n. 0005334686-
06 affinché fossero bloccate tutte le procedure volte alle segnalazioni pregiudizievoli nel circuito bancario;
7) che, successivamente, a fronte
2 dell'inerzia della convenuta, aveva adito il Tribunale di Salerno, con ricorso ex
artt. 669-bis e 700 c.p.c., onde ottenere un provvedimento d'urgenza, con decreto inaudita altera parte, affinché fosse ordinato alla convenuta di richiamare immediatamente l'assegno, al fine di impedire la segnalazione del proprio nominativo nel sistema interbancario;
8) che, con ordinanza del 10
settembre 2019, il ricorso era stato dichiarato inammissibile, stante la carenza di legittimazione passiva di ritenuta priva di un potere di Controparte_1
intervento sul procedimento di segnalazione;
9) che la condotta tenuta dalla la quale non avrebbe potuto negoziare l'assegno, aveva Controparte_1
determinato gravi danni e pregiudizi, anche correlati, da ultimo, all'adozione del verbale di accertamento della violazione dell'art. 2, legge n. 386 del 1990
e s.m.i.; 10) che era evidente la responsabilità della convenuta, in quanto,
nonostante l'accordo sulla funzione di garanzia “degli adempimenti delle
obbligazioni assunte all'interno dei rapporti sorti tra le due società”, aveva portato all'incasso l'assegno.
In data 27 gennaio 2020 ha accettato il Controparte_1
contraddittorio, pretendendo il rigetto della domanda di risarcimento del danno ed evidenziando, a tale scopo, tra l'altro, la nullità del patto di garanzia e la conseguente liceità del contegno assunto (si confronti la settima pagina della comparsa di costituzione e risposta).
Svolta l'istruttoria orale, anche attraverso una prova delegata al Tribunale di
Bergamo, ritenuta matura per la decisione, dopo una serie di rinvii disposti dal giudice onorario, in data 12 luglio 2023 la causa è stata assegnata alla cognizione dello scrivente, il quale ha differito il processo – in ragione della necessità di definire cause di più risalente iscrizione - per la discussione orale,
3 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., al giorno 17 dicembre 2025, discussione all'esito della quale è stata depositata la presente sentenza.
Tanto puntualizzato, la domanda di risarcimento del danno non può trovare accoglimento per le assorbenti ragioni che seguono.
Ebbene, va premesso, innanzitutto, che la prospettazione svolta convince del fatto che la parte attorea si sia doluta dell'incasso di un assegno post-datato.
Quanto precede, oltre a costituire il risultato interpretativo della ponderata lettura del libello introduttivo del giudizio, emerge chiaramente: a) dalla valutazione della missiva del 19 luglio 2019, mercè la quale l'attrice –
attraverso il proprio procuratore ad litem (peraltro, si vedano Cass. n. 4284 del
1997 e Cass. n. 7551 del 1986) - ha fatto esplicito riferimento alla “data di
emissione” dell'assegno, id est il 30 giugno 2019, della funzione di garanzia dallo stesso svolta e, infine, della violazione, da parte dell'odierna convenuta,
del patto di garanzia (“Vi scrivo a nome, per conto e nell'interesse della
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., per costituirVi Controparte_2
formalmente in mora affinché vogliate provvedere al richiamo dell'assegno
bancario n. 0005334686 – 06, per l'importo di € 50.000,00 rilasciato a
garanzia dell'adempimento della obbligazioni in capo alla mia assistita,
riportante quale data di emissione il 30/6/2019 e per il risarcimento di tutti i
danni arrecati sinora alla prefata mia cliente e per quelli futuri”); b)
dall'esame dalle deduzioni argomentative espresse nel corpo degli scritti difensivi successivamente depositati [in particolare, da quanto espresso alla seconda pagina della memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto,
n. 1, c.p.c., ove è chiaro il riferimento – anche attraverso l'utilizzo di un accorgimento grafico - alla postdazione ai fini della costruzione dell'impianto argomentativo attoreo (“Come confermato dal disposto dell'art. 31 R.D.
4 21.12.1939, la postdatazione non comporta di per sé la nullità dell'assegno
bancario, ma soltanto la nullità del relativo patto per contrarietà a norme
imperative poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei
titoli di credito”).
Se così è, del tutto irrilevante appare la richiesta di prova orale sul fatto che l'assegno fosse privo di data – mezzo istruttorio poi svolto nel corso del processo -, in quanto trattasi, a ben vedere, di circostanza non specificamente e univocamente allegata nel corpo di quegli scritti difensivi deputati ad accogliere il thema decidendum ac probandum.
