TRIB
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 22/09/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1354/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ida Cuffaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1354/2021 promossa da:
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica e quale giudice d'appello nella persona del Giudice, Dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.A.C. 1354 per l'anno 2021, promossa da
(C.F. , in persona del Sindaco legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Tropea -Via Libertà -Vico II°
Baracche, 8, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe De Vita che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti rilasciata su foglio separato all'atto di citazione in appello;
-
APPELLANTE-
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Giovanni Vecchio, presso il cui studio in Tropea (VV), via IV Novembre 13, è elettivamente domiciliato come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-APPELLATO-
pagina 1 di 9 Oggetto: appello avverso la sentenza n.472/21, emessa dal Giudice di Pace di Vibo
Valentia il 20.02.21 depositata il 22.03.21, non notificata.
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Controparte_1 il al fine di ottenere l'annullamento dell'intimazione di Parte_1 pagamento prot. n. 21301/98 del 25.11.2019 e notificata in data 15.01.2020 per omesso pagamento dell'ingiunzione fiscale dell'importo di € 2.988,68, a titolo di corrispettivo per il servizio idrico anno 2006.
A fondamento della sua domanda deduceva preliminarmente la prescrizione della pretesa sul presupposto di non aver mai ricevuto l'intimazione asseritamente notificata il 27.02.15 e di essere venuto a conoscenza del debito solo con l'impugnata intimazione di pagamento e che, in ogni caso, anche ove tale ultimo avviso fosse stato ritualmente notificato, la pretesa creditoria risulterebbe essersi prescritta, non essendo intervenuto dall'anno 2006 fino alla data della presunta notifica, alcun valido atto interruttivo della prescrizione
Nel merito deduceva che per l'anno 2006 non era stato possibile effettuare la lettura del contatore a causa del suo malfunzionamento che, sebbene più volte segnalato, veniva sostituito solo nel 2009.
Eccepiva inoltre l'intervenuta decadenza del dall'attività di Parte_1 riscossione dell'entrata patrimoniale per aver violato i termini posti dall'art. 17 del
D.P.R. n. 602/1973 in rifermento alla formazione ed esecutività dei ruoli.
Deduceva inoltre la nullità dell'atto impugnato per assoluta genericità degli addebiti in quanto nell'atto impugnato non veniva nemmeno indicata l'abitazione riferita al mancato pagamento del canone e per difetto di motivazione in violazione dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente. Lamentava altresì la nullità dell'atto per difetto di titolo in mancanza di un regolare contratto tra il Gestore del servizio e pagina 2 di 9 l'utente ovvero l'illegittimità del criterio presuntivo e non reale per il calcolo dei consumi.
Chiedeva quindi che venisse dichiarata illegittima la pretesa creditoria del
[...]
, con condanna dell'Ente al pagamento delle spese e competenze del Parte_1 giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costitutiva in giudizio il rilevando sull'eccezione di Parte_1 prescrizione che l'atto notificato in data 27.02.2015 è il sollecito di pagamento spedito dall' relativo all'ingiunzione fiscale del Controparte_2 Parte_1
01.03.2010 che veniva regolarmente ricevuto dal contribuente per come si evince dall'avviso di ricevimento dell'atto prodotto in atti. Deduceva inoltre che nel periodo intercorrente tra l'anno di riferimento dell'entrata tributaria (2006) e la data di notifica del sollecito del 2015 di aver prodotto in atti l'avviso di lettura del contatore relativo al periodo in contestazione (dal 1.01.2006 al 31.12.2006) regolarmente notificato in data 05.03.2007, la fattura di pagamento n.2417 del
19.04.2007 regolarmente notificata in data 30.04.2007, il sollecito di pagamento n.
