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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 6687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6687 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
IU DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
AN LI- Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 4281 dell'anno 2022, vertente tra nato a [...] il [...] – C.F. Parte_1
, e nata a [...] il C.F._1 Parte_2
04/03/1961 – C.F. entrambi residenti in [...] rapp.ti e difesi giusta procura in atti dall' Avv. Antonio
VA - C.F. - con studio in San Giorgio a Cremano (NA) C.F._3 alla Via De Lauzieres n. 28,
-APPELLANTE-
E
(C.F. ) – Società unipersonale per la Controparte_1 P.IVA_1 cartolarizzazione dei crediti costituita ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999, con sede in Conegliano (TV) via Vittorio Alfieri 1 e per essa
[...]
breviter " C.F. Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2
Gruppo IVA con sede in Conegliano (TV) via Vittorio Alfieri 1, in P.IVA_3 persona del Procuratore Dott.ssa nata a [...] il [...], CP_4 nella sua qualità di pagina 1 di 4 mandataria con rappresentanza della medesima Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea NATALE (cod. fisc. C.F._4
) e AR PO (cod. fisc. ) del Foro di Milano, ed
[...] CodiceFiscale_5 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Paola COPPO in Napoli, via
Andrea D'Isernia 31;
-APPELLATO–
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 7796/2022 del Tribunale di Napoli pubblicata il 05/09/2022 rgn. 5519/2013.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
DI e hanno convenuto in giudizio, dinanzi Parte_1 Parte_2
a questa Corte, mandataria con rappresentanza Controparte_5 dunque agente in nome e per conto di subentrata a Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 tempore, proponendo appello avverso la sentenza n. 7796/2022 del Tribunale di
Napoli pubblicata il 05/09/2022 rgn. 5519/2013, chiedendo che fosse riformata tale sentenza e che, per l'effetto, fossero accolte le conclusioni avanzate in primo grado.
Iscritta la causa al n. 4281/2022 del Ruolo Generale, si costituiva in giudizio parte appellata chiedendo rigetto dell'appello con vittoria di spese.
All'udienza del 21.3.2023 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 22.10.2024.
Con ordinanza dell'11.7.2025 è stato dichiarato interrotto il giudizio, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., a seguito del decesso dell'appellante Parte_1 dichiarato dal suo procuratore costituito nell'ambito delle note di trattazione scritta depositate il 7.7.2025.
Con istanza del 25.11.2025 parte appellata, rilevato che con provvedimento dell'11 luglio 2025, preso atto del decesso dell'appellante Sig. veniva Parte_1 dichiarata l'interruzione del giudizio e che nessuna delle parti provvedeva a riassumere e/o proseguire la causa nel termine trimestrale previsto dall'art. 305
pagina 2 di 4 cod. proc. civ., scaduto il 13 ottobre 2025, chiedeva fissarsi apposita udienza, al fine di dichiarare ai sensi dell'art. 307 cod. proc. civ., nel contraddittorio delle parti,
l'estinzione del giudizio in epigrafe.
Con decreto presidenziale del 27.11.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), veniva fissata l'udienza del 16.12.2025 ed è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza indicata, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III,
e 127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 305 e 307, co.3, c.p.c., come eccepito da parte appellata.
Ed infatti il processo non è stato riassunto nel termine di tre mesi decorrente dalla dichiarazione dell'intervenuto decesso dell' appellante (con Parte_1 richiesta di interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 300 c.p.c.) effettuata dal difensore dello stesso nell'ambito delle note di trattazione scritta depositate in data
7.7.2025.
Al riguardo va detto, infatti, quanto segue.
Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, l'evento della morte o della perdita della capacità processuale della parte costituita che sia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti dal procuratore della stessa parte colpita da uno di detti eventi produce, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., comma 2, l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione o notificazione e il conseguente termine per la riassunzione, in tale ipotesi, come previsto in generale dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore o la notificazione dell'evento, ad opera dello stesso, nei confronti delle altre parti, senza che abbia alcuna efficacia, a tal fine, il momento nel quale venga adottato e conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione (avente natura meramente ricognitiva) pronunziato successivamente e senza che tale disciplina incida negativamente sul diritto di difesa delle parti (cfr.
Cass. civ., Sez. Unite, 20/03/2008, n. 7443; cfr. anche, tra le più recenti, Cass. civ.,
Sez. I, Ord., 20/02/2023, n. 5280; Sez. VI - 2, Ord., 22/09/2022, n. 27788).
****
pagina 3 di 4 Le spese del presente giudizio di appello, in assenza di una controversia sulla sussistenza dell'estinzione (Cass. civ., Sez. II, 26/01/2006, n. 15139) devono restare a carico delle parti costituite che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310
c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4281/2022 R.G.A.C., così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2) dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti costituite.
