Art. 2.
Il numero 85 dell'articolo 2 della legge 3 aprile 1974, n. 108 , e' sostituito dal seguente:
"previsione di una data di entrata in vigore del nuovo codice non superiore a un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
Il numero 85 dell'articolo 2 della legge 3 aprile 1974, n. 108 , e' sostituito dal seguente:
"previsione di una data di entrata in vigore del nuovo codice non superiore a un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".