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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/12/2025, n. 2221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2221 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
TRIBUNALE DI MESSINA-SEZ. I CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 02/12/2025, davanti al G.I. dott. Paolo Lo Giudice, chiamato il procedimento R.G. n. 6210/2019 alle ore 9:45 sono comparsi gli Avv.ti Cristina Bellerone su delega dell'avv. Sangiorgio Saverio per parte appellante e CP_1 per l'Agenzia appellata che discutono oralmente la causa precisando le conclusioni in cui insistono;
in particolare l'avv. CP_1 chiede, in caso di accoglimento dell'appello, la compensazione delle spese nei confronti dell trattandosi di eccezioni riguardanti Controparte_2
,
l'attività dell'Ente impositore;
le parti chiedono quindi la decisione.
Il G.I.
dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dott. Paolo Lo Giudice, all'udienza del 02/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa civile, iscritta in grado d'appello al R.G. n. 6210/2019
TRA
nata a [...] il [...], (C.F. C.F. 1 ), rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Sangiorgio Saverio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Patti, Via
Sant'Antonino n. 34/36, giusta procura in atti;
RICORRENTE -
CONTRO
(già Controparte_4 CP_5 Controparte_3
[...] (c.f. P.IVA_1 P.I. P.IVA 2 ), in persona del suo legale rapp.te pro, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Messina, via T.
Cannizzaro, 58, giusta procura in atti;
RESISTENTE –
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 711/2019 del Giudice di Pace di Messina in materia di opposizione a cartella di pagamento.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 2 dicembre 2025, i procuratori delle parti discutono oralmente la causa precisando le conclusioni, riportandosi ai propri atti, e la causa è stata decisa con la presente sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n.
711/2019 r. cron. N. 875/2019 R.G., emessa dal Giudice di Pace di Messina con cui era stata rigettata l'opposizione dalla stessa sollevata avverso la cartella di pagamento n. 29820180011459210000, notificata in data 07.02.2019, di importo pari a €. 1.340,30, quale somma asseritamente dovuta per il Nume mancato pagamento di contravvenzione per violazione del C.D.S., Polstrada Messina, n.
0001045762. La Pt_1 segnatamente, esponeva di aver opposto la cartella suddetta nel procedimento di primo "
grado eccependo la mancata notifica del verbale presupposto.
Dinanzi al Giudice di prime cure, poi, Parte_1 aveva evidenziato come tale verbale fosse stato richiamato in un successivo verbale, il n. 126/0001035030, già impugnato innanzi al G.D.P. di
Messina nel giudizio iscritto al n. 1631/2018 R.G. e per il quale era stata dichiarata cessata la materia del contendere in virtù dell'annullamento in autotutela del verbale oggetto del giudizio ad opera della
Controparte_6 Secondo quanto riferito dall'appellante, nel procedimento n. 1631/2018, il
Prefetto avrebbe proceduto in autotutela, avendo ritenuto fondate le ragioni addotte dalla ricorrente, ovvero la mancata notifica del presupposto verbale n. ATX 0001045762.
Con l'unico motivo d'appello, Parte_1 lamentava l'erroneità della sentenza di prime cure per avere il Giudice di Pace di Messina trascurato che la notifica del verbale presupposto non fosse avvenuta presso l'indirizzo di residenza effettivo della ricorrente.
Per tale ragione, la Pt_1 chiedeva che fosse dichiarata la nullità della cartella perché il verbale presupposto sarebbe stato già oggetto del giudizio n. 1631/2018 .R.G., ove era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese del Prefetto di Messina;
in via gradata, che fosse dichiarata l'illegittimità della cartella di pagamento, per omessa notifica del verbale n. ATX/0001045762 e dunque per inesistenza di un presupposto essenziale, con condanna del Prefetto al pagamento di spese e compensi di causa, da distrarre in favore del procuratore antistatario, nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata.