4313 del 30.01.2009 regolarmente notificato in data 02.03.2009, nonché
l'ingiunzione fiscale n. 5231 del 01.03.3010 regolarmente notificata in data
16.03.2010. Pertanto l'eccezione di prescrizione così come formulata doveva essere respinta.
Sull'eccezione per cui nell'anno 2006 non sarebbe stato possibile effettuare la lettura del contatore a causa del suo malfunzionamento ha dedotto che dalla documentazione prodotta in giudizio che si riferisce all'anno in contestazione, si evince chiaramente che essa fu correttamente effettuata in data 05.03.2007 e regolarmente notificata al figlio del in pari data, dalla quale si può CP_1 chiaramente evincere che la lettura del contatore registrava il consumo di mc 4150 mentre quelli rilevati nella lettura precedente del 31.1.2005 era pari a mc 2250 per un consumo attuale di mc 1900.
Sull'eccezione di decadenza ha rilevato che il termine posto dall'art. 17 del D.P.R.
n. 602/1973 non si attaglia al caso di specie poiché si riferisce alla riscossione delle imposte sui redditi e non alle entrate patrimoniali comunali, la cui riscossione avviene mediante ingiunzione fiscale e non ruolo. pagina 3 di 9 Sul mancato calcolo del reale consumo idrico ha dedotto che per il periodo oggetto di tassazione ( 01.01.2006- 31.12.2006) il calcolo è avvenuto non in maniera presuntiva ma basandosi esclusivamente sulla lettura del contatore matricola n. 1614601 intestato al , avvenuta in data 5.03.2007 Controparte_1 da cui risultava che i Mc consumati erano di 1900, inferiori rispetto a quelli del
2005 che ammontavano a 2250, per un ammontare complessivo di Mc 4150.
Sull'assenza del contratto di fornitura ha dedotto che non è necessaria la stipula di alcun contratto ad hoc quando la richiesta di pagamento risulta fondata sulla base del calcolo del consumo reale e non su un calcolo presunto.
Pertanto chiedeva di accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda giudiziale, di rigettare nel merito la domanda e di confermare l'atto impugnato.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
Il Giudice di Pace di Vibo Valentia con sentenza n. 472/2021 rigettando preliminarmente l'eccezione di prescrizione proposta accoglieva l'opposizione nel merito annullando l'intimazione di pagamento opposta.
Ha proposto appello il deducendo quale unico motivo di Parte_1 appello, l'erroneità della motivazione fornita dal giudice di Pace di Pace nella parte in cui ha dichiarato che il corrispettivo addebitato al sig. Controparte_1 per il consumo idrico per l'anno 2006 era stato determinato dall'ufficio tributi del in modo presuntivo e non in modo reale. Parte_1
Sul punto ha dedotto che, risulta provato documentalmente in atti che il corrispettivo addebitato al Sig. per il consumo idrico relativo Controparte_1 all'utenza n. 2610, intestata al medesimo Sig. , sita in alla Via CP_1 Pt_1
Campo (contatore con matricola n. 1614601), per il periodo oggetto di tassazione (dal 01/01/2006 al 31/12/2006) è stato determinato dall'Ufficio
Tributi del Comune di Tropea sulla base dell'effettivo consumo, basandosi l' esclusivamente sulla lettura del contatore compiuta dal Controparte_3 letturista del in data 05/03/2007ed allegata nel fascicolo di Parte_1 parte del primo grado di giudizio e contrassegnata nell'indice documenti al n. 5.
Pertanto ha rilevato che risulta documentalmente provato il macroscopico errore in cui è incorso il Giudice di prime cure allorquando ha ritenuto che il calcolo del consumo dell'acqua per l'annualità 2006 fosse stato effettuato pagina 4 di 9 dall'Ufficio Tributi del Comune di Tropea in modo presuntivo e non reale. Perciò ha chiesto l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese e competenze per il doppio grado di giudizio.
