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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/05/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di conSIlio del 08/05/2025, nella causa iscritta al n.v.g. 24246/2024, promossa da:
, c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. SONCINI LUDOVICA e ZO ET, c.f. C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. SONCINI LUDOVICA
RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 13/12/2024, con cui e ZO Parte_1
ET, unitisi in matrimonio a Brescia in data 12.7.03 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Brescia al numero 253, parte II, serie A, dell'anno 2003), hanno chiesto:
“Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 23.1.25;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2) La casa familiare sita in Brescia alla via Torquato Taramelli nr. 36 in locazione con contratto intestato ad entrambe i coniugi, resta assegnata alla moglie SI.ra , con gli arredi ivi presenti, che vi abiterà con il figlio Parte_1
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LA, il quale ivi manterrà anche la propria residenza.
3) I coniugi hanno concordato prima d'ora che il SI. NE si trasferisse presso l'abitazione della di lui madre ed intendono rendere definitiva la circostanza, con la conseguenza che lo stesso si impegna a trasferire anche la propria residenza anagrafica non appena vi sarà omologa della separazione. Nulla toglie che, qualora il SI. NE trovasse un immobile idoneo ad ospitare anche il minore, presso il quale trasferirsi anche nelle more dell'udienza di separazione, lo stesso possa trasferire la propria residenza anagrafica anche antecedentemente a tale termine.
4) Il figlio minore LA resta affidato in regime di affido condiviso ad entrambi i genitori i quali, pertanto, assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore importanza, quali, esemplificando, quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenuto anche conto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni del figlio, impegnandosi, altresì, a garantire che lo stesso possa mantenere rapporti con le rispettive famiglie di origine dei genitori. Il minore avrà collocamento prevalente presso la madre, SInora presso la casa familiare. Parte_1
5) Le parti concordano che LA, stante l'età, possa avere libertà di vedere il padre quando lo desidera, sia infrasettimanalmente che nel fine settimana, comunque sempre nel rispetto delle eSIenze e delle richieste del minore. In ogni caso, i coniugi stabiliscono che LA trascorra almeno due fine settimana alternati, dal sabato alla domenica, con il padre. Le parti, inoltre, concordano che per il caso di assenza lavorativa di uno dei due genitori, l'altro genitore si occuperà del minore per il periodo di assenza, previo congruo preavviso.
6) I genitori concorderanno di volta in volta, tenendo in conto i preminenti interessi del figlio, con chi il figlio trascorrerà i giorni del Natale / Santo Stefano, ultimo dell'anno / capodanno, Pasqua / Pasquetta, considerando la possibilità di alternare di anno in anno le suddette festività.
7) Durante le vacanze estive, LA trascorrerà un periodo di almeno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, con impegno degli stessi a comunicarsi, entro il 31 Maggio di ciascun anno, i periodi prescelti di vacanza ed a sopportare autonomamente i relativi costi. Entro il medesimo termine ciascuna parte dovrà altresì comunicare all'altra il periodo di vacanza prescelto, pari ad una/due settimana/e, da trascorrere autonomamente con impegno di ciascun genitore di accudire il figlio nei giorni di assenza dell'altro genitore. Per ogni altra festività “da calendario” si applicherà il criterio dell'alternanza o, se prevalente, la richiesta del ragazzo.
