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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 3956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3956 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro nelle persone dei Sigg. Magistrati
Dott. Piero Francesco De Pietro Presidente
Dott. Stefania Basso Consigliere rel.
Dott. Anna Rita Motti Consigliere ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 11/11/2025, tenuta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 749 dell'anno 2025 del Ruolo
Lavoro/Previdenza
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Buono ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Boscoreale alla via G. della
Rocca ,183
Appellante
E
Controparte_1
in persona dei legali rappresentanti pro
[...]
tempore
Appellati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 07.04.2025, Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza del giudice del lavoro di Napoli n.
[...]
6474/24 pubblicata in data 08.10.2024 con la quale – accolta la domanda della ricorrente tesa ad ottenere il riconoscimento del suo diritto alla carta docenti per gli anni 2022/2023 e 2023/2024 con relativa condanna degli enti convenuti – aveva condannato le Amministrazioni soccombenti al pagamento delle spese di lite per l'ammontare di € 500,00, oltre IVA, CPA e spese generali. L'appellante ha sostenuto l'erroneità della decisione nella parte relativa alle spese di giudizio ritenendo violati i minimi tariffari di cui al D.M. n. 147/2022.
Le amministrazioni appellate – pur ritualmente citate in giudizio – non si sono costituite.
All'esito dell'udienza del 11.11.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c. – lette le note ritualmente depositate da parte appellante, la Corte ha deciso la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, l'appello è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Preliminarmente rileva il collegio che oggetto del presente gravame è solo la valutazione della correttezza o meno della statuizione delle spese di primo grado con esclusivo riferimento alla violazione delle tariffe forensi.
L'appellante, infatti, censura tale decisione evidenziando che le spese di giudizio nella liquidazione per intero, sono inferiori agli importi fissati nelle tariffe forensi.
La doglianza dell'appellante è infondata.
In primo luogo, occorre rilevare che, ai fini dell'individuazione degli scaglioni applicabili per la liquidazione delle spese di giudizio, che la presente controversia ha ad oggetto il pagamento della cd. carta docenti per gli anni scolastici 2022/2023
e 2023/2024 il cui ammontare (per ciascun anno è di € 500,00).
Dunque, lo scaglione è quello previsto per le cause di valore fino a € 1.100,00.
Cosicché deve rilevarsi che l'appellante non ha individuato correttamente lo scaglione applicabile avendo preso come paramento le tabelle relative alle cause di valore compreso tra € 1.101,00 e € 5.200,00; i parametri minimi (applicabili al caso di specie considerata la sua serialità) stabiliti per lo scaglione di cause di valore fino ad € 1.100,00 vanno, dunque, individuati in Euro 105,00 per la fase di studio, €
63,00 per la fase introduttiva, € 63,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 90,00 per la fase decisionale per un totale di € 321,00.
L'appello va, pertanto, rigettato, avendo il giudice di primo grado liquidato una somma anche superiore.
Nulla per le spese di lite stante la contumacia di parte appellata.
P.Q.M.
La Corte così decide: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Nulla per le spese di lite. Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Napoli 11.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro