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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 28/10/2025, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 5173/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Merlino Claudia Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] C.F._1
Genova (GE) il 02/11/1963, residente in [...]7, Genova (GE) ed elettivamente domiciliata in Via Gropallo 10/2, Genova (GE) presso e nello studio dell'Avv. BA IA (C.F. ), che la C.F._2 rappresenta e la difende, come da procura in atti e
, C.F. , nato a [...], il CP_1 C.F._3
17/10/1962, residente in [...]7, Genova (GE) ed elettivamente domiciliato in Via Gropallo 10/2, Genova (GE) presso e nello studio dell'Avv.
BA IA (C.F. ), che la rappresenta e la difende, C.F._2 come da procura in atti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Santa Margherita Ligure (GE) il
14/10/1989 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_2 le seguenti condizioni essenziali, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“- i coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
- la casa coniugale sita in Genova, Via del Lagaccio 24/7, allo stato ancora di proprietà di entrambi i coniugi, nonché, quo quota, del padre e della sorella della Sig.ra , Sigg.ri e , con Parte_1 CP_3 Controparte_4 tutti gli arredi e la mobilia ivi presenti, rimarrà nella disponibilità della Sig.ra che continuerà ad abitarla e risiederla;
Parte_1
- il Sig. ha già trasferito altrove la propria abitazione e trasferirà la CP_1 propria residenza anagrafica entro un anno dalla sentenza di separazione;
- il Sig. ha già prelevato dalla casa coniugale i propri effetti personali CP_1
e i beni mobili di sua esclusiva proprietà. Quanto ai beni di proprietà di entrambi i coniugi, questi ultimi dichiarano di essersi già accordati in reciproca intesa;
- i Sigg.ri e rimarranno ciascuno titolari Parte_1 CP_1
dei libretti, investimenti e polizze al momento di rispettiva esclusiva titolarità e dei relativi, futuri, rendimenti e guadagni, come meglio dettagliati al punto VII. delle premesse del presente atto, che si ritrascrivono per completezza:
• a nome Sig. CP_1
- deposito Coop n. 390039477, con saldo contabile al 31.12.2024 di € 33.546,51;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 - libretto Cassa Depositi e Prestiti - dipendenti n. 13983, con un CP_5 saldo contabile all'1.1.2025 di € 37.940,82;
- polizza investimento UnipolSai n. 89/941131, con una prestazione maturata al
22.7.2024 pari ad € 18.874,36;
- polizza investimento UnipolSai n. 315/101471, con un controvalore al
30.12.2024 pari ad € 28.469,32.
• a nome Sig.ra : Parte_1
- deposito Coop n. 390025939, con saldo contabile al 31.12.2024 di € 23.687,76;
- polizza investimento UnipolSai n. 89/904060, con un controvalore al
30.11.2024 pari ad € 58.802,09;
- la Sig.ra rimarrà proprietaria esclusiva della Parte_1 vettura tg. CV 336 BY ed il Sig. del veicolo tg. CY 235 DL, nonché del CP_1
motoveicolo tg. EZ 80935, con tutte le conseguenze di legge;
- il Sig. si impegna ed obbliga a versare a favore della Sig.ra CP_1
, a decorrere dal mese successivo dalla pubblicazione Parte_1 della sentenza di separazione, mediante bonifico bancario su conto corrente da comunicarsi entro la predetta data ed/od in contanti, titolo di assegno di mantenimento l'importo di € 150,00 (centocinquanta/00) mensili, entro il giorno
5 di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge;
- in ragione dei maggiori risparmi comuni, allo stato, investiti a nome del Sig.
