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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/02/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
N.R.G. 5525/2022
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Alessandra Tabarro Presidente
Anna Scognamiglio Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5525 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022 “separazione giudiziale” (definita in maniera concordata in seguito al deposito dell'accordo raggiunto), vertente
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...]di Napoli alla Parte_1
via Merolla n. 17, C.F.: , elettivamente domiciliato C.F._1
in Napoli alla via Vannella Gaetani n.15, presso lo studio del Prof. Avv.
CE Maiello, che lo rappresenta e difendo giusta procura alle liti
RICORRENTE
E
, nata a [...] l'[...], residente in [...]di Controparte_1
Napoli alla via Del Mare n.21, C.F.: elettivamente C.F._2
pagi na 1 di 9 domiciliata in Napoli alla via Kerbaker n.91, presso lo studio dell'Avv.
Nicola Montella che la rappresenta e difende giusta procura alle liti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 29/1/2025 i difensori costituiti si sono riportati all'accordo depositato il 5/12/2024, precisando che nell'accordo, al punto b), laddove è scritto “durante la settimana il potrà vedere e tenere con sé il figlio” deve leggersi “durante la settimana il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/5/2022, , premesso di aver sposato Parte_1
nel 2013 in Marano di Napoli, matrimonio dal quale è Controparte_1
nato il [...], chiedeva - per le ragioni indicate Persona_1
nell'atto introduttivo - pronunciarsi la separazione dei coniugi, dare atto che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti, disporre l'affido condiviso del minore CE a entrambi con domicilio presso la madre, stabilire il diritto di visita secondo il calendario di cui al ricorso, disporre, a condizione dell'accoglimento delle precedenti richieste, l'assegnazione della casa coniugale, in tutto ciò che l'arreda fatta eccezione per gli effetti personali del sig. , sita in Marano di Pt_1
Napoli alla via Merolla 17 alla sig.ra , ordinandole fin Controparte_1
d'ora di procedere a volturare le utenze a suo nome, disporre a carico del ricorrente la corresponsione di un contributo al mantenimento del figlio pagi na 2 di 9 non superiore a e 300,00 rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre alla compartecipazione delle spese straordinarie, con vittoria di spese e competenze del giudizio oltre oneri di legge, con distrazione all'avvocato antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta del 17/11/2022, si costituiva la resistente la quale contestava gli assunti di parte ricorrente e spiegava domanda riconvenzionale, chiedendo preliminarmente accertarsi e dichiararsi l'irregolarità del ricorso introduttivo in quanto carente dei requisiti di legge e, nel merito, accertarsi e dichiararsi i reali motivi che hanno reso intollerabile la convivenza coniugale con addebito al marito per le violenze e minacce dalla stesse subite;
in via riconvenzionale, accertarsi e dichiararsi l'impossibilità economica della resistente di far fronte alle esigenze proprie e del figlio, con condanna del ricorrente alla corresponsione, a titolo di mantenimento, di un assegno pari ad
€3.500,00/4000,00, autorizzarsi gli accertamenti tributari e fiscali circa le dichiarazioni reddituali sulla gestione della Momenti Preziosi e sul patrimonio del ricorrente.
All'udienza presidenziale del 2/12/2022, le parti comparivano personalmente dinanzi al Presidente f.f. il quale, all'esito dell'ascolto, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, si riservava.
Con ordinanza del 9/12/2022, il Presidente f.f. così disponeva: autorizzava i coniugi a vivere separatamente con obbligo di mutuo rispetto, dichiarava lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi, affidava il figlio minorenne CE ad entrambi i genitori in forma condivisa, con collocazione abitativa prevalente presso la madre, assegnava la casa coniugale a , stabiliva un calendario Controparte_1
pagi na 3 di 9 delle visite padre-figlio, poneva a carico del ricorrente la somma di €
700,00 per il mantenimento del figlio a favore della resistente, somma rivalutabile secondo indici Ista, un contributo, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal SSN, scolastiche e straordinarie per il figlio.
Nominava quale Giudice relatore se stesso, fissando l'udienza di comparizione e trattazione per il 23/5/2023 e assegnando al ricorrente il termine per il deposito della memoria integrativa e, alla resistente il termine per la costituzione in giudizio.
