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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 09/05/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. 647 RG. 2023;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Massimiliano Marinelli e
di Trapani, in persona del legale COroparte_1 rappresentante p.t., parte opposta, rappresentata e difesa ex art. 417 bis cpc dal proprio funzionario.
OGGETTO: opposizione a Ordinanza Ingiunzione
Definisce il giudizio nel modo seguente.
SENTENZA NON DEFINITIVA Con ricorso ritualmente notificato la parte opponente indicata in epigrafe ha spiegato opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione 21/0099 prot nr. 2190, notificata il 24.2.2023, avente a oggetto il pagamento di € 21.022,60 “per aver impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico” (come accertato con Verbale Unico n. TP135 00029 del 2018). L'opponente ha negato che i n. 4 lavoratori trovati intenti a svolgere attività al momento dell'ispezione fossero propri dipendenti, ed ha allegato l'esistenza di altrettanti rapporti di lavoro autonomo.
Si è costituita in giudizio l' resistente chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Sul contraddittorio così instaurato, assunte le necessarie prove orali ritenute necessarie, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
Preliminarmente va detto che la subordinazione è un concetto unitario, i cui connotati prescindono dal contesto in cui viene effettuata la valutazione. Pertanto, i criteri di valutazione applicati dal giudice devono essere gli stessi, tanto 1 nel caso in cui sia il prestatore d'opera a chiedere il riconoscimento del rapporto di lavoro-dipendente, quanto nel caso in cui tale accertamento sia chiesto dall' . COroparte_1
Ciò premesso, va ricordato che la giurisprudenza consolidata afferma che, in mancanza di prova diretta concernente l'eterodirezione della prestazione, l'accertamento della subordinazione può essere affidato in via indiziaria ai c.d. indici secondari (il fatto che l'attività lavorativa si svolga presso i locali aziendali;
l'orario di lavoro fisso e caratterizzato da un vero e proprio obbligo di presenza con necessità di giustificare le assenze e di concordare le ferie, la mancanza del rischio aziendale etc.). L'onere di fornire la prova della subordinazione, ovviamente, grava sul soggetto che intende affermarne la sussistenza, quindi, nel caso di specie, sull' CP_1 convenuto.
Ebbene: dall'istruttoria espletata, è emerso quanto segue: 1) Per quanto concerne la lavoratrice , è senza dubbio ravvisabile la Parte_3 fondatezza dell'addebito. Nel corso dell'udienza del 18.9.2024, la predetta, liberamente interrogata, ha riferito di aver lavorato per la società convenuta “dal 9 luglio ai primi di settembre del 20128 [si legga, 2018]”, dopo aver espletato n. 2 giorni di prova. Va da sé che l'espletamento della prova è un indice sintomatico della subordinazione, dal momento che, per i rapporti di tipo autonomo, non vi sono ostacoli alla facoltà di recesso di ciascuna delle parti. Ancora, è significativo, anche se non determinante, il fatto che, come dichiarato dalla medesima, alla lavoratrice fosse stata ab origine prospettata la possibilità di essere “assunta” (si presume come dipendente). Altro indice sintomatico è pure il fatto (anch'esso riferito dalla ) che la Pt_3 prestazione dovesse essere resa con “orari molto rigidi stabiliti dalla responsabile del punto vendita, la sig.ra ”; in particolare, la prestatrice poteva Parte_4 optare solo per uno dei turni predeterminati dalla responsabile: “dalle 9 alle 17, dalle 12 alle 20, o con orario spezzato con pausa pranzo”. La ha poi specificato quanto segue: “E' capitato che io abbia chiesto di Pt_3 assentarmi per malattia presentando certificato medico (soffro di otite) e la responsabile del punto vendita mi abbia detto che sarei dovuta andare a lavorare lo stesso”. Si tratta di circostanze del tutto incompatibili con la natura autonoma del rapporto, dalla quale sarebbe piuttosto scaturita la facoltà per la dichiarante di scegliere se e quanto lavorare, senza dover giustificare la propria assenza e, a maggior ragione, senza che la responsabile del punto vendita potesse obbligarla a lavorare nonostante l'esibizione di un certificato medico attestante una patologia. In sostanza, si deve ritenere che l'attività della fosse connotata Pt_3 dall'eterodirezione della prestazione (espletata dal datore di lavoro attraverso la responsabile del punto vendita), come peraltro emerge dalla sintesi operata dalla Part predetta al termine dell'interrogatorio: “la comunque era molto presente nella gestione nel negozio e dunque ci diceva cosa fare”.
