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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 25/10/2025, n. 1803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1803 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA II SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice IT Valeriani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2683/2015 R.G. (a cui è stato riunito il 4184/2015 R.G.)
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Alfredo Ricucci, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in atti; attore – convenuto in riconvenzionale
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato presso Controparte_1 C.F._2 gli avv.ti Giorgio Pio Mastromatteo e Donatello Sciarra, che lo rappresentano e difendono, giusta mandato in atti;
convenuto chiamante in causa – attore in riconvenzionale
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso Controparte_2 C.F._3
l'avv. Gianpaolo Tancredi, che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
terza chiamata e convenuta – chiamante in causa
NONCHÈ
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso gli avv.ti Controparte_3 C.F._4
CO RA e TE OV, che la rappresentano e difendono, giusta mandato in atti;
terza chiamata
CONCLUSIONI
1 Le parti, ottemperando al decreto del 23.4.2025, hanno depositato le note di trattazione scritta, pre- cisando le proprie conclusioni che qui si intendono integralmente riportate;
la causa, all'esito dell'udienza cartolare del 12.6.2025, è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di di- ritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posi- zioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.- Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1 vicino , chiedendo che questi sia condannato alla rimozione della grata metal- Controparte_1 lica apposta in violazione del diritto di veduta esercitato dall'attore tramite due finestre di pertinen- za dell'immobile sito a Ischitella, in via Matteotti n. 9, che affacciano su un piccolo atrio di proprie- tà del convenuto.
L'attore ha riferito di avere acquistato l'appartamento in oggetto da so- Controparte_2 rella di , con atto pubblico del 9.3.2011 a rogito del Notaio , Controparte_1 Controparte_3 nel quale si fa espressa menzione della servitù per cui è causa;
che, in epoca successiva alla com- pravendita, il convenuto, proprietario dell'appartamento confinante, ha installato una inferriata a pochi centimetri dalle finestre in oggetto, ostacolando il diritto di veduta del in violazione Pt_1 dell'art. 907 c.c.; di avere chiesto, bonariamente, la rimozione del manufatto, nonché di avere in- staurato, infruttuosamente, un tentativo di mediazione, all'esito del quale ha introdotto il presente giudizio.
La parte ha, quindi, rassegnato le proprie conclusioni chiedendo che Controparte_1 sia condannato alla rimozione dell'inferriata; ha, inoltre, chiesto che sia rigettata la domanda ricon- venzionale formulata dal convenuto per ottenere lo spostamento degli scarichi della caldaia del
D'IO in quanto immettono fumi intollerabili nella sua proprietà; il tutto con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 23.7.2015, si è costituito in giudizio CP_4
, chiedendo il rigetto della domanda dell'attore; il convenuto ha, altresì, chiesto di essere
[...] autorizzato alla chiamata in causa della sorella , affinché questa, in caso di ac- Controparte_2 coglimento della pretesa del relativa allo spostamento della grata, lo manlevi dalle conse- Pt_1 guenze della domanda di controparte;
ha, inoltre, domandato la condanna di al Controparte_2 pagamento dell'indennizzo ex art. 1381 c.c., per avergli promesso, quando ancora era proprietaria dell'appartamento, di installare o di procurare l'installazione della grata dal futuro eventuale acqui- 2 rente dell'immobile trasformando la veduta in luce, oltre al risarcimento del maggior danno, da quantificarsi in via equitativa in complessivi € 5.000; infine, ha spiegato domanda riconvenzionale di condanna dell'attore allo spostamento della caldaia e dei relativi scarichi in luogo diverso, a ca- gione dell'intollerabilità delle immissioni provenienti dagli stessi e per violazione delle norme tec- niche;
il tutto con vittoria di spese lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 2.11.2015, si è costituita in giudizio
[...]
impugnando e contestando le difese di controparte. CP_5
La parte ha eccepito, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, dedu- cendo la sua estraneità ai fatti di causa, ma ha chiesto comunque di essere autorizzata alla chiamata in causa di , quale Notaio rogante l'atto di compravendita del 9.3.2011; in particola- Controparte_3 re, ha chiesto di essere manlevata dalla professionista rispetto a qualsivoglia conseguenza negativa derivante dal presente giudizio, ritenendo il Notaio responsabile, a titolo di colpa professionale, per non aver fatto menzione nell'atto di compravendita, pur essendone a conoscenza, del patto intercor- so tra i germani;
il tutto con vittoria di spese lite da distrarsi in favore del procuratore CP_1 antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta del 20.09.2016, si è costituita in giudizio CP_3
, chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte da;
in via subordinata,
[...] Controparte_2 in caso di accertata responsabilità professionale, ha chiesto la limitazione del risarcimento ai sensi degli artt. 1223, 1225 e 1227 c.c., con vittoria di spese di lite.
