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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 23/12/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LIVORNO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2205/2025
promossa da
Parte_1 Parte_2
[...]
opponente contro
Controparte_1
opposta
Oggi 23 dicembre 2025,
Il Giudice dott. Alberto Cecconi,
visto il provvedimento emesso in data 28 novembre 2025, ritualmente comunicato alle parti, di svolgimento dell'odierna udienza mediante lo scambio e il deposito in telemati-
co di note scritte;
essendo scaduto il termine per il deposito delle note in sostituzione dell'udienza;
lette ed integralmente richiamate le note scritte depositate e le conclusioni ivi rassegnate
Il Giudice
decide come da separata sentenza di cui dà pubblica lettura
IL GIUDICE
dott. Alberto Cecconi
1 segue verbale dell'udienza del 23 dicembre 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2205/2025 promossa da:
(P.IVA/C.F. ), in per- Parte_1 P.IVA_1 sona del Consigliere delegato pro tempore Ing. con sede in Livorno, Parte_3
Via del Gazometro, n. 9 e
(C.F. ), rappresentati e difesi Parte_4 C.F._1 dall'avv. Riccardo Farnetani del foro di Firenze, presso il cui studio sito in Firenze, Via de' Conti n. 3 sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI/opponenti contro
(C.F. ), in persona del Presidente della Giunta Controparte_1 P.IVA_2 Regionale pro tempore, rappresentata e difesa ai sensi dell'art. 6 c. 9 del D.Lgs. 150/2011 dal dott. Alessandro Bini Dirigente del Settore Contabilità della Direzione Programmazione e Bilancio e domiciliato presso il medesimo Settore, in Firenze, via di Novoli n. 26 RESISTENTE/opposta
Oggetto: opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex art. 22 e ss. L. n. 689/1981
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza e da aversi qui integralmente riporta- te.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex artt. 22 L. n. 689/1981 e 6 d.lgs n. 150/2011 Controparte_2
(d'ora in avanti, breviter, anche solo ) e l'ing.
[...] Pt_1
proponevano opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione Parte_4
1 n. 133A/2025 emessa dalla chiedendo l'accoglimento delle se- Controparte_1 guenti conclusioni:
e l'ing. , come in epigrafe rappre- Parte_1 Parte_4 sentati, difesi e domiciliati, ricorrono all'Ecc.mo Tribunale di Livorno affinché, contra- riis reiectis,
Voglia accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare l'ordinanza n. 133/2025
(doc. 1), notificata in data 18/8/2025, con cui la ha ingiunto ad Controparte_1 [...] ed all'ing. il pagamento quale sanzione Parte_1 Parte_4 amministrativa pecuniaria della somma di € 1.500,00 pari al minimo edittale degli im- porti previsti all'art.133 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, aumentata del 30% per reitera- zione della stessa violazione secondo il criterio di cui all'art. 7 dell'Allegato A della
DGRT n.1017/2017 e di € 5,00 per spese amministrative, per un importo complessivo di
€ 1.955,00., come contestato con verbale di accertamento e contestazione n.13/2019 di
in quanto trattasi di un provvedimento illegittimo per violazione e falsa appli- Pt_5 cazione delle norme rubricate.
Con vittoria di spese e onorari, oltre al rimborso del contributo unificato.”
A sostegno della domanda parte opponente ha dedotto quanto segue: - di aver ricevuto ordinanza-ingiunzione n. 133A/2025 notificata il 18.8.2025, con cui la CP_3
ingiungeva all'Ing. DEL CORSO, quale trasgressore, e ad quale obbli-
[...] Pt_1 gata in solido, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria della somma di €
1.500,00 pari al minimo edittale degli importi previsti dall'art. 133 comma 3 del d.lgs. n.
