TRIB
Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/02/2025, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 25840/2022 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, entrambe le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 25840/2022 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 3.2.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 25840 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, P.I. , in persona del legale rapp.te Parte_1 P.IVA_1
p.t., elett.dom.ta in Capodrise, alla via Gaglione 13 presso lo studio dell'avv. Pietro Ferraro che la difende e rappresenta, giusta procura in atti
ATTRICE
E
P. I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rapp.te p.t., elett.dom.ta a San Marcellino al corso Europa n. 337, presso lo studio dell'avv.ti AR Caliendo e Laura Diana che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti
CONVENUTA
Oggetto: Contratto di subappalto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del n. 25840/2022 r.g.a.c. Pag. 2 dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione
(Cass., 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass., 11 maggio 2012, n. 7268; Cass., 15 dicembre 2011, n. 27002).
2. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 5.11.2022,
l'impresa individuale citava in giudizio, dinanzi al sopra Parte_1
intestato Tribunale, al fine di vedersi accogliere le Controparte_1
seguenti richieste:
“1) in via preliminare accertare e dichiarare che tra le parti è stato sottoscritto in data 3.6.2021 un contratto di subappalto;
2) ancora accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della società Controparte_1
3)per l'effetto, per i motivi esposti in premessa, dichiarare la risoluzione del contratto di sub appalto del 3.6.2021 per inadempimento assoluto da parte della società Controparte_1
4) ancora condannare parte convenuta al pagamento, a favore della ditta della somma di Euro 20.240,00 come penale per la Parte_1
mancata esecuzione delle opere previste nel contratto di subappalto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo;
5) ancora ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c. condannare la convenuta inadempiente a risarcire i danni subiti dalla ditta Pt_1
danni che si quantificano nella complessiva somma di Euro
[...]
#5.000,00# o di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di giudizio anche in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi;
n. 25840/2022 r.g.a.c. Pag. 3 6) dichiarare a condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
7) Emettere ogni altro utile provvedimento consequenziale.”.
In particolare, parte attrice fondava le proprie argomentazioni SU un contratto di subappalto stipulato il 3.6.2021 con il Controparte_1
quale prevedeva la realizzazione di impianti meccanici presso la
[...]
di Venturina Terme nel Comune di Campiglia Marina, Controparte_2 dietro corrispettivo di €80.000,00 comprensivi degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Ricevuta l'autorizzazione dell'amministrazione committente, la società convenuta avrebbe dovuto iniziare i lavori il 9.7.2021, lavori che, a parere dell'impresa attrice, non sono mai stati iniziati.
Ciò ha comportato la necessità di affidare la realizzazione di tali opere ad altra società con costi maggiorati.
Pertanto, chiedeva l'avvenuta risoluzione del contratto, il pagamento della penale pattuita di €20.240,00 e la condanna al risarcimento dei danni patiti della somma di €5.000,00, comprensivo delle rivalutazioni e degli interessi dovuti.
3. Si costituiva la convenuta che così concludeva:
“nel merito, accertare e dichiarare infondata la domanda avanzata dalla impresa e dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla Pt_1
alla ditta per i motivi sopra esposti. CP_1 Pt_1
2. Accertare e dichiarare che la non ha mai consegnato le aree Pt_1
alla impresa subappaltatrice che, quindi, non è stata messa in grado di eseguire le lavorazioni subappaltate.
3. Sempre nel merito, accogliere la spiegata domanda riconvenzionale, ed accertare, in relazione ai tre distinti contratti di subappalti stipulati tra la ditta individuale CC AR (P. IVA in persona P.IVA_1
del titolare e legale rapp.te p.t. sig. nato a [...], il 07- Parte_1
12-1960 (C.F. , con sede legale in Marcianise C.F._1
(CE), alla via San Giuliano e la l'inadempimento della CP_1
n. 25840/2022 r.g.a.c. Pag. 4 stessa e per l'effetto dichiararli risolti e per l'effetto, Parte_1
condannare la ditta individuale a risarcire la Parte_1 [...] di tutti i danni patiti nella misura pari ad € 50.000,00 oltre CP_1
IVA per i n.3 contratti di subappalto, rivalutazione monetaria ed interessi a decorrere dalla domanda all'effettivo soddisfo oltre al danno curriculare nella misura pari ad € 4.000,00 per il cantiere
Venturina Terme, € 1.750,00 per il cantiere edificio scolastico di
Barolo, € 6.550,00 per il cantiere nuova caserma dei carabinieri in località Annunziata ovvero nella misura totale di € 12.300,00.