Si è costituito che ha preliminarmente dedotto Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., perché difetta dei requisiti richiesti da detta norma. Nel merito, sulla lettura del contatore, ha rilevato di averla contestata e che quindi il appellante avrebbe dovuto Pt_1 dimostrare il perfetto funzionamento del contatore, in contraddittorio tra le parti o in subordine avrebbe dovuto provare l'esistenza di un contratto di fornitura che non è mai stato prodotto. Ha inoltre richiamato tutte le eccezioni svolte in primo grado e ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“preliminarmente rigettare l'appello per inammissibilità dello stesso;
Nel merito rigettare l'appello proposto per tutti i motivi esposti in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritti;
per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado;
condannare controparte al risarcimento dei danni nei confronti di parte appellata per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c.; infine, condannare l'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio. Con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi a favore del procuratore costituito ex art. 93
c.p.c.”
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 04.03.2025 dal sottoscritto magistrato, medio tempore divenuto titolare del fascicolo.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione relativa all'inammissibilità dell'appello così come proposta da parte appellata, richiamando sul punto il principio granitico nella giurisprudenza della Cassazione (Sezioni Unite, n.
36481/2022), secondo cui l'art. 342 c.p.c., nel testo ante riforma Cartabia, richiede che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto
pagina 5 di 9 conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Orbene, nel caso di specie, in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, dall'atto di appello emergono chiaramente i motivi posti a fondamento dell'appello e le parti della sentenza di primo grado di cui si chiede la riforma, tant'è che anche l'appellato ha potuto prendere posizione e articolare le sue difese.
Tanto premesso l'appello è fondato e merita accoglimento per le seguenti motivazioni.
In punto di diritto va chiarito che venendo in rilievo crediti relativi a canoni idrici, in materia di concessioni di derivazione, il diritto dell'amministrazione concedente ad ottenere il pagamento del relativo canone trova il proprio fondamento nel legittimo prelievo dell'acqua, di cui il canone costituisce il corrispettivo, essendo consolidata nell'elaborazione giurisprudenziale la natura privatistica del rapporto negoziale che si instaura con l'utente a seguito della conclusione del contratto di somministrazione per l'erogazione dell'acqua (Cass.
SU n. 5191 del 10/03/2005, Cass. n. 20192 del 26/09/2007).
D u A ciò si aggiunga che posto che il rapporto di utenza idrica trova la propria fonte in un contratto di natura privatistica e che la tariffa ha natura di corrispettivo, il principio di corrispettività proprio di tutti i contratti sinallagmatici, quale è quello di somministrazione di acqua, impone il sorgere dell'obbligo di pagamento del corrispettivo solo con riguardo al consumo effettivo (cfr. sul punto
Cass. Civ. n. 12870/2017). Può essere ammessa una fatturazione sulla base di consumi presunti soltanto ove le parti (somministrante e somministrato) lo abbiano espressamente previsto.
Nella specie, deve darsi atto che non è in contestazione l'esistenza di una utenza riferibile all'appellato , quanto piuttosto il criterio per il Controparte_1 calcolo del canone a quest'utenza riferito. Orbene, nel giudizio di primo grado non è stato allegato dal appellante alcun contratto di somministrazione Pt_1
e pertanto il Giudice di prime cure non poteva quindi verificare l'esistenza di pattuizioni riferita a una determinazione forfettaria dei consumi idrici.
pagina 6 di 9 Va poi evidenziato che la giurisprudenza (v. da ultimo Cassazione, sesta sezione civile, ordinanze n. n.8391/17 e n. 12870/17) ha avuto modo di ribadire il principio secondo cui in tema di somministrazione di acqua da parte del l'addebito all'utente, calcolato non già in base al consumo effettivo ma Pt_1 secondo il criterio del minimo garantito o su criteri forfettari, non può basarsi su di una previsione programmatica contenuta nel regolamento comunale con cui venga ammessa l'eterodeterminazione delle tariffe di utenza da parte dell'ente comunale, ma, al contrario, richiede una specifica delibera comunale che ne fissi i parametri dell'an e del quantum, imprescindibili al fine di consentirne l'inserimento automatico ex art.1339 c.c. nel contratto di fornitura.
