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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 18/03/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – II^ Sezione Civile
composta dai signori:
dott. Antonio Francesco Esposito - presidente dott. Giovanni Surdo - consigliere est.
avv. Eugenio Scagliusi - consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 404/2022 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 4/2/2025, vertente
T R A
(cf. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giuseppe Gravili - appellante contro
(cf. ), in persona del Ministro in carica Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Lecce -
appellato nonché contro
(c.f. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Corrado - Controparte_3
appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.747/2022 del Tribunale di Lecce pubblicata il 17.03.2022. I procuratori delle parti costituite hanno precisato le conclusioni mediante note scritte sostitutive di udienza ex art.127 ter c.p.c. per l'udienza del 04 febbraio 2025, con le quali si sono riportati ai propri scritti.
MOTIVAZIONE
1.-Con atto di citazione, proponeva azione di Parte_1 responsabilità nei confronti del e dell' chiedendo Controparte_1 CP_4 la loro condanna al risarcimento per i danni patiti, quantificati nella complessiva somma di euro 800.000,00 e derivanti dalla contrazione della patologia “cirrosi epatica scompensata HCV correlata, mielite traversa vascolare, gastropatia erosiva”, scoperta nel novembre 2016 e da ricondursi all'emotrasfusione cui lo stesso era stato sottoposto in data 28.03.2012 presso l'Ospedale Vito Fazzi di
Lecce.
2.-Istruita la causa a mezzo prova documentale e CTU medica, il Tribunale di
Lecce, con sentenza pubblicata il 17.03.2022, ha rigettato sia l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Controparte_1
, sia la domanda di merito proposta dall'attore, condannando quest'ultimo
[...] al pagamento delle spese di lite.
Il primo giudice, ripercorrendo l'iter argomentativo del c.t.u., ha evidenziato:
-l'anomala evoluzione della patologia del Palumbo, per il quale la malattia sarebbe stata riscontrata solo quattro anni dopo l'ipotizzato contagio, e dunque a distanza di un arco temporale estremamente ridotto rispetto alla naturale evoluzione della patologia in oggetto, solitamente decennale;
-la circostanza per cui nel 2012, anno in cui veniva eseguita la trasfusione, erano attivi rigidi protocolli volti a prevenire i contagi da emotrasfusione l'applicazione dei quali rendeva improbabile il verificarsi del contagio. Il ctu osservava che la mancata identificazione dei donatori e la conseguente impossibilità dell'accertamento della negatività di costoro al virus potrebbe consentire di ritenere sussistente il nesso di causalità secondo il criterio del “più probabile che non”; invece, detto nesso era da escludersi in caso contrario, ossia di avvenuta identificazione dei donatori e accertamento della loro negatività. Il giudice ha rilevato che il c.t.u. si era basato sull'errato presupposto dell'omessa identificazione dei donatori, cui invece l' aveva provveduto attraverso la documentazione depositata, CP_4 nella quale si rinvenivano i dati dei donatori e la loro negatività al virus.
Ha precisato infine che detta documentazione, sia pure prodotta con la memoria ex art. 183, comma 6 n.3 c.p.c., era da considerarsi ammissibile pag. 2/9 poiché, qualora non spontaneamente prodotta, sarebbe stata oggetto di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., così come richiesto dalla stessa parte attrice, la quale peraltro non ha mai contestato detta documentazione, se non in memoria di replica.
Tanto premesso, il giudice di prime cure è giunto a ritenere non sussistente il nesso di causalità tra l'emotrasfusione somministrata nel 2012 e la patologia di cirrosi epatica diagnosticata nel 2016.
3.-Avverso detta sentenza, ha proposto appello il Parte_1 quale ha dedotto l'erroneità della decisione del Tribunale per i motivi che verranno più avanti esaminati.
4. -Si è costituito il , con comparsa depositata il Controparte_1
28.9.22, nella quale, oltre a riproporre l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva, ha dedotto l'infondatezza delle doglianze esposte nell'atto di gravame.
Con comparsa depositata il 30.9.22, si è costituita altresì l' , la CP_4 quale ha parimenti dedotto l'infondatezza dei motivi di gravame chiedendone il rigetto.
Nel corso del giudizio di appello, all'udienza del 4 giugno 2024, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva riservata per la decisione, previa assegnazione dei termini per comparse conclusionali e repliche. Alla successiva udienza del 24 settembre 2024 la causa veniva rimessa sul ruolo per consentire il mutamento del collegio decidente, e all'udienza del 4.2.2025 veniva riservata per la decisione.
