Ordinanza cautelare 9 settembre 2021
Decreto cautelare 13 ottobre 2021
Ordinanza cautelare 5 novembre 2021
Sentenza 18 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 09/09/2021, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/09/2021
N. 00643/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 643 del 202-OMISSIS-, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Sartore Caleca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Albanese in San Donà Di Piave, via Cesare Battisti n. 42;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del decreto di divieto detenzione di armi e confisca delle suddette, fascicolo numero -OMISSIS--OMISSIS-^, a firma del-OMISSIS-;
- del provvedimento di reiezione dell'istanza di riesame in autotutela, a firma del -OMISSIS-, emesso dalla -OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 202-OMISSIS- il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
- che ad una prima e sommaria delibazione propria della fase cautelare il ricorso non appare sfornito di elementi di fondatezza;
- che infatti il provvedimento di divieto di detenzione di armi è stato adottato sulla base di un decreto penale di condanna che si fonda su una ricostruzione dei fatti parzialmente diversa di quella compiuta dalla sentenza di condanna successivamente sopravvenuta rispetto ad alcuni elementi significativi ai fini delle valutazioni rimesse all’Amministrazione con il provvedimento impugnato (è stata esclusa l’aggravante dell’abuso delle armi e vi è stato il riconoscimento, oltre che delle attenuanti generiche, anche dell’attenuante della provocazione);
- che peraltro anche tale sentenza è attualmente sub iudice perché è stato presentato appello;
- che tali elementi sono stati portati a conoscenza dell’Amministrazione la quale ha ritenuto di non procedere ad un riesame;
- che la domanda cautelare deve essere accolta ai fini di una nuova valutazione da parte dell’Amministrazione in quanto, come dedotto nel ricorso, gli elementi sopravvenuti appaiono idonei a contestualizzare in modo più completo la condotta del ricorrente;
- che sussiste il requisito del periculum in mora in quanto il ricorrente documenta che dall’esecuzione del provvedimento impugnato deriva l’impossibilità per il medesimo di svolgere attività lavorativa;
- che pertanto sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;
- che la peculiarità della controversia giustifica allo stato la compensazione delle spese della presente fase di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) accoglie la suindicata domanda cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia dei provvedimenti impugnati ai fini di un riesame nel senso precisato in motivazione.
Fissa, per l’esame del merito del ricorso, l’udienza del 26 gennaio 2022.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi -OMISSIS- e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. -OMISSIS-96, e dell’articolo -OMISSIS-0 del Regolamento (UE) 20-OMISSIS-6/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 20-OMISSIS-6, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 202-OMISSIS- con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.