Nel successivo giudizio iscritto al n. 4184/2015 R.G., ha convenuto in giu- Parte_1 dizio , chiedendo che la convenuta lo tenga indenne da tutte le pretese di Controparte_2 [...]
e, allo stesso tempo, chiedendo la condanna al pagamento di € 15.000, a titolo di Controparte_6 risarcimento del danno per avere taciuto, in fase di stipula della compravendita, l'esistenza della scrittura privata del 3.11.2008.
Si è quindi costituita che, previa richiesta di riunione al giudizio di più Controparte_2 antica iscrizione al ruolo n. 2683/2015 R.G., ha concluso per il rigetto della domanda, chiedendo in ogni caso di essere autorizzata alla chiamata in causa del Notaio , a titolo di manle- Controparte_3 va, vinte le spese di lite.
Infine, si è costituita nel predetto giudizio chiedendo il rigetto della doman- Controparte_3 da proposta nei propri confronti, nonché la condanna della controparte ex art. 96 c.p.c. e al paga- mento delle spese di lite.
II. Con ordinanza del 22.9.2016, è stata disposta la riunione del procedimento n. 4184/2015
R.G al presente giudizio;
quindi, concessi i termini ex art. 183, 6 co., c.p.c., è stata formulata una
3 proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., alla quale l'attore ha ritenuto di non aderire e Pt_1 che il ha chiesto di integrare in relazione alla propria domanda riconvenzionale. CP_1
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 22.12.2022, senza espleta- mento di attività istruttoria.
Con ordinanza del 28.3.2023, stante la necessità di disporre l'espletamento di una consulen- za tecnica d'ufficio al fine di verificare lo stato dei luoghi e l'osservanza delle prescrizioni di cui agli artt. 844 e 907 c.c., la causa è stata rimessa sul ruolo;
il Ctu incaricato ha tentato il bonario componimento formulando due proposte transattive, entrambe rifiutate da . Controparte_1
Quindi, all'esito del deposito della Ctu, la causa è stata rinviata all'udienza cartolare del
12.6.2025 e, lette le note di trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
III.- Preliminarmente, si dà atto che la scrivente è subentrata ai precedenti titolari del ruolo in data 18.11.2020.
Nel merito, deve procedersi all'esame di tutte le domande formulate dalle parti, secondo l'ordine logico-giuridico delle questioni formulate nell'ambito del giudizio n. 2683/2015 R.G. e del procedimento n. 4184/2015 R.G, riunito al precedente ai sensi dell'art. 274 c.p.c.
Con riguardo alla domanda principale formulata dall'attore nel giudizio n. Parte_1
2683/2015 R.G., tesa ad ottenere la condanna del convenuto alla rimozione Controparte_1 della grata metallica installata in violazione del suo diritto di veduta, e, quindi, il risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c. per violazione dell'art. 907 c.c., deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
nelle more del processo, infatti, il ha proceduto al corretto ri- CP_1 posizionamento dell'inferriata, come accertato dal Ctu, geom. nel corso delle attività peri- Per_1 tali (cfr. pag. 8 della relazione peritale) e confermato dallo stesso D' (cfr. note di trattazione CP_3 scritta del 3.6.2025).
Ciononostante, si rende necessario l'esame di merito della questione al fine di liquidare le spese di lite secondo il principio di soccombenza virtuale, avendo le parti insistito nella rispettiva richiesta di condanna ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Sul piano probatorio, secondo gli ordinari criteri previsti dall'art. 2697 c.c., chi chiede la tu- tela di una servitù di veduta per violazione dell'art. 907 c.c. deve provare gli elementi costitutivi della propria domanda (i.e. esistenza della servitù e violazione della stessa); per converso, la con- troparte deve negarli o provare il fatto estintivo, impeditivo o modificativo eccepito.