** ** **
5. – Con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole che il giudice ha ritenuto ammissibile la documentazione prodotta da con la memoria CP_4 ex art. 183 comma 6 n.3 cpc, oltre il termine di preclusione, non tenendo conto del fatto che la parte ne era stata da sempre in possesso avendo dunque scelto di depositarla solo in quel momento.
Il motivo è infondato.
Come osservato dal Tribunale, con argomentazioni condivisibili e non Cont attinte da specifiche censure in sede di gravame, la convenuta ha prodotto pag. 3/9 con la memoria ex art.183, 6 comma n.3 cpc , la documentazione contenente l'identificazione dei donatori del sangue utilizzato nelle trasfusioni cui è stato sottoposto il presso l'Ospedale Vito Fazzi di Lecce, e ha allegato le Pt_1 analisi del sangue effettuate a costoro, analisi risultate negative per tutti i virus trasmissibili per via ematica.
Non vi è dubbio che tale documentazione è utilizzabile ai fini della decisione, in quanto la relativa produzione era stata richiesta dalla stessa parte attrice nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., ove si legge: “il Tribunale
Voglia disporre anche d'ufficio l'acquisizione presso il presidio Controparte_5 di Lecce della certificazione relativa all'unità di plasma utilizzato per le
[...] trasfusioni all'attore, nonché dei controlli effettuati sul donatore ed i risultati relativi ai test di legge eseguiti”. Nella memoria successiva, ex art. 183 co. 6 n. Cont 3 c.p.c., la convenuta ha prodotto spontaneamente la documentazione richiesta dall'attore con istanza ex art.210 cpc. Alla successiva udienza il giudice ne dava atto, senza che la difesa dell'attore sollevasse alcuna contestazione (v. verbale udienza 12.12.2019).
In definitiva, la documentazione in questione è da ritenersi regolarmente acquisita e utilizzabile ai fini della decisione;
in caso di mancata produzione Cont spontanea da parte della il giudice, su istanza dello stesso attore, ne avrebbe disposto l'acquisizione a norma dell'art. 210 c.p.c., e la stessa sarebbe stata valutabile ai fini della decisione.
Va aggiunto che in sede di giuramento del CTU, il consulente dr. era Per_1 stato espressamente autorizzato ad acquisire ulteriore documentazione presso Cont la eventualmente necessaria per gli accertamenti richiesti – in primis la presenza di sangue infetto - e la difesa di parte attrice alcuna obiezione o limitazione aveva dedotto a tale disposizione.
6. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'errata valutazione degli elementi probatori emersi nel corso del giudizio da parte del giudice di prime cure, il quale non ha ritenuto sussistente il nesso causale tra la pag. 4/9 patologia contratta e l'emotrasfusione, nonostante, per un verso, l'attore ne abbia dato piena prova attraverso la documentazione prodotta in giudizio e, per altro verso, lo stesso c.t.u. si sia espresso in tal senso, pur avendo a disposizione, e dunque certamente esaminato, la documentazione prodotta dalla Cont convenuta evidentemente inidonea a provare alcunché.
7. Con il terzo motivo di gravame viene censurata altresì l'errata valutazione della documentazione prodotta da dalla quale, a CP_4 differenza di quanto sostenuto dal primo giudice, non emerge alcun dato certo circa l'identificazione dei donatori e gli esami eseguiti sulle sacche di sangue in oggetto. Secondo il deducente, le informazioni che si apprendono dalla lettera di risalente al 2017 non possono costituire prova certa della circostanza CP_4 per cui al sono state trasfuse proprio quelle sacche, con quei numeri Pt_1 identificativi, non essendovi annotazione di ciò nella cartella clinica. Dalla documentazione in questione non emerge alcuna informazione utile circa gli esami eseguiti al fine di verificare la compatibilità del sangue con quello del paziente, né vi sono descritte le modalità di conservazione utilizzate per dette sacche da ciò derivando che alcuna prova è stata fornita circa il comportamento di e il rispetto, da parte di questa, delle prescrizioni contenute nella CP_4 normativa vigente.
8. Il secondo e terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, devono essere disattesi in quanto infondati.
Preliminarmente e in fatto, occorre partire dalle notazioni scientifiche svolte dal ctu Dott. , medico legale, in ordine alla eziologia e Persona_2 tempistica del contagio da HCV per cui è causa.