152/2006, aumentata del 30% per reiterazione della stessa violazione secondo il criterio di cui all'art. 7 dell'Allegato A della DGRT n.1017/2017 e di € 5,00 per spese ammini- strative, per un importo complessivo di € 1.955,00. La – muo- Controparte_1 vendo dal precedente verbale di accertamento e contestazione n. 13/2020 del
04/09/2020 elevato dal Dipartimento di Livorno – nell'ordinanza-ingiunzione Pt_5 contestava, nello specifico, la “violazione dell'articolo 107 comma 1 del Dlgs 152/06 e smi per non aver osservato [n.d.r. gli odierni ricorrenti] le prescrizioni indicate nel provvedimento autorizzativo poiché sul campione eseguito in data 07 marzo 2019 il Ge- store non ha proceduto alla determinazione di tutti i parametri previsti al punto 6 dell'allegato A parte integrante dell'AUA sopra citato”; - che l'atto comminatorio sa- rebbe stato notificato soltanto il 18.8.2025 e, dunque, oltre i termini di legge per cui la sarebbe ormai decaduta dalla richiesta di pagamento della san- Controparte_1
2 zione amministrativa in quanto non solo non sarebbe stato rispettato il termine perento- rio (90 giorni) indicato dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per la contesta- zione della violazione con verbale di accertamento, ma parimenti non sarebbe stato ri- spettato neanche il termine prescrizionale quinquennale per l'irrogazione della sanzione previsto dall'art. 28 della medesima legge;
- che, in ogni caso, le contestazioni mosse all'operato di e, conseguentemente, anche la relativa sanzione irrogata sarebbero Pt_1 del tutto illegittime in quanto sia il Protocollo d'intesa stipulato fra e Pt_1 Pt_5 sia il D.Lgs. n. 152/2006 in realtà prevederebbero due tipologie distinte di controlli: 1) i controlli dei parametri di cui alla Tabella 1 dell'allegato 5, parte terza d.lgs. 152/2006
(COD, BOD5, SST) sono delegati al gestore (nel caso di specie e sono eseguiti Pt_1 in forza della sottoscrizione di uno specifico protocollo;
2) I parametri della Tabella 3
(pH, Azoto ammoniacale, Tensioattivi, Grassi e Oli vegetali/animali, Idrocarburi totali,
E.Coli, Saggio di Tossicità Acuta) sono a totale carico di in quanto rientrano Pt_5 nei controlli istituzionali, ed è tenuta ad effettuarli solo ed esclusivamente perché Pt_1 imposti con la prescrizione di cui al punto 6 dell'AUA, la quale tuttavia non impone al- cun vincolo temporale per l'effettuazione dei campionamenti e analisi dei parametri previsti alle due Tabelle. Di conseguenza, in base alla normativa ratione temporis ap- plicabile, solo per i controlli delegati di cui alla tabella 1 sussisterebbe l'obbligo di co- municazione preventiva della data dei controlli (obbligo, peraltro, rispettato da Pt_1 che il giorno 7 marzo 2019 doveva effettuare ed infatti effettuò i controlli della Tabella
1 delegati), mentre, al contrario, non era affatto tenuta ad effettuare anche quelli della
Tabella 3, eseguiti semplicemente in altra data (segnatamente febbraio 2019 e aprile
2019 come dettagliamene riportato da negli scritti difensivi sub doc. 8) in quanto Pt_1 né il D.Lgs.n.152/2006 né l'AUA impongono per tali campionamenti una periodicità mensile in date fisse e prestabilite, ma solo un numero di 12 controlli annui. In definiti- va, nessun obbligo sussisterebbe in capo a di effettuare i controlli sui suddetti Pt_1 parametri di cui alla tabella 3 contestualmente ai campionamenti delegati per la tabella 1 dell'allegato 5 del D.Lgs 152/06;
- che, in ogni caso, avrebbe sempre operato rispettando i massimi standard di ef- Pt_1 ficienza in quanto nonostante l'AUA, avuto riguardo alla potenzialità dell'impianto di depurazione di pari a 10.000 - 49.999 AE, imponesse la necessità di effettuare Pt_6
12 campionamenti annui, i controlli eseguiti dall'odierna opponente sul depuratore di sono sempre stati mantenuti fin dal rilascio dell'AUA con una frequenza di 45 Pt_6
3 verifiche analitiche annuali, di cui 24 con quasi 200 analisi all'anno eseguite solo sulle acque scaricate;
- che, comunque, il depuratore di , come evidente dallo stesso atto au- Parte_7 torizzativo, per buona parte dell'anno non scarica in ambiente ma conferisce le acque trattate per il recupero industriale presso le industrie , per cui una rigida periodi- Pt_8 cità mensile (e tantomeno in date prefissate) sarebbe del tutto inutile per taluni parame- tri trattandosi, nel caso di specie, di un impianto che, inviando le proprie acque di scari- co al riuso, ha uno scarico intermittente, per cui in taluni periodi ha scarichi non rappre- sentativi;
- che, in ogni caso, anche se non ha eseguito le analisi sui parametri della Tabel- Pt_1 la 3 nel campione del 7 marzo 2019, essendo stati gli stessi comunque eseguiti in data ravvicinata ed essendo risultati conformi, tale omissione non ha in alcun modo com- promesso né la qualità dello scarico, né la sua conformità alle prescrizioni dell'AUA.