2 In sostanza, si deve ritenere che la s.ra abbia lavorato come Parte_3 dipendente della società convenuta per il periodo dal 9.7.18 al 31.7.2018.
2) In ordine alla s.ra , invece, l'opposizione è pienamente fondata. CP_2
La predetta ha infatti reso la seguente dichiarazione in sede di interrogatorio libero: “ho lavorato saltuariamente a chiamata, se io quando venivo chiamata non potevo andare a lavoro li chiamavo e avvisavo. Non ho mai portato certificati medici. Non ricordo se avevo un orario di lavoro”. Non solo la mancanza di prova circa l'esistenza di un orario di lavoro predeterminato dal datore di lavoro preclude di ritenere raggiunta la prova (a carico dell' ) della natura subordinata del rapporto, ma il fatto che la CP_1 CO abbia dichiarato di aver conservato la facoltà di scegliere se e quanto lavorare è un indubbio elemento che depone per la matrice autonoma del rapporto.
3) Relativamente alla s.ra poi, la prova della subordinazione non Parte_5
è stata data in modo pieno ed esaustivo dall' convenuto. Sebbene CP_1 sussistano taluni elementi indiziari che depongano per la natura subordinata del rapporto (come l'espletamento di un periodo di prova), è determinante la descrizione che la lavoratrice ha dato delle modalità con le quali veniva erogata la prestazione: “Il mio orario di lavoro era dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, questo orario mi è stato detto dalla ragazza di cui ho parlato prima [ ]. Parte_4
Preciso che mi venne detto che questi erano gli orari di apertura del negozio ma venni lasciata libera di andare a lavorare all'interno di queste fasce orarie secondo le mie preferenze;
infatti, qualche volta sono arrivata più tardi e mi sono limitata ad avvisare questa ragazza per mera cortesia. Anche per quanto riguarda i giorni di lavoro fui io a decidere quando andare ed ero libera di cambiare i giorni di lavoro di settimana in settimana secondo le mie esigenze”. In sostanza, pure con riferimento alla s.ra l'opposizione è fondata, Pt_5 dovendosi ritenere che quest'ultima abbia lavorato in regime di autonomia.
4) In ultimo, per quanto attiene al rapporto della s.ra , le Parte_4 dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero sono piuttosto articolate. La stessa ha intrattenuto un primo rapporto, a decorrere dal gennaio 2017 che, però, è rimasto “latente” da gennaio a settembre 2017 (ossia, per tutto il periodo oggetto di contestazione, che va da gennaio a maggio 2017). La ragione di tale assenza è stata dalla lavoratrice descritta, nel corso dell'udienza del 27.11.2024, con riferimento alle precarie condizioni di salute della propria madre. La medesima ha poi incardinato un successivo rapporto a decorrere dal 9.7.2018, per il quale la contestazione investe il periodo compreso fra tale data e il 16.7.2018. Tale rapporto è “sfociato poi in una conciliazione stragiudiziale”. La lavoratrice ha riferito che, fra i due rapporti non vi sarebbero state differenze sostanziali e, in particolare, la predetta ha escluso che l'uno fosse connotato da autonomia e l'altro da subordinazione. Tale dichiarazione, però, non può essere sopravvalutata, atteso il contenuto fortemente valutativo della stessa.