8.1. Un primo aspetto da considerare riguarda i protocolli di controllo e la provenienza del sangue utilizzato per le trasfusioni. Secondo la tesi dell'attore il contagio da HCV sarebbe imputabile alla trasfusione di due unità di emazie concentrate somministrate in data 28.03.2012, riportanti i seguenti codici di unità: 075205 e 075412. Il ctu ha rilevato che queste trasfusioni risultano effettivamente eseguite in quella data, nel post-operatorio di un ricovero presso l'U.O. di Chirurgia Toracica dell'Ospedale Vito Fazzi di Lecce. Tale dato vale a confutare il rilievo circa la mancata indicazione, con i relativi numeri identificativi, delle sacche di sangue utilizzate per la trasfusione al Pt_1
pag. 5/9 Il consulente tuttavia ha osservato, in primo luogo, come sia insolito che le unità di sangue somministrate nel 2012 fossero potenzialmente infette, alla luce dei rigidi protocolli di controllo posti in essere da diversi anni in tema di livelli di sicurezza trasfusionale, modalità per la donazione di sangue e di emocomponenti, accertamento dell'idoneità dei donatori, controllo, lavorazione, conservazione e distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti. Il ctu ha evidenziato che “già nell'anno 2000 l'editoriale di (Nature Parte_2
Medicine 2000) sottolinea come “nel 1989 iniziò lo screening a tappeto su tutti i donatori e il virus fu chiamato “virus epatitico C”. Infatti il virus fu clonato per la prima volta nel 1988 ed il test approntato nel 1989, anche se, solo il 21 luglio
1990 [G.U. del 22/8/90], in Italia, fu approvato il D.M. sulle “misure dirette ad escludere il rischio di infezioni epatiche da trasfusioni di sangue”, che impose il test dell'epatite C, pur non vincolando tali misure sui derivati del sangue. Tale normativa definì quali dovevano essere i controlli necessari per escludere il sangue proveniente da donatori infetti (sierodiagnosi per la sifilide, HbsAg, AST,
ALT, anti-HCV, anti-HIV, anti-HTLV) mentre con il D.M. del 15 gennaio 1991 furono poi stabiliti i protocolli per accertare l'idoneità del donatore di sangue ed emoderivati che prevedevano una rigorosa procedura di selezione del donatore attraverso accertamenti clinici e laboratoristici” (relazione in data 11.1.21, pag.
27).
Con specifico riguardo alla esatta provenienza delle sacche utilizzate nel caso di specie ed alla individuazione dei donatori – aspetto, questo, che forma oggetto del terzo motivo di appello – il ctu, sulla base dell'erroneo presupposto Con che l' non avesse fornito i dati necessari per tale identificazione, poneva in evidenza che tale comportamento della struttura sanitaria, la quale per altro verso ha riportato in cartella clinica i codici delle unità di sangue somministrate al paziente, può assumere importanza, in quanto l'identità dei donatori contribuisce a definire la sussistenza o la mancanza del nesso causale tra quelle trasfusioni ed il contagio. È infatti noto – sottolineava il consulente - che esistono altre forme di contagio cui ognuno è esposto in forma generica, sebbene l'emotrasfusione abbia un indice di infezione molto elevato (relazione cit. pag.29).
Tuttavia, lo stesso ctu, condividendo i rilievi sollevati sul punto dal ctp dott. oltre a ribadire che i dati documentali emergenti dalla cartella Per_3 clinica dell'intervento effettuato nel 2012 dimostrano la trasfusione di due unità
pag. 6/9 di emazie concentrate in data 28.3.2012 identificate con codici 075205 e
075412, ha affermato che dette unità di sangue che il paziente ricevette erano state sottoposte ai test virologici di legge, compresi la ricerca di HCV-RNA ed il pool TRI-NAT, per cui “si trattava di sacche controllate e dunque certamente indenni da virus”. Aggiunge il consulente d'ufficio che “ovviamente, se così è stato, ogni ulteriore considerazione finisce di avere qualsiasi valenza clinica e medico legale, dovendo giungere all'immediata conclusione che il contagio del
NON può essere causato da quelle trasfusioni” (relazione cit. pag. 43). Pt_1
8.2. Un secondo aspetto posto in evidenza dal ctu riguarda la tempistica dell'evoluzione cirrotica. Ha osservato il consulente che “risulta troppo breve il tempo intercorso tra epoca del presunto contagio e sviluppo della cirrosi epatica: la storia clinica dei pazienti che hanno contratto l'infezione C, databile a trasfusione di sangue, ha consentito di quantificare in 10 anni l'intervallo medio di tempo intercorso tra il contagio e la diagnosi di epatite cronica attiva anti-
HCV positiva, in 21,2 anni l'intervallo medio per la cirrosi epatica e in 29 anni per lo sviluppo dell'HCC. La cirrosi epatica di per sé rappresenta il più importante fattore di rischio per lo sviluppo dell'HCC, agendo come cofattore accelerante il processo innescato da un carcinogeno primario (ad esempio
l'HCV), in virtù dell'aumentata rigenerazione epatocitaria, oppure essere essa stessa una condizione precancerosa che determina progressione ad iperplasia- neoplasia anche in assenza di altri fattori. È piuttosto insolito che l'evoluzione fino alla cirrosi scompensata sia avvenuta in poco più di 4 anni. Questo elemento sembrerebbe spostare la possibilità di contagio in epoca significativamente precedente al 2012, tenuto conto che il (oltre alle Pt_1 citate possibilità di contagio comuni a tutti, ha subito un intervento chirurgico nel 2010). Come detto, esistono altre forme di contagio: si richiama sul punto quanto riportato dall'Istituto Superiore di Sanità nel rapporto ISTISAN 1997-
1998, che conferma come nel triennio 1995-97 vi era forte associazione tra epatite C ed interventi chirurgici nonché a seguito di procedure minori quali la piccola chirurgia e la biopsia/endoscopia”.