rispetto a quelli a nome della moglie e della proprietà da parte del CP_1 medesimo di una vettura di maggiore valore rispetto a quella di proprietà della
Sig.ra , nonché attesa la proprietà esclusiva del Parte_1 marito di un motoveicolo, tutti mezzi acquistati con risparmi comuni, il prefato
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 marito si impegna a cedere e trasferire, con successivo atto notarile da stipularsi entro 60 (sessanta) giorni dal deposito della sentenza di separazione, alla Sig.ra che si impegna ad accettare: Parte_1
➢ il diritto di piena proprietà, corrispondente alla quota di 6/24 dell'intera proprietà, della quale è titolare il Sig. dell'appartamento facente CP_1 parte della casa sita nel Comune di Genova, distinta con il numero civico 24
(ventiquattro) di Via del Lagaccio, segnato con il numero interno 7 (sette), posto al piano terzo, iscritto all'Agenzia del Territorio, catasto fabbricati del Comune di Genova - D969Q - Sez. Urbana GEC, foglio 11, mappale 87, subalterno 51, zona cens. 1, categoria A/3, classe 3, vani 6, superf. castatale totale 98 m², rendita € 852,15;
➢ il diritto di piena proprietà, corrispondente alla quota della metà dell'intera proprietà, della quale è titolare il Sig. dell'unità immobiliare sita nel CP_1
Comune di EG (Ge), distinta con il numero civico 1 C (uno C) (in taluni atti 201 (duecentouno) di Via Tolmino, posto al piano terra, iscritto all'Agenzia del Territorio, catasto fabbricati del Comune di EG - F202 - foglio 13, mappale 148, categoria A/4, classe 3, vani 6, superf. castatale totale 114 m² - totale escluse aree scoperte 114 m², rendita € 285,08;
➢ il diritto di piena proprietà, corrispondente alla quota della metà dell'intera proprietà, della quale è titolare il Sig. del terreno sito nel Comune di CP_1
EG (Ge), iscritto all'Agenzia del Territorio, catasto terreni del Comune di EG - F202 - foglio 13, mappale 147, qualità classe bosco ceduo, superf. castatale ha-are-ca 70-90, reddito dominicale € 0,82, agrario € 0.20;
- a decorrere dalla stipula dell'atto di compravendita delle predette quote di immobili, la Sig.ra si farà carico esclusivo di Parte_1 qualsivoglia spesa di amministrazione ordinaria (salvo eventuale conguaglio,
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 maturato fino alla data del rogito, il quale verrà suddiviso tra i coniugi in ragione del 50% ciascuno) e straordinaria, non ancora deliberata dal
Condominio di Via del Lagaccio civ. 24 sempre alla data del predetto rogito
(come per legge), nonchè di qualsiasi spesa straordinaria che si renderà necessaria per la cura dell'immobile sito in EG (Ge) non ancora concordata tra i coniugi sempre entro la data del rogito;
- la Sig.ra si impegna a sottoscrivere con la figlia, Sig.ra Parte_1
a favore di quest'ultima, entro la fine dell'anno 2025, con decorrenza Parte_2
1.1.2026 (od, in ogni caso, entro tre mesi dalla data del predetto rogito con differente decorrenza), un contratto di comodato d'uso gratuito, a tempo determinato, non più lungo di cinque anni, per l'immobile sito in EG
(Ge), Via Tolmino 1 C (in taluni atti anche 201) ed attiguo terreno, in ordine al quale i precisi contenuti e dettagli vengono rimessi alle parti contraenti;
- i coniugi, pertanto, danno atto che, solo dopo lunga discussione, ai fini della risoluzione consensuale della crisi tra loro insorta e nell'ambito degli accordi della loro separazione, considerando detta cessione una condizione indispensabile e funzionale alla soluzione della crisi matrimoniale, intendono procedere come procedono, all'operazione di cui sopra per la quale richiedono l'applicazione in loro favore dei benefici di cui alla sentenza della Corte
Costituzionale del 10 maggio 1999 n. 154 (che ha dichiarato l'illegittimità parziale dell'art. 19 della legge 6.3.1987 n. 74) alla circolare del Ministero delle
Finanze del 16/3/2000 n. 49/E ed alla sentenza della Corte di Cassazione Sez. V
30 maggio 2005 n. 11458 nonché di cui alla circolare n. 2E del 21.2.2014
Agenzia delle Entrate;
- le parti convengono che tutti i costi, oneri, imposte e accessori anche relativi alle competenze di professionisti per la trascrizione, voltura, registrazione della sentenza di separazione così come le competenze notarili per il trasferimento
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 degli immobili (da intendersi, quali onorari professionali, oltre accessori di legge, spese di bolli e tasse relative alla compravendita) saranno divise in ragione della metà ciascuno, come anche i costi ed oneri professionali, oltre accessori di legge, necessari per l'APE e per il CDU, nonché per qualsivoglia eventuale spesa che si rendesse necessaria per adeguamenti delle unità immobiliari in oggetto, regolarizzazione edilizia, urbanistica e catastale con relative nuove planimetrie, oltre spese e competenze ed oneri accessori necessari per il ricorso per separazione;
- per tutto quanto non espressamente previsto nel presente ricorso le parti si danno reciprocamente atto di avere risolto tra loro ogni altra questione derivante dal proprio rapporto di coniugio”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1989, Numero 55, Parte II, Serie A) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 17/10/2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7 Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV
Pagina 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Merlino Claudia Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] C.F._1
Genova (GE) il 02/11/1963, residente in [...]7, Genova (GE) ed elettivamente domiciliata in Via Gropallo 10/2, Genova (GE) presso e nello studio dell'Avv. BA IA (C.F. ), che la C.F._2 rappresenta e la difende, come da procura in atti e
, C.F. , nato a [...], il CP_1 C.F._3
17/10/1962, residente in [...]7, Genova (GE) ed elettivamente domiciliato in Via Gropallo 10/2, Genova (GE) presso e nello studio dell'Avv.