Con memoria integrativa ex art. 706 c.p.c., il ricorrente contestava tutto quanto dedotto e prodotto dall'avversa difesa, in particolare le ragioni che la resistente assumeva determinanti la crisi coniugale. Insisteva nelle proprie richieste, chiedendo in via subordinata, nella denegata ipotesi del perpetuarsi di atteggiamenti diseducativi della nei confronti del CP_1
minore, l'affido di quest'ultimo a entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso di sé.
Con atto del 28/3/2023 si costituiva l'Avv. Nicola Montella quale nuovo difensore della resistente in sostituzione dell'Avv. Beniamino Esposito.
Concessi i termini di cui all'art.183 c.p.c. 6° comma, disattese le richieste istruttorie per i motivi di cui all'ordinanza in atti, il Giudice
Istruttore rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14/5/2024 e con ordinanza del 22/5/2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 15/10/2024, il Collegio rimetteva le parti dinanzi al
G.I. perché deducessero in contraddittorio in merito alla misura cautelare pagi na 4 di 9 che aveva attinto parte ricorrente, della quale aveva fornito documentazione la resistente.
Con istanza congiunta del 5/12/2024, le parti rappresentavano l'avvenuto miglioramento, nelle more del giudizio, dei rapporti endofamiliari, nel senso di una corretta gestione in comune della responsabilità genitoriale, con conseguente remissione della querela nel giudizio penale RGNR
4479/23 ed il raggiungimento di un accordo alle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore CE resta affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre nella ex residenza coniugale in n Marano di Napoli alla via Merolla 17.
2) La suddetta residenza familiare resta attribuita alla madre quale genitrice collocataria del figlio minore, con tutti i beni mobili, oggetti, arredi e suppellettili ivi esistenti.
3) I coniugi eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, adottando di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
4) Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i coniugi eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
5) Ai fini di una migliore organizzazione di vita, le parti concordano che il padre potrà tenere con sé il figlio minore CE secondo il seguente calendario:
a) il week end a settimane alterne dal venerdì sera ore 19.00 alla domenica ore 19.00 (a scuola iniziata con accompagnamento a scuola il lunedì mattina);
pagi na 5 di 9 b) durante la settimana il (padre n.d.r.) potrà vedere e tenere con sé il figlio due pomeriggi a settimana e precisamente il martedì e il giovedì, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, essendo comunque libero di recarsi col proprio figlio nei luoghi ove il minore possa svolgere attività ludiche o sportive utili al suo sviluppo psicofisico c) il minore trascorrerà altresì durante le vacanze estive 15 giorni consecutivi con il padre d) durante il periodo natalizio il minore trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore o i giorni dal 24 dicembre (ore 10,00) al 26 dicembre
(ore 20,30) o dal 31 dicembre (ore 10,00) al 2 gennaio (ore 20,30).
Trascorrerà, altresì, alternatamente tra i genitori i giorni dal 5 gennaio
(ore 10,00) e al 6 gennaio (ore 20,30).
e) durante il periodo pasquale ad anni alterni tra i genitori per l'intero periodo di vacanza scolastica del figlio.
f) il minore trascorrerà con il padre il giorno del compleanno di questi e quello della festa del papà e trascorrerà con la madre il giorno del compleanno della genitrice e della festa della mamma. Ciò anche laddove tali ricorrenze ricadessero nei giorni di spettanza dell'altro genitore;
g) ove possibile il minore trascorrerà il giorno del suo compleanno e quello del suo onomastico insieme ad entrambi i genitori. In caso contrario festeggerà ad anni alterni con ciascun genitore.
7) Eventuali modifiche al detto sistema di incontri o ulteriori periodi di permanenza esclusiva durante l'anno che i genitori trascorreranno con il figlio saranno concordati di volta in volta tra gli stessi, tenendo conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del bambino. Fino alla revoca dell'ordinanza cautelare nei confronti del ricorrente, questi sarà
pagi na 6 di 9 coadiuvato per le operazioni di prelievo e accompagnamento.
8) Durante i periodi di spettanza esclusiva di ciascun genitore si intende sospeso il diritto di visita dell'altro.
9) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra Parte_1 CP_1
, a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore, la somma
[...]
di € 1.100,00 mensili. Detto importo dovrà essere versato dall'obbligato a mezzo bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 1 di ciascun mese e dovrà essere annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT pubblicati nella G.U.