Nel caso di specie, risulta provata la titolarità della servitù di veduta in capo al D' , in CP_3 quanto espressamente menzionata nell'atto pubblico di compravendita dell'immobile del 9.3.2011
4 regolarmente trascritto, nel quale si legge che “sul piccolo atrio di circa 6 metri quadrati (p..a 733 sub. 28) di pertinenza dell'appartamento sub. 18 hanno servitù di veduta due finestre facenti parte dell'appartamento identificato alla p.lla 733 sub30, oggetto del presente atto”, e, al contempo, ri- conosciuta dallo stesso convenuto laddove deduce che, nell'atto del Notaio del 03.12.2008 Per_2 avente a oggetto la divisione della proprietà dei germani , era già specificato che CP_1
“sull'adiacente atrio di circa sei metri quadrati individuato alla part. 7333, sub 28, di proprietà del fratello , hanno servitù di veduta due finestre facenti parte del detto appartamento indivi- CP_1 duato alla part. 733, sub 30 (ossia quello oggetti di compravendita tra la sig.ra Controparte_7
[...
e l'odierno attore” (cfr. pag. 2 della comparsa di costituzione); del pari, è pacifico, perché in- contestato dallo stesso convenuto, che questi abbia realizzato una grata metallica ancorata al muro perimetrale dell'edificio a distanza di pochi centimetri dalle finestre dell'attore e che quindi, egli, come rilevato dal Ctu all'esito dell'accertamento condotto con metodo rigoroso e nel ri- Per_1 spetto dei canoni di coerenza logica, “non assicurava la distanza legale delle strutture e quindi, sia in caso di finestre che di lucifere, tale grata posizionata giusto a ridosso delle stesse provocava una limitazione non solo della veduta ma anche della luce” (cfr. pag. 8 della relazione).
A fronte della prova dell'esistenza della servitù e della violazione delle distanze previste dall'art. 907 c.c., il ha formulato tre eccezioni, tutte risultate infondate. CP_1
In primis, ha eccepito che il proprio diritto di apporre la grata metallica deriverebbe dal con- tratto stipulato il 3.11.2008 con dante causa dell'attore e all'epoca Controparte_2 Pt_1 proprietaria dell'immobile; tale eccezione è infondata in quanto, come risulta dagli atti delle parti e dalla produzione documentale, il negozio del 3.11.2008 non è mai stata trascritto e, di conseguenza, la pattuizione di modifica del diritto di veduta è pacificamente inopponibile all'avente causa
. Com'è noto, infatti, l'art. 2643 c.c. prevede che si devono rendere pubblici col mezzo Pt_1 della trascrizione non solo i contratti che costituiscono le servitù, ma anche quelli che, come nel ca- so di specie, le modificano, a pena di inopponibilità ai terzi.
In secondo luogo, ha eccepito che l'esigua distanza tra i due fondi renderebbe inoperative le prescrizioni dell'art. 907 c.c., per effetto dell'art. 905 c.c.; anche questa eccezione è infondata, per il motivo assorbente che la disposizione da ultimo menzionata – la quale prevede che non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi è la distanza di un metro e mezzo – è pacificamente derogabile, cosa che è avvenuta allorquando, edificato il piano su cui insistono i due immobili, gli originari proprietari pro indiviso, germani , CP_1 hanno previsto e configurato la servitù di veduta così come pervenuta all'attore . Pt_1
5 Infine, ha eccepito che la grata sarebbe, per sua natura, un manufatto inidoneo a ledere il di- ritto di veduta;
l'eccezione è infondata, atteso che, all'esito dell'accertamento svolto dal Ctu geom.
