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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 10/07/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 1191/2023
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr. ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 9/7/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa iscritta al n. 1191 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 posta in decisione all'udienza del 3/7/2025, e vertente tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. BANDINU Parte_1 C.F._1
GIULIANA DIANA
-parte ricorrente -
e
(C.F. ) CP_1 C.F._2
-parte resistente-contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 3/7/2025.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9/8/2023 ha chiamato in giudizio Parte_1
, con il quale aveva contratto matrimonio in Olbia il 29/01/2021 (atto trascritto CP_1 ai registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 3, parte I, anno 2021), chiedendo dichiararsi la separazione giudiziale e, successivamente, lo scioglimento del matrimonio civile.
A tal uopo ha dedotto che: che dal matrimonio era nato il figlio (nato a [...] il 148/3/2020), affetto Persona_1 da ritardo dello sviluppo legato allo spettro autistico;
che la casa familiare era in Olbia in via Nicola Bonaventura n. 13; che la convivenza era divenuta insostenibile.
Nella prima fase del presente giudizio, il resistente è rimasto contumace. CP_1
Con sentenza non definitiva del 8/4/2024 il tribunale di Tempio Pausania ha dichiarato la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
“il padre potrà vedere il figlio per quattro pomeriggi alla settimana, il martedì, il mercoledì, il giovedì e il sabato dalle 15:30 alle 18:30, nonché il mercoledì, con pernottamento nella giornata di mercoledì, dalle ore 13:00 fino 08:30 del mattino seguente;
trascorrerà, ad anni alterni e nel rispetto del principio della turnazione Persona_2 tra i genitori, le festività principali con ciascun genitore;
in particolare, con decorrenza dal 2024, egli trascorrerà la Vigilia di Natale con il padre, che provvederà a prelevare il figlio dal domicilio materno alle ore 10:00 del giorno 24 dicembre per poi riportarlo in quello materno alle ore 10:00 del giorno 25 dicembre, e con la madre le giornate del 25 e del 26 dicembre 2023;
[...]
trascorrerà le giornate del 30 e del 31 dicembre 2023, nonché il giorno dell'Epifania Per_2 con la madre, e le giornate del 1 e del 2 gennaio 2024 con il padre, il quale preleverà il minore dal domicilio materno alle ore 12:00, per poi riaccompagnarla nella giornata del 2 gennaio 2023 alle ore 20:30. L'anno successivo il turno sarà invertito e così a seguire;
trascorrerà Persona_2 il giorno di Pasqua 2024 con la madre e il giorno di Pasquetta 2024 con il padre;
per poi trascorrere, l'anno successivo, la Pasqua con il padre e la Pasquetta con la madre;
i giorni del 25 aprile, del 28 aprile, del 1° maggio, del 15 maggio (festa del santo patrono), del 2 giugno, del 15 agosto, del 1° novembre e del 8 dicembre, saranno trascorsi alternativamente con un genitore secondo un principio di turnazione annuale. Restano esclusi dalla turnazione i giorni della Festa della Mamma, del Papà e del compleanno di ciascun genitore che potrà organizzare di trascorrere tale giornata con il figlio;
i genitori cercheranno di trascorrere insieme
2 il compleanno del figlio, ma in caso di disaccordo applicheranno il principio della turnazione, iniziando dalla madre;
dispone che corrisponda a , a titolo di mantenimento per il CP_1 Parte_1 figlio, la somma di €. 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese;
egli dovrà inoltre contribuire, nella misura del 50%, al sostenimento delle spese mediche, scolastiche e ricreative necessarie per il figlio;
dispone che l'assegno unico familiare, l'indennità scolastica e ogni altro emolumento pubblico erogato in favore del minore siano percepiti interamente dalla ricorrente”.
Con ordinanza in pari data, la causa è stata rimessa in istruttoria per la delibazione della domanda di scioglimento del matrimonio civile.
All'esito del deposito di memoria ex art. 479-bis.19 c.p.c. della parte ricorrente, con sentenza non definitiva del 6/3/2025 il Tribunale collegiale ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e disponendo la prosecuzione Parte_1 CP_1 del giudizio per le ulteriori questioni.
All'esito del deposito di ulteriore memoria ex art. 479-bis.19 c.p.c. della parte ricorrente, all'udienza del 3/7/2025 il procuratore della parte ricorrente ha precisato le conclusioni, chiedendo cha la causa fosse trattenuta in decisione, rinunciando ai termini per scritti conclusionali.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rimesso la decisione al Collegio.
