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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/11/2025, n. 1600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1600 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ER
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3754/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (Avv. VECCHIO Parte_1
IVANO);
E
, nata a [...] il [...] (Avv. RECUPERO Controparte_1
NO GIULIANA);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10.11.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 10.11.2025 .
Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi e hanno confermato il ricorso
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta all'udienza del 11.07.2019; la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di
Palermo, con sentenza parziale del 29.01.2020 n. 443/20 e successiva sentenza definitiva n. 928 del 20.02.2023, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo e delle successive note di trattazione scritta, che in questa sede vengono riportate:
“ 1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto
e del comune perdurante impegno nell'assolvimento dei doveri di educazione, cura e mantenimento nei confronti della figlia minore;
Per_1
2) La figlia minore , nata a [...] il [...], resta affidata Per_1 condivisamente ad entrambi i genitori con dimora prevalente presso la madre e con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé, compatibilmente con le sue esigenze scolastiche, secondo tempi e modi concordati con la;
in caso CP_1 di permanente disaccordo tra le parti il padre avrà facoltà di incontrare la figlia minore con le seguenti modalità: - per tre giorni alla settimana, per 4 ore continuative al giorno, con facoltà di prelevarla dal domicilio domestico e di recarla con sé; - a settimane alterne, nel fine settimana dal termine delle lezioni scolastiche del venerdì sino alla sera della domenica, con facoltà di pernottamento nelle notti intermedie;
in periodo non scolastico, il padre Pa preleverà la bambina tra le ore 15.00 e le ore 16.00; I sigg. Giudice e
[...]
inoltre, concordano di trascorrere con la figlia minore il periodo feriale CP_1
e le festività maggiori come segue: - Durante il periodo feriale estivo ciascun genitore trascorrerà con la bambina un periodo di 15 giorni consecutivi con
- 2 - facoltà di pernottamento, periodo da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ciascun anno, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della minore e di fare comunicare la figlia con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
- Durante le festività natalizie, la bambina trascorrerà sette giorni consecutivi con facoltà di pernottamento, con un genitore e sette con
l'altro, da concordare tra le parti, ovvero, in caso di disaccordo, decorrenti, ad anni alterni, dal 23 dicembre o dal 26 dicembre;
ciò con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della minore e di fare comunicare la figlia con
l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
- per le vacanze di
Pasqua per tre giorni, alternando il periodo dal Giovedì Santo a Pasqua con il periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì. Le restanti festività civili e religiose, verranno trascorse dalla minore a turno con un genitore o con l'altro, ad Per_1 anni alterni;
3) Il genitore che intenda portare con sé la minore fuori dalla Regione di residenza, dovrà darne comunicazione all'altro genitore con un preavviso non inferiore a 30 giorni;
4) L'immobile già adibito a casa coniugale, sito in Palermo, via dei Cantieri n.
23; resta assegnato alla signora;
Controparte_1
5) Il sig. corrisponderà in favore di la Parte_1 Controparte_1 somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate dal protocollo per le spese extra assegno adottato presso l'intestato Tribunale;
6) Le parti si danno reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti e la emananda sentenza dovrà valere per il rilascio del N.O. per qualsiasi autorità competente per il rilascio e/o il rinnovo”.
3. Le superiori condizioni non sono contrarie all'ordine pubblico, a norme imperative e all'interesse della prole e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti,
- 3 - definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo in data 12/09/2015, da , nato a Parte_1
ER il 30/07/1979 e da , nata a [...] il Controparte_1
20/10/1980, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 36, parte II, serie A, dell'anno 2015, alle condizioni riportate in parte motiva.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 27/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e dal Giudice relatore.
- 4 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ER
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3754/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (Avv. VECCHIO Parte_1
IVANO);
E
, nata a [...] il [...] (Avv. RECUPERO Controparte_1
NO GIULIANA);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10.11.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 10.11.2025 .
Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi e hanno confermato il ricorso
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta all'udienza del 11.07.2019; la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di
Palermo, con sentenza parziale del 29.01.2020 n. 443/20 e successiva sentenza definitiva n. 928 del 20.02.2023, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo e delle successive note di trattazione scritta, che in questa sede vengono riportate:
“ 1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto
e del comune perdurante impegno nell'assolvimento dei doveri di educazione, cura e mantenimento nei confronti della figlia minore;
Per_1
2) La figlia minore , nata a [...] il [...], resta affidata Per_1 condivisamente ad entrambi i genitori con dimora prevalente presso la madre e con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé, compatibilmente con le sue esigenze scolastiche, secondo tempi e modi concordati con la;
in caso CP_1 di permanente disaccordo tra le parti il padre avrà facoltà di incontrare la figlia minore con le seguenti modalità: - per tre giorni alla settimana, per 4 ore continuative al giorno, con facoltà di prelevarla dal domicilio domestico e di recarla con sé; - a settimane alterne, nel fine settimana dal termine delle lezioni scolastiche del venerdì sino alla sera della domenica, con facoltà di pernottamento nelle notti intermedie;
in periodo non scolastico, il padre Pa preleverà la bambina tra le ore 15.00 e le ore 16.00; I sigg. Giudice e
[...]
inoltre, concordano di trascorrere con la figlia minore il periodo feriale CP_1
e le festività maggiori come segue: - Durante il periodo feriale estivo ciascun genitore trascorrerà con la bambina un periodo di 15 giorni consecutivi con
- 2 - facoltà di pernottamento, periodo da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ciascun anno, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della minore e di fare comunicare la figlia con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
- Durante le festività natalizie, la bambina trascorrerà sette giorni consecutivi con facoltà di pernottamento, con un genitore e sette con
l'altro, da concordare tra le parti, ovvero, in caso di disaccordo, decorrenti, ad anni alterni, dal 23 dicembre o dal 26 dicembre;
ciò con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della minore e di fare comunicare la figlia con
l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
- per le vacanze di
Pasqua per tre giorni, alternando il periodo dal Giovedì Santo a Pasqua con il periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì. Le restanti festività civili e religiose, verranno trascorse dalla minore a turno con un genitore o con l'altro, ad Per_1 anni alterni;
3) Il genitore che intenda portare con sé la minore fuori dalla Regione di residenza, dovrà darne comunicazione all'altro genitore con un preavviso non inferiore a 30 giorni;
4) L'immobile già adibito a casa coniugale, sito in Palermo, via dei Cantieri n.
23; resta assegnato alla signora;
Controparte_1
5) Il sig. corrisponderà in favore di la Parte_1 Controparte_1 somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate dal protocollo per le spese extra assegno adottato presso l'intestato Tribunale;
6) Le parti si danno reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti e la emananda sentenza dovrà valere per il rilascio del N.O. per qualsiasi autorità competente per il rilascio e/o il rinnovo”.
3. Le superiori condizioni non sono contrarie all'ordine pubblico, a norme imperative e all'interesse della prole e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti,
- 3 - definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo in data 12/09/2015, da , nato a Parte_1
ER il 30/07/1979 e da , nata a [...] il Controparte_1
20/10/1980, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 36, parte II, serie A, dell'anno 2015, alle condizioni riportate in parte motiva.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 27/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e dal Giudice relatore.
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