Questo elemento è tra quelli che, in tema di nesso causale tra trasfusione e contagio, orienta in senso negativo perché risulta troppo breve il tempo intercorso tra epoca del presunto contagio e sviluppo della cirrosi epatica. Nei pazienti che hanno contratto l'infezione C in dipendenza di una trasfusione,
pag. 7/9 l'evoluzione verso la cirrosi epatica non è mai inferiore a 10 anni ed è in media di 21,2 anni.
In sostanza, anche se si volesse attribuire una qualche rilevanza al margine di incertezza rappresentato dalla mancanza di prove documentali che le sacche trasfuse fossero state effettivamente controllate e considerate esenti da virus – ipotesi questa oltremodo remota, stante la indicazione nella cartella clinica della provenienza e classificazione delle sacche trasfuse al Palumbo – resta comunque il fatto che l'ipotesi secondo cui il contagio del marzo 2012 sia responsabile della cirrosi diagnosticata nel 2016 è in palese contrasto con la Cont storia naturale dell'epatite C. Nel caso in esame, l' ha prodotto i documenti attestanti l'identificazione dei donatori, con il relativo numero identificativo assegnato, ed ha allegato le analisi del sangue effettuate ai medesimi per la trasfusione in questione, analisi risultate negative per tutti i virus trasmissibili per via ematica. Ne consegue che viene meno anche il margine di incertezza rilevato dal ctu, in ragione del presupposto erroneo della mancanza della documentazione relativa ai controlli del sangue trasfuso. Lo stesso consulente d'ufficio conclude nel senso che, in presenza della documentazione in parola, ogni ulteriore considerazione risulta priva di valenza clinica e medico legale,
“dovendo giungere all'immediata conclusione che il contagio del non Pt_1 può essere stato causato da quelle trasfusioni”.
In definitiva, deve ribadirsi che non si configura alcun nesso di causalità tra le trasfusioni di sangue praticate nel 2012 al e la cirrosi epatica, di Pt_1 cui lo stesso è risultato affetto nel 2016.
9. Con il quarto ed ultimo motivo di gravame, l'appellante si duole anche della subita condanna alle spese di lite, per le quali invece il primo giudice avrebbe dovuto disporre la compensazione, alla luce della intera vicenda processuale, posto che il paziente ha dovuto adire l'autorità giudiziaria per avere chiarezza in ordine alla propria patologia.
Il motivo risulta manifestamente infondato, in quanto in ragione del rigetto totale della domanda non ricorre alcun presupposto che consenta al giudice di discostarsi dal principio della soccombenza sancito dall'art.91 cpc.
pag. 8/9 L'appello deve pertanto essere rigettato con integrale conferma della sentenza impugnata. Al rigetto dell'impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese del grado.