***
Le domande formulate da devono trovare accoglimento. Parte_1
Il totale disinteresse mostrato dal resistente anche nel presente CP_1 procedimento conferma la conclusione raggiunta dal tribunale.
In parziale modifica dell'assetto assunto con la sentenza di separazione sopra menzionata, ritiene il tribunale che, stante la sostanziale assenza del padre nella vita del figlio, confermata anche dal radicale e prolungato disinteresse mostrato dallo stesso nel corso del presente processo
(articolatosi nella separazione giudiziale e, successivamente, nel divorzio) durato oltre 2 anni, allo stato, appare impraticabile la formula dell'affido condiviso, sussistendo evidenti ragioni contrarie all'interesse della minore, rappresentate dal disinteresse del padre sia con riferimento alle condizioni personali che economiche della famiglia ed in particolare dello stesso figlio minore.
Inoltre, le particolari condizioni di salute del figlio minore – affetto da autismo – consigliano, se non addirittura impongono, continuità assistenziale e tempestività di intervento, che, laddove venisse mantenuto il regime di affido condiviso ed a causa della sostanziale assenza del
NIEDDU, sarebbero certamente messe in crisi.
Sul punto appare opportuno richiamare e fare proprie le considerazioni offerte dal centro
3 Insight-Studio nella relazione del 30/6/2025 che consentono di ritenere centrale, nella vita del figlio minore , la figura della madre, odierna ricorrente. Persona_2
Si ritiene necessario, pertanto, affidare il figlio minore in modo esclusivo alla madre, con la quale la stessa ha sempre convissuto, sussistendo evidenti ragioni ostative rispetto al resistente, rappresentate dalla sua condotta di disinteresse per la famiglia e per il minore in particolare, ostativa, in questo momento, all'equilibrata crescita psicofisica del minore medesimo.
Quanto al contributo al mantenimento del figlio minore , oggi avente soli 5 Persona_2 anni, da porre a carico del resistente, ritiene il Tribunale che, ad oggi, rispetto alle condizioni sussistenti al momento della pronuncia della sentenza di separazione, non si sia verificato alcun apprezzabile mutamento e/o cambiamento delle condizioni poste a fondamento della stessa. Di qui la conferma delle condizioni sul punto assunte con la predetta sentenza, anche con riferimento all'assegno unico familiare da corrispondersi integralmente in favore della madre.
Ritiene, infine, il tribunale che, in ordine alla regolamentazione del regime di visite padre- figlio, il si sottoponga preventivamente ad un percorso di sostegno alla genitorialità, con CP_1 il supporto di professionisti specializzati nella gestione di minori con disturbi dello spettro autistico, in specie presso il centro INSIGHT, in Olbia, presso cui il minore è seguito per la terapia comportamentale e di logopedia, prevedendo un monitoraggio costante dell'evoluzione della relazione genitoriale.
La sostanziale non opposizione alle domande formulate dalla ricorrente, per effetto della contumacia del resistente, depongono per la l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DISPONE l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre che assumerà le decisioni afferenti all'ordinaria e straordinaria amministrazione (istruzione, educazione, salute, residenza);
2. DISPONE che, quanto alla regolamentazione del regime di visite padre-figlio, il si CP_1 sottoponga ad un percorso di sostegno alla genitorialità, con il supporto di professionisti specializzati nella gestione di minori con disturbi dello spettro autistico, in specie presso il centro
INSIGHT, in Olbia, presso cui il minore è seguito per la terapia comportamentale e di logopedia, prevedendo un monitoraggio costante dell'evoluzione della relazione genitoriale.
3. DISPONE che versi a , entro il giorno 10 di ogni mese, la CP_1 Parte_1 somma mensile di € 200,00 a titolo di mantenimento del figlio , con successivo Persona_2 adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, tra cui quelle mediche, scolastiche e ricreative del figlio;
4 4. DISPONE che l'assegno unico familiare, l'indennità scolastica e ogni altro emolumento pubblico erogato in favore del minore siano percepiti interamente dalla ricorrente.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, modificata dalla L.
6.3.87 n. 74.