Instauratosi il contraddittorio, l' Controparte_3 (già Controparte_4 si
costituiva e domandava la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese e compensi del giudizio;
in subordine, in caso di accoglimento dell'atto di appello ex adverso proposto, chiedeva la compensazione integrale delle spese nei confronti dell'Agente della Riscossione. L'Agenzia appellata osservava, in particolare, come in primo grado la CP_6 avesse dato prova della notifica della contravvenzione, a nulla rilevando che fosse stato annullato un altro verbale in autotutela. In
subordine, la stessa rilevava la propria carenza di legittimazione passiva, trattandosi di vizi riguardanti la legittimità dell'imposizione e, dunque, l'attività della Controparte_6
"Non si costituiva la Controparte_6 la quale, benché regolarmente citata, non compariva nel presente grado di giudizio.
La causa, non ulteriormente istruita, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva decisa con la presente sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, anzitutto, dichiarata la contumacia della Controparte_6 che, regolarmente citata, non è comparsa nel presente grado di giudizio.
Ai fini della decisione, deve, poi, disattendersi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall' Controparte_3
L'Ente resistente, sostenendo la correttezza del proprio operato rispetto all'attività di riscossione, rileva la propria estraneità rispetto alle doglianze mosse da Parte_1 in quanto relative all'an '
della pretesa sanzionatoria e, segnatamente, alla mancata notifica del verbale di accertamento presupposto.
Sul punto, in via generale, si osserva che la legittimazione ad agire e contraddire va accertata in relazione non alla sua sussistenza effettiva ma alla sua affermazione con l'atto introduttivo del giudizio, nell'ambito di una preliminare valutazione formale dell'ipotetica accoglibilità della domanda. Tale accertamento, pertanto, deve rivolgersi alla sola allegazione attorea e precisamente deve avere ad oggetto la corrispondenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto. A supporto di ciò, si richiama quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 1912 del 2012, secondo le quali: "La legittimatio ad causam si ricollega al principio dettato dall'art. 81, secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (con il solo limite della formazione del giudicato interno sulla questione) e in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta."
Tanto osservato, con riferimento alla materia in esame, in ipotesi di opposizione a cartella esattoriale, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la legittimazione passiva spetta tanto all'ente impositore, titolare della pretesa sostanziale contestata, quanto all'esattore che ha emesso l'atto opposto, in ragione dell'incidenza sul rapporto esattoriale di un eventuale annullamento della cartella.
(cfr. in questo senso Cass. civ. sez. 3 -, Ordinanza n. 11661 del 30/04/2024; Cassazione civile sez.
VI, 26/06/2017, n. 15900; Cass. civile, Sez. VI -2, ord. 24 aprile - 21 maggio 2013, n. 12385).
La Suprema Corte ha, inoltre, condivisibilmente statuito che: "In sede di opposizione a cartella esattoriale, emessa per il pagamento di sanzione amministrativa, è consentito all'intimato, qualora si deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione o dell'ordinanza ingiunzione irrogativa della sanzione, contestare per la prima volta la validità del titolo esecutivo;
in tal caso al soggetto esattore deve riconoscersi, insieme all'ente impositore titolare della pretesa contestata, la concorrente legittimazione passiva. Di conseguenza, l'opposizione deve essere proposta anche nei confronti del medesimo esattore, che ha emesso la cartella esattoriale ed al quale va riconosciuto l'interesse a resistere anche per gli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe comportare nei rapporti con l'ente, che ha provveduto ad inserire la sanzione nei ruoli trasmessi ai sensi dell'articolo 27 della legge 24 novembre 1981 n. 689. Inoltre, trattandosi d'ipotesi di litisconsorzio necessario, la mancata integrazione del contraddittorio può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo. (Cfr. Cass. civ., Sez. II, وو
20/11/2007, n. 24154).
In applicazione di tali coordinate ermeneutiche, va ravvisata la legittimazione passiva tanto dell' Controparte_3 quanto della وrispettivamente ente Controparte_6
deputato alla riscossione ed ente impositore, dal momento che l'eventuale accoglimento della domanda di parte appellante con conseguente annullamento della cartella di pagamento è idoneo ad incidere anche sul rapporto con l'esattore.
