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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 25/07/2025, n. 1926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1926 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, composto dai sig.ri giudici:
Dott. Maddaleni Giovanni Presidente Rel.
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in camera di consiglio, sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a R.G. n. 11877/2023 pendente tra
Parte_1
(c. f.: C.F._1
Difensore: avv. Tosi Marina
Domicilio eletto: Genova, Vico di San Matteo 2/21 presso lo studio del difensore
E
Controparte_1
(c. f.: ) C.F._2
Difensore: avv. Gianpaolo Quercini
Domicilio eletto: Genova, Via SS. Giacomo e Filippo 19/5 presso lo studio del difensore
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto emesso il 08.01.2024). avente ad oggetto la causa di divorzio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 18.06.2025
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche la ricorrente o la moglie o la Parte_1 madre) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di aver contratto matrimonio concordatario in Genova in data 29.07.2006 con;
Controparte_1
- Che dall'unione coniugale sono nate a Genova le figlie: , il 08.10.2010 Per_1
e il 12.07.2016 entrambe residenti con la madre;
Per_2
- Che le parti sono addivenute a separazione personale, trasformata da giudiziale in consensuale all'udienza del 18 maggio 2023 e omologata dal Tribunale di Genova con decreto del 12.06.2023 alle condizioni indicate in ricorso;
- Di svolgere attività lavorativa come impiegata contabile percependo i redditi risultanti dalle relative dichiarazioni prodotte in causa;
- Di occuparsi a tempo pieno delle figlie, le quali sono entrambe seguite da uno psicologo e hanno difficoltà relazionali col padre, in modo particolare;
Per_1
- Che il marito è titolare di impresa edile;
- Che la separazione fra i coniugi si era protratta ininterrottamente e non vi erano possibilità di riconciliazione.
Su tali presupposti chiedeva:
- La pronuncia del divorzio
- L' affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, con i tempi di permanenza presso il padre indicati in ricorso, previo ascolto di Per_1
- La conferma dell'assegno di mantenimento mensile in favore delle figlie minori pari ad euro € 689,00 soggetta a rivalutazione ISTAT su base annua, oltre il 50% delle spese straordinarie documentate
- La previsione dell'assegno unico universale al 100% a favore della madre.
Con vittoria delle spese.
(da ora anche il resistente o il marito o il padre) si costituiva Controparte_1 mediante memoria con la quale allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Che sussistevano le condizioni per la pronuncia di divorzio in quanto la separazione fra i coniugi si era protratta ininterrottamente e non vi erano possibilità di riconciliazione;
- Di essere d'accordo circa la conferma dell'affidamento, della collocazione delle figlie e delle modalità di visita indicate nel verbale di separazione, pur esprimendo la sua volontà di riprendere un regolare rapporto con la figlia;
Per_1
- Di concordare sulle richieste in merito al contributo al mantenimento delle figlie
2 e alla ripartizione delle relative spese straordinarie,
- Di non essere d'accordo sulla richiesta di modifica della ripartizione dell'assegno unico.
Su tali presupposti chiedeva:
- La pronuncia del divorzio
- L' affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre
- La previsione del diritto di visita delle figlie nei termini indicati in comparsa
- La previsione dell'assegno di mantenimento mensile in favore delle figlie minori pari ad euro € 689,00 soggetta a rivalutazione ISTAT su base annua, oltre il 50% delle spese straordinarie documentate, con assegno unico come per legge
- La conferma per il resto del verbale di separazione omologato.
Con vittoria delle spese.
Svolte le rispettive difese di rito, le parti comparivano personalmente davanti al giudice delegato all'udienza 19.11.2024 e confermavano congiuntamente che la figlia allo stato non frequentava il padre, mentre la figlia lo stava Per_1 Per_2 frequentado secondo il calendario stabilito in sede di separazione, anche se talvolta senza pernottamenti;
all'esito veniva pertanto disposto l'ascolto della minore Per_3
; che nel corso dell'ascolto, avvenuto all'udienza del 19.11.2024, dichiarava
[...] di non sentire il padre dal novembre 2023 quando lo aveva sentito telefonicamente, di non vederlo dal giorno della cresima, sempre nel 2023, di stare male al solo pensiero di contattarlo e di essere intenzionata a non incontrarlo.
All'esito dell'ascolto il giudice delegato restituiva alle parti le dichiarazioni della minore, rappresentando loro l'opportunità di una consulenza;
i genitori si dichiaravano d'accordo e la causa era trattenuta a riserva.
Con ordinanza del 19.11.2024, assunta a scioglimento della riserva, il giudice nominava consulente tecnico d'ufficio la dott.ssa con i quesiti ivi Persona_4 indicati.
All'esito dello svolgimento dell'incarico, il CTU depositava la propria relazione peritale nella quale, pur osservando che i rapporti affettivi per loro stessa natura non possono essere coercibili, evidenziava i propri suggerimenti per individuare le possibilità di recupero del rapporto padre-figlia.
Alla successiva udienza del 05.06.2025 le Parti davano atto della pendenza di trattative volte alla definizione congiunta della vertenza e chiedevano rinvio per la formalizzazione dell'accordo.
Il Giudice rinviava pertanto la causa all'udienza del 19.6.2025 disponendo la sostituzione dell'udienza col deposito di note scritte entro tale termine.
