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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/11/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA Sezione Lavoro il Giudice monocratico, dr.ssa OV GO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4909/2024 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso, per mandato in atti, Parte_1 dall'avv. Gianluca Beltramini di Genova, presso lo studio del quale, in via G. D'Annunzio n. 2/26C, ha eletto domicilio;
- ricorrente -
contro in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, per procura generale alle liti del 23.01.2023, depositata presso il notaio dr. Persona_1 iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili di Fiumicino, dagli avv.ti Christian Lo Scalzo, Pietro Capurso, Cinzia Lolli e Lilia Bonicioli ed elettivamente domiciliato in Genova – Piazza della Vittoria 6r, presso l'Ufficio legale distrettuale;
- resistente –
Conclusioni per il ricorrente: “IN VIA PRINCIPALE, in riforma e/o revoca delle risultanze della CTU espletata nel procedimento R.G.
n. 2264/2024 accertare la sussistenza delle condizioni medico sanitarie legittimanti la pretesa del Sig. alla Parte_1 corresponsione dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento ex art. 1, legge n. 18. del 11.02.80, a decorrere dalla data della domanda amministrativa o dalla data meglio vista e ritenuta in corso di causa;
IN VIA ISTRUTTORIA, disporsi la rinnovazione della CTU medico legale e/o, in subordine, la chiamata a chiarimenti del consulente tecnico, con riserva di nominare il proprio CTP sino all'inizio delle operazioni peritali. Il TUTTO con vittoria di spese di procedimento, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di averle anticipate”.
Conclusioni per : “VOGLIA L'ECC.MO TRIBUNALE contrariis reiectis CP_1
- rigettare la domanda avversaria perché inammissibile (per
1 aspecificità delle contestazioni) e/o infondata in fatto ed in diritto. Vittoria di competenze legali.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14 novembre 2024, ha Parte_1 proposto opposizione alle risultanze della C.T.U. svolta nel giudizio per ATP, in relazione al mancato riconoscimento della propria condizione di salute legittimante l'erogazione dell'indennità di accompagnamento.
Dopo avere presentato, in data 23.5.2023, domanda di accertamento del proprio diritto ad ottenere la corresponsione dell'indennità di accompagnamento, il ricorrente era stato riconosciuto, dalla
Commissione medica , “invalido ultrasessantacinquenne con CP_1 difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età, grave - 100%”, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, ma carente di quei presupposti psicofisici necessari al fine dell'ottenimento dell'indennità di accompagnamento, ragione per la quale ha depositato ricorso per ATP.
Il C.T.U., nominato in quella fase, ha confermato il giudizio espresso dalla Commissione medica dell' riconoscendo CP_1
l'invalidità grave al 100%, ma non la condizione sanitaria legittimante la richiesta dell'indennità di accompagnamento, stante l'assenza di “una condizione di incapacità a deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore e/o di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continuativa da parte di terzi”.
Avverso dette conclusioni il ricorrente ha, dapprima, depositato la dichiarazione di dissenso e quindi, il presente ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c., al fine di ottenere il riconoscimento della condizione sanitaria necessaria alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento.
Secondo il ricorrente, infatti, il proprio stato di salute risultava compromesso, al punto da impedirgli lo svolgimento degli atti quotidiani della vita, già al tempo della domanda amministrativa, nonché al momento dello svolgimento della visita medica effettuata in corso del procedimento per ATP, e, ancor più, al tempo di
2 presentazione del ricorso de quo, a causa di un già presente complesso morboso di estrema gravità, aggravatosi ancor più negli ultimi mesi, come certificato dalla relazione geriatrica della ASL
3 Genovese del 31.10.2024.
In ragione di ciò, ha proposto la presente opposizione, chiedendo, al fine dell'accertamento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento, l'espletamento di una nuova C.T.U.
L' , regolarmente costituitosi, ha chiesto il rigetto del ricorso CP_1 in quanto infondato in fatto ed in diritto, in ragione della corretta valutazione effettuata dal C.T.U. nel procedimento per ATP.
Espletata nuova C.T.U. medico-legale, la causa, discussa dalle parti
è stata decisa in udienza.
Il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti che seguono.
L'indennità di accompagnamento è una prestazione economica di sostegno al reddito delle persone non più autosufficienti, corrisposta nelle ipotesi in cui sia accertato uno stato di totale inabilità per minorazioni fisiche, psichiche, l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero nel caso di impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita con conseguente necessità di un'assistenza continua.