Passando all'esame del principale motivo d'appello, Parte_1 contesta la sentenza di primo grado per avere il Giudice di Pace di Messina rigettato l'opposizione, ritenendo raggiunta la prova della notifica del verbale di accertamento n. ATX 0001045762, oggetto della cartella di pagamento n. 29820180011459210000, notificata in data 07.02.2019.
Nel dettaglio, l'appellante rappresenta come, in un diverso giudizio instaurato dalla Pt 1 dinanzi al Giudice di Pace di Messina n. 1631/2018 R.G., , la Controparte_6 abbia annullato in autotutela il verbale n. 126/0001035030 ivi impugnato, emesso a seguito e in conseguenza del verbale oggetto del presente giudizio, riconoscendo la fondatezza delle ragioni addotte dalla stessa ricorrente in ordine alla mancata notifica del verbale presupposto.
In ordine a tale aspetto, il Giudice di prime cure ha ritenuto non rilevante che nel giudizio di impugnazione del successivo verbale, lo stesso si fosse concluso con dichiarazione di cessazione della materia del contendere dal momento che, nella specie trattavasi di opposizione avverso la cartella esattoriale il cui titolo andava rinvenuto nel verbale di accertamento n. ATX0001045762.
Tale conclusione merita di essere condivisa. Nel presente giudizio, in effetti, si controverte in ordine alla legittimità della cartella n. 29820180011459210000; è, pertanto, solo a tale provvedimento e ai relativi atti prodromici che occorre aver riguardo per valutare la fondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla Controparte_6 per il tramite dell' Controparte_3 di Messina,
non rilevando in questa sede che un diverso verbale, pur scaturente a dire dell'appellante - da quello sotteso alla cartella opposta, sia stato annullato in autotutela da parte della Controparte_6 per mancata notifica del primo verbale.
Ciò posto, procedendo per gradi, l'azione svolta dalla Paratore in primo grado avverso la cartella di pagamento deve qualificarsi come opposizione recuperatoria, con cui si consente al destinatario di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge per l'atto presupposto.
Parte_1 deduce, infatti, l'illegittimità dell'iter sanzionatorio per non aver ricevuto notifica del verbale di accertamento n. ATX0001045762. Si tratta, in altri termini, di un'impugnazione della cartella di pagamento, con cui l'appellante contesta il diritto dell'ente impositore o dell'agente della riscossione di agire in executivis per vizi derivanti dall'omessa o inesistente notifica dell'atto prodromico.
Tanto osservato, va presa in esame la documentazione acquisita al processo durante il primo grado del giudizio e, in particolare, la cartolina di ricevimento prodotta dalla
,rimasta Controparte_6
contumace in appello.
Diversamente da quanto riscontrato dal Giudice di Pace di Messina, alla luce del materiale probatorio presente nel fascicolo d'ufficio di primo grado, non si ritiene sia stata raggiunta la prova dell'avvenuta notifica da parte della Prefettura di Messina del verbale di accertamento di cui trattasi. Ed in effetti, il documento prodotto dall'Ente impositore appare formato dalla scansione di due avvisi di ricevimento non riconducibili al medesimo iter notificatorio.
Dagli atti allegati da parte resistente nel giudizio di primo grado, e in particolare dall'avviso di ricevimento prodotto, risulta soltanto che in data 26.07.2017 è stato consegnato un plico alla madre della Pt_1 indicata come familiare convivente, senza alcuna indicazione né del luogo in cui è و
avvenuta la consegna né dell'atto che sarebbe stato consegnato. Ciò non consente, pertanto, di affermare né che l'atto notificato sia stato proprio il verbale sotteso alla cartella di pagamento impugnata, non essendo stati neppure indicati gli estremi del predetto atto nella cartolina di ricevimento della raccomandata, né che la consegna sia avvenuta proprio nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare (busta tra l'altro neppure prodotta in giudizio); con la conseguenza che non può neppure operare la presunzione di convivenza prevista dall'art. 7 comma 2
1. 890 del 1982 prevista per il familiare ivi presente.