Si costituiva ritualmente in giudizio la parte opposta conte- Controparte_1 stando in fatto ed in diritto le pretese avversarie e chiedendo l'accoglimento delle se- guenti conclusioni:
“ , come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, chiede che l'ecc.mo Controparte_1
Giudice, voglia:
- nel merito, rigettare l'opposizione del ricorrente e per l'effetto confermare
l'Ordinanza ingiuntiva regionale n. 133A del 18/08/2025 oltre che il sotteso verbale n.
13 del 4/09/2020;
- in denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, si chiede di mantenere indenne la scrivente Amministrazione da qualsivoglia conseguenza negativa, e disporre la com- pensazione delle spese, vista la correttezza dell'operato e la buona fede dell'Ente.”
A tal fine parte resistente ha eccepito: i) che il Dipartimento a seguito di sopral- Pt_5 luogo effettuato in data 4.3.2020 e dopo un attento esame della ulteriore documentazio- ne del cui invio aveva fatto richiesta direttamente ad in sede di sopralluogo (co- Pt_1 me risulta dal verbale di sopralluogo sub doc. 2 di parte opposta), provvedeva ad elevare in data 4.9.2020 il verbale di contestazione n. 13/2020 notificandolo via pec sia al tra- sgressore ( ) che ad , obbligata in solido, rispettando il termine perento- Parte_4 Pt_1 rio di 90 giorni previsto dall'art. 14 comma 2 della Legge 689/1981 in quanto tale ter- mine decorre “dalla data nella quale l'autorità amministrativa competente completa o dovrebbe completare, l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi
4 e soggettivi della violazione”; ii) che, con riguardo al diverso termine di prescrizione quinquennale ex art. 28 della legge de qua, il verbale di contestazione, quale atto tipico del procedimento sanzionatorio, vale a interrompere il decorso del termine. In ogni caso il verbale n. 13/2020 veniva elevato in data 4.9.2020 e l'ordinanza-ingiunzione n.
133A/2025 veniva adottata da in data 18/08/2025 e dunque entro il Controparte_1 termine quinquennale di cui all'art 28 Legge 689/1981; iii) nel merito, non Pt_1 avrebbe fornito, anche a sostegno degli scritti difensivi depositati in seno al procedi- mento amministrativo, la prova documentale di aver eseguito, anche in date diverse ri- spetto al 7.3.2019, i controlli sui parametri di cui alla Tabella 3; iv) che la contestazione mossa ad non riguardava il numero minimo annuale di campioni da eseguire, Pt_1 bensì che nella data del 7.3.2019 la stessa non aveva proceduto determinare (anche) i parametri della Tabella 3 (specificati nel medesimo p.6) avendo – di fatto - svolto le analisi limitatamente ai parametri di Tab. 1 ( COD, BOD 5 e Solidi sospesi totali); v) che per giurisprudenza pacifica, in materia di atti autorizzativi, il termine “prescrizione” indica letteralmente lo scrivere (o imporre) qualcosa a qualcuno, nella sostanza evocan- do l'atto di porre una norma da parte di chi ne ha autorità al cospetto di chi la deve os- servare.
Segnatamente, le c.d. clausole impositive di obblighi, sono propriamente le misure pre- scrittive sottese alla validità e all'efficacia dell'autorizzazione, ovvero sia gli obblighi a cui deve adempiere e conformarsi il destinatario dell'atto, affinché possa svolgere legit- timamente l'attività assentita.
Con provvedimento del 16 settembre 2025 lo scrivente Giudicante fissava la data della prima udienza ex art. 420 c.p.c. (20 novembre 2025).
All'udienza del 20 novembre 2025, esperito preliminarmente con esito negativo il ten- tativo di conciliazione, il legale dell'opponente chiedeva fissarsi udienza per la discus- sione orale con concessione di termini per il deposito di note difensive conclusionali. Il legale dell'opposta si associava alla richiesta de qua ed il G.I., dato atto, in assenza di istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di discus- sione orale del 23 dicembre 2025.