10) Resta inteso che l'importo indicato viene concordato in funzione dell'attuale capacità del genitore, restando, quindi, fermo ogni adeguamento che risultasse necessario per effetto di variazioni reddituali e/o patrimoniali.
11) Il sig. si obbliga, inoltre, a provvedere nella misura del Parte_1
50% alle spese extra assegno come individuate nel relativo protocollo d'intesa Tribunale – COA.
12) la sig.ra rinuncia a qualunque contributo al suo CP_1
mantenimento e autorizza la voltura di tutte le utenze interessanti la casa coniugale a suo carico, delegando espressamente a tanto il sig. Pt_1
.
[...]
All'udienza del 29/1/2025, le parti si riportavano all'accordo depositato in atti, dichiarando di non volersi riconciliare, precisando che nell'accordo, al punto b) laddove è scritto “durante la settimana il potrà vedere e tenere con sé il figlio” deve leggersi “durante la settimana il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio”.
La Giudice, stante il raggiunto accordo, ritenuta la causa matura,
pagi na 7 di 9 rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza termini, cui le parti hanno dichiarato di rinunciare.
La domanda di separazione è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Sulle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo depositato in allegato all'istanza del 5/12/2024 chiedendo la conferma delle condizioni concordate, in uno alla precisazione resa all'udienza del
29/1/2025.
In ragione della richiesta conclusiva formulata dalle parti, di pronunciarsi la separazione alle condizioni concordate, devono intendersi implicitamente rinunciate le reciproche domande di addebito.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, il
Tribunale ritiene di poterli porre a base della pronuncia.
In ragione della soluzione concordata del giudizio, ricorrono ragioni giustificative per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
pagi na 8 di 9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a Parte_1
Napoli il 26/3/1981 e , nata a [...] l'[...], ai Controparte_1
sensi dell'art. 151, co. 1, c.c., alle condizioni concordate di cui in parte motiva;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marano di Napoli
(Atto n° 147, parte II, serie A, Reg. Atti di matrimonio dell'anno
2013) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) compensa le spese di lite.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 19/2/2025
La Giudice relatrice La Presidente
Veronica Vernetti Alessandra Tabarro
pagi na 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
N.R.G. 5525/2022
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Alessandra Tabarro Presidente
Anna Scognamiglio Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5525 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022 “separazione giudiziale” (definita in maniera concordata in seguito al deposito dell'accordo raggiunto), vertente
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...]di Napoli alla Parte_1
via Merolla n. 17, C.F.: , elettivamente domiciliato C.F._1
in Napoli alla via Vannella Gaetani n.15, presso lo studio del Prof. Avv.
CE Maiello, che lo rappresenta e difendo giusta procura alle liti
RICORRENTE
E
, nata a [...] l'[...], residente in [...]di Controparte_1
Napoli alla via Del Mare n.21, C.F.: elettivamente C.F._2
pagi na 1 di 9 domiciliata in Napoli alla via Kerbaker n.91, presso lo studio dell'Avv.
Nicola Montella che la rappresenta e difende giusta procura alle liti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 29/1/2025 i difensori costituiti si sono riportati all'accordo depositato il 5/12/2024, precisando che nell'accordo, al punto b), laddove è scritto “durante la settimana il potrà vedere e tenere con sé il figlio” deve leggersi “durante la settimana il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/5/2022, , premesso di aver sposato Parte_1
nel 2013 in Marano di Napoli, matrimonio dal quale è Controparte_1
nato il [...], chiedeva - per le ragioni indicate Persona_1
nell'atto introduttivo - pronunciarsi la separazione dei coniugi, dare atto che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti, disporre l'affido condiviso del minore CE a entrambi con domicilio presso la madre, stabilire il diritto di visita secondo il calendario di cui al ricorso, disporre, a condizione dell'accoglimento delle precedenti richieste, l'assegnazione della casa coniugale, in tutto ciò che l'arreda fatta eccezione per gli effetti personali del sig. , sita in Marano di Pt_1
Napoli alla via Merolla 17 alla sig.ra , ordinandole fin Controparte_1
d'ora di procedere a volturare le utenze a suo nome, disporre a carico del ricorrente la corresponsione di un contributo al mantenimento del figlio pagi na 2 di 9 non superiore a e 300,00 rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre alla compartecipazione delle spese straordinarie, con vittoria di spese e competenze del giudizio oltre oneri di legge, con distrazione all'avvocato antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta del 17/11/2022, si costituiva la resistente la quale contestava gli assunti di parte ricorrente e spiegava domanda riconvenzionale, chiedendo preliminarmente accertarsi e dichiararsi l'irregolarità del ricorso introduttivo in quanto carente dei requisiti di legge e, nel merito, accertarsi e dichiararsi i reali motivi che hanno reso intollerabile la convivenza coniugale con addebito al marito per le violenze e minacce dalla stesse subite;
in via riconvenzionale, accertarsi e dichiararsi l'impossibilità economica della resistente di far fronte alle esigenze proprie e del figlio, con condanna del ricorrente alla corresponsione, a titolo di mantenimento, di un assegno pari ad
€3.500,00/4000,00, autorizzarsi gli accertamenti tributari e fiscali circa le dichiarazioni reddituali sulla gestione della Momenti Preziosi e sul patrimonio del ricorrente.