Oltre a ciò, si deve aggiungere che, sebbene nella suddetta cartolina l'operatore postale ha indicato il numero della raccomandata con cui sarebbe stata spedita la comunicazione di avvenuta notifica, il n.
78441765854-6 (così come previsto dall'art. 7 della 1. n. 890 del 1982 quando il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto), tuttavia, la raccomandata scansionata e presente in atti con cui sarebbe stata spedita tale C.A.N. alla ricorrente presenta un numero diverso, e precisamente il n. 78436765854-0. Si rileva, inoltre, che questa C.A.N. si riferisce ad un atto spedito con raccomandata A.R. n. 784317658544 in data 21/07/2017, ma agli atti tale raccomandata non è presente.
Ne consegue che, sulla base degli atti prodotti e in mancanza di ulteriori riscontri probatori, deve concludersi per la mancata prova della notifica del verbale di accertamento presupposto dalla cartella di pagamento.
Parte_1Per le considerazioni che precedono, l'appello proposto da va accolto e, in riforma della sentenza n. 711/2019 r. cron. N. 875/2019 R.G., emessa dal Giudice di Pace di Messina, si accoglie l'opposizione proposto dall'appellante in primo grado con conseguente annullamento della cartella di pagamento n. 29820180011459210000 emessa dall' Controparte_3
notificata in data 07.02.2019.
Per quanto concerne, la domanda per lite temeraria svolte da parte appellante nei confronti della CP_6
[...] la stessa va rigettata, mancando la prova del dolo e della colpa grave del comportamento dell'Ente.
In proposito, si condivide quanto sancito dalla S.C., secondo cui l'accoglimento della domanda di condanna di cui all'art. 96 c.p.c. presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo dell'illecito (mala fede o colpa grave), sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto). Da quanto detto ne deriva che, ove dagli atti del processo non risultino elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi (Cass. Civ. Sez. 2, n.
12422/95). Si rileva, altresì, che la fattispecie di cui all'art. 96 c.p.c. presuppone la condotta di agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave, sicché la stessa deve in ogni caso escludersi per il presente grado di giudizio, stante la contumacia della Controparte_6
Ogni altra questione è assorbita. Le spese dei due gradi del giudizio tra Parte_1 e la Controparte_6 , liquidate come da dispositivo in applicazione del DM 55/14, tenuto conto del valore della controversia e della non particolare complessità, seguono la soccombenza e si pongono a carico della Controparte_6 e in favore dell'appellante con distrazione in favore dell'Avv. Sangiorgio Saverio, procuratore distrattario che ha reso la dichiarazione di legge.
Le spese dei due gradi del giudizio tra Parte_1 e l' Controparte_3 tenuto conto della correttezza della procedura di riscossione seguita dall' CP_3 appellata e in ragione della riconducibilità del vizio di omessa notifica del prodromico verbale alla sola CP_6
[...] sono integralmente compensate tra le parti. و
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Paolo Lo Giudice, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'appello proposto da Parte 1 e, in riforma della sentenza n.
711/2019 r. cron. N. 875/2019 R.G., emessa dal Giudice di Pace di Messina, accoglie l'opposizione proposta dalla stessa appellante e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 29820180011459210000 emessa dall' Controparte_3 notificata in data و
07.02.2019;
alla rifusione delle spese processuali in favore di Condanna la Controparte_6
che si liquidano in € 633,00 per compensi, il costo del contributo Parte_1
unificato e della marca da bollo se dovuto e pagato oltre spese generali, iva e cassa se dovuti per il primo grado di giudizio ed € 1.278,00 per compensi, il costo del contributo unificato e della marca da bollo se dovuto e pagato, oltre spese generali iva e cassa se dovuti per il presente grado di giudizio, tutte da distrarsi in favore dell'Avv. Sangiorgio Saverio, che ha reso la dichiarazione di legge;
Compensa integralmente le spese dei due gradi del giudizio tra Parte_1 e
1' Controparte_3
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Viviana Abbate, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
Così deciso in Messina, il 2 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Paolo Lo Giudice
TRIBUNALE DI MESSINA-SEZ. I CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 02/12/2025, davanti al G.I. dott. Paolo Lo Giudice, chiamato il procedimento R.G. n. 6210/2019 alle ore 9:45 sono comparsi gli Avv.ti Cristina Bellerone su delega dell'avv. Sangiorgio Saverio per parte appellante e CP_1 per l'Agenzia appellata che discutono oralmente la causa precisando le conclusioni in cui insistono;
in particolare l'avv. CP_1 chiede, in caso di accoglimento dell'appello, la compensazione delle spese nei confronti dell trattandosi di eccezioni riguardanti Controparte_2
,
l'attività dell'Ente impositore;
le parti chiedono quindi la decisione.