La causa è stata istruita a livello documentale ed all'odierna udienza del 23 dicembre
2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., lo scrivente Giudicante, preso atto delle conclusioni formulate in sede di note nonché in sede di scritti difensivi delle parti, ha emesso la seguente decisione con motivazione contestuale.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, non sembra superfluo evidenziare che il nostro ordinamento pro- cessuale è improntato al principio del libero convincimento, sicché, salvo i casi tassativi previsti per le prove legali, il Giudice può fondare il proprio convincimento sulle risul- tanze probatorie legittimamente acquisite al processo, senza gerarchia tra prove orali e prove documentali. La valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'atten- dibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ri- tenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cassazione civile, sez. vi,
04/07/2017, n. 16467; cass. civ., sez. 01, del 23/05/2014, n. 11511; cfr., altresì, in moti- vazione, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 2977 del 31/01/2019, Rv. 652433 - 01).
1.1 Sempre in via preliminare, per quanto concerne l'eccepita violazione del termine pe- rentorio previsto dall'art. 14 L. 689/1981 e la prescrizione del termine quinquennale per l'irrogazione della sanzione previsto dall'art. 28 della medesima legge, si precisa quanto segue.
È appena il caso di soffermarsi – in estrema sintesi e per quanto più strettamente rileva ai nostri fini – sulla disciplina normativa n. 689/1981 limitatamente al Capo I intitolato
“sanzioni amministrative”.
Il predetto testo normativo – richiamato più volte dall'odierna parte ricorrente a soste- gno della domanda de qua volta a contestare la legittimità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata – disciplina in modo puntuale l'ambito e le modalità di esercizio dei poteri istruttori concessi ex lege all'Amministrazione competente.
In particolare, dispone a carico dell'autorità competente l'immediata contestazione dell'infrazione rilevata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in so- lido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa (art. 14 comma 1: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al tra- sgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa”), nonché l'ulteriore previsione – qualora non vi siano i presupposti per l'operatività del primo comma – della notificazione entro il termine di
90 giorni dei soli estremi della violazione normativa commessa (art. 14 comma 2: “Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate
6 nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli inte- ressati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamen- to”).
A ciò si aggiunge l'onere dell'Amministrazione procedente di sentire gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, di esaminare, altresì, gli eventuali documenti inviati ovvero gli esposti negli scritti difensivi, e, soltanto se ritiene fondato l'accertamento, de- termina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pa- gamento (art. 18 c. 2: L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti di- fensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente;
altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto”).
Non sembra, infine, superfluo rammentare che il diritto dell'Autorità competente a ri- scuotere le somme derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate per le violazioni di cui alla presente legge (689/81) si prescrive nel termine di cinque anni a partire dal gior- no in cui è stata commessa la violazione (art. 28: “Il diritto a riscuotere le somme dovu- te per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è re- golata dalle norme del codice civile”).
Ciò premesso, l'odierna parte ricorrente a sostegno della domanda de qua eccepisce il mancato rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 14 (90 giorni dall'accertamento della violazione) per la notificazione del verbale di contestazione della violazione non- ché l'intervenuta prescrizione dell'ordinanza-ingiunzione 133A/2025 stante la tardività nell'emissione della stessa.
In particolare, il verbale di accertamento e contestazione sarebbe stato notificato sola- mente in data 4.9.2020 per un'infrazione commessa il 7.3.2019 e il provvedimento comminatorio sarebbe stato emesso solamente in data 18.8.2025, dunque ben oltre il termine prescrizionale quinquennale.
Sul punto, tali censure non sembrano cogliere nel segno.
7 Risulta, per contro, condivisibile la valutazione effettuata dall'Autorità amministrativa circa il rispetto del termine ex lege disposto per la notificazione tempestiva del verbale di contestazione e per la riscossione delle somme derivanti dalla violazione per cui è causa.