Ne consegue, quindi, che la vincolatività per l'utente del consumo minimo garantito o a forfait può avvenire soltanto sulla scorta di una specifica pattuizione negoziale in tal senso ovvero di altre fonti ad esso integrative. E, ancora è stato evidenziato che il fruitore del servizio di fornitura di acqua è tenuto al pagamento del c.d. "minimo garantito" o "minimo impiegato" soltanto ove l'erogatore del servizio fornisca la prova scritta che il fruitore abbia accettato esplicitamente la relativa clausola, con la conseguenza che, in mancanza di tale prova, l'utente sarà tenuto soltanto al pagamento del corrispettivo commisurato all'effettivo consumo. (Cass civ, sez. III, 11/01/2005,
n. 382).
Orbene, nel caso che ci occupa, non vi è la prova di una tale pattuizione, dato che non è stato prodotto né il contratto né il “regolamento di gestione e fornitura acqua potabile” del ne consegue, pertanto, che la fornitura Pt_1 deve tener conto dei consumi effettivi il che impone la loro verifica periodica mediante lettura diretta del contatore eseguita da incaricati del gestore del servizio ovvero, a distanza, da parte del gestore con il tramite opportuni mezzi tecnologici, ove disponibili o mediante autolettura da parte dell'utente successivamente comunicata al gestore.
Sul punto si osserva che il appellante ha dato piena prova di aver Pt_1 provveduto alla determinazione degli importi derivanti dal consumo effettivo poiché l'avviso di pagamento oggetto di causa attiene alle somme determinate dall'Ufficio Tributi del Comune di Tropea sulla base dall' apposita lettura,
pagina 7 di 9 effettuata in data 05.03.2007 alla presenza del figlio dell'odierno attore e relativa al periodo che va dal 01/01/2006 al 31/12/2006, da cui risulta un consumo effettivo di MC 4150, (doc. 5 di produzione Parte_1 fascicolo di primo grado). Orbene, per quanto concerne la dedotta erronea determinazione del corrispettivo e la illegittimità della richiesta di pagamento giova richiamare il principio di diritto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità per cui “ In tema di somministrazione vigono i principi secondo cui: a) la misurazione effettuata mediante lettura del contatore si presume vera fino a prova contraria;
b) in caso di contestazione da parte dell'utente, il somministrante deve provare il corretto funzionamento dell'apparecchio di misurazione;
c) assolto il predetto onere probatorio, il somministrato dovrà provare che l'eccessività dei consumi dipende da fattori estranei al suo controllo” (cfr. da ultimo Cass. Civ. n.
19154/2018).
Applicando le coordinate ermeneutiche al caso in esame si osserva che la circostanza dedotta dall'odierno appellato secondo cui il contatore de quo risultava non funzionante è priva di pregio, poiché la nota inviata dall'odierno appellato al in tal senso veniva effettuata solo in data Pt_1 Parte_1
5.03.2009, ovvero tre anni dopo i fatti di causa.
Ne discende quindi la legittimità degli importi conteggiati, dal momento che non vi sono elementi o ragioni per commisurare il corrispettivo dovuto in maniera diversa rispetto alla liquidazione operata nella fattura suddetta.
Per l'effetto, la sentenza di primo grado va integralmente riformata.
La riforma della sentenza di primo grado comporta anche la riforma delle spese di lite che seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/2022 con la precisazione che in base al valore effettivo della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra € 1,101 ed € 5.200 tabelle giudice di pace, nei valori minimi, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/2022 con la precisazione che in base al valore della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra € 1,101 ed € 5.200 nei valori minimi, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta.