Va dato atto - ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002 - della sussistenza, a carico della parte appellante, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello avverso la sentenza n. 747/2022 del Tribunale di Lecce pubblicata il 17.03.2022, proposto da Parte_1 nei confronti del e dell' , Controparte_1 Controparte_6 così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato;
2) condanna l'appellante a pagare alle parti appellate le spese del grado, liquidate, per ciascuna, in complessivi euro 5.000,00, oltre rimborso forfettario spese di studio nella misura del 15%, iva e cap come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002, della sussistenza dell'obbligo a carico dell'appellante di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
Lecce, 4 marzo 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – II^ Sezione Civile
composta dai signori:
dott. Antonio Francesco Esposito - presidente dott. Giovanni Surdo - consigliere est.
avv. Eugenio Scagliusi - consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 404/2022 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 4/2/2025, vertente
T R A
(cf. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giuseppe Gravili - appellante contro
(cf. ), in persona del Ministro in carica Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Lecce -
appellato nonché contro
(c.f. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Corrado - Controparte_3
appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.747/2022 del Tribunale di Lecce pubblicata il 17.03.2022. I procuratori delle parti costituite hanno precisato le conclusioni mediante note scritte sostitutive di udienza ex art.127 ter c.p.c. per l'udienza del 04 febbraio 2025, con le quali si sono riportati ai propri scritti.
MOTIVAZIONE
1.-Con atto di citazione, proponeva azione di Parte_1 responsabilità nei confronti del e dell' chiedendo Controparte_1 CP_4 la loro condanna al risarcimento per i danni patiti, quantificati nella complessiva somma di euro 800.000,00 e derivanti dalla contrazione della patologia “cirrosi epatica scompensata HCV correlata, mielite traversa vascolare, gastropatia erosiva”, scoperta nel novembre 2016 e da ricondursi all'emotrasfusione cui lo stesso era stato sottoposto in data 28.03.2012 presso l'Ospedale Vito Fazzi di
Lecce.
2.-Istruita la causa a mezzo prova documentale e CTU medica, il Tribunale di
Lecce, con sentenza pubblicata il 17.03.2022, ha rigettato sia l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Controparte_1
, sia la domanda di merito proposta dall'attore, condannando quest'ultimo
[...] al pagamento delle spese di lite.
Il primo giudice, ripercorrendo l'iter argomentativo del c.t.u., ha evidenziato:
-l'anomala evoluzione della patologia del Palumbo, per il quale la malattia sarebbe stata riscontrata solo quattro anni dopo l'ipotizzato contagio, e dunque a distanza di un arco temporale estremamente ridotto rispetto alla naturale evoluzione della patologia in oggetto, solitamente decennale;
-la circostanza per cui nel 2012, anno in cui veniva eseguita la trasfusione, erano attivi rigidi protocolli volti a prevenire i contagi da emotrasfusione l'applicazione dei quali rendeva improbabile il verificarsi del contagio. Il ctu osservava che la mancata identificazione dei donatori e la conseguente impossibilità dell'accertamento della negatività di costoro al virus potrebbe consentire di ritenere sussistente il nesso di causalità secondo il criterio del “più probabile che non”; invece, detto nesso era da escludersi in caso contrario, ossia di avvenuta identificazione dei donatori e accertamento della loro negatività. Il giudice ha rilevato che il c.t.u. si era basato sull'errato presupposto dell'omessa identificazione dei donatori, cui invece l' aveva provveduto attraverso la documentazione depositata, CP_4 nella quale si rinvenivano i dati dei donatori e la loro negatività al virus.
Ha precisato infine che detta documentazione, sia pure prodotta con la memoria ex art. 183, comma 6 n.3 c.p.c., era da considerarsi ammissibile pag. 2/9 poiché, qualora non spontaneamente prodotta, sarebbe stata oggetto di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., così come richiesto dalla stessa parte attrice, la quale peraltro non ha mai contestato detta documentazione, se non in memoria di replica.
Tanto premesso, il giudice di prime cure è giunto a ritenere non sussistente il nesso di causalità tra l'emotrasfusione somministrata nel 2012 e la patologia di cirrosi epatica diagnosticata nel 2016.
3.-Avverso detta sentenza, ha proposto appello il Parte_1 quale ha dedotto l'erroneità della decisione del Tribunale per i motivi che verranno più avanti esaminati.
4. -Si è costituito il , con comparsa depositata il Controparte_1
28.9.22, nella quale, oltre a riproporre l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva, ha dedotto l'infondatezza delle doglianze esposte nell'atto di gravame.
Con comparsa depositata il 30.9.22, si è costituita altresì l' , la CP_4 quale ha parimenti dedotto l'infondatezza dei motivi di gravame chiedendone il rigetto.
Nel corso del giudizio di appello, all'udienza del 4 giugno 2024, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva riservata per la decisione, previa assegnazione dei termini per comparse conclusionali e repliche. Alla successiva udienza del 24 settembre 2024 la causa veniva rimessa sul ruolo per consentire il mutamento del collegio decidente, e all'udienza del 4.2.2025 veniva riservata per la decisione.
