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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/10/2025, n. 5254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5254 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G.11511/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
In composizione collegiale composto dai magistrati
Dott.ssa Grazia Longo Presidente
Dott. Gaetano Cataldo Giudice
Dott.ssa Raffaella Finocchiaro Giudice rel.est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Acireale (CT) Parte_1 C.F._1
Via Cosentini n. 16, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Fazio, che la rappresenta e difende, per procura in calce alla citazione;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Catania, Largo Controparte_1 C.F._2
Rosolino Pilo n. 39/D, presso lo studio dell'avv. BLANCO GIORGIO che lo rappresenta e difende, per procura in calce alla comparsa;
CONVENUTO
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 23/04/2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
Con atto di citazione notificato in data 25.9.2021 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 chiedendo di: “In via principale, accogliendo la domanda di parte attrice in quanto
[...] totalmente fondata in fatto ed in diritto, accertare e dichiarare la validità ed efficacia dei testamenti
1 redatti da nel 2009 e nel 2016 in quanto compatibili;
- in via principale, accertare la Persona_1 stima e la formazione delle quote ereditarie spettanti ai legittimari dopo aver eseguito la rendicontazione dei conti correnti del de cuius in via esclusiva ed in cointestazione;
- in via principale, accertare e dichiarare la piena legittimità dell'attrice a ricevere la somma di Euro 75.000,00 così come corrisposta alla sorella;
- in via principale, accertare la riduzione per Controparte_2 lesione di legittima e contestuale ricostruzione della massa ereditaria”.
Si è costituito il convenuto eccependo la nullità della citazione e la violazione del litisconsorzio necessario. Nel merito, ha contestato le generiche domande attoree, chiedendone il rigetto.
Disposta la rinnovazione della citazione nulla ed esclusa la ricorrenza di un litisconsorzio necessario in relazione all'azione esperita dall'attrice, è stata disposta la mediazione obbligatoria.
Le domande attoree sono infondate, per le ragioni che si vanno ad esporre.
La parte attrice non ha assolto all'onere minimo di allegazione indispensabile per potere comprovare la fondatezza di quanto genericamente sostenuto in citazione ed in ordine ai fatti costituitivi della domanda.
A fronte delle contestazioni mosse dalla parte convenuta, parte attrice non ha poi ritenuto di precisare la domanda non provvedendo a depositare la memoria ex art.183 co.6 n.1 c.p.c., al fine di meglio precisare i fatti costitutivi a fondamento delle domande avanzate.
La CTU, richiesta in via meramente esplorativa, allo scopo di demandare al CTU il compito di ricercare le sostanze del defunto alla data della morte, senza che la parte attrice abbia assolto all'onere di allegazione minimo circa l'indicazione del relictum, del donatum, di eventuali somme spettanti alla defunta per le dedotte operazioni di trasferimento di denaro, ritenute anomale senza tuttavia indicare alcuna operazione, la cui ricerca e la cui stessa individuazione e scoperta viene invero rimassa dalla parte attrice al CTU). Né la parte attrice ha comprovato di essersi attivata per richiedere la documentazione oggetto dell'ordine di esibizione ex art.210 c.p.c., invero anch'essa del tutto genericamente indicata, in via meramente esplorativa e allo scopo di supplire all'onere probatorio gravante su colui che agisce in giudizio, da assolvere nel termine delle preclusioni processuali.
Le assai generiche deduzioni circa l'indebita appropriazione di ingenti somme di spettanza della de cuius da parte dell'odierno esponente, in un periodo imprecisato, prive di adeguata allegazione e supporto probatorio (atteso che non risulta specificato neanche a quali operazioni la parte attrice abbia inteso riferirsi e sulla base di quali elementi).
Da ultimo, va dichiarata l'inammissibilità della produzione documentale attorea allegata alla comparsa conclusionale in quanto tardivamente prodotta, oltre il termine delle preclusioni processuali.
2 Emerge inoltre la contraddittoria e confusa narrazione dei fatti operata in citazione e anche nei successivi atti, compresa da ultimo la comparsa conclusionale, posto che, da un lato, la parte attrice chiede di accertare, quale presupposto delle proprie domande la validità di ambedue i testamenti e la loro compatibilità, ma dall'altro lato avanza allusioni e sospetti di non genuinità del testamento olografo del 2016, lamentando che esso avrebbe avuto il solo scopo di “eliminare” il legato in favore dell'attrice contenuto nel testamento del 2009 (senza peraltro specificare chi avrebbe avuto un tale scopo, ossia se il testatore o terzi tenuto conte che ove tale scopo sia stato del testatore sarebbe stato frutto di una libera scelta e ove fosse stato di terzi ciò dovrebbe astrattamente inficiare la volontà del testatore), senza tuttavia mai contestare in maniera espressa la provenienza del testamento dalla testatrice, e senza impugnare il testamento per un eventuale vizio di incapacità (pur definendolo delirante nella sua parte conclusiva), nè per vizi della volontà eventualmente viziata da terzi.