COMPENSA integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Tempio Pausania nella camera di consiglio telematica del 9/7/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr. Alessandro Di Giacomo
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 1191/2023
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr. ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 9/7/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa iscritta al n. 1191 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 posta in decisione all'udienza del 3/7/2025, e vertente tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. BANDINU Parte_1 C.F._1
GIULIANA DIANA
-parte ricorrente -
e
(C.F. ) CP_1 C.F._2
-parte resistente-contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 3/7/2025.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9/8/2023 ha chiamato in giudizio Parte_1
, con il quale aveva contratto matrimonio in Olbia il 29/01/2021 (atto trascritto CP_1 ai registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 3, parte I, anno 2021), chiedendo dichiararsi la separazione giudiziale e, successivamente, lo scioglimento del matrimonio civile.
A tal uopo ha dedotto che: che dal matrimonio era nato il figlio (nato a [...] il 148/3/2020), affetto Persona_1 da ritardo dello sviluppo legato allo spettro autistico;
che la casa familiare era in Olbia in via Nicola Bonaventura n. 13; che la convivenza era divenuta insostenibile.
Nella prima fase del presente giudizio, il resistente è rimasto contumace. CP_1
Con sentenza non definitiva del 8/4/2024 il tribunale di Tempio Pausania ha dichiarato la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
“il padre potrà vedere il figlio per quattro pomeriggi alla settimana, il martedì, il mercoledì, il giovedì e il sabato dalle 15:30 alle 18:30, nonché il mercoledì, con pernottamento nella giornata di mercoledì, dalle ore 13:00 fino 08:30 del mattino seguente;
trascorrerà, ad anni alterni e nel rispetto del principio della turnazione Persona_2 tra i genitori, le festività principali con ciascun genitore;
in particolare, con decorrenza dal 2024, egli trascorrerà la Vigilia di Natale con il padre, che provvederà a prelevare il figlio dal domicilio materno alle ore 10:00 del giorno 24 dicembre per poi riportarlo in quello materno alle ore 10:00 del giorno 25 dicembre, e con la madre le giornate del 25 e del 26 dicembre 2023;
[...]
trascorrerà le giornate del 30 e del 31 dicembre 2023, nonché il giorno dell'Epifania Per_2 con la madre, e le giornate del 1 e del 2 gennaio 2024 con il padre, il quale preleverà il minore dal domicilio materno alle ore 12:00, per poi riaccompagnarla nella giornata del 2 gennaio 2023 alle ore 20:30. L'anno successivo il turno sarà invertito e così a seguire;
trascorrerà Persona_2 il giorno di Pasqua 2024 con la madre e il giorno di Pasquetta 2024 con il padre;
per poi trascorrere, l'anno successivo, la Pasqua con il padre e la Pasquetta con la madre;
i giorni del 25 aprile, del 28 aprile, del 1° maggio, del 15 maggio (festa del santo patrono), del 2 giugno, del 15 agosto, del 1° novembre e del 8 dicembre, saranno trascorsi alternativamente con un genitore secondo un principio di turnazione annuale. Restano esclusi dalla turnazione i giorni della Festa della Mamma, del Papà e del compleanno di ciascun genitore che potrà organizzare di trascorrere tale giornata con il figlio;
i genitori cercheranno di trascorrere insieme
2 il compleanno del figlio, ma in caso di disaccordo applicheranno il principio della turnazione, iniziando dalla madre;
dispone che corrisponda a , a titolo di mantenimento per il CP_1 Parte_1 figlio, la somma di €. 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese;
egli dovrà inoltre contribuire, nella misura del 50%, al sostenimento delle spese mediche, scolastiche e ricreative necessarie per il figlio;
dispone che l'assegno unico familiare, l'indennità scolastica e ogni altro emolumento pubblico erogato in favore del minore siano percepiti interamente dalla ricorrente”.
Con ordinanza in pari data, la causa è stata rimessa in istruttoria per la delibazione della domanda di scioglimento del matrimonio civile.
All'esito del deposito di memoria ex art. 479-bis.19 c.p.c. della parte ricorrente, con sentenza non definitiva del 6/3/2025 il Tribunale collegiale ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e disponendo la prosecuzione Parte_1 CP_1 del giudizio per le ulteriori questioni.
All'esito del deposito di ulteriore memoria ex art. 479-bis.19 c.p.c. della parte ricorrente, all'udienza del 3/7/2025 il procuratore della parte ricorrente ha precisato le conclusioni, chiedendo cha la causa fosse trattenuta in decisione, rinunciando ai termini per scritti conclusionali.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rimesso la decisione al Collegio.
