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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/12/2025, n. 1964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1964 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 21963/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 21963/2025
V.G. instaurato da
(c.f.: ) con l'avv. MICHELE GRIMALDI, Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ) con l'avv. FRANCESCO ALIMONDA;
CP_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Carobbio degli Angeli (BG), avanti al Sindaco pro tempore ed ufficiale dello stato civile, , come Controparte_2 risulta iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Carobbio degli Angeli (BG),
Anno 2012, Numero 12, Parte II, Serie Ufficio C, ordinando al medesimo Ufficio l'annotazione dell'emananda sentenza nel corrispondente Registro, con esonero da ogni responsabilità;
2) disporre che i ricorrenti continuino a portarsi reciproco rispetto;
3) nulla disporre a titolo di mantenimento dell'uno dei coniugi nei confronti dell'altro, avendo già regolato ogni ed ulteriore reciproco rapporto economico in sede di separazione;
4) le parti espressamente dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emamanda sentenza;
1 5) le spese legali della presente procedura sono integralmente compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 22/12/2006, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CAROBBIO DEGLI ANGELI, BG (atto n. 12, parte II, serie C) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome Parte_1 del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 27/11/2025.
Il Presidente estensore
HE PO
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 21963/2025
V.G. instaurato da
(c.f.: ) con l'avv. MICHELE GRIMALDI, Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ) con l'avv. FRANCESCO ALIMONDA;
CP_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Carobbio degli Angeli (BG), avanti al Sindaco pro tempore ed ufficiale dello stato civile, , come Controparte_2 risulta iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Carobbio degli Angeli (BG),
Anno 2012, Numero 12, Parte II, Serie Ufficio C, ordinando al medesimo Ufficio l'annotazione dell'emananda sentenza nel corrispondente Registro, con esonero da ogni responsabilità;
2) disporre che i ricorrenti continuino a portarsi reciproco rispetto;
3) nulla disporre a titolo di mantenimento dell'uno dei coniugi nei confronti dell'altro, avendo già regolato ogni ed ulteriore reciproco rapporto economico in sede di separazione;
4) le parti espressamente dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emamanda sentenza;
1 5) le spese legali della presente procedura sono integralmente compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 22/12/2006, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CAROBBIO DEGLI ANGELI, BG (atto n. 12, parte II, serie C) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome Parte_1 del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 27/11/2025.
Il Presidente estensore
HE PO
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