L'attore, a supporto della propria contraddittoria tesi difensiva, ha infatti chiesto di accertare quale presupposto della sua domanda di accertamento del proprio diritto a ricevere il legato di somme di denaro previsto dal primo testamento del 2009, di accertare la compatibilità dei due testamenti.
In ordine al legato di somme di denaro della somma di €75.000,00 in favore dell'attrice previsto nel testamento del 2009, ma non in quello successivo del 2016, sebbene risulti la compatibilità, limitatamente al detto legato, con le previsioni contenute nel testamento del 2016 che non assume valore di revoca tacita delle disposizioni con esso compatibili, trova applicazione nella fattispecie concreta l'art. 654 c.c. secondo cui “Quando il testatore ha lasciato una sua cosa particolare, o una cosa determinata soltanto nel genere da prendersi dal suo patrimonio, il legato non ha effetto se la cosa non si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte. Se la cosa si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte, ma non nella quantità determinata, il legato ha effetto per la quantità che vi si trova”.
Rilevato che non risulta comprovato, in assolvimento dell'onere di allegazione e prova gravante sulla parte, che nell'asse della de cuius sia residuato denaro che ha di converso riferito di un saldo zero nel conto e nel libretto già diversi anni prima della morte, va rilevato che concludersi che il detto legato, seppur compatibile con il successivo testamento del 2016, sia inefficace.
Nel caso di specie, la mancanza assoluta di allegazione dei beni componenti l'asse sia quale relictum sia quale donatum determina l'inammissibilità della domanda di riduzione proposta dall'attrice.
Seppur la giurisprudenza di legittimità abbia di recente “alleggerito” l'onere di allegazione in materia di azione di riduzione circa il valori dei beni componenti l'asse e il valore della lesione, non ci si può spingere sino a rimettere del tutto ad una CTU la stessa ricerca dei beni componenti l'asse relictum, di
3 operazioni anomale di appropriazione di denaro della defunta, di donazioni, del denaro residuato nell'asse, dell'esistenza di conti o depositi (senza avere dimostrato di essersi quantomeno vanamente attivati per richiederli) al fine di consentire tutte le conseguenti operazioni ai fini della c.d. riunione fittizia.
Le domande attoree pertanto vanno integralmente rigettate.
Non ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per disporre la condanna ex art.96 c.p.c. come richiesto dal convenuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri medi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. modif. avuto riguardo al valore della controversia, tenuto conto dell'attività difensiva e processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: rigetta le domande attoree;
condanna al pagamento, in favore , delle spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in €5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a. se dovute per legge.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale all'sito della camera di consiglio del
23/10/2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Raffaella Finocchiaro dott.ssa Grazia Longo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
In composizione collegiale composto dai magistrati
Dott.ssa Grazia Longo Presidente
Dott. Gaetano Cataldo Giudice
Dott.ssa Raffaella Finocchiaro Giudice rel.est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Acireale (CT) Parte_1 C.F._1
Via Cosentini n. 16, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Fazio, che la rappresenta e difende, per procura in calce alla citazione;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Catania, Largo Controparte_1 C.F._2
Rosolino Pilo n. 39/D, presso lo studio dell'avv. BLANCO GIORGIO che lo rappresenta e difende, per procura in calce alla comparsa;
CONVENUTO
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 23/04/2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
Con atto di citazione notificato in data 25.9.2021 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 chiedendo di: “In via principale, accogliendo la domanda di parte attrice in quanto
[...] totalmente fondata in fatto ed in diritto, accertare e dichiarare la validità ed efficacia dei testamenti
1 redatti da nel 2009 e nel 2016 in quanto compatibili;
- in via principale, accertare la Persona_1 stima e la formazione delle quote ereditarie spettanti ai legittimari dopo aver eseguito la rendicontazione dei conti correnti del de cuius in via esclusiva ed in cointestazione;
- in via principale, accertare e dichiarare la piena legittimità dell'attrice a ricevere la somma di Euro 75.000,00 così come corrisposta alla sorella;
- in via principale, accertare la riduzione per Controparte_2 lesione di legittima e contestuale ricostruzione della massa ereditaria”.
Si è costituito il convenuto eccependo la nullità della citazione e la violazione del litisconsorzio necessario. Nel merito, ha contestato le generiche domande attoree, chiedendone il rigetto.
Disposta la rinnovazione della citazione nulla ed esclusa la ricorrenza di un litisconsorzio necessario in relazione all'azione esperita dall'attrice, è stata disposta la mediazione obbligatoria.
Le domande attoree sono infondate, per le ragioni che si vanno ad esporre.
La parte attrice non ha assolto all'onere minimo di allegazione indispensabile per potere comprovare la fondatezza di quanto genericamente sostenuto in citazione ed in ordine ai fatti costituitivi della domanda.
A fronte delle contestazioni mosse dalla parte convenuta, parte attrice non ha poi ritenuto di precisare la domanda non provvedendo a depositare la memoria ex art.183 co.6 n.1 c.p.c., al fine di meglio precisare i fatti costitutivi a fondamento delle domande avanzate.