PQM
pagina 8 di 9 il TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA, in composizione monocratica, e quale giudice d'appello ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1.accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma integrale della sentenza di primo grado, accerta e dichiara che è dovuta la somma richiesta dal a Parte_1 titolo di canone idrico per l'anno 2006;
2.Condanna a rifondere in favore del in Controparte_1 Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., le spese del primo grado di giudizio che liquida in € 457,00 per competenze professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% IVA e CPA come per legge;
3. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in Parte_1 complessivi € 147,00 per esborsi ed € 852,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
Vibo Valentia,22 Settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ida Cuffaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1354/2021 promossa da:
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica e quale giudice d'appello nella persona del Giudice, Dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.A.C. 1354 per l'anno 2021, promossa da
(C.F. , in persona del Sindaco legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Tropea -Via Libertà -Vico II°
Baracche, 8, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe De Vita che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti rilasciata su foglio separato all'atto di citazione in appello;
-
APPELLANTE-
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Giovanni Vecchio, presso il cui studio in Tropea (VV), via IV Novembre 13, è elettivamente domiciliato come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-APPELLATO-
pagina 1 di 9 Oggetto: appello avverso la sentenza n.472/21, emessa dal Giudice di Pace di Vibo
Valentia il 20.02.21 depositata il 22.03.21, non notificata.
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Controparte_1 il al fine di ottenere l'annullamento dell'intimazione di Parte_1 pagamento prot. n. 21301/98 del 25.11.2019 e notificata in data 15.01.2020 per omesso pagamento dell'ingiunzione fiscale dell'importo di € 2.988,68, a titolo di corrispettivo per il servizio idrico anno 2006.
A fondamento della sua domanda deduceva preliminarmente la prescrizione della pretesa sul presupposto di non aver mai ricevuto l'intimazione asseritamente notificata il 27.02.15 e di essere venuto a conoscenza del debito solo con l'impugnata intimazione di pagamento e che, in ogni caso, anche ove tale ultimo avviso fosse stato ritualmente notificato, la pretesa creditoria risulterebbe essersi prescritta, non essendo intervenuto dall'anno 2006 fino alla data della presunta notifica, alcun valido atto interruttivo della prescrizione
Nel merito deduceva che per l'anno 2006 non era stato possibile effettuare la lettura del contatore a causa del suo malfunzionamento che, sebbene più volte segnalato, veniva sostituito solo nel 2009.
Eccepiva inoltre l'intervenuta decadenza del dall'attività di Parte_1 riscossione dell'entrata patrimoniale per aver violato i termini posti dall'art. 17 del
D.P.R. n. 602/1973 in rifermento alla formazione ed esecutività dei ruoli.
Deduceva inoltre la nullità dell'atto impugnato per assoluta genericità degli addebiti in quanto nell'atto impugnato non veniva nemmeno indicata l'abitazione riferita al mancato pagamento del canone e per difetto di motivazione in violazione dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente. Lamentava altresì la nullità dell'atto per difetto di titolo in mancanza di un regolare contratto tra il Gestore del servizio e pagina 2 di 9 l'utente ovvero l'illegittimità del criterio presuntivo e non reale per il calcolo dei consumi.
Chiedeva quindi che venisse dichiarata illegittima la pretesa creditoria del
[...]
, con condanna dell'Ente al pagamento delle spese e competenze del Parte_1 giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costitutiva in giudizio il rilevando sull'eccezione di Parte_1 prescrizione che l'atto notificato in data 27.02.2015 è il sollecito di pagamento spedito dall' relativo all'ingiunzione fiscale del Controparte_2 Parte_1
01.03.2010 che veniva regolarmente ricevuto dal contribuente per come si evince dall'avviso di ricevimento dell'atto prodotto in atti. Deduceva inoltre che nel periodo intercorrente tra l'anno di riferimento dell'entrata tributaria (2006) e la data di notifica del sollecito del 2015 di aver prodotto in atti l'avviso di lettura del contatore relativo al periodo in contestazione (dal 1.01.2006 al 31.12.2006) regolarmente notificato in data 05.03.2007, la fattura di pagamento n.2417 del
19.04.2007 regolarmente notificata in data 30.04.2007, il sollecito di pagamento n.