Pertanto, le richieste di concessione di tale beneficio necessitano di un'attenta valutazione dello stato psicofisico della persona e soprattutto della capacità residua di compiere gli atti quotidiani della vita da accertarsi sia sulla base di documentazione medica, sia sulla base delle risultanze delle visite mediche effettuate.
Nel caso di specie, il ricorrente lamenta che il CTU nominato in sede di ATP, il dott. , avrebbe sottostimato la gravità delle Per_2 patologie dalle quali egli risulta affetto.
Secondo il ricorrente, infatti, essendo egli soggetto a trattamento di ossigenoterapia per 18 ore al giorno dal 31.01.2023 e per 24 ore al giorno dal 9.4.2024, si trova in una condizione che già di per sé gli limita lo svolgimento in autonomia degli atti quotidiani della vita, oltre a rendergli estremamente difficoltosa la deambulazione, stante il peso e l'ingombro delle apparecchiature necessarie a
3 fornirgli l'ossigeno e l'affaticamento provocatogli dai minimi sforzi.
Per tali ragioni, si è ritenuto necessario espletare una nuova consulenza tecnica al fine di meglio valutare la condizione globale del richiedente, affidata alla dott.ssa Persona_3
Tanto premesso, deve rilevarsi come, espletata C.T.U. medico legale, la consulente, con esauriente e convincente motivazione, ha concluso che “L'attento studio della documentazione sanitaria e la visita medico legale consentono di ritenere che il Sig. sia Parte_1 un soggetto di 75 anni, di sesso maschile, affetto dalle seguenti patologie: esiti di appendicectomia e tonsillectomia in età pediatrica;
diabete mellito di tipo 2 in terapia insulinica;
esiti intervento di disostruzione carotidea presso E.O. “Ospedali
Galliera” nel 2012; esiti di intervento di disostruzione asse iliaco- femorale destro presso E.O. “Ospedali Galliera” nel 2014; esiti di duplice bypass coronarico presso ICLAS di Rapallo nel 2016; esiti di tromboembolia polmonare nel 2021 e nel 2023; cardiopatia ischemica e scompenso cardiaco cronico in esiti di posizionamento stent medicato al tratto prossimale e medio arteria coronaria circonflessa nel 2022; cardiopatia ipertensiva e valvolare con insufficienza mitralica e dilatazione aortica;
esiti di polmonite da
COVID con residua ipertensione polmonare nel 2021; insufficienza respiratoria cronica in BPCO attualmente in OTLT 6-8 litri/minuti;
OSAS in CPAP;
insufficienza renale cronica;
sindrome ansioso- depressiva;
vasculopatia arteriosa polidistrettuale;
encefalopatia vascolare cronica;
sindrome ipocinetica ed instabilità posturale ad elevato rischio di cadute.
È evidente che il complesso morboso da cui è affetto il ricorrente sia tale da renderlo invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave 100%, in possesso dei requisiti per l'indennità di accompagnamento. Al momento della visita medico legale del
03/00/2025, infatti, il soggetto presentava instabilità posturale e deambulazione ad elevato rischio di cadute ma, soprattutto, certificata necessità di ossigenoterapia continuativa a 6
4 litri/minuto (in caso di necessità aumentabile a 8 litri/minuto)
24h/24.
In merito alla concessione del beneficio dell'indennità di accompagnamento, la valutazione geriatrica multidimensionale del
Dott. eseguita in data 31/10/2024 segnalava un severo Per_4 scadimento dell'autonomia deambulatoria rispetto a quanto evidenziato dal Prof. in sede di visita medico-legale del Per_2
09/07/2024 e dal Dott. nella valutazione geriatrica Per_5 multidimensionale di aprile 2024 ( totale 8/28 vs 14/28). Per_6
Nello specifico, il Dott. segnalava: “…Cambi posturali e Per_4 deambulazione difficoltosi, andatura a piccoli passi e basi allargate con necessità di appoggio, scarsa resistenza fisica, astenico. Dispnea a riposo con necessità di O2 terapia 24/24 ore.
Oscillazioni polidirezionali in Romberg. MV ridotto. Azione cardiaca ritmica… Succulenza malleolare. Turbe minzionali. Cicatrice chirurgica sternotomica, cicatrice chirurgica laterocervicale sinistra…”. Al momento della visita medico-legale del 03/09/2025, inoltre, il quadro clinico complessivo del Sig. era Parte_1 ulteriormente peggiorato, con necessità di ossigenoterapia continuativa a flussi molto alti, situazione che lo rende, di fatto, dipendente in tutte le attività basali e strumentali della vita quotidiana.”.