Muovendo, infatti, dalla violazione dell'art. 14 l. n. 689/1981 giova rammentare che "È orientamento pacifico in giurisprudenza che in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accerta- mento - in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della L. n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata (ergo, nel caso di specie, il 4.9.2020), ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di ta- le acquisizione e valutazione. È stato altresì affermato che il compito di individuare, se- condo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve pertanto far- si decorrere il termine per la contestazione, spetta al Giudice del merito, la cui valuta- zione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata (cfr. da ultimo civ., Sez. II, Sent., 04/08/2022, n. 24209; Cass. civ. n. Sez. II, Ord., 29/10/2019,
n. 27702; T.A.R. Venezia, Sez. IV, Sent., 23/10/2025, n. 1875). Pt_9
Ebbene, applicando tali coordinate ermeneutiche al caso che qui ci occupa, anche alla luce del compendio documentale in atti, nessuna violazione può essere imputata in capo al Dipartimento di Livorno. Pt_5
Difatti, risulta documentalmente provato che in data 4.3.2020 venne effettuato un so- pralluogo da parte di in persona dei Tecnici di Prevenzione Uff. di P.G. Pt_5 Per_1
e , al fine di verificare la “corretta gestione dello scarico in
[...] Persona_2 acque superficiali dei reflui di depurazione originati dall'impianto di trattamento acque urbane ubicato nel comune di in conformità all'autorizzazione unica Parte_7 ambientale AUA e delle prescrizioni in essa contenute” (cfr. verbale di sopralluogo sub doc. 2 di parte resistente).
8 Nella parte conclusiva del verbale de quo i verbalizzanti danno atto della richiesta effet- tuata in tale sede ad di trasmettere ulteriore documentazione, non immediata- Pt_1 mente disponibile, al fine di poter portare a compimento l'accertamento avviato.
Emerge altresì per tabulas la notifica a mezzo pec in data 4.9.2020, sia al trasgressore sia all'obbligata in solido del verbale di accertamento e contestazione Parte_4 Pt_1
n. 13/2020 nel quale si dava atto che nella medesima giornata il Dipartimento Pt_5 aveva terminato gli “accertamenti documentali”, proseguiti a seguito della ricezione del- la documentazione integrativa richiesta ad Pt_1
Nella memoria di controdeduzione che redige in risposta agli scritti difensivi di Pt_5 si legge chiaramente che la copia dei rapporti di prova eseguiti sullo scarico Pt_1 nell'anno 2019 dal OR ( in regime di autocontrollo sono stati forniti da Pt_1 solamente in data 27.8.2020. Pt_1
È di tutta evidenza, quindi, che se l'accertamento aveva ad oggetto la corretta gestione dello scarico dell'impianto di depurazione, l'esame dei rapporti di prova de quibus risul- tava imprescindibile per poter correttamente verificare la sussistenza o meno di una qualsivoglia violazione delle prescrizioni contenute nell'AUA.
Conseguentemente, la dilazione dei tempi per il compimento degli accertamenti avviati in data 4.3.2020 è causalmente riconducibile all'inerzia di senza che si configuri Pt_1 alcuna violazione del termine perentorio più volte citato in quanto, lo si ripete, il pro- lungarsi dei tempi di accertamento è stato necessitato dalla preliminare acquisizione dei rapporti di prova.
Per quanto concerne, poi, l'eccepita prescrizione del diritto di credito dell'ente resistente
è vero che il diritto dell'Amministrazione a riscuotere le somme dovute si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui la violazione è stata commessa, ma è anche vero che, come correttamente osservato dalla Regione, il verbale di accertamento e contesta- zione in quanto atto tipico del procedimento sanzionatorio è atto idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione.
La giurisprudenza di legittimità è ormai costante nel ritenere che “In tema di sanzioni amministrative, ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esso esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 cod. civ., con conseguente effetto interruttivo della prescrizione” (cfr. ex
9 multis Cass. civ., Sez. II, Ord. 12/01/2022, n. 787; Cass. civ., Sez. II, 18/01/2007, n.
1081 (rv. 594480)).
Conseguentemente, stante la sopra accertata regolarità della notifica, avvenuta in data
4.9.2020, del verbale di accertamento e contestazione della violazione commessa in data
7.3.2019, alcuna prescrizione risulta maturata;
ne consegue pertanto, sotto tale profilo, la validità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata.
2. Tanto premesso, l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione 133A/2025 promossa dagli odierni ricorrenti merita accoglimento in conformità alla seguente motivazione.
L'ordinanza – ingiunzione opposta si fonda sulla asserita violazione delle prescrizioni di cui al punto 6 Allegato A dell'AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), adottata dalla in data 11.10.2017 con atto Decreto Dirigenziale n. 14693/2017 e re- Controparte_1 cepita dal SUAP del comune di Cecina (LI) nell'atto conclusivo N. 28/2017 con riferi- mento all'impianto di depurazione posto in (cfr. docc. 1, 3 e 7 di parte Parte_7 resistente).