All'udienza presidenziale del 2/12/2022, le parti comparivano personalmente dinanzi al Presidente f.f. il quale, all'esito dell'ascolto, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, si riservava.
Con ordinanza del 9/12/2022, il Presidente f.f. così disponeva: autorizzava i coniugi a vivere separatamente con obbligo di mutuo rispetto, dichiarava lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi, affidava il figlio minorenne CE ad entrambi i genitori in forma condivisa, con collocazione abitativa prevalente presso la madre, assegnava la casa coniugale a , stabiliva un calendario Controparte_1
pagi na 3 di 9 delle visite padre-figlio, poneva a carico del ricorrente la somma di €
700,00 per il mantenimento del figlio a favore della resistente, somma rivalutabile secondo indici Ista, un contributo, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal SSN, scolastiche e straordinarie per il figlio.
Nominava quale Giudice relatore se stesso, fissando l'udienza di comparizione e trattazione per il 23/5/2023 e assegnando al ricorrente il termine per il deposito della memoria integrativa e, alla resistente il termine per la costituzione in giudizio.
Con memoria integrativa ex art. 706 c.p.c., il ricorrente contestava tutto quanto dedotto e prodotto dall'avversa difesa, in particolare le ragioni che la resistente assumeva determinanti la crisi coniugale. Insisteva nelle proprie richieste, chiedendo in via subordinata, nella denegata ipotesi del perpetuarsi di atteggiamenti diseducativi della nei confronti del CP_1
minore, l'affido di quest'ultimo a entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso di sé.
Con atto del 28/3/2023 si costituiva l'Avv. Nicola Montella quale nuovo difensore della resistente in sostituzione dell'Avv. Beniamino Esposito.
Concessi i termini di cui all'art.183 c.p.c. 6° comma, disattese le richieste istruttorie per i motivi di cui all'ordinanza in atti, il Giudice
Istruttore rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14/5/2024 e con ordinanza del 22/5/2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 15/10/2024, il Collegio rimetteva le parti dinanzi al
G.I. perché deducessero in contraddittorio in merito alla misura cautelare pagi na 4 di 9 che aveva attinto parte ricorrente, della quale aveva fornito documentazione la resistente.
Con istanza congiunta del 5/12/2024, le parti rappresentavano l'avvenuto miglioramento, nelle more del giudizio, dei rapporti endofamiliari, nel senso di una corretta gestione in comune della responsabilità genitoriale, con conseguente remissione della querela nel giudizio penale RGNR
4479/23 ed il raggiungimento di un accordo alle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore CE resta affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre nella ex residenza coniugale in n Marano di Napoli alla via Merolla 17.
2) La suddetta residenza familiare resta attribuita alla madre quale genitrice collocataria del figlio minore, con tutti i beni mobili, oggetti, arredi e suppellettili ivi esistenti.