La CTU ha, quindi, concluso la propria relazione affermando che
“sussistano i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità
d'accompagnamento, la quale può essere fatta decorrere dal
31/10/2024 (data della visita geriatrica multidimensionale del Dott.
)”. Per_4
Le conclusioni del C.T.U. meritano di essere condivise, in quanto fondate sulla accurata valutazione della documentazione acquisita e della visita effettuata e sorrette da corretta ed esauriente motivazione.
In conseguenza della condivisibile valutazione della dott.ssa
, la domanda subordinata del ricorrente, relativa al Per_3 riconoscimento dei presupposti medico legali per l'ottenimento dell'indennità di accompagnamento stante l'ulteriore aggravamento
5 certificato nella relazione geriatrica della ASL 3 Genovese, a firma del Dott. , deve essere accolta, dalla data del suddetto Per_4 certificato e, dunque, dal 31.10.2024.
Relativamente alle spese, l'accoglimento soltanto parziale (in termini di data di decorrenza della sussistenza dei requisiti per la prestazione, successiva alla data in cui la parte ricorrente ha depositato la propria dichiarazione di dissenso ai sensi dell'art.445 bis c.p.c.) delle domande del ricorrente, giustifica la compensazione delle spese di lite in misura di un terzo. Pertanto, per la frazione residua, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (opportunamente diminuite in applicazione dell'art. 4 DM 55/2014, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate), con distrazione in favore del procuratore del ricorrente, antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al 4909/2024 R.G. tra contro , ogni contraria Parte_1 CP_1 istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda di accertamento della sussistenza in capo al sig. delle condizioni sanitarie legittimanti la sua Parte_1 domanda di corresponsione dell'indennità di accompagnamento, a fare data dal 31.10.2024;
- compensa per un terzo le spese di lite e condanna l' in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere al ricorrente la frazione residua che liquida in € 1.800,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario del 15%, oltre iva e cpa di legge, con distrazione a favore dell'avv. Gianluca Beltramini antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU. CP_1
Genova, 19 novembre 2025
Il Giudice
OV GO
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA Sezione Lavoro il Giudice monocratico, dr.ssa OV GO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4909/2024 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso, per mandato in atti, Parte_1 dall'avv. Gianluca Beltramini di Genova, presso lo studio del quale, in via G. D'Annunzio n. 2/26C, ha eletto domicilio;
- ricorrente -
contro in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, per procura generale alle liti del 23.01.2023, depositata presso il notaio dr. Persona_1 iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili di Fiumicino, dagli avv.ti Christian Lo Scalzo, Pietro Capurso, Cinzia Lolli e Lilia Bonicioli ed elettivamente domiciliato in Genova – Piazza della Vittoria 6r, presso l'Ufficio legale distrettuale;
- resistente –
Conclusioni per il ricorrente: “IN VIA PRINCIPALE, in riforma e/o revoca delle risultanze della CTU espletata nel procedimento R.G.
n. 2264/2024 accertare la sussistenza delle condizioni medico sanitarie legittimanti la pretesa del Sig. alla Parte_1 corresponsione dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento ex art. 1, legge n. 18. del 11.02.80, a decorrere dalla data della domanda amministrativa o dalla data meglio vista e ritenuta in corso di causa;
IN VIA ISTRUTTORIA, disporsi la rinnovazione della CTU medico legale e/o, in subordine, la chiamata a chiarimenti del consulente tecnico, con riserva di nominare il proprio CTP sino all'inizio delle operazioni peritali. Il TUTTO con vittoria di spese di procedimento, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di averle anticipate”.
Conclusioni per : “VOGLIA L'ECC.MO TRIBUNALE contrariis reiectis CP_1
- rigettare la domanda avversaria perché inammissibile (per
1 aspecificità delle contestazioni) e/o infondata in fatto ed in diritto. Vittoria di competenze legali.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14 novembre 2024, ha Parte_1 proposto opposizione alle risultanze della C.T.U. svolta nel giudizio per ATP, in relazione al mancato riconoscimento della propria condizione di salute legittimante l'erogazione dell'indennità di accompagnamento.