Napoli, 17.12.2025
Il Consigliere estensore
AN LI
Il Presidente
IU De TU
pagina 4 di 4
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
IU DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
AN LI- Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 4281 dell'anno 2022, vertente tra nato a [...] il [...] – C.F. Parte_1
, e nata a [...] il C.F._1 Parte_2
04/03/1961 – C.F. entrambi residenti in [...] rapp.ti e difesi giusta procura in atti dall' Avv. Antonio
VA - C.F. - con studio in San Giorgio a Cremano (NA) C.F._3 alla Via De Lauzieres n. 28,
-APPELLANTE-
E
(C.F. ) – Società unipersonale per la Controparte_1 P.IVA_1 cartolarizzazione dei crediti costituita ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999, con sede in Conegliano (TV) via Vittorio Alfieri 1 e per essa
[...]
breviter " C.F. Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2
Gruppo IVA con sede in Conegliano (TV) via Vittorio Alfieri 1, in P.IVA_3 persona del Procuratore Dott.ssa nata a [...] il [...], CP_4 nella sua qualità di pagina 1 di 4 mandataria con rappresentanza della medesima Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea NATALE (cod. fisc. C.F._4
) e AR PO (cod. fisc. ) del Foro di Milano, ed
[...] CodiceFiscale_5 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Paola COPPO in Napoli, via
Andrea D'Isernia 31;
-APPELLATO–
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 7796/2022 del Tribunale di Napoli pubblicata il 05/09/2022 rgn. 5519/2013.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
DI e hanno convenuto in giudizio, dinanzi Parte_1 Parte_2
a questa Corte, mandataria con rappresentanza Controparte_5 dunque agente in nome e per conto di subentrata a Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 tempore, proponendo appello avverso la sentenza n. 7796/2022 del Tribunale di
Napoli pubblicata il 05/09/2022 rgn. 5519/2013, chiedendo che fosse riformata tale sentenza e che, per l'effetto, fossero accolte le conclusioni avanzate in primo grado.
Iscritta la causa al n. 4281/2022 del Ruolo Generale, si costituiva in giudizio parte appellata chiedendo rigetto dell'appello con vittoria di spese.
All'udienza del 21.3.2023 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 22.10.2024.
Con ordinanza dell'11.7.2025 è stato dichiarato interrotto il giudizio, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., a seguito del decesso dell'appellante Parte_1 dichiarato dal suo procuratore costituito nell'ambito delle note di trattazione scritta depositate il 7.7.2025.
Con istanza del 25.11.2025 parte appellata, rilevato che con provvedimento dell'11 luglio 2025, preso atto del decesso dell'appellante Sig. veniva Parte_1 dichiarata l'interruzione del giudizio e che nessuna delle parti provvedeva a riassumere e/o proseguire la causa nel termine trimestrale previsto dall'art. 305
pagina 2 di 4 cod. proc. civ., scaduto il 13 ottobre 2025, chiedeva fissarsi apposita udienza, al fine di dichiarare ai sensi dell'art. 307 cod. proc. civ., nel contraddittorio delle parti,
l'estinzione del giudizio in epigrafe.
Con decreto presidenziale del 27.11.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), veniva fissata l'udienza del 16.12.2025 ed è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza indicata, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III,
e 127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 305 e 307, co.3, c.p.c., come eccepito da parte appellata.
Ed infatti il processo non è stato riassunto nel termine di tre mesi decorrente dalla dichiarazione dell'intervenuto decesso dell' appellante (con Parte_1 richiesta di interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 300 c.p.c.) effettuata dal difensore dello stesso nell'ambito delle note di trattazione scritta depositate in data
7.7.2025.
Al riguardo va detto, infatti, quanto segue.
Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, l'evento della morte o della perdita della capacità processuale della parte costituita che sia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti dal procuratore della stessa parte colpita da uno di detti eventi produce, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., comma 2, l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione o notificazione e il conseguente termine per la riassunzione, in tale ipotesi, come previsto in generale dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore o la notificazione dell'evento, ad opera dello stesso, nei confronti delle altre parti, senza che abbia alcuna efficacia, a tal fine, il momento nel quale venga adottato e conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione (avente natura meramente ricognitiva) pronunziato successivamente e senza che tale disciplina incida negativamente sul diritto di difesa delle parti (cfr.
Cass. civ., Sez. Unite, 20/03/2008, n. 7443; cfr. anche, tra le più recenti, Cass. civ.,
Sez. I, Ord., 20/02/2023, n. 5280; Sez. VI - 2, Ord., 22/09/2022, n. 27788).
****
pagina 3 di 4 Le spese del presente giudizio di appello, in assenza di una controversia sulla sussistenza dell'estinzione (Cass. civ., Sez. II, 26/01/2006, n. 15139) devono restare a carico delle parti costituite che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310
c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4281/2022 R.G.A.C., così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2) dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti costituite.
Napoli, 17.12.2025
Il Consigliere estensore
AN LI
Il Presidente
IU De TU
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