4. In via subordinata: Accertare, in relazione ai tre distinti contratti di appalti stipulati tra la ditta individuale (P. IVA Parte_1
) in persona del titolare e legale rapp.te p.t. sig. P.IVA_1 Pt_1
nato a [...], il [...] (C.F. ,
[...] C.F._1
con sede legale in Marcianise (CE), alla via San Giuliano e la
[...]
che sussiste quantomeno un recesso effettuato dalla e CP_1 Pt_1 per l'effetto condannare la ditta individuale ad Parte_1
indennizzare la dei costi sostenuti e gli utili che avrebbe CP_1 conseguito nella misura pari ad € 50.000,00 oltre IVA per i n.3 contratti di subappalto, oltre IVA, rivalutazione monetaria ed interessi a decorrere dalla domanda all'effettivo sodisfo;
5. Con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al procuratore antistatario”.
La convenuta, in particolare, affermava che l'impresa attrice non aveva mai provveduto ad effettuare la consegna dei lavori a suo favore né aveva mai trasmesso alla stessa l'autorizzazione del subappalto da parte della Stazione appaltante, comportando così l'impossibilità di iniziare i lavori pattuiti contrattualmente.
Inoltre, contestava che l'attrice si era resa inadempiente per il medesimo motivo anche rispetto ad altri due contratti di subappalto.
In primo, stipulato il 9 giugno 2021 avente ad oggetto la realizzazione di impianti meccanici e impianti idrico-sanitari nell'ambito del cantiere di "ristrutturazione, riqualificazione energetica e ampliamento dei locali n. 25840/2022 r.g.a.c. Pag. 5 dell'edificio scolastico di Barolo", per un importo di € 35.000,00, comprensivo degli oneri di sicurezza.
Il secondo, stipulato il 3 giugno 2021, avente ad oggetto la realizzazione di impianti meccanici e idrico-sanitari nel cantiere "Realizzazione di nuova caserma dei carabinieri in località Annunziata", per un importo di € 131.000,00, sempre comprensivo degli oneri di sicurezza.
L'omessa cooperazione da parte dell'attrice ha comportato secondo la convenuta una sua responsabilità che ha causato la perdita di utili di impresa e l'impossibilità di inserire nel proprio curriculum tali lavori con conseguente danno curriculare.
Pertanto, la società convenuta chiedeva il rigetto delle domande attoree per inadempimento dell'attrice e l'accoglimento della domanda riconvenzionale volta ad accertare l'inadempimento dell'impresa attrice per i tre contratti di subappalto, chiedendo la risoluzione degli stessi.
Nello specifico, chiedeva la condanna al risarcimento per danni complessivi pari a € 50.000,00, oltre IVA, rivalutazione e interessi, nonché ulteriore danno curriculare complessivo di € 12.300,00.
In via subordinata, accertato l'eventuale recesso dell'attrice, chiedeva condanna al risarcimento dei costi e degli utili persi, pari anch'essi a
€50.000,00, oltre IVA, rivalutazione monetaria e interessi.
4. L'attrice in virtù delle domande riconvenzionali sollevate dalla convenuta, contestando tutto quanto dedotto da quest'ultima, eccepiva altresì l'improcedibilità delle stesse per mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria e la nullità dei contratti di subappalto allegati dalla convenuta per violazione di norme imperative.
5. In prima udienza (13.3.2023), sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., lo scrivente rigettava l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'attrice e fissava la successiva udienza al 7.12.2023.