Il G.I.
dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dott. Paolo Lo Giudice, all'udienza del 02/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa civile, iscritta in grado d'appello al R.G. n. 6210/2019
TRA
nata a [...] il [...], (C.F. C.F. 1 ), rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Sangiorgio Saverio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Patti, Via
Sant'Antonino n. 34/36, giusta procura in atti;
RICORRENTE -
CONTRO
(già Controparte_4 CP_5 Controparte_3
[...] (c.f. P.IVA_1 P.I. P.IVA 2 ), in persona del suo legale rapp.te pro, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Messina, via T.
Cannizzaro, 58, giusta procura in atti;
RESISTENTE –
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 711/2019 del Giudice di Pace di Messina in materia di opposizione a cartella di pagamento.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 2 dicembre 2025, i procuratori delle parti discutono oralmente la causa precisando le conclusioni, riportandosi ai propri atti, e la causa è stata decisa con la presente sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n.
711/2019 r. cron. N. 875/2019 R.G., emessa dal Giudice di Pace di Messina con cui era stata rigettata l'opposizione dalla stessa sollevata avverso la cartella di pagamento n. 29820180011459210000, notificata in data 07.02.2019, di importo pari a €. 1.340,30, quale somma asseritamente dovuta per il Nume mancato pagamento di contravvenzione per violazione del C.D.S., Polstrada Messina, n.
0001045762. La Pt_1 segnatamente, esponeva di aver opposto la cartella suddetta nel procedimento di primo "
grado eccependo la mancata notifica del verbale presupposto.
Dinanzi al Giudice di prime cure, poi, Parte_1 aveva evidenziato come tale verbale fosse stato richiamato in un successivo verbale, il n. 126/0001035030, già impugnato innanzi al G.D.P. di
Messina nel giudizio iscritto al n. 1631/2018 R.G. e per il quale era stata dichiarata cessata la materia del contendere in virtù dell'annullamento in autotutela del verbale oggetto del giudizio ad opera della
Controparte_6 Secondo quanto riferito dall'appellante, nel procedimento n. 1631/2018, il
Prefetto avrebbe proceduto in autotutela, avendo ritenuto fondate le ragioni addotte dalla ricorrente, ovvero la mancata notifica del presupposto verbale n. ATX 0001045762.
Con l'unico motivo d'appello, Parte_1 lamentava l'erroneità della sentenza di prime cure per avere il Giudice di Pace di Messina trascurato che la notifica del verbale presupposto non fosse avvenuta presso l'indirizzo di residenza effettivo della ricorrente.
Per tale ragione, la Pt_1 chiedeva che fosse dichiarata la nullità della cartella perché il verbale presupposto sarebbe stato già oggetto del giudizio n. 1631/2018 .R.G., ove era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese del Prefetto di Messina;
in via gradata, che fosse dichiarata l'illegittimità della cartella di pagamento, per omessa notifica del verbale n. ATX/0001045762 e dunque per inesistenza di un presupposto essenziale, con condanna del Prefetto al pagamento di spese e compensi di causa, da distrarre in favore del procuratore antistatario, nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata.
