CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 132/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BRANDIMARTE MASSIMO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1279/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP05PF01890 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 159/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
i procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1 adiva questa Corte ed impugnava l'avviso di accertamento Irpef ed imposte accessorie, periodo di imposta 2018, n. TVP05PF01890, notificatole in data 28.5.2025 da Agenzia
Entrate di Taranto, invocandone l'annullamento, per decadenza dal potere di accertamento e perché l'atto riprendeva a tassazione una pensione di reversibilità estera, a suo dire esentasse, perché di invalidità e, quindi, di natura risarcitoria.
Costituitosi il contraddittorio, la causa veniva posta in decisione all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di decadenza sollevata non tiene conto della procedura di contraddittorio preventivo ex art. 6bis dello Statuto tempestivamente attivata dall'Agenzia, la quale ha comportato lo slittamento in avanti dei termini per la notifica dell'atto impositivo, avvenuta poi nel rispetto dei medesimi.
Nel merito, si osserva che è mancata o, quanto meno, non risulta fornita in modo adeguato, la prova circa la natura giuridica dell'assegno in questione, cioè se derivante da infortunio sul lavoro, da malattia professionale oppure da altra causa ancora, ai fini della sua eventuale equiparabilità, rimasta dubbia, alla rendita INAIL e relativa esenzione fiscale.
Tuttavia, l'oggettiva incertezza interpretativa sulla normativa, nazionale ed estera di riferimento, giustifica la esclusione delle sanzioni e la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Esclude le sanzioni applicate con l'avviso di accertamento impugnato, rigettando nel resto. Spese compensate. Taranto, 28.1.2026 Il Presidente estensore
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BRANDIMARTE MASSIMO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1279/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP05PF01890 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 159/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
i procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1 adiva questa Corte ed impugnava l'avviso di accertamento Irpef ed imposte accessorie, periodo di imposta 2018, n. TVP05PF01890, notificatole in data 28.5.2025 da Agenzia
Entrate di Taranto, invocandone l'annullamento, per decadenza dal potere di accertamento e perché l'atto riprendeva a tassazione una pensione di reversibilità estera, a suo dire esentasse, perché di invalidità e, quindi, di natura risarcitoria.
Costituitosi il contraddittorio, la causa veniva posta in decisione all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di decadenza sollevata non tiene conto della procedura di contraddittorio preventivo ex art. 6bis dello Statuto tempestivamente attivata dall'Agenzia, la quale ha comportato lo slittamento in avanti dei termini per la notifica dell'atto impositivo, avvenuta poi nel rispetto dei medesimi.
Nel merito, si osserva che è mancata o, quanto meno, non risulta fornita in modo adeguato, la prova circa la natura giuridica dell'assegno in questione, cioè se derivante da infortunio sul lavoro, da malattia professionale oppure da altra causa ancora, ai fini della sua eventuale equiparabilità, rimasta dubbia, alla rendita INAIL e relativa esenzione fiscale.
Tuttavia, l'oggettiva incertezza interpretativa sulla normativa, nazionale ed estera di riferimento, giustifica la esclusione delle sanzioni e la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Esclude le sanzioni applicate con l'avviso di accertamento impugnato, rigettando nel resto. Spese compensate. Taranto, 28.1.2026 Il Presidente estensore