BA IA (C.F. ), che la rappresenta e la difende, C.F._2 come da procura in atti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Santa Margherita Ligure (GE) il
14/10/1989 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_2 le seguenti condizioni essenziali, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“- i coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
- la casa coniugale sita in Genova, Via del Lagaccio 24/7, allo stato ancora di proprietà di entrambi i coniugi, nonché, quo quota, del padre e della sorella della Sig.ra , Sigg.ri e , con Parte_1 CP_3 Controparte_4 tutti gli arredi e la mobilia ivi presenti, rimarrà nella disponibilità della Sig.ra che continuerà ad abitarla e risiederla;
Parte_1
- il Sig. ha già trasferito altrove la propria abitazione e trasferirà la CP_1 propria residenza anagrafica entro un anno dalla sentenza di separazione;
- il Sig. ha già prelevato dalla casa coniugale i propri effetti personali CP_1
e i beni mobili di sua esclusiva proprietà. Quanto ai beni di proprietà di entrambi i coniugi, questi ultimi dichiarano di essersi già accordati in reciproca intesa;
- i Sigg.ri e rimarranno ciascuno titolari Parte_1 CP_1
dei libretti, investimenti e polizze al momento di rispettiva esclusiva titolarità e dei relativi, futuri, rendimenti e guadagni, come meglio dettagliati al punto VII. delle premesse del presente atto, che si ritrascrivono per completezza:
• a nome Sig. CP_1
- deposito Coop n. 390039477, con saldo contabile al 31.12.2024 di € 33.546,51;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 - libretto Cassa Depositi e Prestiti - dipendenti n. 13983, con un CP_5 saldo contabile all'1.1.2025 di € 37.940,82;
- polizza investimento UnipolSai n. 89/941131, con una prestazione maturata al
22.7.2024 pari ad € 18.874,36;
- polizza investimento UnipolSai n. 315/101471, con un controvalore al
30.12.2024 pari ad € 28.469,32.
• a nome Sig.ra : Parte_1
- deposito Coop n. 390025939, con saldo contabile al 31.12.2024 di € 23.687,76;
- polizza investimento UnipolSai n. 89/904060, con un controvalore al
30.11.2024 pari ad € 58.802,09;
- la Sig.ra rimarrà proprietaria esclusiva della Parte_1 vettura tg. CV 336 BY ed il Sig. del veicolo tg. CY 235 DL, nonché del CP_1
motoveicolo tg. EZ 80935, con tutte le conseguenze di legge;
- il Sig. si impegna ed obbliga a versare a favore della Sig.ra CP_1
, a decorrere dal mese successivo dalla pubblicazione Parte_1 della sentenza di separazione, mediante bonifico bancario su conto corrente da comunicarsi entro la predetta data ed/od in contanti, titolo di assegno di mantenimento l'importo di € 150,00 (centocinquanta/00) mensili, entro il giorno
5 di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge;
- in ragione dei maggiori risparmi comuni, allo stato, investiti a nome del Sig.