3 Piuttosto: il fatto che il primo rapporto sia stato caratterizzato da una lunghissima assenza (da gennaio a settembre 2017), peraltro non giustificata da patologie sofferte dalla lavoratrice, bensì da ragioni inerenti a soggetti terzi, è un chiaro indice di autonomia. In seno a un rapporto di natura subordinata, infatti, la lavoratrice (appena assunta) non avrebbe potuto assentarsi per un periodo di tempo tanto lungo, senza dover giustificare l'assenza e, anzi, senza soffrire in prima persona di una specifica patologia. Con riferimento a tale arco di tempo, in sostanza, si deve ritenere che l' non abbia fornito in modo pieno la prova cui era tenuto, attesa la CP_1 probabile matrice autonoma del rapporto. A diverse conclusioni deve invece addivenirsi con riguardo al secondo rapporto, per il quale non sussistono elementi espressivi di particolare autonomia e che, Part anzi, la ha descritto come segue: “Lavoravo tutti i giorni della settimana dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. Quando non andavo a lavoro si doveva giustificare l'assenza anche se ame non è mai capitato. Quando dovevo assentarmi ho preso qualche giorno e ho chiesto l'autorizzazione al datore di lavoro in quanto non ero autorizzata ad assentarmi senza autorizzazione e giustificazione. Lo stesso valeva se non potevo arrivare puntualmente all'orario indicatomi”. Si tratta di dichiarazioni sufficienti a far ritenere che, quantomeno per il periodo dal 9.7.18 al 16.7.18, la prestatrice d'opera abbia svolto l'attività in regime di subordinazione. Tali conclusioni non sono intaccate dalle dichiarazioni di segno diverso rilasciate Part dalla in sede di transazione. Non solo non è ravvisabile una confessione in senso tecnico (come affermato in memoria), dal momento che non è del diritto Part della che si discorre, bensì di quello dell del lavoro, ma si deve CP_1 pure evidenziare che quanto riferito in sede conciliativa non può costituire materiale probatorio in senso stretto. Part In definitiva, con riferimento alla lavoratrice , l'opposizione va accolta relativamente al primo periodo oggetto di contestazione (gennaio-maggio 2017), mentre va rigettata per quanto attiene al secondo periodo (9-16 luglio 2018).
PQM
- Accerta i seguenti fatti di cui al verbale unico di accertamento TP135 00029 del 2018, menzionato nell'ordinanza ingiunzione opposta: 1) la s.ra ha lavorato in regime di subordinazione, alle Parte_3 dipendenze della società convenuta, per il periodo dal 9.7.18 al 31.7.2018; 2) la s.ra ha lavorato in regime di subordinazione, Parte_4 alle dipendenze della società convenuta, per il periodo dal 9.7.18 al 16.7.2018;
- Accerta l'insussistenza degli altri fatti menzionati nel predetto verbale di accertamento e oggetto di sanzione mediante l'ordinanza ingiunzione opposta.
- Rimanda per la prosecuzione del giudizio all'ordinanza resa in data odierna. 4 Trapani, 09/05/2025
Il giudice
Mauro Petrusa
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Massimiliano Marinelli e
di Trapani, in persona del legale COroparte_1 rappresentante p.t., parte opposta, rappresentata e difesa ex art. 417 bis cpc dal proprio funzionario.
OGGETTO: opposizione a Ordinanza Ingiunzione
Definisce il giudizio nel modo seguente.
SENTENZA NON DEFINITIVA Con ricorso ritualmente notificato la parte opponente indicata in epigrafe ha spiegato opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione 21/0099 prot nr. 2190, notificata il 24.2.2023, avente a oggetto il pagamento di € 21.022,60 “per aver impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico” (come accertato con Verbale Unico n. TP135 00029 del 2018). L'opponente ha negato che i n. 4 lavoratori trovati intenti a svolgere attività al momento dell'ispezione fossero propri dipendenti, ed ha allegato l'esistenza di altrettanti rapporti di lavoro autonomo.
Si è costituita in giudizio l' resistente chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Sul contraddittorio così instaurato, assunte le necessarie prove orali ritenute necessarie, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
Preliminarmente va detto che la subordinazione è un concetto unitario, i cui connotati prescindono dal contesto in cui viene effettuata la valutazione. Pertanto, i criteri di valutazione applicati dal giudice devono essere gli stessi, tanto 1 nel caso in cui sia il prestatore d'opera a chiedere il riconoscimento del rapporto di lavoro-dipendente, quanto nel caso in cui tale accertamento sia chiesto dall' . COroparte_1
Ciò premesso, va ricordato che la giurisprudenza consolidata afferma che, in mancanza di prova diretta concernente l'eterodirezione della prestazione, l'accertamento della subordinazione può essere affidato in via indiziaria ai c.d. indici secondari (il fatto che l'attività lavorativa si svolga presso i locali aziendali;
l'orario di lavoro fisso e caratterizzato da un vero e proprio obbligo di presenza con necessità di giustificare le assenze e di concordare le ferie, la mancanza del rischio aziendale etc.). L'onere di fornire la prova della subordinazione, ovviamente, grava sul soggetto che intende affermarne la sussistenza, quindi, nel caso di specie, sull' CP_1 convenuto.