8) Considerato il collocamento prevalente del figlio presso la madre, il SInor NE verserà alla SInora Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile di € 300,00 (trecento/00 euro), somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla SInora IBAN alle seguenti coordinate Parte_1
[...] presso Bper Banca;
il versamento sarà anticipato entro il giorno 15 di ogni mese a far data dall'omologa della separazione e la somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Brescia che le parti hanno dichiarano di conoscere ed accettare quale parte integrante del ricorso depositato, da rimborsarsi alla parte che le ha anticipate entro il medesimo termine del giorno 15 del mese successivo, che si riporta di seguito per mera completezza:
Spese mediche, che non richiedono il preventivo accordo: I) medico specialistiche prescritte dal medico curante, II) cure dentistiche presso strutture pubbliche, III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritte dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica, IV) tickets sanitari. Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, II) cure termali e fisioterapiche, III) farmaci particolari. Spese per l'istruzione: a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico. b) Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria. Spese extrascolastiche che non richiedono il
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preventivo accordo: I) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola. Spese per la custodia di prole minorenne spese per la custodia che non richiedono il preventivo accordo: - spese di custodia dei figli minorenni baby-sitter, se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambe i genitori o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario, solo nell'ipotesi di indisponibilità dell'altro genitore, di parenti dei minori sia paterni che materni o di altre alternative gratuite;
- centri ricreativi estivi e gruppi estivi. Spese per il divertimento che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze. Con riferimento alle spese straordinarie, le parti concordano anche che, le spese che non necessitano di preventiva autorizzazione dell'altro genitore, debbano invece esserlo per il caso in cui la spesa sia superiore ad euro 500,00 lordi, stabilendo così un tetto massimo di spesa in autonomia da parte del secondo genitore.
9) L'assegno unico Inps, attualmente pari ad euro 232,00= mensili, viene e verrà trattenuto direttamente dalla madre per intero ed il padre vi acconsente, anche qualora dovesse aumentare rispetto all'attuale importo.
10) Eventuali “bonus” ricevuti a favore del figlio a titolo di rimborso spese straordinarie, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dote sport-dote scuola-rimborsi del datore di lavoro (…) saranno da suddividersi nella misura del 50% tra genitori, laddove le somme delle relative spese straordinarie siano nel frattempo state rimborsate dall'altro genitore.
11) Il figlio LA resterà a carico fiscale della sola SInora che potrà altresì usufruire della detrazione Parte_1 fiscale delle spese straordinarie nella medesima misura del 100%.
12) I coniugi dichiarano che attualmente il padre sta già provvedendo in maniera congrua al mantenimento ordinario e straordinario del figlio e nulla hanno diversamente a pretendere.
13) Le parti concordano che qualsivoglia controversia dovesse insorgere con riferimento a mancato futuro accordo in merito ad affido, gestione, mantenimento del figlio, nonché spese straordinarie, verrà prima portata all'attenzione di un professionista che potrà essere uno psicologo o un mediatore familiare scelto concordemente dai genitori, così favorendo preliminari forme di ADR, nell'interesse di LA e della sua serenità.
Nell'ambito della sistemazione dei rapporti economico-patrimoniali intercorrenti tra i coniugi, i ricorrenti stabiliscono che:
14) con riferimento al contratto di locazione della casa familiare, la SInora provvederà al pagamento dei Parte_1 canoni ed obbligazioni annesse (spese condominiali, utenze…), quindi anche a tutti gli adempimenti propri del conduttore. I coniugi dichiarano di aver già concordato affinché risulti unica conduttrice e la stessa ne concorderà Parte_1 le modalità direttamente con la proprietà. La SInora dichiara di non avere nulla a pretendere dal Parte_1 marito SI. NE RO in merito alla locazione attuale e pregressa, in quanto i coniugi si sono accordati prima d'ora ed il SI. NE conferma la circostanza.
15) I coniugi dichiarano, altresì, di essere entrambi lavoratori e di essere economicamente autosufficienti, pertanto non intendono formulare reciproche richieste di carattere economico a titolo di contributo al mantenimento mensile, né una tantum e/o in qualsivoglia altra forma individuabile dalla normativa, non essendovene necessità e/o presupposto giuridico personale e/o reciproco.
16) Le spese legali e di giudizio vengono divise tra i coniugi nella misura del 50%.
17) Precisano di darsi reciproco assenso al rilascio / rinnovo del passaporto o documento equipollente valido per l'espatrio anche per il figlio minore.
18) Le parti ricorrenti dichiarano di rinunciare sin d'ora ai termini di impugnazione del provvedimento di omologa emanando, non avendovi interesse»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
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PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: omologa la separazione consensuale tra i coniugi:
e ZO ET Parte_1 alle condizioni sopra riportate;
rimette la liquidazione delle spese alla sentenza definitiva;
fissa con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 08/05/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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