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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/04/2025, n. 1589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1589 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6666/2024
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy all'udienza del 03/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.R.G. 6666 /2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dalle Avv. te BIAGIONI Parte_1
TATIANA e DANESI ANNA
ricorrente CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
convenuta contumace
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1 la società ex datrice di lavoro, lamentando il mancato CP_1 pagamento di alcune spettanze retributive. Ha rappresentato di aver iniziato a prestare la propria attività lavorativa presso la società dall'11/12/2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, inquadrato nel I Livello CCNL Commercio e con mansioni
1 di autista. Ha chiarito che all'instaurazione del rapporto è stata concordata tra le parti una retribuzione lorda variabile tale da far percepire al lavoratore una retribuzione netta mensile di € 2.500,00, di cui 2.000,00 netti a titolo di retribuzione e circa € 500,00 netti a titolo di indennità di trasferta. Ha esposto non essergli state erogate la quattordicesima mensilità 2023 nel giugno 2023, la retribuzione per le mensilità di novembre e dicembre 2023 e la tredicesima mensilità 2023; non gli sono altresì state consegnate le buste paga a partire dall'agosto 2023. Il rapporto di lavoro è infine cessato con decorrenza dal 01/01/2024, in seguito a dimissioni volontarie presentate in data 29/11/2023; al ricorrente non sono state corrisposte le competenze di fine rapporto e il
TFR.
Ha pertanto chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“
1. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione delle retribuzioni e/o competenze e/o istituti contrattuali di cui al punto A) in diritto, come indicati nel presente ricorso e conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la società convenuta a corrispondere al ricorrente, per i titoli indicati, ove occorrendo anche a titolo di risarcimento del danno, l'importo lordo complessivo di € 19.048,18 (di cui € 3.193,77 a titolo di TFR) come indicato al punto A) in diritto, o quell'altra somma, anche maggiore, che sarà ritenuta di giustizia.
2. Con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal dovuto al saldo effettivo ed interessi legali sul capitale così rivalutato per lo stesso periodo.
3. Con vittoria di spese, diritti e onorari compreso spese generali (15%) ex DM 55/2015 da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
2 2. La parte convenuta, benché ritualmente citata, non si è costituita in giudizio, per cui se ne è dichiarata la contumacia.
3. Il ricorso è fondato.
La prova del rapporto di lavoro alle dipendenze della società convenuta, con le modalità e secondo le pattuizioni individuate nel ricorso, risulta dalla documentazione prodotta agli atti (all. n. 2, cedolini paga, all. n. 3, comunicazione telematica dimissioni). Comprova ulteriormente i fatti allegati in ricorso la mancata risposta all'interrogatorio formale – la cui ordinanza ammissiva è stata ritualmente notificata al convenuto- ex art. 232 c.p.c..
4. La parte convenuta non ha provato di avere corrisposto quanto dovuto per le normali spettanze retributive per le quali è fatta domanda, quantificate in conformità con le busta paga e sulla base del CCNL applicato. Non comparendo all'udienza il convenuto ha al contrario tenuto un comportamento significativo ai fini del decidere anche ex art. 420 I comma c.p.c..
5. Segue l'accoglimento del ricorso.
6. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M.
n. 147 del 13.8.2022, con distrazione in favore dei difensori in ragione della dichiarata anticipazione.
3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, condanna in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente l'importo lordo complessivo di € 19.048,18 (di cui € 3.193,77 a titolo di TFR), con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo.
Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi €
2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori e rimborso c.u. ove versato, con distrazione in favore dei difensori.
Così deciso in Milano, il 3.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Ghinoy
4
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy all'udienza del 03/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.R.G. 6666 /2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dalle Avv. te BIAGIONI Parte_1
TATIANA e DANESI ANNA
ricorrente CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
convenuta contumace
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1 la società ex datrice di lavoro, lamentando il mancato CP_1 pagamento di alcune spettanze retributive. Ha rappresentato di aver iniziato a prestare la propria attività lavorativa presso la società dall'11/12/2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, inquadrato nel I Livello CCNL Commercio e con mansioni
1 di autista. Ha chiarito che all'instaurazione del rapporto è stata concordata tra le parti una retribuzione lorda variabile tale da far percepire al lavoratore una retribuzione netta mensile di € 2.500,00, di cui 2.000,00 netti a titolo di retribuzione e circa € 500,00 netti a titolo di indennità di trasferta. Ha esposto non essergli state erogate la quattordicesima mensilità 2023 nel giugno 2023, la retribuzione per le mensilità di novembre e dicembre 2023 e la tredicesima mensilità 2023; non gli sono altresì state consegnate le buste paga a partire dall'agosto 2023. Il rapporto di lavoro è infine cessato con decorrenza dal 01/01/2024, in seguito a dimissioni volontarie presentate in data 29/11/2023; al ricorrente non sono state corrisposte le competenze di fine rapporto e il
TFR.
Ha pertanto chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“
1. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione delle retribuzioni e/o competenze e/o istituti contrattuali di cui al punto A) in diritto, come indicati nel presente ricorso e conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la società convenuta a corrispondere al ricorrente, per i titoli indicati, ove occorrendo anche a titolo di risarcimento del danno, l'importo lordo complessivo di € 19.048,18 (di cui € 3.193,77 a titolo di TFR) come indicato al punto A) in diritto, o quell'altra somma, anche maggiore, che sarà ritenuta di giustizia.
2. Con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal dovuto al saldo effettivo ed interessi legali sul capitale così rivalutato per lo stesso periodo.
3. Con vittoria di spese, diritti e onorari compreso spese generali (15%) ex DM 55/2015 da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
2 2. La parte convenuta, benché ritualmente citata, non si è costituita in giudizio, per cui se ne è dichiarata la contumacia.
3. Il ricorso è fondato.
La prova del rapporto di lavoro alle dipendenze della società convenuta, con le modalità e secondo le pattuizioni individuate nel ricorso, risulta dalla documentazione prodotta agli atti (all. n. 2, cedolini paga, all. n. 3, comunicazione telematica dimissioni). Comprova ulteriormente i fatti allegati in ricorso la mancata risposta all'interrogatorio formale – la cui ordinanza ammissiva è stata ritualmente notificata al convenuto- ex art. 232 c.p.c..
4. La parte convenuta non ha provato di avere corrisposto quanto dovuto per le normali spettanze retributive per le quali è fatta domanda, quantificate in conformità con le busta paga e sulla base del CCNL applicato. Non comparendo all'udienza il convenuto ha al contrario tenuto un comportamento significativo ai fini del decidere anche ex art. 420 I comma c.p.c..
5. Segue l'accoglimento del ricorso.
6. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M.
n. 147 del 13.8.2022, con distrazione in favore dei difensori in ragione della dichiarata anticipazione.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, condanna in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente l'importo lordo complessivo di € 19.048,18 (di cui € 3.193,77 a titolo di TFR), con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo.
Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi €
2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori e rimborso c.u. ove versato, con distrazione in favore dei difensori.
Così deciso in Milano, il 3.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Ghinoy
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