***
Le domande formulate da devono trovare accoglimento. Parte_1
Il totale disinteresse mostrato dal resistente anche nel presente CP_1 procedimento conferma la conclusione raggiunta dal tribunale.
In parziale modifica dell'assetto assunto con la sentenza di separazione sopra menzionata, ritiene il tribunale che, stante la sostanziale assenza del padre nella vita del figlio, confermata anche dal radicale e prolungato disinteresse mostrato dallo stesso nel corso del presente processo
(articolatosi nella separazione giudiziale e, successivamente, nel divorzio) durato oltre 2 anni, allo stato, appare impraticabile la formula dell'affido condiviso, sussistendo evidenti ragioni contrarie all'interesse della minore, rappresentate dal disinteresse del padre sia con riferimento alle condizioni personali che economiche della famiglia ed in particolare dello stesso figlio minore.
Inoltre, le particolari condizioni di salute del figlio minore – affetto da autismo – consigliano, se non addirittura impongono, continuità assistenziale e tempestività di intervento, che, laddove venisse mantenuto il regime di affido condiviso ed a causa della sostanziale assenza del
NIEDDU, sarebbero certamente messe in crisi.
Sul punto appare opportuno richiamare e fare proprie le considerazioni offerte dal centro
3 Insight-Studio nella relazione del 30/6/2025 che consentono di ritenere centrale, nella vita del figlio minore , la figura della madre, odierna ricorrente. Persona_2
Si ritiene necessario, pertanto, affidare il figlio minore in modo esclusivo alla madre, con la quale la stessa ha sempre convissuto, sussistendo evidenti ragioni ostative rispetto al resistente, rappresentate dalla sua condotta di disinteresse per la famiglia e per il minore in particolare, ostativa, in questo momento, all'equilibrata crescita psicofisica del minore medesimo.
Quanto al contributo al mantenimento del figlio minore , oggi avente soli 5 Persona_2 anni, da porre a carico del resistente, ritiene il Tribunale che, ad oggi, rispetto alle condizioni sussistenti al momento della pronuncia della sentenza di separazione, non si sia verificato alcun apprezzabile mutamento e/o cambiamento delle condizioni poste a fondamento della stessa. Di qui la conferma delle condizioni sul punto assunte con la predetta sentenza, anche con riferimento all'assegno unico familiare da corrispondersi integralmente in favore della madre.
Ritiene, infine, il tribunale che, in ordine alla regolamentazione del regime di visite padre- figlio, il si sottoponga preventivamente ad un percorso di sostegno alla genitorialità, con CP_1 il supporto di professionisti specializzati nella gestione di minori con disturbi dello spettro autistico, in specie presso il centro INSIGHT, in Olbia, presso cui il minore è seguito per la terapia comportamentale e di logopedia, prevedendo un monitoraggio costante dell'evoluzione della relazione genitoriale.
La sostanziale non opposizione alle domande formulate dalla ricorrente, per effetto della contumacia del resistente, depongono per la l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DISPONE l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre che assumerà le decisioni afferenti all'ordinaria e straordinaria amministrazione (istruzione, educazione, salute, residenza);
2. DISPONE che, quanto alla regolamentazione del regime di visite padre-figlio, il si CP_1 sottoponga ad un percorso di sostegno alla genitorialità, con il supporto di professionisti specializzati nella gestione di minori con disturbi dello spettro autistico, in specie presso il centro
INSIGHT, in Olbia, presso cui il minore è seguito per la terapia comportamentale e di logopedia, prevedendo un monitoraggio costante dell'evoluzione della relazione genitoriale.
3. DISPONE che versi a , entro il giorno 10 di ogni mese, la CP_1 Parte_1 somma mensile di € 200,00 a titolo di mantenimento del figlio , con successivo Persona_2 adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, tra cui quelle mediche, scolastiche e ricreative del figlio;
4 4. DISPONE che l'assegno unico familiare, l'indennità scolastica e ogni altro emolumento pubblico erogato in favore del minore siano percepiti interamente dalla ricorrente.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, modificata dalla L.
6.3.87 n. 74.
COMPENSA integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Tempio Pausania nella camera di consiglio telematica del 9/7/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
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