3) I coniugi eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, adottando di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
4) Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i coniugi eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
5) Ai fini di una migliore organizzazione di vita, le parti concordano che il padre potrà tenere con sé il figlio minore CE secondo il seguente calendario:
a) il week end a settimane alterne dal venerdì sera ore 19.00 alla domenica ore 19.00 (a scuola iniziata con accompagnamento a scuola il lunedì mattina);
pagi na 5 di 9 b) durante la settimana il (padre n.d.r.) potrà vedere e tenere con sé il figlio due pomeriggi a settimana e precisamente il martedì e il giovedì, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, essendo comunque libero di recarsi col proprio figlio nei luoghi ove il minore possa svolgere attività ludiche o sportive utili al suo sviluppo psicofisico c) il minore trascorrerà altresì durante le vacanze estive 15 giorni consecutivi con il padre d) durante il periodo natalizio il minore trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore o i giorni dal 24 dicembre (ore 10,00) al 26 dicembre
(ore 20,30) o dal 31 dicembre (ore 10,00) al 2 gennaio (ore 20,30).
Trascorrerà, altresì, alternatamente tra i genitori i giorni dal 5 gennaio
(ore 10,00) e al 6 gennaio (ore 20,30).
e) durante il periodo pasquale ad anni alterni tra i genitori per l'intero periodo di vacanza scolastica del figlio.
f) il minore trascorrerà con il padre il giorno del compleanno di questi e quello della festa del papà e trascorrerà con la madre il giorno del compleanno della genitrice e della festa della mamma. Ciò anche laddove tali ricorrenze ricadessero nei giorni di spettanza dell'altro genitore;
g) ove possibile il minore trascorrerà il giorno del suo compleanno e quello del suo onomastico insieme ad entrambi i genitori. In caso contrario festeggerà ad anni alterni con ciascun genitore.
7) Eventuali modifiche al detto sistema di incontri o ulteriori periodi di permanenza esclusiva durante l'anno che i genitori trascorreranno con il figlio saranno concordati di volta in volta tra gli stessi, tenendo conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del bambino. Fino alla revoca dell'ordinanza cautelare nei confronti del ricorrente, questi sarà
pagi na 6 di 9 coadiuvato per le operazioni di prelievo e accompagnamento.
8) Durante i periodi di spettanza esclusiva di ciascun genitore si intende sospeso il diritto di visita dell'altro.
9) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra Parte_1 CP_1
, a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore, la somma
[...]
di € 1.100,00 mensili. Detto importo dovrà essere versato dall'obbligato a mezzo bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 1 di ciascun mese e dovrà essere annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT pubblicati nella G.U.
10) Resta inteso che l'importo indicato viene concordato in funzione dell'attuale capacità del genitore, restando, quindi, fermo ogni adeguamento che risultasse necessario per effetto di variazioni reddituali e/o patrimoniali.
11) Il sig. si obbliga, inoltre, a provvedere nella misura del Parte_1
50% alle spese extra assegno come individuate nel relativo protocollo d'intesa Tribunale – COA.
12) la sig.ra rinuncia a qualunque contributo al suo CP_1
mantenimento e autorizza la voltura di tutte le utenze interessanti la casa coniugale a suo carico, delegando espressamente a tanto il sig. Pt_1
.
[...]
All'udienza del 29/1/2025, le parti si riportavano all'accordo depositato in atti, dichiarando di non volersi riconciliare, precisando che nell'accordo, al punto b) laddove è scritto “durante la settimana il potrà vedere e tenere con sé il figlio” deve leggersi “durante la settimana il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio”.
La Giudice, stante il raggiunto accordo, ritenuta la causa matura,
pagi na 7 di 9 rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza termini, cui le parti hanno dichiarato di rinunciare.
La domanda di separazione è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Sulle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo depositato in allegato all'istanza del 5/12/2024 chiedendo la conferma delle condizioni concordate, in uno alla precisazione resa all'udienza del
29/1/2025.
In ragione della richiesta conclusiva formulata dalle parti, di pronunciarsi la separazione alle condizioni concordate, devono intendersi implicitamente rinunciate le reciproche domande di addebito.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, il
Tribunale ritiene di poterli porre a base della pronuncia.
In ragione della soluzione concordata del giudizio, ricorrono ragioni giustificative per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
pagi na 8 di 9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a Parte_1
Napoli il 26/3/1981 e , nata a [...] l'[...], ai Controparte_1
sensi dell'art. 151, co. 1, c.c., alle condizioni concordate di cui in parte motiva;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marano di Napoli
(Atto n° 147, parte II, serie A, Reg. Atti di matrimonio dell'anno
2013) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) compensa le spese di lite.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 19/2/2025
La Giudice relatrice La Presidente
Veronica Vernetti Alessandra Tabarro
pagi na 9 di 9