La CTU, richiesta in via meramente esplorativa, allo scopo di demandare al CTU il compito di ricercare le sostanze del defunto alla data della morte, senza che la parte attrice abbia assolto all'onere di allegazione minimo circa l'indicazione del relictum, del donatum, di eventuali somme spettanti alla defunta per le dedotte operazioni di trasferimento di denaro, ritenute anomale senza tuttavia indicare alcuna operazione, la cui ricerca e la cui stessa individuazione e scoperta viene invero rimassa dalla parte attrice al CTU). Né la parte attrice ha comprovato di essersi attivata per richiedere la documentazione oggetto dell'ordine di esibizione ex art.210 c.p.c., invero anch'essa del tutto genericamente indicata, in via meramente esplorativa e allo scopo di supplire all'onere probatorio gravante su colui che agisce in giudizio, da assolvere nel termine delle preclusioni processuali.
Le assai generiche deduzioni circa l'indebita appropriazione di ingenti somme di spettanza della de cuius da parte dell'odierno esponente, in un periodo imprecisato, prive di adeguata allegazione e supporto probatorio (atteso che non risulta specificato neanche a quali operazioni la parte attrice abbia inteso riferirsi e sulla base di quali elementi).
Da ultimo, va dichiarata l'inammissibilità della produzione documentale attorea allegata alla comparsa conclusionale in quanto tardivamente prodotta, oltre il termine delle preclusioni processuali.
2 Emerge inoltre la contraddittoria e confusa narrazione dei fatti operata in citazione e anche nei successivi atti, compresa da ultimo la comparsa conclusionale, posto che, da un lato, la parte attrice chiede di accertare, quale presupposto delle proprie domande la validità di ambedue i testamenti e la loro compatibilità, ma dall'altro lato avanza allusioni e sospetti di non genuinità del testamento olografo del 2016, lamentando che esso avrebbe avuto il solo scopo di “eliminare” il legato in favore dell'attrice contenuto nel testamento del 2009 (senza peraltro specificare chi avrebbe avuto un tale scopo, ossia se il testatore o terzi tenuto conte che ove tale scopo sia stato del testatore sarebbe stato frutto di una libera scelta e ove fosse stato di terzi ciò dovrebbe astrattamente inficiare la volontà del testatore), senza tuttavia mai contestare in maniera espressa la provenienza del testamento dalla testatrice, e senza impugnare il testamento per un eventuale vizio di incapacità (pur definendolo delirante nella sua parte conclusiva), nè per vizi della volontà eventualmente viziata da terzi.
L'attore, a supporto della propria contraddittoria tesi difensiva, ha infatti chiesto di accertare quale presupposto della sua domanda di accertamento del proprio diritto a ricevere il legato di somme di denaro previsto dal primo testamento del 2009, di accertare la compatibilità dei due testamenti.
In ordine al legato di somme di denaro della somma di €75.000,00 in favore dell'attrice previsto nel testamento del 2009, ma non in quello successivo del 2016, sebbene risulti la compatibilità, limitatamente al detto legato, con le previsioni contenute nel testamento del 2016 che non assume valore di revoca tacita delle disposizioni con esso compatibili, trova applicazione nella fattispecie concreta l'art. 654 c.c. secondo cui “Quando il testatore ha lasciato una sua cosa particolare, o una cosa determinata soltanto nel genere da prendersi dal suo patrimonio, il legato non ha effetto se la cosa non si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte. Se la cosa si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte, ma non nella quantità determinata, il legato ha effetto per la quantità che vi si trova”.
Rilevato che non risulta comprovato, in assolvimento dell'onere di allegazione e prova gravante sulla parte, che nell'asse della de cuius sia residuato denaro che ha di converso riferito di un saldo zero nel conto e nel libretto già diversi anni prima della morte, va rilevato che concludersi che il detto legato, seppur compatibile con il successivo testamento del 2016, sia inefficace.
Nel caso di specie, la mancanza assoluta di allegazione dei beni componenti l'asse sia quale relictum sia quale donatum determina l'inammissibilità della domanda di riduzione proposta dall'attrice.
Seppur la giurisprudenza di legittimità abbia di recente “alleggerito” l'onere di allegazione in materia di azione di riduzione circa il valori dei beni componenti l'asse e il valore della lesione, non ci si può spingere sino a rimettere del tutto ad una CTU la stessa ricerca dei beni componenti l'asse relictum, di
3 operazioni anomale di appropriazione di denaro della defunta, di donazioni, del denaro residuato nell'asse, dell'esistenza di conti o depositi (senza avere dimostrato di essersi quantomeno vanamente attivati per richiederli) al fine di consentire tutte le conseguenti operazioni ai fini della c.d. riunione fittizia.
Le domande attoree pertanto vanno integralmente rigettate.
Non ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per disporre la condanna ex art.96 c.p.c. come richiesto dal convenuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri medi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. modif. avuto riguardo al valore della controversia, tenuto conto dell'attività difensiva e processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: rigetta le domande attoree;
condanna al pagamento, in favore , delle spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in €5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a. se dovute per legge.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale all'sito della camera di consiglio del
23/10/2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Raffaella Finocchiaro dott.ssa Grazia Longo
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