Art. 1.
E' prorogato al 31 ottobre 1954 il termine stabilito con la legge 26 giugno 1954, n. 341 , per l'esercizio provvisorio dei bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1954-55, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e con le disposizioni e modalita' previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, gia' presentato alle Assemblee legislative.
E' prorogato al 31 ottobre 1954 il termine stabilito con la legge 26 giugno 1954, n. 341 , per l'esercizio provvisorio dei bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1954-55, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e con le disposizioni e modalita' previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, gia' presentato alle Assemblee legislative.