è risultato incontrovertibilmente che l'inferriata “provocava una limitazione non solo della Per_1 veduta ma anche della luce”, in quanto posta “a ridosso” delle finestre (cfr. pag. 8 della relazione peritale), così impedendo evidentemente di esercitare compiutamente il diritto di veduta, a prescin- dere dal fatto che le maglie fossero, come deduce il convenuto , di misura 4x4. Infatti, CP_1 in tal senso, la giurisprudenza di legittimità, seppur risalente (ma mai smentita), è concorde nel rite- nere che “ai fini dell'art 907 cod civ, per costruzione non devono intendersi soltanto i manufatti in calce e mattoni, ma qualsiasi opera, quale ne sia la Forma e la destinazione, che si elevi stabilmen- te dal suolo ed ostacoli l'Esercizio della veduta. Pertanto, costituisce costruzione nel senso anzidet- to una rete metallica eretta sul fondo servente, quando, secondo l'apprezzamento incensurabile del giudice del merito, ostacoli la veduta dal balcone aperto nel confinante edificio, senza che sia, di per sé, rilevante in contrario la circostanza che le maglie di tale rete presentino un'ampiezza supe- riore a quella prescritta dall'art 901 cod. civ. per le grate delle luci” (Cass. civ. n. 56/1976, confer- mata per una rete plastificata da Cass. civ. n. 1598/1993) e che “l'elemento determinante che carat- terizza e distingue una luce da una veduta e costituito dal fatto che, dalla veduta, e possibile, non solo inspicere, ma anche prospicere sul fondo vicino, ossia sporgere il capo, dal vano dell'apertura, allo scopo di guardare sul fondo medesimo, anche obliquamente e lateralmente. Conseguentemente, se la possibilità della prospectio è impedita da una grata di ferro, le cui maglie, per la loro modesta ampiezza, non consentono di sporgere il capo, l'apertura non può ritenersi veduta, al fine del ri- spetto della distanza prescritta dall'art. 907 cod.civ., quale che sia il motivo per cui la grata sia sta- ta apposta” (Cass. civ. n. 2535/1968).
Ne consegue, pertanto, che la domanda principale formulata dall'attore, ove non fosse inter- venuta la cessazione della materia del contendere, avrebbe dovuto essere accolta, con conseguente condanna di alla rimozione della grata metallica apposta in violazione del di- Controparte_1 ritto di veduta dell'attore e al ripristino dello status quo ante; di tanto dovrà tenersi conto ai fini del- la regolazione delle spese di lite.
Venendo all'esame della conseguente domanda di manleva formulata da Controparte_8 nato nei confronti della terza chiamata subordinata all'accoglimento della pre- Controparte_2 tesa dell'attore ex art. 907 c.c. e il cui vaglio virtuale, data la cessazione della materia del contende- re, si rende necessario (solo) ai fini della regolazione delle spese di lite, deve anzitutto osservarsi che l'eccepito difetto di legittimazione passiva da parte della terza chiamata è manifestamente in- fondato, essendo stata la stessa correttamente prospettata dal chiamante come sua garante impropria
6 (sulla differenza tra legittimazione e titolarità, cfr. ex multis Cass. civ. n. 7776/2017), in virtù della scrittura privata intercorsa tra le parti in data 3.11.2008 (cfr. pag. 10 della comparsa conclusionale del 9.9.2025), con cui la ha promesso, alternativamente, di installare la grata o di pro- CP_1 curarne l'installazione dal successivo acquirente dell'immobile.
In proposito, giova incidentalmente ricordare che la chiamata in garanzia ai sensi dell'art. 106 c.p.c. si caratterizza per due profili, uno processuale e l'altro sostanziale: quello processuale, secondo la chiamata in garanzia può essere finalizzata alla sola estensione soggettiva del giudicato al garante o anche all'estensione oggettiva del giudicato in relazione all'accertamento del rapporto di garanzia (e alla conseguente condanna a tenere indenne il garantito); quello sostanziale, mera- mente descrittivo in quanto riproduttivo di due “categorie” di garanzia entrambe rientranti nell'art. 106 c.p.c., quella “propria” (in cui il legame tra rapporto giuridico principale e garanzia trova fonte in un'unica norma di legge o contratto) e quella “impropria” (in cui vi sono due rapporti derivanti da titoli autonomi e il legame matura occasionalmente per la comunanza del substrato fattuale di es- si, in base al quale il terzo assume il dovere di tenere indenne l'altro).
Ciò detto, nel merito, la domanda di manleva – che va qualificata come impropria venendo in rilievo i due diversi titoli relativi l'uno alla titolarità del diritto di servitù dell'attore e l'altro rela- tivo al negozio con effetti obbligatori stipulato tra convenuto e terza chiamata e avente a oggetto la regolazione di detta servitù – è fondata, essendo rimasta inadempiuta, da parte di Parte_2
[..
, la promessa di cui alla scrittura privata del 3.11.2008, con conseguente responsabilità da ina- dempimento della terza chiamata nei confronti del convenuto.
