Articolo 1 della Legge 31 luglio 1954, n. 616
Articolo 2
Versione
13 agosto 1954
Art. 1.
E' prorogato al 31 ottobre 1954 il termine stabilito con la legge 26 giugno 1954, n. 341 , per l'esercizio provvisorio dei bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1954-55, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e con le disposizioni e modalita' previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, gia' presentato alle Assemblee legislative.
Entrata in vigore il 13 agosto 1954