In particolare, alla luce delle prescrizioni di cui al punto 6 dell'Allegato A dell'AUA si prevedeva che “la Società (n.d.r. A.S.A.) dovrà effettuare, con la cadenza indicata nella
Tabella sottostante (n.d.r. 12 campionamenti essendo la potenzialità del depuratore ri- compresa fra 10.000 e 49.999 AE), sul refluo in uscita dall'impianto dopo la disinfezio- ne, le analisi dei parametri della Tab. 1 e dei seguenti parametri della Tab 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.: pH, Azoto Ammoniacale,
Tensioattivi, Grassi e Oli vegetali/animali, Idrocarburi totali, E.Coli, Saggio di Tossici- tà Acuta, atte a verificare la conformità dello scarico ai valori limite di emissione fissa- ti.” Parte Come emerge dal verbale di accertamento e contestazione n. 13/2020 elevato da
“Nel corso degli accertamenti eseguiti in data 4 marzo 2020 (rif Verbale di sopral-
[...]
Part luogo n. 2020030401031-1S) e successivamente proseguiti presso il Dipartimento di Livorno a seguito della ricezione della documentazione integrativa da noi ri-
[...]
Part chiesta ed inviataci da (nostro prot. n. 57342 del 27/08/2020) è risultato quanto segue: il punto 6 dell'allegato A parte integrante dell'AUA cita “…le analisi dei para- metri della Tab. 1 e dei seguenti parametri della Tab 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.: pH, Azoto Ammoniacale, Tensioattivi, Grassi e Oli vegeta- li/animali, Idrocarburi totali, E.Coli, Saggio di Tossicità Acuta…”.
10 Al fine di verificare quanto sopra è stata richiesta ed acquisita copia dei rapporti di prova riferiti ai campioni eseguiti dal OR sullo scarico nell'anno 2019. Dalla vi- sione degli stessi è emerso che sul campione eseguito in data 07 marzo 2019 il OR non ha proceduto alla determinazione di tutti i parametri previsti al punto 6 dell'allegato A parte integrante dell'AUA sopra citato;
in merito a quanto evidenziato si ravvisa violazione dell'art. 107 comma 1 d.lgs 152/06 e smi sanzionata dall'art. 133 comma 3 stesso decreto per non aver osservato le prescrizioni indicate nel provvedi- mento autorizzativo” (cfr. doc. 7 di parte resistente).
Sulla scorta di tale rappresentazione dei fatti viene ad esaminarsi l'unico motivo di do- glianza esposto dalla difesa del ricorrente e cioè la violazione e falsa applicazione dell'art. 133 comma 3, 107 e 124 D.lgs. 152/2006, Tab. 1 e Tab. 3 dell'Allegato V, Par- te Terza del D.Lgs. 152/2006, nonché delle prescrizioni contenute nell'AUA, DD Re- gione Toscana n. 14693/2017.
Pertanto, si pone necessaria l'interpretazione della prescrizione di cui al punto 6 dell'All. A dell'AUA per come esplicitamente richiamato dal provvedimento ammini- strativo autorizzatorio: tale operazione ermeneutica è necessaria allo scopo di ricostruire l'effettiva portata dell'obbligo gravante sul OR.
Come è pacifico in giurisprudenza, tale interpretazione va svolta applicando all'atto amministrativo “per analogia le regole interpretative previste dal codice civile in mate- ria di contratti, agli artt. 1362 e ss.; trattandosi di atti amministrativi, va privilegiato il canone dell'interpretazione letterale, senza attribuirvi significati impliciti o inespressi, che evidentemente sarebbero in contrasto con il principio stesso di legalità” (Cons. Sta- to sez. IV, 09/11/2020, n. 6859).
La giurisprudenza ha altresì precisato che “La interpretazione degli atti amministrativi soggiace alle stesse regole dettate dagli articoli 1362 e seguenti del codice civile per
l'interpretazione dei contratti tra le quali ha carattere preminente quella collegata all'e- lemento letterale - in quanto compatibili con il provvedimento amministrativo - dovendo il giudice anche ricostruire l'intento dell'Amministrazione e il potere che ha inteso in concreto esercitare, tenendo altresì conto del complesso dell'atto e del comportamento dell'Autorità amministrativa, oltre che di quanto può razionalmente intendere, secondo buona fede, il destinatario” (Cassazione civile sez. un., 25/07/2019, n. 20181).