Ciò chiarito, deve ora rammentarsi, sul piano generale, che l'anticipata negoziazione di un assegno post-datato rispetto alla sua scadenza non può
costituire un illecito giuridico, atteso che detti assegni sono titoli di credito pagabili a vista, per cui il patto di postdatazione è nullo e improduttivo di effetti giuridici (vedi in tal senso sulla nullità per mancanza di causa del patto di post-
datazione dell'assegno bancario Cass. n. 29780 del 2020 Cass. n. 10710 del
2016).
In particolare, in giurisprudenza è stato osservato che l'emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia - nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento -, è contrario alle norme imperative contenute nel regio decreto n. 1736 del 1933, artt. 1 e 2, e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, enunciato dall'art. 1343 c.c. (Cass. n. 10710 cit.).
5 Se così è, non può affatto riporsi un ragionevole affidamento sul patto di postdatazione viziato da nullità, dovendosi escludere l'illegittimità del contegno di portare all'incasso l'assegno post-datato prima della scadenza.
La giurisprudenza, infatti, ha più volte affermato che l'assegno postdatato,
differentemente da quello senza data, è meramente irregolare ed è pagabile a vista. Esso, in altri termini, non è un titolo radicalmente nullo e non condivide con l'assegno privo di data la natura di mera promessa di pagamento [Cass. n.
5119 del 1979; Cass. n. 10617 del 1990; Cass. n. 4368 del 1995; Cass. n. 31229
del 2023 (“In caso di pagamento con assegno bancario postdatato, l'eventuale
incasso prima della scadenza non costituisce un illecito giuridico in quanto gli
assegni bancari sono titoli di credito pagabili a vista per cui il patto di
postdatazione è nullo ed improduttivo di effetti giuridici”)]. Più in dettaglio, la postdatazione non induce, di per sé, la nullità dell'assegno bancario, ma comporta soltanto la nullità del relativo patto per contrarietà a norme imperative, poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito, consentendo al creditore di esigere immediatamente il suo pagamento (vedi anche Cass. n. 13259 dela2006; Cass. n. 71359 del 2001),
sebbene non attraverso l'esperimento dell'azione esecutiva (Cass. n. 5069 cit.).
Detto altrimenti, al cospetto di un assegno postdatato (l'impianto argomentativo dell'attrice orienta – si ripete - verso tale convincimento) – che usurpa, in tal modo, le funzioni proprie della cambiale (così Cass. n. 5069 del
2010) - il creditore, data la sua validità, ben può esercitare la facoltà di portare all'incasso il titolo e siffatto contegno è, chiaramente, immune da censure di illiceità.
A ciò si aggiunga che, a ben vedere, la parte attorea, a fronte dell'individuazione della data del 30 giugno 2019 (si confronti il terzo allegato
6 alla citazione introduttiva del giudizio), ha chiaramente affermato che il titolo
è stato portato all'incasso in data 09 luglio 2019 – circostanza ammessa anche dalla convenuta alla terza pagina della comparsa di costituzione -,
successivamente, dunque, alla scadenza del termine fissato attraverso la stipulazione dell'invalido patto di garanzia.
Per le assorbenti ragioni che precedono, la pretesa di risarcimento non merita accoglimento.
Non resta che statuire sulle spese di lite, le quali seguono la soccombenza della parte attorea nei confronti di quella convenuta, spese liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del disputatum, dell'attività difensiva concretamente svolta e delle questioni oggetto di trattazione, di non particolare complessità in punto di fatto e diritto, elementi che orientano verso l'applicazione dei valori prossimi ai minimi [peraltro, è consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione il principio alla stregua del quale, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva all'entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della tariffa, a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicché se, da un lato, l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è
soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, dall'altro è doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata (si confrontino
7 fra le tante Cass. n. 89 del 2021; Cass. 19989 del 2021; Cass. n. 21848 del
2022)].
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in persona del giudice dott.
GI NA, definitivamente pronunziando, uditi i procuratori delle parti,
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione, così provvede:
- rigetta la domanda proposta nell'interesse di
[...]
Parte_1
- condanna alla rifusione delle Parte_1
spese di lite sostenute da spese che si liquidano Controparte_1
in euro 4.000,00 per competenze della difesa, oltre c.p.c., i.v.a. e rimborso delle spese generali come per legge.
Così deciso in Salerno il 17 settembre 2025
Il giudice dott. GI NA
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