rispetto a quelli a nome della moglie e della proprietà da parte del CP_1 medesimo di una vettura di maggiore valore rispetto a quella di proprietà della
Sig.ra , nonché attesa la proprietà esclusiva del Parte_1 marito di un motoveicolo, tutti mezzi acquistati con risparmi comuni, il prefato
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 marito si impegna a cedere e trasferire, con successivo atto notarile da stipularsi entro 60 (sessanta) giorni dal deposito della sentenza di separazione, alla Sig.ra che si impegna ad accettare: Parte_1
➢ il diritto di piena proprietà, corrispondente alla quota di 6/24 dell'intera proprietà, della quale è titolare il Sig. dell'appartamento facente CP_1 parte della casa sita nel Comune di Genova, distinta con il numero civico 24
(ventiquattro) di Via del Lagaccio, segnato con il numero interno 7 (sette), posto al piano terzo, iscritto all'Agenzia del Territorio, catasto fabbricati del Comune di Genova - D969Q - Sez. Urbana GEC, foglio 11, mappale 87, subalterno 51, zona cens. 1, categoria A/3, classe 3, vani 6, superf. castatale totale 98 m², rendita € 852,15;
➢ il diritto di piena proprietà, corrispondente alla quota della metà dell'intera proprietà, della quale è titolare il Sig. dell'unità immobiliare sita nel CP_1
Comune di EG (Ge), distinta con il numero civico 1 C (uno C) (in taluni atti 201 (duecentouno) di Via Tolmino, posto al piano terra, iscritto all'Agenzia del Territorio, catasto fabbricati del Comune di EG - F202 - foglio 13, mappale 148, categoria A/4, classe 3, vani 6, superf. castatale totale 114 m² - totale escluse aree scoperte 114 m², rendita € 285,08;
➢ il diritto di piena proprietà, corrispondente alla quota della metà dell'intera proprietà, della quale è titolare il Sig. del terreno sito nel Comune di CP_1
EG (Ge), iscritto all'Agenzia del Territorio, catasto terreni del Comune di EG - F202 - foglio 13, mappale 147, qualità classe bosco ceduo, superf. castatale ha-are-ca 70-90, reddito dominicale € 0,82, agrario € 0.20;
- a decorrere dalla stipula dell'atto di compravendita delle predette quote di immobili, la Sig.ra si farà carico esclusivo di Parte_1 qualsivoglia spesa di amministrazione ordinaria (salvo eventuale conguaglio,
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 maturato fino alla data del rogito, il quale verrà suddiviso tra i coniugi in ragione del 50% ciascuno) e straordinaria, non ancora deliberata dal
Condominio di Via del Lagaccio civ. 24 sempre alla data del predetto rogito
(come per legge), nonchè di qualsiasi spesa straordinaria che si renderà necessaria per la cura dell'immobile sito in EG (Ge) non ancora concordata tra i coniugi sempre entro la data del rogito;
- la Sig.ra si impegna a sottoscrivere con la figlia, Sig.ra Parte_1
a favore di quest'ultima, entro la fine dell'anno 2025, con decorrenza Parte_2
1.1.2026 (od, in ogni caso, entro tre mesi dalla data del predetto rogito con differente decorrenza), un contratto di comodato d'uso gratuito, a tempo determinato, non più lungo di cinque anni, per l'immobile sito in EG
(Ge), Via Tolmino 1 C (in taluni atti anche 201) ed attiguo terreno, in ordine al quale i precisi contenuti e dettagli vengono rimessi alle parti contraenti;
- i coniugi, pertanto, danno atto che, solo dopo lunga discussione, ai fini della risoluzione consensuale della crisi tra loro insorta e nell'ambito degli accordi della loro separazione, considerando detta cessione una condizione indispensabile e funzionale alla soluzione della crisi matrimoniale, intendono procedere come procedono, all'operazione di cui sopra per la quale richiedono l'applicazione in loro favore dei benefici di cui alla sentenza della Corte
Costituzionale del 10 maggio 1999 n. 154 (che ha dichiarato l'illegittimità parziale dell'art. 19 della legge 6.3.1987 n. 74) alla circolare del Ministero delle
Finanze del 16/3/2000 n. 49/E ed alla sentenza della Corte di Cassazione Sez. V
30 maggio 2005 n. 11458 nonché di cui alla circolare n. 2E del 21.2.2014
Agenzia delle Entrate;
- le parti convengono che tutti i costi, oneri, imposte e accessori anche relativi alle competenze di professionisti per la trascrizione, voltura, registrazione della sentenza di separazione così come le competenze notarili per il trasferimento
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 degli immobili (da intendersi, quali onorari professionali, oltre accessori di legge, spese di bolli e tasse relative alla compravendita) saranno divise in ragione della metà ciascuno, come anche i costi ed oneri professionali, oltre accessori di legge, necessari per l'APE e per il CDU, nonché per qualsivoglia eventuale spesa che si rendesse necessaria per adeguamenti delle unità immobiliari in oggetto, regolarizzazione edilizia, urbanistica e catastale con relative nuove planimetrie, oltre spese e competenze ed oneri accessori necessari per il ricorso per separazione;
- per tutto quanto non espressamente previsto nel presente ricorso le parti si danno reciprocamente atto di avere risolto tra loro ogni altra questione derivante dal proprio rapporto di coniugio”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1989, Numero 55, Parte II, Serie A) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 17/10/2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7 Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV
Pagina 8