Ebbene: dall'istruttoria espletata, è emerso quanto segue: 1) Per quanto concerne la lavoratrice , è senza dubbio ravvisabile la Parte_3 fondatezza dell'addebito. Nel corso dell'udienza del 18.9.2024, la predetta, liberamente interrogata, ha riferito di aver lavorato per la società convenuta “dal 9 luglio ai primi di settembre del 20128 [si legga, 2018]”, dopo aver espletato n. 2 giorni di prova. Va da sé che l'espletamento della prova è un indice sintomatico della subordinazione, dal momento che, per i rapporti di tipo autonomo, non vi sono ostacoli alla facoltà di recesso di ciascuna delle parti. Ancora, è significativo, anche se non determinante, il fatto che, come dichiarato dalla medesima, alla lavoratrice fosse stata ab origine prospettata la possibilità di essere “assunta” (si presume come dipendente). Altro indice sintomatico è pure il fatto (anch'esso riferito dalla ) che la Pt_3 prestazione dovesse essere resa con “orari molto rigidi stabiliti dalla responsabile del punto vendita, la sig.ra ”; in particolare, la prestatrice poteva Parte_4 optare solo per uno dei turni predeterminati dalla responsabile: “dalle 9 alle 17, dalle 12 alle 20, o con orario spezzato con pausa pranzo”. La ha poi specificato quanto segue: “E' capitato che io abbia chiesto di Pt_3 assentarmi per malattia presentando certificato medico (soffro di otite) e la responsabile del punto vendita mi abbia detto che sarei dovuta andare a lavorare lo stesso”. Si tratta di circostanze del tutto incompatibili con la natura autonoma del rapporto, dalla quale sarebbe piuttosto scaturita la facoltà per la dichiarante di scegliere se e quanto lavorare, senza dover giustificare la propria assenza e, a maggior ragione, senza che la responsabile del punto vendita potesse obbligarla a lavorare nonostante l'esibizione di un certificato medico attestante una patologia. In sostanza, si deve ritenere che l'attività della fosse connotata Pt_3 dall'eterodirezione della prestazione (espletata dal datore di lavoro attraverso la responsabile del punto vendita), come peraltro emerge dalla sintesi operata dalla Part predetta al termine dell'interrogatorio: “la comunque era molto presente nella gestione nel negozio e dunque ci diceva cosa fare”.
2 In sostanza, si deve ritenere che la s.ra abbia lavorato come Parte_3 dipendente della società convenuta per il periodo dal 9.7.18 al 31.7.2018.
2) In ordine alla s.ra , invece, l'opposizione è pienamente fondata. CP_2
La predetta ha infatti reso la seguente dichiarazione in sede di interrogatorio libero: “ho lavorato saltuariamente a chiamata, se io quando venivo chiamata non potevo andare a lavoro li chiamavo e avvisavo. Non ho mai portato certificati medici. Non ricordo se avevo un orario di lavoro”. Non solo la mancanza di prova circa l'esistenza di un orario di lavoro predeterminato dal datore di lavoro preclude di ritenere raggiunta la prova (a carico dell' ) della natura subordinata del rapporto, ma il fatto che la CP_1 CO abbia dichiarato di aver conservato la facoltà di scegliere se e quanto lavorare è un indubbio elemento che depone per la matrice autonoma del rapporto.
3) Relativamente alla s.ra poi, la prova della subordinazione non Parte_5
è stata data in modo pieno ed esaustivo dall' convenuto. Sebbene CP_1 sussistano taluni elementi indiziari che depongano per la natura subordinata del rapporto (come l'espletamento di un periodo di prova), è determinante la descrizione che la lavoratrice ha dato delle modalità con le quali veniva erogata la prestazione: “Il mio orario di lavoro era dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, questo orario mi è stato detto dalla ragazza di cui ho parlato prima [ ]. Parte_4
Preciso che mi venne detto che questi erano gli orari di apertura del negozio ma venni lasciata libera di andare a lavorare all'interno di queste fasce orarie secondo le mie preferenze;
infatti, qualche volta sono arrivata più tardi e mi sono limitata ad avvisare questa ragazza per mera cortesia. Anche per quanto riguarda i giorni di lavoro fui io a decidere quando andare ed ero libera di cambiare i giorni di lavoro di settimana in settimana secondo le mie esigenze”. In sostanza, pure con riferimento alla s.ra l'opposizione è fondata, Pt_5 dovendosi ritenere che quest'ultima abbia lavorato in regime di autonomia.