4313 del 30.01.2009 regolarmente notificato in data 02.03.2009, nonché
l'ingiunzione fiscale n. 5231 del 01.03.3010 regolarmente notificata in data
16.03.2010. Pertanto l'eccezione di prescrizione così come formulata doveva essere respinta.
Sull'eccezione per cui nell'anno 2006 non sarebbe stato possibile effettuare la lettura del contatore a causa del suo malfunzionamento ha dedotto che dalla documentazione prodotta in giudizio che si riferisce all'anno in contestazione, si evince chiaramente che essa fu correttamente effettuata in data 05.03.2007 e regolarmente notificata al figlio del in pari data, dalla quale si può CP_1 chiaramente evincere che la lettura del contatore registrava il consumo di mc 4150 mentre quelli rilevati nella lettura precedente del 31.1.2005 era pari a mc 2250 per un consumo attuale di mc 1900.
Sull'eccezione di decadenza ha rilevato che il termine posto dall'art. 17 del D.P.R.
n. 602/1973 non si attaglia al caso di specie poiché si riferisce alla riscossione delle imposte sui redditi e non alle entrate patrimoniali comunali, la cui riscossione avviene mediante ingiunzione fiscale e non ruolo. pagina 3 di 9 Sul mancato calcolo del reale consumo idrico ha dedotto che per il periodo oggetto di tassazione ( 01.01.2006- 31.12.2006) il calcolo è avvenuto non in maniera presuntiva ma basandosi esclusivamente sulla lettura del contatore matricola n. 1614601 intestato al , avvenuta in data 5.03.2007 Controparte_1 da cui risultava che i Mc consumati erano di 1900, inferiori rispetto a quelli del
2005 che ammontavano a 2250, per un ammontare complessivo di Mc 4150.
Sull'assenza del contratto di fornitura ha dedotto che non è necessaria la stipula di alcun contratto ad hoc quando la richiesta di pagamento risulta fondata sulla base del calcolo del consumo reale e non su un calcolo presunto.
Pertanto chiedeva di accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda giudiziale, di rigettare nel merito la domanda e di confermare l'atto impugnato.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
Il Giudice di Pace di Vibo Valentia con sentenza n. 472/2021 rigettando preliminarmente l'eccezione di prescrizione proposta accoglieva l'opposizione nel merito annullando l'intimazione di pagamento opposta.
Ha proposto appello il deducendo quale unico motivo di Parte_1 appello, l'erroneità della motivazione fornita dal giudice di Pace di Pace nella parte in cui ha dichiarato che il corrispettivo addebitato al sig. Controparte_1 per il consumo idrico per l'anno 2006 era stato determinato dall'ufficio tributi del in modo presuntivo e non in modo reale. Parte_1
Sul punto ha dedotto che, risulta provato documentalmente in atti che il corrispettivo addebitato al Sig. per il consumo idrico relativo Controparte_1 all'utenza n. 2610, intestata al medesimo Sig. , sita in alla Via CP_1 Pt_1
Campo (contatore con matricola n. 1614601), per il periodo oggetto di tassazione (dal 01/01/2006 al 31/12/2006) è stato determinato dall'Ufficio
Tributi del Comune di Tropea sulla base dell'effettivo consumo, basandosi l' esclusivamente sulla lettura del contatore compiuta dal Controparte_3 letturista del in data 05/03/2007ed allegata nel fascicolo di Parte_1 parte del primo grado di giudizio e contrassegnata nell'indice documenti al n. 5.
Pertanto ha rilevato che risulta documentalmente provato il macroscopico errore in cui è incorso il Giudice di prime cure allorquando ha ritenuto che il calcolo del consumo dell'acqua per l'annualità 2006 fosse stato effettuato pagina 4 di 9 dall'Ufficio Tributi del Comune di Tropea in modo presuntivo e non reale. Perciò ha chiesto l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese e competenze per il doppio grado di giudizio.