In proposito, deve infatti ritenersi provata l'esistenza della scrittura del 3.11.2008, in quanto mai formalmente disconosciuta dalla , nella quale è contenuta la predetta promessa di CP_1 procurare un fatto materiale sulla base della implicita modifica della servitù, a nulla rilevando le de- duzioni della terza chiamata secondo cui la scrittura non dovrebbe essere tenuta in CP_1 considerazione in quanto “non registrata e dunque priva del tutto di data certa”, perché per rag- giungere tale effetto la parte avrebbe dovuto procedere al formale disconoscimento del documento
(cfr., ex multis, Cass. civ. n. 17313/2021); peraltro, si evidenzia che, a differenza di quanto sostenuto dalla , il documento è fornito di data certa (riportata al quart'ultimo rigo prima delle CP_1 firme) e a nulla rileva, sul piano giuridico, la mancata autenticazione delle sottoscrizioni da parte di un pubblico ufficiale o la mancata trascrizione della stessa rispetto agli effetti del negozio tra i con- traenti, ai sensi dell'art. 1372 c.c.
Va a questo punto esaminata, per ragioni di contiguità logica, la domanda riconvenzionale formulata da nei confronti di avente a oggetto la richie- Controparte_1 Controparte_2
7 sta di condanna al pagamento dell'indennizzo ex art. 1381 c.c. per non avere procurato l'installazione della grata da parte del , come promesso con la menzionata scrittura privata Pt_1 del 3.11.2018; la domanda è infondata e deve essere rigettata per le seguenti ragioni.
Con la promessa del fatto del terzo, il promittente assume una prima obbligazione di “face- re”, consistente nell'adoperarsi affinché il terzo tenga il comportamento promesso, onde soddisfare l'interesse del promissario, ed una seconda obbligazione di “dare”, cioè di corrispondere l'indenniz- zo nel caso in cui, nonostante si sia adoperato, il terzo si rifiuti di impegnarsi.
Ne consegue che, qualora l'obbligazione di “facere” non venga adempiuta e l'inesecuzione sia imputabile al promittente, ovvero venga eseguita in violazione dei doveri di correttezza e buona fede, il promissario avrà a disposizione gli ordinari rimedi contro l'inadempimento, quali la risolu- zione del contratto, l'eccezione di inadempimento, l'azione di adempimento e, qualora sussista il nesso di causalità tra inadempimento ed evento dannoso, il risarcimento del danno;
qualora, invece, il promittente abbia adempiuto a tale obbligazione di “facere” e, ciononostante, il promissario non ottenga il risultato sperato a causa del rifiuto del terzo, diverrà attuale l'altra obbligazione di “dare”, in virtù della quale il promittente sarà tenuto a corrispondere l'indennizzo (Cass. civ. n.
13105/2004).
Tutte (e solo) le volte in cui, quindi, il promittente abbia adempiuto alla propria obbligazione di “facere”, ma a causa del rifiuto del terzo il promissario non abbia ottenuto il risultato sperato, quest'ultimo avrà diritto ad ottenere l'indennizzo e, cioè, il pagamento di una somma pari al valore dell'utilità non conseguita dal promissario.
Diversamente, nel caso in cui il promissario sia rimasto del tutto inadempiente, il promissa- rio potrà e dovrà avvalersi dei rimedi generali predisposti contro l'inadempimento, quali la risolu- zione del contratto, l'azione di inadempimento e, in presenza del necessario nesso di causalità, il ri- sarcimento del danno.
Il convenuto, pur deducendo che la “non si è minimamente attivata per rispet- CP_1 tare gli accordi conclusi con il fratello” e “nulla ha fatto per garantire la promessa del fatto del ter- zo” (ed è, quindi, rimasta totalmente inadempiente) ha continuato a insistere nella richiesta di liqui- dazione dell'indennizzo, in ragione dell'utilità non conseguita.
Sicché, alla luce delle considerazioni sopra esposte, non possono dirsi sussistenti i presuppo- sti necessari a integrare il diritto all'indennizzo ex art. 1381 c.c. e, di conseguenza, la domanda deve essere respinta.
In ogni caso, anche la domanda risarcitoria non può essere accolta, non solo perché del tutto generica sotto il profilo allegatorio, ma anche perché non provata.