Instauratosi il contraddittorio, l' Controparte_3 (già Controparte_4 si
costituiva e domandava la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese e compensi del giudizio;
in subordine, in caso di accoglimento dell'atto di appello ex adverso proposto, chiedeva la compensazione integrale delle spese nei confronti dell'Agente della Riscossione. L'Agenzia appellata osservava, in particolare, come in primo grado la CP_6 avesse dato prova della notifica della contravvenzione, a nulla rilevando che fosse stato annullato un altro verbale in autotutela. In
subordine, la stessa rilevava la propria carenza di legittimazione passiva, trattandosi di vizi riguardanti la legittimità dell'imposizione e, dunque, l'attività della Controparte_6
"Non si costituiva la Controparte_6 la quale, benché regolarmente citata, non compariva nel presente grado di giudizio.
La causa, non ulteriormente istruita, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva decisa con la presente sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, anzitutto, dichiarata la contumacia della Controparte_6 che, regolarmente citata, non è comparsa nel presente grado di giudizio.
Ai fini della decisione, deve, poi, disattendersi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall' Controparte_3
L'Ente resistente, sostenendo la correttezza del proprio operato rispetto all'attività di riscossione, rileva la propria estraneità rispetto alle doglianze mosse da Parte_1 in quanto relative all'an '
della pretesa sanzionatoria e, segnatamente, alla mancata notifica del verbale di accertamento presupposto.
Sul punto, in via generale, si osserva che la legittimazione ad agire e contraddire va accertata in relazione non alla sua sussistenza effettiva ma alla sua affermazione con l'atto introduttivo del giudizio, nell'ambito di una preliminare valutazione formale dell'ipotetica accoglibilità della domanda. Tale accertamento, pertanto, deve rivolgersi alla sola allegazione attorea e precisamente deve avere ad oggetto la corrispondenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto. A supporto di ciò, si richiama quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 1912 del 2012, secondo le quali: "La legittimatio ad causam si ricollega al principio dettato dall'art. 81, secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (con il solo limite della formazione del giudicato interno sulla questione) e in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta."
Tanto osservato, con riferimento alla materia in esame, in ipotesi di opposizione a cartella esattoriale, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la legittimazione passiva spetta tanto all'ente impositore, titolare della pretesa sostanziale contestata, quanto all'esattore che ha emesso l'atto opposto, in ragione dell'incidenza sul rapporto esattoriale di un eventuale annullamento della cartella.
(cfr. in questo senso Cass. civ. sez. 3 -, Ordinanza n. 11661 del 30/04/2024; Cassazione civile sez.
VI, 26/06/2017, n. 15900; Cass. civile, Sez. VI -2, ord. 24 aprile - 21 maggio 2013, n. 12385).
La Suprema Corte ha, inoltre, condivisibilmente statuito che: "In sede di opposizione a cartella esattoriale, emessa per il pagamento di sanzione amministrativa, è consentito all'intimato, qualora si deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione o dell'ordinanza ingiunzione irrogativa della sanzione, contestare per la prima volta la validità del titolo esecutivo;
in tal caso al soggetto esattore deve riconoscersi, insieme all'ente impositore titolare della pretesa contestata, la concorrente legittimazione passiva. Di conseguenza, l'opposizione deve essere proposta anche nei confronti del medesimo esattore, che ha emesso la cartella esattoriale ed al quale va riconosciuto l'interesse a resistere anche per gli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe comportare nei rapporti con l'ente, che ha provveduto ad inserire la sanzione nei ruoli trasmessi ai sensi dell'articolo 27 della legge 24 novembre 1981 n. 689. Inoltre, trattandosi d'ipotesi di litisconsorzio necessario, la mancata integrazione del contraddittorio può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo. (Cfr. Cass. civ., Sez. II, وو
20/11/2007, n. 24154).
In applicazione di tali coordinate ermeneutiche, va ravvisata la legittimazione passiva tanto dell' Controparte_3 quanto della وrispettivamente ente Controparte_6
deputato alla riscossione ed ente impositore, dal momento che l'eventuale accoglimento della domanda di parte appellante con conseguente annullamento della cartella di pagamento è idoneo ad incidere anche sul rapporto con l'esattore.
