TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 6358/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Arianna D'Addabbo Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 6358/2025 promossa da:
nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 dell'Avv. GARUTI ERIKA che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
RICORRENTE Nei confronti di
, nato a [...], il [...], Controparte_1
RESISTENTE
con l'intervento del P.M.
Oggetto: adozione di persona maggiore di età
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come in atto introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 7.05.2025 ha esposto di aver intrattenuto da diversi anni Parte_1 una relazione con la sig.ra madre di;
di non Persona_1 Controparte_1
pagina 1 di 3 aver avuto figli ma di essersi preso cura di quest'ultimo, essendosi il padre biologico disinteressato dello stesso, tanto che quest'ultimo, al momento del decesso del padre, ha rinunciato all'eredità.
Ha riferito, inoltre, di essere molto affezionata a , avendo instaurato sin dall'inizio un forte CP_1 legame affettivo, quasi genitoriale.
Il ricorrente, nato a [...], il [...], ha chiesto pertanto di adottare
[...]
, nato a [...], il [...], maggiorenne e non coniugato. CP_1
All'udienza del 16.12.2025 il Giudice designato dal Presidente del Tribunale ha raccolto, ai sensi dell'art. 311 c.c., il consenso dell'adottante e dell'adottando e l'assenso della madre dell'adottando, divenuta il 9.5.2025 moglie dell'adottante.
Alla medesima udienza la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
$$$
Ritiene questo Tribunale che la domanda di adozione vada accolta.
Il ricorrente e l'adottando hanno infatti prestato personalmente il loro consenso per l'adozione come previsto dall'art. 296 c.c., nelle forme prescritte dall'art. 311, 1° comma c.c..
Il sig. ha precisato di avere contribuito significativamente alla crescita dell'adottando e di Pt_1 essere pertanto allo stesso legato da un profondo sentimento di affetto.
L'adottando ha confermato il rapporto affettivo che lo lega a che ha sempre considerato Parte_1 come se fosse suo padre, essendogli sempre stato vicino e avendolo supportato moralmente e materialmente.
Alla luce della documentazione prodotta, sussistono, inoltre, tutte le condizioni legittimanti sia riguardo all'adottante che riguardo all'adottando di cui all'art. 291 c.c..
Il ricorrente ha superato l'età di trentacinque anni, mentre il divario di età tra adottante e adottando è superiore a diciotto anni. L'adottando non è, inoltre, figlio dell'adottante ed è maggiorenne.
E' stato acquisito l'assenso della madre dell'adottando, nonché moglie dell'adottante e risulta documentalmente provato che il padre naturale sia deceduto il 15.8.2014 Persona_2
Inoltre l'istruttoria compiuta consente di affermare che l'adozione conviene all'adottando, atteso che in tal modo potrà consolidare il rapporto affettivo che lo lega al ricorrente.
Né è emerso che il signor intenda utilizzare l'istituto dell'adozione in modo improprio, per Pt_1 conseguire finalità vietate dall'ordinamento o che l'ordinamento persegue con diversi istituiti.
Alla stregua delle superiori considerazioni va dichiarata l'adozione di , nato a Controparte_1
BE (BO), il 14/08/1983, da parte di nato a [...], il Parte_1
27/05/1951
La parte convenuta, stante la posizione adesiva assunta, non va assoggettata alle spese. pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 313 c.c.,
1. dichiara l'adozione di , nato a [...], il [...], da Controparte_1 parte di nato a [...], il [...] Parte_1
2. Nulla per le spese
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 c.c..
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del 17.12.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Arianna D'Addabbo dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Arianna D'Addabbo Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 6358/2025 promossa da:
nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 dell'Avv. GARUTI ERIKA che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
RICORRENTE Nei confronti di
, nato a [...], il [...], Controparte_1
RESISTENTE
con l'intervento del P.M.
Oggetto: adozione di persona maggiore di età
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come in atto introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 7.05.2025 ha esposto di aver intrattenuto da diversi anni Parte_1 una relazione con la sig.ra madre di;
di non Persona_1 Controparte_1
pagina 1 di 3 aver avuto figli ma di essersi preso cura di quest'ultimo, essendosi il padre biologico disinteressato dello stesso, tanto che quest'ultimo, al momento del decesso del padre, ha rinunciato all'eredità.
Ha riferito, inoltre, di essere molto affezionata a , avendo instaurato sin dall'inizio un forte CP_1 legame affettivo, quasi genitoriale.
Il ricorrente, nato a [...], il [...], ha chiesto pertanto di adottare
[...]
, nato a [...], il [...], maggiorenne e non coniugato. CP_1
All'udienza del 16.12.2025 il Giudice designato dal Presidente del Tribunale ha raccolto, ai sensi dell'art. 311 c.c., il consenso dell'adottante e dell'adottando e l'assenso della madre dell'adottando, divenuta il 9.5.2025 moglie dell'adottante.
Alla medesima udienza la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
$$$
Ritiene questo Tribunale che la domanda di adozione vada accolta.
Il ricorrente e l'adottando hanno infatti prestato personalmente il loro consenso per l'adozione come previsto dall'art. 296 c.c., nelle forme prescritte dall'art. 311, 1° comma c.c..
Il sig. ha precisato di avere contribuito significativamente alla crescita dell'adottando e di Pt_1 essere pertanto allo stesso legato da un profondo sentimento di affetto.
L'adottando ha confermato il rapporto affettivo che lo lega a che ha sempre considerato Parte_1 come se fosse suo padre, essendogli sempre stato vicino e avendolo supportato moralmente e materialmente.
Alla luce della documentazione prodotta, sussistono, inoltre, tutte le condizioni legittimanti sia riguardo all'adottante che riguardo all'adottando di cui all'art. 291 c.c..
Il ricorrente ha superato l'età di trentacinque anni, mentre il divario di età tra adottante e adottando è superiore a diciotto anni. L'adottando non è, inoltre, figlio dell'adottante ed è maggiorenne.
E' stato acquisito l'assenso della madre dell'adottando, nonché moglie dell'adottante e risulta documentalmente provato che il padre naturale sia deceduto il 15.8.2014 Persona_2
Inoltre l'istruttoria compiuta consente di affermare che l'adozione conviene all'adottando, atteso che in tal modo potrà consolidare il rapporto affettivo che lo lega al ricorrente.
Né è emerso che il signor intenda utilizzare l'istituto dell'adozione in modo improprio, per Pt_1 conseguire finalità vietate dall'ordinamento o che l'ordinamento persegue con diversi istituiti.
Alla stregua delle superiori considerazioni va dichiarata l'adozione di , nato a Controparte_1
BE (BO), il 14/08/1983, da parte di nato a [...], il Parte_1
27/05/1951
La parte convenuta, stante la posizione adesiva assunta, non va assoggettata alle spese. pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 313 c.c.,
1. dichiara l'adozione di , nato a [...], il [...], da Controparte_1 parte di nato a [...], il [...] Parte_1
2. Nulla per le spese
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 c.c..
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del 17.12.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Arianna D'Addabbo dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3