Con tali note scritte le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate, confermando di non voler comparire e di rinunciare all'impugnazione della
3 sentenza di divorzio.
Dato atto di quanto sopra, deve essere innanzi tutto disposta la conversione del rito.
Quanto sopra premesso,
O S S E R V A
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra le parti deve essere accolta.
Non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione coniugale, avuto riguardo al lasso di tempo decorso rispetto all'intervenuta separazione e atteso che i coniugi hanno vissuto separati ininterrottamente dal momento della separazione, senza che sia mai intervenuta riconciliazione tra loro.
Le parti inoltre hanno espressamente escluso ogni possibilità di riconciliazione.
Deve essere, conseguentemente, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970, n. 898 in relazione all'art. 4 comma 13 stessa legge nel testo modificato dalla Legge 6.3.1987, n. 74.
Ritenuto inoltre che le condizioni concordate dalle parti con le note scritte depositate, condizioni che si riportano in dispositivo, possano venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo conformi all'interesse della prole, considerate le risultanze della Consulenza tecnica d'ufficio svolta,
Viste le conclusioni del P.M., gli atti e la documentazione di causa
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato nel Comune di Genova (GE), in data 29.07.2006 (matrimonio trascritto nei registri di stato civile del Comune di Genova, Atto N. 579 parte II serie A anno 2006 Uff.1) da
(c. f.: nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
E
(c. f.: ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
8 gennaio 1979
OMOLOGA
le seguenti condizioni essenziali relative all'affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o dei coniugi, prendendo altresì atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
4 1) Le figlie minori e saranno affidate ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2 eserciteranno ambedue la responsabilità genitoriale e le relative funzioni, talché tutte le decisioni relative alle figlie, riguardanti la salute, la scuola, l'educazione religiosa, l'attività sportiva, i soggiorni all'estero, ecc. saranno adottate di comune accordo tra i genitori. A tal fine i genitori si obbligano a comunicarsi reciprocamente eventuali cambiamenti di numero telefonico e/o di domicilio, nonché ogni altra notizia atta ad una tempestiva reperibilità.
2) La collocazione abitativa prevalente di e sarà presso la madre Per_1 Per_2 nell'immobile sito in Genova, Via Croce Rosa 4/3.
3) Quanto a essa trascorrerà con il padre weekend alternati, da Per_2 intendersi dal venerdì fino alla domenica prima di cena, allorquando verrà accompagnata a casa della madre con previsione comunque, per ciò che riguarda il pernottamento tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica, di riaccompagnare la piccola dalla mamma nel caso ne facesse richiesta. Per_2
Trascorrerà altresì un giorno con il padre durante la settimana che sarà deciso di comune accordo tra i genitori tenendo presente gli impegni scolastici e ludici della minore.
4) Quanto a , visto l'esito della CTU e le dichiarazioni rese dalla minore Per_1 all'udienza del 19/11/2024 le Parti quindi concordano di lasciare libera Per_1 di decidere.
5) Oltre a quanto sopra, il padre potrà tenere con sé con le seguenti Per_2 modalità:
- durante le vacanze estive passerà con il padre due settimane non Per_2 consecutive con previsione di riaccompagnare dalla mamma la piccola Per_2 nel caso ne facesse richiesta;
Per ciò che riguarda le vacanze estive con la madre è necessario tenere presente che le bambine, da quando sono nate, sono solite ed abituate a trascorrere circa 3 settimane nel mese di agosto in Sardegna con partenza, indicativamente, intorno al 10 di detto mese. Pertanto, ai fini delle vacanze estive, è importante non modificare questa consuetudine. Il competente periodo di vacanza sarà comunque concordato non oltre il 15 giugno di ogni anno. Nel resto del periodo estivo verrà seguito il regime ordinario.
- nei giorni 24, 25, 31 dicembre e 1° gennaio, verrà seguito il criterio dell'alternanza. Nei restanti giorni di festività tra il 24 e il 6 gennaio verrà seguito il regime ordinario.
- verranno regolate sempre con il criterio dell'alternanza tutte le altre festività e i compleanni.
6) per nessuna costrizione per ciò che riguarda la frequentazione del Per_1 padre durante le vacanze estive e nei periodi di festa. Part
7) Il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra n assegno mensile CP_1 di € 689,00=, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori. Tale importo sarà soggetto ad adeguamento automatico secondo indici ISTAT come per legge.
8) I genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie relative alle figlie, debitamente documentate e preventivamente accordate, come da Protocollo del Tribunale di Genova del 15/9/2016, rimborsando le somme versate al genitore anticipatario a fine mese.
5 9) I coniugi confermano di avere concordato di percepire l'assegno unico al 50% ciascuno.
10) I coniugi dichiarano di aver risolto separatamente ogni altra questione di carattere patrimoniale.
11) I coniugi dichiarano allo stato di rinunciare ad avanzare richieste reciproche di mantenimento.
12) I coniugi si concedono reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti o altri documenti validi per l'espatrio anche per le figlie minori.
13) spese compensate
Compensa integralmente tra le parti le spese della presente procedura.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Genova di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata;
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 27.6.2025
Il Presidente Est.
Dott. Giovanni Maddaleni
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