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5. – Con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole che il giudice ha ritenuto ammissibile la documentazione prodotta da con la memoria CP_4 ex art. 183 comma 6 n.3 cpc, oltre il termine di preclusione, non tenendo conto del fatto che la parte ne era stata da sempre in possesso avendo dunque scelto di depositarla solo in quel momento.
Il motivo è infondato.
Come osservato dal Tribunale, con argomentazioni condivisibili e non Cont attinte da specifiche censure in sede di gravame, la convenuta ha prodotto pag. 3/9 con la memoria ex art.183, 6 comma n.3 cpc , la documentazione contenente l'identificazione dei donatori del sangue utilizzato nelle trasfusioni cui è stato sottoposto il presso l'Ospedale Vito Fazzi di Lecce, e ha allegato le Pt_1 analisi del sangue effettuate a costoro, analisi risultate negative per tutti i virus trasmissibili per via ematica.
Non vi è dubbio che tale documentazione è utilizzabile ai fini della decisione, in quanto la relativa produzione era stata richiesta dalla stessa parte attrice nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., ove si legge: “il Tribunale
Voglia disporre anche d'ufficio l'acquisizione presso il presidio Controparte_5 di Lecce della certificazione relativa all'unità di plasma utilizzato per le
[...] trasfusioni all'attore, nonché dei controlli effettuati sul donatore ed i risultati relativi ai test di legge eseguiti”. Nella memoria successiva, ex art. 183 co. 6 n. Cont 3 c.p.c., la convenuta ha prodotto spontaneamente la documentazione richiesta dall'attore con istanza ex art.210 cpc. Alla successiva udienza il giudice ne dava atto, senza che la difesa dell'attore sollevasse alcuna contestazione (v. verbale udienza 12.12.2019).
In definitiva, la documentazione in questione è da ritenersi regolarmente acquisita e utilizzabile ai fini della decisione;
in caso di mancata produzione Cont spontanea da parte della il giudice, su istanza dello stesso attore, ne avrebbe disposto l'acquisizione a norma dell'art. 210 c.p.c., e la stessa sarebbe stata valutabile ai fini della decisione.
Va aggiunto che in sede di giuramento del CTU, il consulente dr. era Per_1 stato espressamente autorizzato ad acquisire ulteriore documentazione presso Cont la eventualmente necessaria per gli accertamenti richiesti – in primis la presenza di sangue infetto - e la difesa di parte attrice alcuna obiezione o limitazione aveva dedotto a tale disposizione.
6. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'errata valutazione degli elementi probatori emersi nel corso del giudizio da parte del giudice di prime cure, il quale non ha ritenuto sussistente il nesso causale tra la pag. 4/9 patologia contratta e l'emotrasfusione, nonostante, per un verso, l'attore ne abbia dato piena prova attraverso la documentazione prodotta in giudizio e, per altro verso, lo stesso c.t.u. si sia espresso in tal senso, pur avendo a disposizione, e dunque certamente esaminato, la documentazione prodotta dalla Cont convenuta evidentemente inidonea a provare alcunché.
7. Con il terzo motivo di gravame viene censurata altresì l'errata valutazione della documentazione prodotta da dalla quale, a CP_4 differenza di quanto sostenuto dal primo giudice, non emerge alcun dato certo circa l'identificazione dei donatori e gli esami eseguiti sulle sacche di sangue in oggetto. Secondo il deducente, le informazioni che si apprendono dalla lettera di risalente al 2017 non possono costituire prova certa della circostanza CP_4 per cui al sono state trasfuse proprio quelle sacche, con quei numeri Pt_1 identificativi, non essendovi annotazione di ciò nella cartella clinica. Dalla documentazione in questione non emerge alcuna informazione utile circa gli esami eseguiti al fine di verificare la compatibilità del sangue con quello del paziente, né vi sono descritte le modalità di conservazione utilizzate per dette sacche da ciò derivando che alcuna prova è stata fornita circa il comportamento di e il rispetto, da parte di questa, delle prescrizioni contenute nella CP_4 normativa vigente.
8. Il secondo e terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, devono essere disattesi in quanto infondati.
Preliminarmente e in fatto, occorre partire dalle notazioni scientifiche svolte dal ctu Dott. , medico legale, in ordine alla eziologia e Persona_2 tempistica del contagio da HCV per cui è causa.