I ricorrenti, come già richiamato nello svolgimento del presente giudizio, deducono che nessuna inottemperanza potrebbe essere loro addebitata con riferimento ai prelievi e
11 campionamenti eseguiti per il controllo dei parametri di cui alla Tabella 1 e 3, Allegato
5, parte III, d.lgs. n. 152/2006 in quanto ritengono che la prescrizione di cui al punto 6,
Allegato A dell'AUA non possa essere interpretata nel senso di imporre, in date prefis- sate, la contestuale esecuzione dei controlli dei parametri indicati alle Tabelle de quibus, potendosi ricavare da tale prescrizione esclusivamente l'indicazione di un numero mi- nimo di campionamenti (12) da “spalmare” nell'arco dell'anno.
Una simile interpretazione, ad avviso dei ricorrenti, sarebbe, altresì, avvalorata dalle concrete modalità operative cristallizzate nel Protocollo d'intesa stipulato fra e Pt_5 il 21.6.2013. In particolare, tale protocollo prevede due tipologie distinte di con- Pt_1 trolli: 1) i controlli c.d. delegati al OR (A.S.A.), che sarebbero solamente quelli dei parametri di cui alla Tabella 1 dell'allegato 5, parte terza d.lgs. 152/2006 (COD, BOD5,
SST); 2) i controlli c.d. non delegati che rimangono a totale carico di fra cui vi Pt_5 rientrano anche quelli relativi ai parametri della Tabella 3 (pH, Azoto ammoniacale,
Tensioattivi, Grassi e Oli vegetali/animali, Idrocarburi totali, E.Coli, Saggio di Tossicità
Acuta).
Pertanto, considerato che il Protocollo d'intesa aveva originariamente inteso delegare ad esclusivamente i controlli dei parametri di cui alla Tabella 1;
considerato che
Pt_1
l'esecuzione dei campionamenti comprensivi anche dei parametri di cui alla Tabella 3 è Contr stata imposta ad esclusivamente dall' e considerato che quest'ultima, tutta- Pt_1 via, prescrive esclusivamente un numero minimo di campionamenti (12), e non anche la loro esecuzione in date fisse e prestabile, alcuna violazione poteva essere contestata ad la quale nell'arco del 2019 ha effettuato, addirittura, un numero di campiona- Pt_1 menti superiore rispetto a quelli imposti dalla prescrizione.
Tale tesi difensiva è condivisibile.
Prevede l'art. 133, comma 3, del D.Lgs 152/06 che “chiunque, salvo che il fatto costitui- sca reato, al difuori delle ipotesi di cui al comma 1 e di cui all'articolo 29- quattuordecies, comma 2, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescri- zioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'articolo 107, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro
a quindicimila euro”.
Si rammenta che le prescrizioni contenute negli atti autorizzativi amministrativi sono obblighi che il destinatario deve rispettare per poter esercitare legittimamente l'attività concessa.
12 Ebbene, nella fattispecie in esame l'Autorizzazione Unica Ambientale (adottata con
D.D. n. 14693 del 11.10.2017) fa espresso richiamo all'allegato A il quale al punto 6 prescrive l'esecuzione da parte di “con la cadenza indicata nella Tabella sotto- Pt_1 stante” delle analisi dei parametri della Tabella 1 e di alcuni dei parametri della Tabella
3, allegato V, parte III, d.lgs. 152/2006 (id est, pH, Azoto Ammoniacale, Tensioattivi,
Grassi e Oli vegetali/animali, Idrocarburi totali, E.Coli, Saggio di Tossicità Acuta, cfr. doc. 3 di parte resistente).
La Tabella contenente il numero minimo di campionamenti è la seguente:
L'interpretazione dell'atto autorizzatorio de quo porta senza dubbio a ritenere che grava sul OR (A.S.A.) l'obbligo di rispettare le prescrizioni contenute nell'Allegato A, tra cui rientra anche quella di cui al punto 6 sopra descritto;
ciò anche alla luce dell'espressa previsione contenuta nella parte introduttiva dell'atto dirigenziale al n. 2 in cui si prevede che “il titolare dell'autorizzazione dovrà rispettare le prescrizioni di cui agli allegati “A” e “B” facenti parte integrante e sostanziale del presente atto” (cfr. pag. 3 dell'AUA sub doc. 3 di parte resistente).
Tuttavia, da una lettura pura e semplice della prescrizione de qua, l'unico obbligo che si ravvisa in capo ad è l'esecuzione, ai fini del monitoraggio dei parametri di cui al- Pt_1 le Tabelle 1 e 3, di un numero minimo di campionamenti pari a 12.