8 Quanto al danno patrimoniale, deve osservarsi che le spese che il convenuto asserisce di aver sostenuto, ma che avrebbero dovuto essere a carico della sorella, non sono debitamente docu- mentate perché prive delle quietanze di pagamento (€ 600 per la cancellata, € 48,80 per la media- zione, € 507,52 per la ctp dell'ing. € 200 per l'ing. ) o non sono (o non vi è prova Per_3 Per_4 che siano) collegate eziologicamente alla promessa non mantenuta (le spese di € 32 e € 20 si riferi- scono a una non meglio precisata “comunicazione inizio lavori”, € 278 per una certa sanzione al
Comune di Ischitella non presente in atti). Da ultimo, deve evidenziarsi che il convenuto, avendo spiegato domanda riconvenzionale nei confronti dell'attore, avrebbe dovuto comunque sostenere le spese del contributo unificato.
Quanto al danno non patrimoniale, causato – a dire del convenuto – dai “turbamenti emoti- vi” e “forti stati d'ansia” provocati dal comportamento della sorella, lo stesso è del tutto carente sot- to il profilo del c.d. danno conseguenza.
Come è noto, il danno non patrimoniale non rappresenta un danno evento, connesso necessa- riamente alla lesione, ma costituisce un danno conseguenza (pertanto eventuale) della lesione, che, come tale, va provato in giudizio da colui che lo deduce.
Sono, peraltro, esclusi dalla tutela risarcitoria le lesioni a quei diritti della persona che pro- ducono un danno irrisorio o irrilevante secondo la coscienza sociale, in ragione del livello di gravità raggiunto. Il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità e il pregiudizio non sia futile, prova che non è stata minimamente fornita.
Sempre al fine di liquidare le spese di lite, deve essere esaminata anche la domanda di “sub- manleva” formulata da nei confronti di per tenersi indenne Controparte_2 Controparte_3 dalle eventuali conseguenze negative derivanti dall'accoglimento delle pretese del nei Pt_1 confronti di , fondata sull'asserita responsabilità professionale del Notaio con- Controparte_1 sistita nell'avere omesso, durante la redazione del rogito della compravendita tra e Parte_1 del 9.3.2011, di riferire in ordine alla scrittura privata del 3.11.2008: anche Controparte_2 questa domanda è infondata e deve essere rigettata poiché non risulta provato che il Notaio
fosse a conoscenza della scrittura privata, né tale circostanza può essere inferita – Controparte_3 come vorrebbe la – dalla sola parentela esistente tra l'acquirente e il Notaio stesso, CP_1 sia perché l'operatività del meccanismo della presunzione semplice richiede, ai sensi dell'art. 2729
c.c., indizi gravi, precisi e concordanti che nel caso mancano (cfr. Cass. civ. n. 9054/2022), sia, infi- ne, perché non risulta in alcun modo provato che l'acquirente, , fosse a conoscenza Parte_1 dell'esistenza del documento.
9 Quanto alle richieste di prova orale formulate dalla con la memoria ex art. CP_1
183, comma 6, n. 2, c.p.c., volte a provare che il Notaio fosse a conoscenza della scrittura privata, si osserva che esse sono state ritenute inammissibili o perché vertenti su circostanze documentalmente provate, come quella sub “A” (relativa alla stipula dell'atto di compravendita a rogito del Notaio stesso) o perché irrilevanti, come quella sub “E” ed “F” (a nulla valendo l'eventuale riconoscimento postumo e non qualificato di circa un errore professionale del notaio) o perché Parte_1 contenenti una valutazione di merito riservata al giudice su circostanze di fatto già documentalmen- te provate, come quella sub “G” (relativa al fatto che le sbarre non impediscano di esercitare la ser- vitù di veduta), o perché irrilevanti come quella sub “B” (essendo irrilevante chi abbia operato la scelta del Notaio rispetto al fatto che questi conoscesse o meno la scrittura privata) o la circostanza sub “H” ed “I” (essendo irrilevante, rispetto al thema probandum, che il Notaio abbia ricevuto, il
15.12.2014, una contestazione per raccomandata spedita dall'avv. Tancredi, essendo questa succes- siva all'atto di compravendita) ed essendo generiche quelle sub “C” e “D” (in quanto totalmente prive di collocazione temporale e spaziale e, quindi, inidonee ad accertare se e come il Notaio sia venuto a conoscenza della scrittura privata).
Esaurite le questioni che discendono dalla installazione della grata, è necessario passare all'esame della domanda riconvenzionale formulata da nei confronti Controparte_1 dell'attore, avente a oggetto la condanna allo spostamento della caldaia e dei tubi di scarico a ca- gione della intollerabilità delle immissioni: la domanda è fondata per le seguenti ragioni.