8.1. Un primo aspetto da considerare riguarda i protocolli di controllo e la provenienza del sangue utilizzato per le trasfusioni. Secondo la tesi dell'attore il contagio da HCV sarebbe imputabile alla trasfusione di due unità di emazie concentrate somministrate in data 28.03.2012, riportanti i seguenti codici di unità: 075205 e 075412. Il ctu ha rilevato che queste trasfusioni risultano effettivamente eseguite in quella data, nel post-operatorio di un ricovero presso l'U.O. di Chirurgia Toracica dell'Ospedale Vito Fazzi di Lecce. Tale dato vale a confutare il rilievo circa la mancata indicazione, con i relativi numeri identificativi, delle sacche di sangue utilizzate per la trasfusione al Pt_1
pag. 5/9 Il consulente tuttavia ha osservato, in primo luogo, come sia insolito che le unità di sangue somministrate nel 2012 fossero potenzialmente infette, alla luce dei rigidi protocolli di controllo posti in essere da diversi anni in tema di livelli di sicurezza trasfusionale, modalità per la donazione di sangue e di emocomponenti, accertamento dell'idoneità dei donatori, controllo, lavorazione, conservazione e distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti. Il ctu ha evidenziato che “già nell'anno 2000 l'editoriale di (Nature Parte_2
Medicine 2000) sottolinea come “nel 1989 iniziò lo screening a tappeto su tutti i donatori e il virus fu chiamato “virus epatitico C”. Infatti il virus fu clonato per la prima volta nel 1988 ed il test approntato nel 1989, anche se, solo il 21 luglio
1990 [G.U. del 22/8/90], in Italia, fu approvato il D.M. sulle “misure dirette ad escludere il rischio di infezioni epatiche da trasfusioni di sangue”, che impose il test dell'epatite C, pur non vincolando tali misure sui derivati del sangue. Tale normativa definì quali dovevano essere i controlli necessari per escludere il sangue proveniente da donatori infetti (sierodiagnosi per la sifilide, HbsAg, AST,
ALT, anti-HCV, anti-HIV, anti-HTLV) mentre con il D.M. del 15 gennaio 1991 furono poi stabiliti i protocolli per accertare l'idoneità del donatore di sangue ed emoderivati che prevedevano una rigorosa procedura di selezione del donatore attraverso accertamenti clinici e laboratoristici” (relazione in data 11.1.21, pag.
27).
Con specifico riguardo alla esatta provenienza delle sacche utilizzate nel caso di specie ed alla individuazione dei donatori – aspetto, questo, che forma oggetto del terzo motivo di appello – il ctu, sulla base dell'erroneo presupposto Con che l' non avesse fornito i dati necessari per tale identificazione, poneva in evidenza che tale comportamento della struttura sanitaria, la quale per altro verso ha riportato in cartella clinica i codici delle unità di sangue somministrate al paziente, può assumere importanza, in quanto l'identità dei donatori contribuisce a definire la sussistenza o la mancanza del nesso causale tra quelle trasfusioni ed il contagio. È infatti noto – sottolineava il consulente - che esistono altre forme di contagio cui ognuno è esposto in forma generica, sebbene l'emotrasfusione abbia un indice di infezione molto elevato (relazione cit. pag.29).
Tuttavia, lo stesso ctu, condividendo i rilievi sollevati sul punto dal ctp dott. oltre a ribadire che i dati documentali emergenti dalla cartella Per_3 clinica dell'intervento effettuato nel 2012 dimostrano la trasfusione di due unità
pag. 6/9 di emazie concentrate in data 28.3.2012 identificate con codici 075205 e
075412, ha affermato che dette unità di sangue che il paziente ricevette erano state sottoposte ai test virologici di legge, compresi la ricerca di HCV-RNA ed il pool TRI-NAT, per cui “si trattava di sacche controllate e dunque certamente indenni da virus”. Aggiunge il consulente d'ufficio che “ovviamente, se così è stato, ogni ulteriore considerazione finisce di avere qualsiasi valenza clinica e medico legale, dovendo giungere all'immediata conclusione che il contagio del
NON può essere causato da quelle trasfusioni” (relazione cit. pag. 43). Pt_1
8.2. Un secondo aspetto posto in evidenza dal ctu riguarda la tempistica dell'evoluzione cirrotica. Ha osservato il consulente che “risulta troppo breve il tempo intercorso tra epoca del presunto contagio e sviluppo della cirrosi epatica: la storia clinica dei pazienti che hanno contratto l'infezione C, databile a trasfusione di sangue, ha consentito di quantificare in 10 anni l'intervallo medio di tempo intercorso tra il contagio e la diagnosi di epatite cronica attiva anti-
HCV positiva, in 21,2 anni l'intervallo medio per la cirrosi epatica e in 29 anni per lo sviluppo dell'HCC. La cirrosi epatica di per sé rappresenta il più importante fattore di rischio per lo sviluppo dell'HCC, agendo come cofattore accelerante il processo innescato da un carcinogeno primario (ad esempio
l'HCV), in virtù dell'aumentata rigenerazione epatocitaria, oppure essere essa stessa una condizione precancerosa che determina progressione ad iperplasia- neoplasia anche in assenza di altri fattori. È piuttosto insolito che l'evoluzione fino alla cirrosi scompensata sia avvenuta in poco più di 4 anni. Questo elemento sembrerebbe spostare la possibilità di contagio in epoca significativamente precedente al 2012, tenuto conto che il (oltre alle Pt_1 citate possibilità di contagio comuni a tutti, ha subito un intervento chirurgico nel 2010). Come detto, esistono altre forme di contagio: si richiama sul punto quanto riportato dall'Istituto Superiore di Sanità nel rapporto ISTISAN 1997-
1998, che conferma come nel triennio 1995-97 vi era forte associazione tra epatite C ed interventi chirurgici nonché a seguito di procedure minori quali la piccola chirurgia e la biopsia/endoscopia”.