Passando all'esame del principale motivo d'appello, Parte_1 contesta la sentenza di primo grado per avere il Giudice di Pace di Messina rigettato l'opposizione, ritenendo raggiunta la prova della notifica del verbale di accertamento n. ATX 0001045762, oggetto della cartella di pagamento n. 29820180011459210000, notificata in data 07.02.2019.
Nel dettaglio, l'appellante rappresenta come, in un diverso giudizio instaurato dalla Pt 1 dinanzi al Giudice di Pace di Messina n. 1631/2018 R.G., , la Controparte_6 abbia annullato in autotutela il verbale n. 126/0001035030 ivi impugnato, emesso a seguito e in conseguenza del verbale oggetto del presente giudizio, riconoscendo la fondatezza delle ragioni addotte dalla stessa ricorrente in ordine alla mancata notifica del verbale presupposto.
In ordine a tale aspetto, il Giudice di prime cure ha ritenuto non rilevante che nel giudizio di impugnazione del successivo verbale, lo stesso si fosse concluso con dichiarazione di cessazione della materia del contendere dal momento che, nella specie trattavasi di opposizione avverso la cartella esattoriale il cui titolo andava rinvenuto nel verbale di accertamento n. ATX0001045762.
Tale conclusione merita di essere condivisa. Nel presente giudizio, in effetti, si controverte in ordine alla legittimità della cartella n. 29820180011459210000; è, pertanto, solo a tale provvedimento e ai relativi atti prodromici che occorre aver riguardo per valutare la fondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla Controparte_6 per il tramite dell' Controparte_3 di Messina,
non rilevando in questa sede che un diverso verbale, pur scaturente a dire dell'appellante - da quello sotteso alla cartella opposta, sia stato annullato in autotutela da parte della Controparte_6 per mancata notifica del primo verbale.
Ciò posto, procedendo per gradi, l'azione svolta dalla Paratore in primo grado avverso la cartella di pagamento deve qualificarsi come opposizione recuperatoria, con cui si consente al destinatario di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge per l'atto presupposto.
Parte_1 deduce, infatti, l'illegittimità dell'iter sanzionatorio per non aver ricevuto notifica del verbale di accertamento n. ATX0001045762. Si tratta, in altri termini, di un'impugnazione della cartella di pagamento, con cui l'appellante contesta il diritto dell'ente impositore o dell'agente della riscossione di agire in executivis per vizi derivanti dall'omessa o inesistente notifica dell'atto prodromico.
Tanto osservato, va presa in esame la documentazione acquisita al processo durante il primo grado del giudizio e, in particolare, la cartolina di ricevimento prodotta dalla
,rimasta Controparte_6
contumace in appello.
Diversamente da quanto riscontrato dal Giudice di Pace di Messina, alla luce del materiale probatorio presente nel fascicolo d'ufficio di primo grado, non si ritiene sia stata raggiunta la prova dell'avvenuta notifica da parte della Prefettura di Messina del verbale di accertamento di cui trattasi. Ed in effetti, il documento prodotto dall'Ente impositore appare formato dalla scansione di due avvisi di ricevimento non riconducibili al medesimo iter notificatorio.
Dagli atti allegati da parte resistente nel giudizio di primo grado, e in particolare dall'avviso di ricevimento prodotto, risulta soltanto che in data 26.07.2017 è stato consegnato un plico alla madre della Pt_1 indicata come familiare convivente, senza alcuna indicazione né del luogo in cui è و
avvenuta la consegna né dell'atto che sarebbe stato consegnato. Ciò non consente, pertanto, di affermare né che l'atto notificato sia stato proprio il verbale sotteso alla cartella di pagamento impugnata, non essendo stati neppure indicati gli estremi del predetto atto nella cartolina di ricevimento della raccomandata, né che la consegna sia avvenuta proprio nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare (busta tra l'altro neppure prodotta in giudizio); con la conseguenza che non può neppure operare la presunzione di convivenza prevista dall'art. 7 comma 2
1. 890 del 1982 prevista per il familiare ivi presente.
