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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/12/2025, n. 2021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2021 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. IO TT Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Nicole Cefis Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 3282 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2020,
promosso da:
, nato a [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio degli Avv.ti Emanuela Puledda e Romolo Usai,
che lo rappresentano e difendono per procura speciale in atti,
Ricorrente
contro nata a [...], il [...], C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Capoterra, presso lo studio dell'Avv. Laura C.F._2
Fadda, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Resistente
Pagina 1 e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
prendere atto della sentenza parziale del 23 marzo 2021 pronunciata nell'ambito del presente procedimento iscritto al n. R.G. 3282/2020, già passata in giudicato, che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
definisca il procedimento recependo integralmente l'accordo transattivo raggiunto dalle parti per la regolamentazione di tutti i rapporti economici e patrimoniali derivanti dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, secondo le condizioni di seguito elencate ed integralmente accettate dai coniugi:
1. il figlio prossimo alla maggiore età (aprile 2026), continuerà ad abitare stabilmente Per_1
con il padre. Potrà vedere la madre quando vorrà, previo accordo con la medesima e compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi.
2. La Sig.ra corrisponderà al Sig. , a titolo di contributo per Controparte_1 Parte_1
il mantenimento del figlio l'importo di Euro 250,00 mensili, da versarsi entro il giorno Per_1
quindici di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT sul costo della vita.
3. Le spese straordinarie per il figlio saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%
ciascuno, da sostenersi previo loro accordo.
4. L'importo percepito a titolo di Assegno Unico e Universale sarà attribuito a ciascun genitore nella misura del 50%.
5. Non è dovuto alcun assegno divorzile, essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti.
6. Le parti danno atto che la casa coniugale sita in Soleminis, Via Sant'Anna n. 36, di proprietà
esclusiva del Sig. , è stata restituita a quest'ultimo a seguito del decreto del Parte_1
Pagina 2 30 maggio 2022 che ha disposto la revoca dell'originaria assegnazione alla Sig.ra CP_1
7. Le parti, quindi, dichiarano di aver già provveduto alla regolamentazione di tutti i rapporti patrimoniali e di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra, ad eccezione di quanto sopra stabilito;
rimane in comunione tra le parti, per la quota del 50% ciascuno, l'oliveto sito in agro di Soleminis, censito in C.T. al foglio 4 particella 86 e particella 85.
8. Le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti.
Voglia pertanto questo Ecc.mo Tribunale, ordinare la trasmissione della sentenza definitiva all'ufficiale di stato civile per le annotazioni relative alle statuizioni economiche definitive.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra Parte_1
e con ricorso depositato dal in data 09/06/2020 e successiva
[...] Controparte_1 Pt_1
costituzione della assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti e mutato il rito, pronunciata CP_1
con sentenza non definitiva n. 975/2021 in data 23/03/2021 la cessazione degli effetti civili del matrimonio, all'udienza del 2/12/2025 svolta con deposito di note in trattazione scritta ex art 127 ter cpc, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe.
***
Preliminarmente, deve essere richiamata la sentenza non definitiva n. 975/2021 del 30/03/2021 con cui è già stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti.
Devono inoltre essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni dalle stesse parti stabilite, in quanto eque e conformi agli interessi della prole.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, dato atto che con sentenza non definitiva n. 975/2021, è stata
Pagina 3 pronunciata la separazione dei coniugi, definitivamente decidendo:
1. Affida il figlio , nato il [...], congiuntamente a entrambi i genitori e Persona_2
dispone che il medesimo continuerà ad abitare stabilmente con il padre e potrà vedere la madre quando vorrà, previo accordo con la medesima e compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi.
2. Dispone che corrisponderà al , a titolo di contributo per il Controparte_1 Pt_1
mantenimento del figlio l'importo di euro 250,00 mensili, da versarsi entro il giorno Per_1
quindici di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT sul costo della vita.
3. Dispone che le spese straordinarie per il figlio saranno ripartite tra i genitori nella misura del
50% ciascuno, da sostenersi previo loro accordo.
4. Dà atto che le parti hanno stabilito che l'importo percepito a titolo di Assegno Unico e
Universale sarà attribuito a ciascun genitore nella misura del 50%.
5. Dà atto che le parti hanno stabilito che non è dovuto alcun assegno divorzile, essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti.
6. Dà atto che le parti hanno dichiarato che la casa coniugale sita in Soleminis, Via Sant'Anna n.
36, di proprietà esclusiva del Sig. , è stata restituita a quest'ultimo a seguito Parte_1
del decreto del 30 maggio 2022 che ha disposto la revoca dell'originaria assegnazione alla
Sig.ra CP_1
7. Dà atto che le parti hanno dichiarato di aver già provveduto alla regolamentazione di tutti i rapporti patrimoniali e di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra, ad eccezione di quanto sopra stabilito;
rimane in comunione tra le parti, per la quota del 50% ciascuno, l'oliveto sito in agro di Soleminis, censito in C.T. al foglio 4 particella 86 e particella 85.
8. Dichiara le spese del presente giudizio integralmente compensate fra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
4/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pagina 4 Nicole Cefis
Pagina 5
IO TT