4) In ultimo, per quanto attiene al rapporto della s.ra , le Parte_4 dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero sono piuttosto articolate. La stessa ha intrattenuto un primo rapporto, a decorrere dal gennaio 2017 che, però, è rimasto “latente” da gennaio a settembre 2017 (ossia, per tutto il periodo oggetto di contestazione, che va da gennaio a maggio 2017). La ragione di tale assenza è stata dalla lavoratrice descritta, nel corso dell'udienza del 27.11.2024, con riferimento alle precarie condizioni di salute della propria madre. La medesima ha poi incardinato un successivo rapporto a decorrere dal 9.7.2018, per il quale la contestazione investe il periodo compreso fra tale data e il 16.7.2018. Tale rapporto è “sfociato poi in una conciliazione stragiudiziale”. La lavoratrice ha riferito che, fra i due rapporti non vi sarebbero state differenze sostanziali e, in particolare, la predetta ha escluso che l'uno fosse connotato da autonomia e l'altro da subordinazione. Tale dichiarazione, però, non può essere sopravvalutata, atteso il contenuto fortemente valutativo della stessa.
3 Piuttosto: il fatto che il primo rapporto sia stato caratterizzato da una lunghissima assenza (da gennaio a settembre 2017), peraltro non giustificata da patologie sofferte dalla lavoratrice, bensì da ragioni inerenti a soggetti terzi, è un chiaro indice di autonomia. In seno a un rapporto di natura subordinata, infatti, la lavoratrice (appena assunta) non avrebbe potuto assentarsi per un periodo di tempo tanto lungo, senza dover giustificare l'assenza e, anzi, senza soffrire in prima persona di una specifica patologia. Con riferimento a tale arco di tempo, in sostanza, si deve ritenere che l' non abbia fornito in modo pieno la prova cui era tenuto, attesa la CP_1 probabile matrice autonoma del rapporto. A diverse conclusioni deve invece addivenirsi con riguardo al secondo rapporto, per il quale non sussistono elementi espressivi di particolare autonomia e che, Part anzi, la ha descritto come segue: “Lavoravo tutti i giorni della settimana dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. Quando non andavo a lavoro si doveva giustificare l'assenza anche se ame non è mai capitato. Quando dovevo assentarmi ho preso qualche giorno e ho chiesto l'autorizzazione al datore di lavoro in quanto non ero autorizzata ad assentarmi senza autorizzazione e giustificazione. Lo stesso valeva se non potevo arrivare puntualmente all'orario indicatomi”. Si tratta di dichiarazioni sufficienti a far ritenere che, quantomeno per il periodo dal 9.7.18 al 16.7.18, la prestatrice d'opera abbia svolto l'attività in regime di subordinazione. Tali conclusioni non sono intaccate dalle dichiarazioni di segno diverso rilasciate Part dalla in sede di transazione. Non solo non è ravvisabile una confessione in senso tecnico (come affermato in memoria), dal momento che non è del diritto Part della che si discorre, bensì di quello dell del lavoro, ma si deve CP_1 pure evidenziare che quanto riferito in sede conciliativa non può costituire materiale probatorio in senso stretto. Part In definitiva, con riferimento alla lavoratrice , l'opposizione va accolta relativamente al primo periodo oggetto di contestazione (gennaio-maggio 2017), mentre va rigettata per quanto attiene al secondo periodo (9-16 luglio 2018).
PQM
- Accerta i seguenti fatti di cui al verbale unico di accertamento TP135 00029 del 2018, menzionato nell'ordinanza ingiunzione opposta: 1) la s.ra ha lavorato in regime di subordinazione, alle Parte_3 dipendenze della società convenuta, per il periodo dal 9.7.18 al 31.7.2018; 2) la s.ra ha lavorato in regime di subordinazione, Parte_4 alle dipendenze della società convenuta, per il periodo dal 9.7.18 al 16.7.2018;
- Accerta l'insussistenza degli altri fatti menzionati nel predetto verbale di accertamento e oggetto di sanzione mediante l'ordinanza ingiunzione opposta.
- Rimanda per la prosecuzione del giudizio all'ordinanza resa in data odierna. 4 Trapani, 09/05/2025
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