Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 16/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Chiara Gagliano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta del procedimento, provvedendo all'udienza del
10.01.2023, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 3104/2023 R.G., promosso da
Parte_1
(avv.to Francesco Micali) ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.ti Adriana Giovanna Rizzo e Maria Grazia Sparacino) resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.09.223, la parte ricorrente indicata in epigrafe, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, proponeva, per l'accertamento del suo diritto a percepire l'assegno mensile di assistenza, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda della quale chiedeva il CP_1 rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 14 gennaio 2024 per il deposito di note.
La domanda è da disattendere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che il ricorrente è invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 68% e non ha, pertanto, diritto all'assegno mensile di assistenza (cfr. CTU in atti).
Da qui il rigetto dell'opposizione.
Sussistendo le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., si compensano integralmente le spese di lite tra le parti, sia della fase dell'ATP che della presente fase di opposizione e si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato decreto. CP_1
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P.Q.M.
rigetta la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente non è in possesso del requisito sanitario per avere diritto alla prestazione richiesta;
compensa interamente le spese di lite tra le parti, sia della fase di ATP che della presente fase di opposizione;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato decreto. CP_1
Termini Imerese, 15.01.2025
Il Giudice
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