Dopo avere presentato, in data 23.5.2023, domanda di accertamento del proprio diritto ad ottenere la corresponsione dell'indennità di accompagnamento, il ricorrente era stato riconosciuto, dalla
Commissione medica , “invalido ultrasessantacinquenne con CP_1 difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età, grave - 100%”, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, ma carente di quei presupposti psicofisici necessari al fine dell'ottenimento dell'indennità di accompagnamento, ragione per la quale ha depositato ricorso per ATP.
Il C.T.U., nominato in quella fase, ha confermato il giudizio espresso dalla Commissione medica dell' riconoscendo CP_1
l'invalidità grave al 100%, ma non la condizione sanitaria legittimante la richiesta dell'indennità di accompagnamento, stante l'assenza di “una condizione di incapacità a deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore e/o di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continuativa da parte di terzi”.
Avverso dette conclusioni il ricorrente ha, dapprima, depositato la dichiarazione di dissenso e quindi, il presente ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c., al fine di ottenere il riconoscimento della condizione sanitaria necessaria alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento.
Secondo il ricorrente, infatti, il proprio stato di salute risultava compromesso, al punto da impedirgli lo svolgimento degli atti quotidiani della vita, già al tempo della domanda amministrativa, nonché al momento dello svolgimento della visita medica effettuata in corso del procedimento per ATP, e, ancor più, al tempo di
2 presentazione del ricorso de quo, a causa di un già presente complesso morboso di estrema gravità, aggravatosi ancor più negli ultimi mesi, come certificato dalla relazione geriatrica della ASL
3 Genovese del 31.10.2024.
In ragione di ciò, ha proposto la presente opposizione, chiedendo, al fine dell'accertamento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento, l'espletamento di una nuova C.T.U.
L' , regolarmente costituitosi, ha chiesto il rigetto del ricorso CP_1 in quanto infondato in fatto ed in diritto, in ragione della corretta valutazione effettuata dal C.T.U. nel procedimento per ATP.
Espletata nuova C.T.U. medico-legale, la causa, discussa dalle parti
è stata decisa in udienza.
Il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti che seguono.
L'indennità di accompagnamento è una prestazione economica di sostegno al reddito delle persone non più autosufficienti, corrisposta nelle ipotesi in cui sia accertato uno stato di totale inabilità per minorazioni fisiche, psichiche, l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero nel caso di impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita con conseguente necessità di un'assistenza continua.
Pertanto, le richieste di concessione di tale beneficio necessitano di un'attenta valutazione dello stato psicofisico della persona e soprattutto della capacità residua di compiere gli atti quotidiani della vita da accertarsi sia sulla base di documentazione medica, sia sulla base delle risultanze delle visite mediche effettuate.
Nel caso di specie, il ricorrente lamenta che il CTU nominato in sede di ATP, il dott. , avrebbe sottostimato la gravità delle Per_2 patologie dalle quali egli risulta affetto.
Secondo il ricorrente, infatti, essendo egli soggetto a trattamento di ossigenoterapia per 18 ore al giorno dal 31.01.2023 e per 24 ore al giorno dal 9.4.2024, si trova in una condizione che già di per sé gli limita lo svolgimento in autonomia degli atti quotidiani della vita, oltre a rendergli estremamente difficoltosa la deambulazione, stante il peso e l'ingombro delle apparecchiature necessarie a
3 fornirgli l'ossigeno e l'affaticamento provocatogli dai minimi sforzi.
Per tali ragioni, si è ritenuto necessario espletare una nuova consulenza tecnica al fine di meglio valutare la condizione globale del richiedente, affidata alla dott.ssa Persona_3
Tanto premesso, deve rilevarsi come, espletata C.T.U. medico legale, la consulente, con esauriente e convincente motivazione, ha concluso che “L'attento studio della documentazione sanitaria e la visita medico legale consentono di ritenere che il Sig. sia Parte_1 un soggetto di 75 anni, di sesso maschile, affetto dalle seguenti patologie: esiti di appendicectomia e tonsillectomia in età pediatrica;
diabete mellito di tipo 2 in terapia insulinica;
esiti intervento di disostruzione carotidea presso E.O. “Ospedali
Galliera” nel 2012; esiti di intervento di disostruzione asse iliaco- femorale destro presso E.O. “Ospedali Galliera” nel 2014; esiti di duplice bypass coronarico presso ICLAS di Rapallo nel 2016; esiti di tromboembolia polmonare nel 2021 e nel 2023; cardiopatia ischemica e scompenso cardiaco cronico in esiti di posizionamento stent medicato al tratto prossimale e medio arteria coronaria circonflessa nel 2022; cardiopatia ipertensiva e valvolare con insufficienza mitralica e dilatazione aortica;
esiti di polmonite da
COVID con residua ipertensione polmonare nel 2021; insufficienza respiratoria cronica in BPCO attualmente in OTLT 6-8 litri/minuti;
OSAS in CPAP;
insufficienza renale cronica;
sindrome ansioso- depressiva;
vasculopatia arteriosa polidistrettuale;
encefalopatia vascolare cronica;
sindrome ipocinetica ed instabilità posturale ad elevato rischio di cadute.
