Ordinanza presidenziale 15 maggio 2025
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 27/01/2026, n. 1623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1623 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01623/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14416/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14416 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Veronica Saltallà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il proprio studio legale in Roma, via Mario Musco, n. 42;
contro
Ministero dell’interno, Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Roma, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
del decreto di rigetto, emesso in data -OMISSIS- dalla Prefettura di Roma, Sportello unico per l’immigrazione e notificato a mezzo pec in data -OMISSIS-, relativo alla domanda di sanatoria, presentata con identificativo -OMISSIS-, in data -OMISSIS- in favore della parte ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 12 dicembre 2025 il dott. HI IG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente impugnava il provvedimento in epigrafe col quale veniva respinta la dichiarazione di emersione di lavoro irregolare in suo favore presentata da -OMISSIS-.
2. Nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio l’amministrazione.
3. All’udienza del 12 dicembre 2025 venivano rilevati d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3 c.p.a., possibili profili di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse e di inammissibilità dello stesso per mancata specificità dei motivi, in violazione dell’art. 40, comma 1, lett. d) c.p.a.: su tali premesse il Collegio tratteneva la causa per la decisione.
4. Le eccezioni rilevate officiosamente sono fondate, risultando precluso l’esame del merito della controversia.
5. In primo luogo, va osservato come a seguito dell’ordinanza presidenziale del -OMISSIS-, con la quale si è domandato alla parte ricorrente di rappresentare un eventuale interesse alla coltivazione dell’impugnazione, quest’ultima non abbia risposto: conseguentemente, il Collegio desume da tale atteggiamento silente della parte una sopravvenuta carenza d’interesse all’annullamento dell’atto gravato.
6. In conseguenza di quanto appena evidenziato, il ricorso va dichiarato improcedibile.
7. Fermo quanto appena evidenziato, va altresí precisato come l’atto d’impugnazione non rispetti le prescrizioni di cui all’art. 40, comma 1, lett. d) c.p.a. che prescrive come « il ricorso deve contenere distintamente […] i motivi specifici su cui si fonda », precisando poi al secondo comma come « i motivi proposti in violazione del comma 1, lettera d), sono inammissibili ».
8. Pertanto, considerato come l’atto si sviluppi in un’unica complessiva esposizione di fatti e doglianze avverso l’operato dell’amministrazione, l’azione di annullamento non è ammissibile per evidenti carenze di forma (sul punto v. Cons. Stato, sez. IV, 1° giugno 2024, n. 5422): difatti, la legge processuale « ha lo scopo di incentivare la redazione di ricorsi dal contenuto chiaro e di porre argine alla prassi dei gravami non strutturati secondo una esatta suddivisione tra “fatto” e “motivi”, con il conseguente rischio che trovino ingresso i c.d. “motivi intrusi”, ossia i motivi inseriti nelle parti del ricorso dedicate al “fatto”, che ingenerano a loro volta il rischio della pronuncia di sentenze che non esaminino tutti i motivi per la difficoltà di individuarli in modo chiaro e univoco e, di conseguenza, incorrano in un vizio revocatorio » (cosí Cons. Stato, sez. V, 2 febbraio 2024, n. 1076).
9. Concludendo, alla luce di quanto esposto, il ricorso va dichiarato improcedibile.
10. Non vi è pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità delle persone menzionate in sentenza.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
CH IN, Presidente FF
HI IG, Referendario, Estensore
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| HI IG | CH IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.