Nessuna rigida cadenza temporale né alcuna indicazione circa la necessaria contestuale esecuzione delle analisi dei parametri è, in realtà, prevista da tale prescrizione.
13 Né alcuna prescrizione in tal senso si può ricavare, altresì, dal calendario dei “controlli delegati” condiviso per l'anno 2019 fra e (cfr. doc. 3 di parte ricorren- Pt_1 Pt_5 te).
Si noti, infatti, che nello stesso calendario non si fa riferimento alla prescrizione del punto 6, bensì alla diversa regolamentazione prevista dal Protocollo d'intesta, in quanto viene indicato testualmente che “di seguito si riporta il calendario dei controlli delegati previsti per il periodo Gennaio- Giungo 2019 in accordo con il protocollo d'intesa
ai sensi del D.lgs 152/06 e concordati con gli enti di indirizzo” (cfr. doc. CP_5
3 di parte ricorrente).
Si tenga presente che, in ossequio alle linee guida impartite con il Protocollo de quo, la ripartizione dei campionamenti e della analisi fra e il OR ( prevede Pt_5 Pt_1 un numero minimo di campionamenti previsti per il controllo a carico del OR (con- trolli di conformità delegati) e un numero minimo di campionamenti a carico di Pt_5
(controlli di conformità non delegati). Con la precisazione che il controllo dei parametri della Tabella 3 è a totale carico di (art. 2, n. 2 del protocollo d'intesa sub doc. 5 Pt_5 di parte ricorrente).
Ma se così è, allora, il numero di controlli calendarizzati sub doc. 3 con specifico riferi- mento al depuratore collocato in era riferito esclusivamente ai c.d. Parte_7 controlli delegati al OR con la conseguenza che, sicuramente, aveva Pt_1
l'obbligo di effettuare i controlli dei parametri di cui alla Tabella 1 nel numero prestabi- lito nell'apposito calendario, ma non anche l'obbligo di effettuare contestualmente a tali rilievi anche quelli relativi ai parametri di cui alla Tabella 3 rispetto ai quali, lo si ribadi- sce, l'unica prescrizione in merito riguarda la necessaria esecuzione di 12 campiona- menti distribuiti nel corso dell'anno.
Pertanto, è vero che in data 7.3.2019 ha eseguito solamente i campionamenti ri- Pt_1 feribili ai parametri di cui alla Tabella 1, così come risultante dall'esame dei rapporti di prova riferiti all'intero anno 2019 sub doc. 5 di parte resistente, ma altrettanto vero è che dagli stessi risulta di tutta evidenza l'esecuzione da parte di di n. 14 campiona- Pt_1 menti relativi a tutti i parametri prescritti dal punto 6 dell'AUA (ergo, sia i parametri della Tabella 1 che quelli della Tabella 3) e, dunque, in numero finanche superiore ri- spetto a quello prescritto dalla stessa Autorizzazione.
14 In definitiva, ad avviso di questo Giudicante, nessuna censura può essere mossa all'operato di la quale ha provato di aver diligentemente rispettato tutti gli obbli- Pt_1 ghi impostigli dall'atto autorizzatorio.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il presente ricorso deve essere accolto con con- seguente annullamento dell'ordinanza-ingiunzione impugnata.
3. Le spese di lite del presente processo seguono la soccombenza e sono liquidate in di- spositivo in applicazione del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 così come modificato dal
D.M. 147 del 13/08/2022 con riferimento ai valori medi previsti relativamente ai proce- dimenti dinanzi al Tribunale per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (avendo le parti solamente depositato gli atti introduttivi), tenendo conto dell'attività svolta in cau- sa, del valore e della natura e della complessità della controversia e delle questioni trat- tate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto
- Annulla l'ordinanza-ingiunzione n. 133A/2025 oggetto di opposizione;
- Condanna parte opposta a rifondere a parti opponenti Controparte_1
e le spese Parte_4 Parte_1 del presente procedimento che si liquidano in € 125,00 per esborsi ed € 1.701,00 per compensi (di cui € 425,00 per la fase studio, € 425,00 per la fase introduttiva ed € 851,00 per la fase decisionale) oltre rimborso forfettario (15%), ed accesso- ri come per legge.
Sentenza resa ai sensi dell'articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositi- vo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ed allega- ta al verbale dell'odierna udienza.
Così deciso in data 23 dicembre 2025 dal Tribunale di Livorno.
Il Giudice dott. Alberto Cecconi
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