È evidente che il complesso morboso da cui è affetto il ricorrente sia tale da renderlo invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave 100%, in possesso dei requisiti per l'indennità di accompagnamento. Al momento della visita medico legale del
03/00/2025, infatti, il soggetto presentava instabilità posturale e deambulazione ad elevato rischio di cadute ma, soprattutto, certificata necessità di ossigenoterapia continuativa a 6
4 litri/minuto (in caso di necessità aumentabile a 8 litri/minuto)
24h/24.
In merito alla concessione del beneficio dell'indennità di accompagnamento, la valutazione geriatrica multidimensionale del
Dott. eseguita in data 31/10/2024 segnalava un severo Per_4 scadimento dell'autonomia deambulatoria rispetto a quanto evidenziato dal Prof. in sede di visita medico-legale del Per_2
09/07/2024 e dal Dott. nella valutazione geriatrica Per_5 multidimensionale di aprile 2024 ( totale 8/28 vs 14/28). Per_6
Nello specifico, il Dott. segnalava: “…Cambi posturali e Per_4 deambulazione difficoltosi, andatura a piccoli passi e basi allargate con necessità di appoggio, scarsa resistenza fisica, astenico. Dispnea a riposo con necessità di O2 terapia 24/24 ore.
Oscillazioni polidirezionali in Romberg. MV ridotto. Azione cardiaca ritmica… Succulenza malleolare. Turbe minzionali. Cicatrice chirurgica sternotomica, cicatrice chirurgica laterocervicale sinistra…”. Al momento della visita medico-legale del 03/09/2025, inoltre, il quadro clinico complessivo del Sig. era Parte_1 ulteriormente peggiorato, con necessità di ossigenoterapia continuativa a flussi molto alti, situazione che lo rende, di fatto, dipendente in tutte le attività basali e strumentali della vita quotidiana.”.
La CTU ha, quindi, concluso la propria relazione affermando che
“sussistano i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità
d'accompagnamento, la quale può essere fatta decorrere dal
31/10/2024 (data della visita geriatrica multidimensionale del Dott.
)”. Per_4
Le conclusioni del C.T.U. meritano di essere condivise, in quanto fondate sulla accurata valutazione della documentazione acquisita e della visita effettuata e sorrette da corretta ed esauriente motivazione.
In conseguenza della condivisibile valutazione della dott.ssa
, la domanda subordinata del ricorrente, relativa al Per_3 riconoscimento dei presupposti medico legali per l'ottenimento dell'indennità di accompagnamento stante l'ulteriore aggravamento
5 certificato nella relazione geriatrica della ASL 3 Genovese, a firma del Dott. , deve essere accolta, dalla data del suddetto Per_4 certificato e, dunque, dal 31.10.2024.
Relativamente alle spese, l'accoglimento soltanto parziale (in termini di data di decorrenza della sussistenza dei requisiti per la prestazione, successiva alla data in cui la parte ricorrente ha depositato la propria dichiarazione di dissenso ai sensi dell'art.445 bis c.p.c.) delle domande del ricorrente, giustifica la compensazione delle spese di lite in misura di un terzo. Pertanto, per la frazione residua, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (opportunamente diminuite in applicazione dell'art. 4 DM 55/2014, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate), con distrazione in favore del procuratore del ricorrente, antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al 4909/2024 R.G. tra contro , ogni contraria Parte_1 CP_1 istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda di accertamento della sussistenza in capo al sig. delle condizioni sanitarie legittimanti la sua Parte_1 domanda di corresponsione dell'indennità di accompagnamento, a fare data dal 31.10.2024;
- compensa per un terzo le spese di lite e condanna l' in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere al ricorrente la frazione residua che liquida in € 1.800,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario del 15%, oltre iva e cpa di legge, con distrazione a favore dell'avv. Gianluca Beltramini antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU. CP_1
Genova, 19 novembre 2025
Il Giudice
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