Anche in questo caso, se da un lato l'applicazione dell'art. 2697 c.c. comporta che chi la- menta l'illiceità delle immissioni di fumi di scarico deve provarne l'intollerabilità, dall'altro, grazie alla Ctu esperita con rigore e coerenza logica dal geom. è risultato che “sussistono le con- Per_1 dizioni di superamento del normale limite di tollerabilità relativamente alla emissione di prodotti della combustione in considerazione del modesto rinnovo dell'aria che viene a determinarsi nell'atrio di scarico dei fumi di combustione, essendo lo stesso, chiuso su più lati, nonché secondo quanto previsto dal prospetto di figura 17 della Norma UNI 7129 ed. 2001 (art. 5.6) e UNI 7129-3 ed. 2008, i terminali di scarico in atmosfera dei prodotti della combustione devono essere posizio- nati all'esterno su parete libera priva di ostruzioni, condizione non verificata nel caso in oggetto”
(pag. 10 relazione).
Ne deriva, dunque, che, essendo le suddette conclusioni pienamente condivisibili a motivo della correttezza tecnica della consulenza, deve ritenersi violato il diritto del a non CP_1 subire immissioni intollerabili, ai sensi dell'art. 844 c.c., e, per l'effetto, il D'IO va condannato allo spostamento dei tubi di scarico, secondo i dettami e le prescrizioni tecniche individuate dal Ctu,
10 ovverosia collocando i terminali di scarico in atmosfera dei prodotti della combustione della caldaia sulla parete libera, priva di ostruzioni, posta all'esterno del balcone con affaccio su Via G. Matteotti.
Vanno ora valutate le domande proposte dal contro nel giudi- Pt_1 Controparte_2 zio 4184/2015 R.G. e, segnatamente, la domanda di manleva impropria per tutti i pregiudizi even- tualmente derivanti dalle azioni del vicino (tra cui si segnala quello, meglio Controparte_1 dedotto in comparsa conclusionale, relativo alla manleva per lo spostamento della caldaia e degli scarichi) e la domanda di risarcimento del danno, stimato in € 15.000, derivato dalle reticenze ser- bate dalla venditrice in fase di vendita dell'appartamento.
Quanto alla manleva, va rilevato che l'atto di compravendita dell'appartamento del 9.3.2011, stipulato tra il e la il 9.3.2011 contiene, all'art. 5, una clausola di espressa Pt_1 CP_1 esclusione di garanzia di conformità degli impianti dell'immobile rispetto alla normativa tecnica in materia di sicurezza.
A ben vedere, quindi, l'attore , acquistando l'immobile nello stato di fatto e di dirit- Pt_1 to in cui si trovava, peraltro con la previsione della predetta clausola, ha accettato di sopportare il rischio della difformità degli impianti presenti nell'abitazione, tra i quali rientra indiscutibilmente la difformità rilevata dal Ctu in relazione alla caldaia e ai suoi scarichi
Pertanto, alla luce delle ragioni suesposte, la domanda di manleva deve essere rigettata.
Passando all'esame della domanda di risarcimento dei danni provocati da Parte_2
[..
in conseguenza “del comportamento della stessa nella predetta vicenda”, la stessa non è merite- vole di accoglimento e deve essere rigettata perché il D'IO non ha dedotto, pur essendone one- rato in qualità di attore, neppure in che cosa consistano i danni patiti, mentre, com'è noto, chi do- manda in giudizio il risarcimento del danno ha l'onere di descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali chiede il ristoro, senza limitarsi a formule vuote e stereotipe (cfr. Cass. civ. n.
13328/2015).
Quanto alla domanda di manleva impropria formulata nel giudizio 4184/2015 R.G. da
[...]
nei confronti di , essa deve essere rigettata per le stesse ragioni Controparte_9 Controparte_3 già espresse in relazione alla speculare domanda di manleva formulata nel giudizio n. 2683/2015
R.G.
