Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 09/02/2026, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00375/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01995/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1995 del 2025, proposto da NA SC, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Di Pietro e Nicola Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regione Sicilia, Ufficio VII Ambito Territoriale di Catania e Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, Via Vecchia Ognina, n. 149;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 60/2025 del Tribunale di Catania - Sezione lavoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regione Sicilia, dell’Ufficio VII Ambito Territoriale di Catania e dell’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 la dott.ssa NU BU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con l’odierno ricorso, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 60/2025 pronunciata dal Tribunale di Catania - Sezione lavoro;
- si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate;
Rilevato che:
- alla camera di consiglio del 29 gennaio 2026, parte ricorrente ha dichiarato che l’Amministrazione ha provveduto ad eseguire il titolo oggetto della richiesta di ottemperanza, insistendo per la condanna alle spese di lite, essendo stata data notizia dell’attivazione della carta docente in favore della ricorrente soltanto il 28 gennaio 2026;
Ritenuto, pertanto, che:
- debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
- che le spese di lite debbano essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale e liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore dei procuratori distrattari di parte ricorrente, che vengono liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
GO SP, Presidente FF
NU BU, Primo Referendario, Estensore
Andrea Maisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NU BU | GO SP |
IL SEGRETARIO