Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXI, sentenza 14/01/2026, n. 83
CGT2
Sentenza 14 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Decadenza del potere accertativo

    L'avviso di accertamento è stato emesso e notificato tempestivamente in base all'art. 5-ter del D.lgs. 218/1997, che prevede una proroga automatica del termine di decadenza di 120 giorni quando tra la data di comparizione e la scadenza intercorrono meno di 90 giorni.

  • Rigettato
    Nullità dell'avviso per omessa sottoscrizione da parte del Direttore dell'Ufficio

    L'avviso di accertamento riporta i dati del funzionario che ha sottoscritto l'atto e del Direttore provinciale delegante, ed è stata prodotta la delega di firma.

  • Rigettato
    Violazione del contraddittorio e del diritto di difesa

    Il contraddittorio si è svolto in modo pieno ed effettivo attraverso incontri e richieste di rinvio, durante i quali la contribuente ha potuto esporre le proprie contestazioni.

  • Rigettato
    Violazione dei principi in tema di motivazione degli atti amministrativi

    Il riferimento alla posizione del fratello è pertinente per analogia e non esaurisce la motivazione dell'atto, che è adeguata.

  • Rigettato
    Errata applicazione dell'Accordo sui frontalieri e della Convenzione contro le doppie imposizioni

    La ricorrente non può essere considerata lavoratrice dipendente frontaliere in quanto manca il requisito della subordinazione, avendo contemporaneamente il ruolo di socia e presidente della società svizzera. Pertanto, i redditi sono soggetti a tassazione anche in Italia.

  • Rigettato
    Richiesta di riconoscimento costi per spostamento

    La richiesta non può essere accolta per mancanza di idonea documentazione comprovante l'effettività dei costi sostenuti.

  • Rigettato
    Richiesta di riconoscimento credito ex art. 165 TUIR

    Il credito non può essere riconosciuto in quanto la contribuente non ha dichiarato in Italia i redditi oggetto di contestazione, come richiesto dall'art. 165, comma 8 del TUIR.

  • Rigettato
    Richiesta di disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa

    Non sussiste alcuna incertezza normativa in merito al concetto di lavoratore dipendente applicabile alla norma sui frontalieri. L'onere di dimostrare l'esistenza di elementi di confusione normativa ricade sulla parte che li invoca.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXI, sentenza 14/01/2026, n. 83
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 83
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

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