Oltre a ciò, si deve aggiungere che, sebbene nella suddetta cartolina l'operatore postale ha indicato il numero della raccomandata con cui sarebbe stata spedita la comunicazione di avvenuta notifica, il n.
78441765854-6 (così come previsto dall'art. 7 della 1. n. 890 del 1982 quando il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto), tuttavia, la raccomandata scansionata e presente in atti con cui sarebbe stata spedita tale C.A.N. alla ricorrente presenta un numero diverso, e precisamente il n. 78436765854-0. Si rileva, inoltre, che questa C.A.N. si riferisce ad un atto spedito con raccomandata A.R. n. 784317658544 in data 21/07/2017, ma agli atti tale raccomandata non è presente.
Ne consegue che, sulla base degli atti prodotti e in mancanza di ulteriori riscontri probatori, deve concludersi per la mancata prova della notifica del verbale di accertamento presupposto dalla cartella di pagamento.
Parte_1Per le considerazioni che precedono, l'appello proposto da va accolto e, in riforma della sentenza n. 711/2019 r. cron. N. 875/2019 R.G., emessa dal Giudice di Pace di Messina, si accoglie l'opposizione proposto dall'appellante in primo grado con conseguente annullamento della cartella di pagamento n. 29820180011459210000 emessa dall' Controparte_3
notificata in data 07.02.2019.
Per quanto concerne, la domanda per lite temeraria svolte da parte appellante nei confronti della CP_6
[...] la stessa va rigettata, mancando la prova del dolo e della colpa grave del comportamento dell'Ente.
In proposito, si condivide quanto sancito dalla S.C., secondo cui l'accoglimento della domanda di condanna di cui all'art. 96 c.p.c. presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo dell'illecito (mala fede o colpa grave), sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto). Da quanto detto ne deriva che, ove dagli atti del processo non risultino elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi (Cass. Civ. Sez. 2, n.
12422/95). Si rileva, altresì, che la fattispecie di cui all'art. 96 c.p.c. presuppone la condotta di agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave, sicché la stessa deve in ogni caso escludersi per il presente grado di giudizio, stante la contumacia della Controparte_6
Ogni altra questione è assorbita. Le spese dei due gradi del giudizio tra Parte_1 e la Controparte_6 , liquidate come da dispositivo in applicazione del DM 55/14, tenuto conto del valore della controversia e della non particolare complessità, seguono la soccombenza e si pongono a carico della Controparte_6 e in favore dell'appellante con distrazione in favore dell'Avv. Sangiorgio Saverio, procuratore distrattario che ha reso la dichiarazione di legge.
Le spese dei due gradi del giudizio tra Parte_1 e l' Controparte_3 tenuto conto della correttezza della procedura di riscossione seguita dall' CP_3 appellata e in ragione della riconducibilità del vizio di omessa notifica del prodromico verbale alla sola CP_6
[...] sono integralmente compensate tra le parti. و
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Paolo Lo Giudice, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'appello proposto da Parte 1 e, in riforma della sentenza n.
711/2019 r. cron. N. 875/2019 R.G., emessa dal Giudice di Pace di Messina, accoglie l'opposizione proposta dalla stessa appellante e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 29820180011459210000 emessa dall' Controparte_3 notificata in data و
07.02.2019;
alla rifusione delle spese processuali in favore di Condanna la Controparte_6
che si liquidano in € 633,00 per compensi, il costo del contributo Parte_1
unificato e della marca da bollo se dovuto e pagato oltre spese generali, iva e cassa se dovuti per il primo grado di giudizio ed € 1.278,00 per compensi, il costo del contributo unificato e della marca da bollo se dovuto e pagato, oltre spese generali iva e cassa se dovuti per il presente grado di giudizio, tutte da distrarsi in favore dell'Avv. Sangiorgio Saverio, che ha reso la dichiarazione di legge;
Compensa integralmente le spese dei due gradi del giudizio tra Parte_1 e
1' Controparte_3
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Viviana Abbate, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
Così deciso in Messina, il 2 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Paolo Lo Giudice