IV. – Non merita, invece, accoglimento la domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. formulata dalla nei confronti della e quella spiegata dalla Pt_1 CP_1 [...]
nei confronti delle proprie controparti, mancando elementi che provino adeguatamente la CP_6 mala fede o la colpa grave degli asseriti danneggianti (elementi richiesti, sul piano soggettivo, se-
11 condo l'indirizzo più condivisibile – Cass. civ. n. 21570/2012; Trib. Milano n. 77/2020; Trib. Pavia
n. 1350/2024 – anche nel caso di condanna ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c.).
V.- Alla luce dell'esito complessivo del giudizio, si ritengono sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite tra , e Parte_1 Controparte_1 CP_3
, atteso che il è risultato virtualmente vittorioso rispetto alla domanda principale
[...] Pt_1 proposta nei confronti di ma, al contempo, soccombente rispetto alle doman- Controparte_1 de spiegate nei confronti di nel giudizio n. 4184/2015 R.G. e rispetto alla do- Controparte_2 manda riconvenzionale formulata da , il quale, a sua volta, è risultato virtual- Controparte_1 mente vittorioso rispetto alla domanda di manleva formulata nei confronti di Controparte_2 ma soccombente rispetto alla domanda di indennizzo ex art. 1381 c.c.
Le spese di lite sostenute da si pongono, invece, a carico di Controparte_3 CP_2 in virtù del principio di soccombenza e causalità.
[...]
Va inoltre considerato, a tal fine, che, vertendo in ipotesi di riunione di più giudizi, la liqui- dazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico compenso sul quale è facoltà del giudice ap- plicare la maggiorazione in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa (cfr. Cass. civ. n.
17693/2022 e Cass. civ. n. 13276/2018).
Alla liquidazione del compenso deve procedersi d'ufficio, in assenza di nota spese, ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13.08.2022, considerando come valore della causa lo scaglione indeterminabile a complessità bassa (sino ad € 26.000) con riguardo al presente giudizio, applicando i valori minimi per le fasi di studio e introduttiva e i valori medi per le fasi istruttoria e decisoria, e – per il giudizio n. 4184/2015 R.G. (ante riunione) – lo scaglione fino a €
26.000, in ragione del petitum, applicando i valori minimi per la sole fasi espletate di studio e intro- duttiva, stante la piena sovrapponibilità delle questione trattate.
VI.- Le spese di Ctu, infine, vanno poste – nei rapporti interni – definitivamente a carico di
, e stante la reciproca parziale soccom- Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 benza, in parti uguali (1/3 ciascuno), esclusa in ragione della totale estraneità della Controparte_3 professionista alle vicende di cui all'accertamento tecnico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande pro- poste in via principale e riconvenzionale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
12 1. DICHIARA cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda di condanna alla ri- mozione della grata metallica formulata da nei confronti di Parte_1 [...]
e con riguardo alle accessorie domande di manleva formulate da CP_10 [...]
nei confronti di e da Controparte_6 Controparte_2 CP_7
nei confronti di;
[...] Controparte_3
2. ACCOGLIE la domanda riconvenzionale di condanna allo spostamento della caldaia e dei re- lativi scarichi spiegata da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
e, per l'effetto, ORDINA a l'immediato spostamento dei terminali di sca- Parte_1 rico in atmosfera dei prodotti della combustione della caldaia all'esterno del balcone con affac- cio su Via G. Matteotti, su parete libera priva di ostruzioni, osservando tutte le indicazioni tec- niche fornite dal Ctu nella propria relazione peritale da pag. 10 e ss. (cui si rinvia);
3. RIGETTA le domande riconvenzionali di indennizzo/risarcitoria spiegate da CP_4
nei confronti di ;
[...] Controparte_2
4. RIGETTA la domanda di manleva e quella di risarcimento del danno formulate da Parte_1
nei confronti di nel giudizio iscritto al n. 4184/2015
[...] Controparte_2
R.G.;
5. RIGETTA la domanda di manleva spiegata da nei confronti di Controparte_2
nel giudizio iscritto al n. 4184/2015 R.G.; Controparte_3
6. COMPENSA integralmente le spese di lite tra , Parte_1 CP_1
e ;
[...] Controparte_2
7. CONDANNA alla rifusione, in favore di , Controparte_2 Controparte_3 delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.079, oltre a rimborso forfettario spese generali
(15%), IVA e CAP come per legge;
8. PONE le spese di Ctu, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di Parte_1
, e in misura di 1/3 per
[...] Controparte_1 Controparte_2 ciascuno.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 25 Ottobre 2025
Il Giudice – IT Valeriani
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