Questo elemento è tra quelli che, in tema di nesso causale tra trasfusione e contagio, orienta in senso negativo perché risulta troppo breve il tempo intercorso tra epoca del presunto contagio e sviluppo della cirrosi epatica. Nei pazienti che hanno contratto l'infezione C in dipendenza di una trasfusione,
pag. 7/9 l'evoluzione verso la cirrosi epatica non è mai inferiore a 10 anni ed è in media di 21,2 anni.
In sostanza, anche se si volesse attribuire una qualche rilevanza al margine di incertezza rappresentato dalla mancanza di prove documentali che le sacche trasfuse fossero state effettivamente controllate e considerate esenti da virus – ipotesi questa oltremodo remota, stante la indicazione nella cartella clinica della provenienza e classificazione delle sacche trasfuse al Palumbo – resta comunque il fatto che l'ipotesi secondo cui il contagio del marzo 2012 sia responsabile della cirrosi diagnosticata nel 2016 è in palese contrasto con la Cont storia naturale dell'epatite C. Nel caso in esame, l' ha prodotto i documenti attestanti l'identificazione dei donatori, con il relativo numero identificativo assegnato, ed ha allegato le analisi del sangue effettuate ai medesimi per la trasfusione in questione, analisi risultate negative per tutti i virus trasmissibili per via ematica. Ne consegue che viene meno anche il margine di incertezza rilevato dal ctu, in ragione del presupposto erroneo della mancanza della documentazione relativa ai controlli del sangue trasfuso. Lo stesso consulente d'ufficio conclude nel senso che, in presenza della documentazione in parola, ogni ulteriore considerazione risulta priva di valenza clinica e medico legale,
“dovendo giungere all'immediata conclusione che il contagio del non Pt_1 può essere stato causato da quelle trasfusioni”.
In definitiva, deve ribadirsi che non si configura alcun nesso di causalità tra le trasfusioni di sangue praticate nel 2012 al e la cirrosi epatica, di Pt_1 cui lo stesso è risultato affetto nel 2016.
9. Con il quarto ed ultimo motivo di gravame, l'appellante si duole anche della subita condanna alle spese di lite, per le quali invece il primo giudice avrebbe dovuto disporre la compensazione, alla luce della intera vicenda processuale, posto che il paziente ha dovuto adire l'autorità giudiziaria per avere chiarezza in ordine alla propria patologia.
Il motivo risulta manifestamente infondato, in quanto in ragione del rigetto totale della domanda non ricorre alcun presupposto che consenta al giudice di discostarsi dal principio della soccombenza sancito dall'art.91 cpc.
pag. 8/9 L'appello deve pertanto essere rigettato con integrale conferma della sentenza impugnata. Al rigetto dell'impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese del grado.
Va dato atto - ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002 - della sussistenza, a carico della parte appellante, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello avverso la sentenza n. 747/2022 del Tribunale di Lecce pubblicata il 17.03.2022, proposto da Parte_1 nei confronti del e dell' , Controparte_1 Controparte_6 così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato;
2) condanna l'appellante a pagare alle parti appellate le spese del grado, liquidate, per ciascuna, in complessivi euro 5.000,00, oltre rimborso forfettario spese di studio nella misura del 15%, iva e cap come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002, della sussistenza dell'obbligo a carico dell'appellante di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
Lecce, 4 marzo 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
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