Articolo 5 della Legge 7 febbraio 1958, n. 88
Articolo 4Articolo 6
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21 marzo 1958
Art. 5. (Palestre ed impianti sportivi)

Tutti gli edifici scolastici devono comprendere una area per le esercitazioni all'aperto.
Gli edifici per le scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica devono essere dotati di una palestra coperta, quando non superino le 20 classi, e di due palestre quando le classi siano piu' di venti. Alle palestre devono essere annessi i locali per i relativi servizi.
Le aree e le palestre di cui ai precedenti commi sono considerate locali scolastici agli effetti della manutenzione, della illuminazione, della custodia e della somministrazione del riscaldamento e della provvista di acqua da parte degli enti locali.
Le attrezzature delle palestre fanno parte integrante dell'arredamento scolastico.
Entrata in vigore il 21 marzo 1958
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