Si è costituito che ha preliminarmente dedotto Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., perché difetta dei requisiti richiesti da detta norma. Nel merito, sulla lettura del contatore, ha rilevato di averla contestata e che quindi il appellante avrebbe dovuto Pt_1 dimostrare il perfetto funzionamento del contatore, in contraddittorio tra le parti o in subordine avrebbe dovuto provare l'esistenza di un contratto di fornitura che non è mai stato prodotto. Ha inoltre richiamato tutte le eccezioni svolte in primo grado e ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“preliminarmente rigettare l'appello per inammissibilità dello stesso;
Nel merito rigettare l'appello proposto per tutti i motivi esposti in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritti;
per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado;
condannare controparte al risarcimento dei danni nei confronti di parte appellata per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c.; infine, condannare l'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio. Con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi a favore del procuratore costituito ex art. 93
c.p.c.”
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 04.03.2025 dal sottoscritto magistrato, medio tempore divenuto titolare del fascicolo.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione relativa all'inammissibilità dell'appello così come proposta da parte appellata, richiamando sul punto il principio granitico nella giurisprudenza della Cassazione (Sezioni Unite, n.
36481/2022), secondo cui l'art. 342 c.p.c., nel testo ante riforma Cartabia, richiede che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto
pagina 5 di 9 conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Orbene, nel caso di specie, in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, dall'atto di appello emergono chiaramente i motivi posti a fondamento dell'appello e le parti della sentenza di primo grado di cui si chiede la riforma, tant'è che anche l'appellato ha potuto prendere posizione e articolare le sue difese.
Tanto premesso l'appello è fondato e merita accoglimento per le seguenti motivazioni.
In punto di diritto va chiarito che venendo in rilievo crediti relativi a canoni idrici, in materia di concessioni di derivazione, il diritto dell'amministrazione concedente ad ottenere il pagamento del relativo canone trova il proprio fondamento nel legittimo prelievo dell'acqua, di cui il canone costituisce il corrispettivo, essendo consolidata nell'elaborazione giurisprudenziale la natura privatistica del rapporto negoziale che si instaura con l'utente a seguito della conclusione del contratto di somministrazione per l'erogazione dell'acqua (Cass.
SU n. 5191 del 10/03/2005, Cass. n. 20192 del 26/09/2007).
D u A ciò si aggiunga che posto che il rapporto di utenza idrica trova la propria fonte in un contratto di natura privatistica e che la tariffa ha natura di corrispettivo, il principio di corrispettività proprio di tutti i contratti sinallagmatici, quale è quello di somministrazione di acqua, impone il sorgere dell'obbligo di pagamento del corrispettivo solo con riguardo al consumo effettivo (cfr. sul punto
Cass. Civ. n. 12870/2017). Può essere ammessa una fatturazione sulla base di consumi presunti soltanto ove le parti (somministrante e somministrato) lo abbiano espressamente previsto.
Nella specie, deve darsi atto che non è in contestazione l'esistenza di una utenza riferibile all'appellato , quanto piuttosto il criterio per il Controparte_1 calcolo del canone a quest'utenza riferito. Orbene, nel giudizio di primo grado non è stato allegato dal appellante alcun contratto di somministrazione Pt_1
e pertanto il Giudice di prime cure non poteva quindi verificare l'esistenza di pattuizioni riferita a una determinazione forfettaria dei consumi idrici.
pagina 6 di 9 Va poi evidenziato che la giurisprudenza (v. da ultimo Cassazione, sesta sezione civile, ordinanze n. n.8391/17 e n. 12870/17) ha avuto modo di ribadire il principio secondo cui in tema di somministrazione di acqua da parte del l'addebito all'utente, calcolato non già in base al consumo effettivo ma Pt_1 secondo il criterio del minimo garantito o su criteri forfettari, non può basarsi su di una previsione programmatica contenuta nel regolamento comunale con cui venga ammessa l'eterodeterminazione delle tariffe di utenza da parte dell'ente comunale, ma, al contrario, richiede una specifica delibera comunale che ne fissi i parametri dell'an e del quantum, imprescindibili al fine di consentirne l'inserimento automatico ex art.1339 c.c. nel contratto di fornitura.
Ne consegue, quindi, che la vincolatività per l'utente del consumo minimo garantito o a forfait può avvenire soltanto sulla scorta di una specifica pattuizione negoziale in tal senso ovvero di altre fonti ad esso integrative. E, ancora è stato evidenziato che il fruitore del servizio di fornitura di acqua è tenuto al pagamento del c.d. "minimo garantito" o "minimo impiegato" soltanto ove l'erogatore del servizio fornisca la prova scritta che il fruitore abbia accettato esplicitamente la relativa clausola, con la conseguenza che, in mancanza di tale prova, l'utente sarà tenuto soltanto al pagamento del corrispettivo commisurato all'effettivo consumo. (Cass civ, sez. III, 11/01/2005,
n. 382).
Orbene, nel caso che ci occupa, non vi è la prova di una tale pattuizione, dato che non è stato prodotto né il contratto né il “regolamento di gestione e fornitura acqua potabile” del ne consegue, pertanto, che la fornitura Pt_1 deve tener conto dei consumi effettivi il che impone la loro verifica periodica mediante lettura diretta del contatore eseguita da incaricati del gestore del servizio ovvero, a distanza, da parte del gestore con il tramite opportuni mezzi tecnologici, ove disponibili o mediante autolettura da parte dell'utente successivamente comunicata al gestore.
Sul punto si osserva che il appellante ha dato piena prova di aver Pt_1 provveduto alla determinazione degli importi derivanti dal consumo effettivo poiché l'avviso di pagamento oggetto di causa attiene alle somme determinate dall'Ufficio Tributi del Comune di Tropea sulla base dall' apposita lettura,
pagina 7 di 9 effettuata in data 05.03.2007 alla presenza del figlio dell'odierno attore e relativa al periodo che va dal 01/01/2006 al 31/12/2006, da cui risulta un consumo effettivo di MC 4150, (doc. 5 di produzione Parte_1 fascicolo di primo grado). Orbene, per quanto concerne la dedotta erronea determinazione del corrispettivo e la illegittimità della richiesta di pagamento giova richiamare il principio di diritto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità per cui “ In tema di somministrazione vigono i principi secondo cui: a) la misurazione effettuata mediante lettura del contatore si presume vera fino a prova contraria;
b) in caso di contestazione da parte dell'utente, il somministrante deve provare il corretto funzionamento dell'apparecchio di misurazione;
c) assolto il predetto onere probatorio, il somministrato dovrà provare che l'eccessività dei consumi dipende da fattori estranei al suo controllo” (cfr. da ultimo Cass. Civ. n.
19154/2018).
Applicando le coordinate ermeneutiche al caso in esame si osserva che la circostanza dedotta dall'odierno appellato secondo cui il contatore de quo risultava non funzionante è priva di pregio, poiché la nota inviata dall'odierno appellato al in tal senso veniva effettuata solo in data Pt_1 Parte_1
5.03.2009, ovvero tre anni dopo i fatti di causa.
Ne discende quindi la legittimità degli importi conteggiati, dal momento che non vi sono elementi o ragioni per commisurare il corrispettivo dovuto in maniera diversa rispetto alla liquidazione operata nella fattura suddetta.
Per l'effetto, la sentenza di primo grado va integralmente riformata.
La riforma della sentenza di primo grado comporta anche la riforma delle spese di lite che seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/2022 con la precisazione che in base al valore effettivo della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra € 1,101 ed € 5.200 tabelle giudice di pace, nei valori minimi, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/2022 con la precisazione che in base al valore della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra € 1,101 ed € 5.200 nei valori minimi, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta.
PQM
pagina 8 di 9 il TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA, in composizione monocratica, e quale giudice d'appello ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1.accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma integrale della sentenza di primo grado, accerta e dichiara che è dovuta la somma richiesta dal a Parte_1 titolo di canone idrico per l'anno 2006;
2.Condanna a rifondere in favore del in Controparte_1 Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., le spese del primo grado di giudizio che liquida in € 457,00 per competenze professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% IVA e CPA come per legge;
3. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in Parte_1 complessivi € 147,00 per esborsi ed € 852,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
Vibo Valentia,22 Settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 9 di 9