6. In tale data lo scrivente rigettava richiesta di prova per testi articolata da parte attrice in quanto relativa a circostanze non contestate, generiche (con particolare riferimento alle indicazioni temporali) e documentali e la causa veniva rinviata per la decisione e discussione orale al 3.2.2025.
n. 25840/2022 r.g.a.c. Pag. 6 7. Sostituita l'udienza odierna con note scritte, ex art. 127-ter c.p.c., il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
8. Risulta dirimente ai fini del giudizio esaminare preliminarmente l'eccezione sollevata dalla società convenuta giacché idonea a paralizzare le contrapposte pretese attoree.
8.1 L'art. 1656 c.c. discorre che “l'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente”.
Ancora, l'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 in materia di appalti pubblici, che risulta la disciplina applicabile ratione temporis ai contratti di lite datati 2021, dispone che “a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo”.
Inoltre, “l'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub- contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub- contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e
l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7”.
Dal richiamo di queste disposizioni si comprende come l'autorizzazione del committente si palesa come naturalia negotii della disciplina del subappalto.
Ciò assume particolare pregnanza nell'ambito dei lavori pubblici perché le disposizioni speciali previste dal codice dei contratti pubblici
(sia quello vigente all'epoca dei fatti, d.lgs. 50/2016, sia l'attuale d. lgs.
n. 25840/2022 r.g.a.c. Pag. 7 36/2023) sono dettate a cura di interessi pubblicisti che impongono una specifica regolamentazione capace di vincolare l'autonomia privata.
Questo consente di qualificare, secondo l'ormai noto insegnamento dei giudici di legittimità, le norme dettate in materia di appalti pubblici come imperative che conseguentemente comportano, in caso di loro violazione, la nullità ex art. 1418, 1 comma, c.c. del contratto posto in essere (Cass., Sez. Un., 15.3.2022, n. 8472).
Non essendo quindi possibile prescindere dal consenso della stazione appaltante, è necessario ai fini della corretta esecuzione del contratto di subappalto disporre di tale consenso.
Orbene, il contratto di subappalto stipulato tra l'impresa attrice, Pt_1
, e la convenuta, il 3.6.2021 ha ricevuto
[...] Controparte_1
l'autorizzazione da parte della stazione appaltante in data successiva alla stipulazione del contratto (8.7.2021).
La convenuta, data l'importanza del consenso della stazione appaltante intervenuto ex post alla stipulazione, non poteva certamente procedere ai lavori senza tale consenso con la conseguenza che doveva essere informata dell'avvenuta autorizzazione.
Tale obbligo di comunicazione, secondo il disposto dell'art. 105 del d. lgs. n. 50/2016, non poteva che ricadere sull'attrice, essendo l'appaltatore principale obbligato a trasmettere la necessaria documentazione prevista ex lege alla stazione appaltante e conseguentemente ricevere la risposta di quest'ultima.
Su tali doveri di comunicazione la convenuta si duole che essi non siano stati correttamente eseguiti.
Infatti, come si desume dagli atti di causa, parte attrice ha allegato in copia fotostatica una presunta comunicazione dell'autorizzazione della stazione appaltante tramite indirizzo di posta elettronica non certificato
(v. allegati di parte attrice, memoria ex 183 c.p.c. n. 1, e-mail del
9.7.2021 pdf).
Orbene, richiamando gli orientamenti giurisprudenziali sul punto, “in merito al valore da attribuire alle comunicazioni inviate mediante posta elettronica semplice, i principi desumibili dalla legge sono pochi
n. 25840/2022 r.g.a.c. Pag. 8 e semplici, e possono così riassumersi: (a) il messaggio di posta elettronica sottoscritto con firma “semplice” è un documento informatico ai sensi dell'art. 2712 c.c.; (b) se non ne sono contestati la provenienza od il contenuto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate;
c) se ne sono contestati la provenienza od il contenuto, il giudice non può espungere quel documento dal novero delle prove utilizzabili, ma deve valutarlo in una con tutti gli altri elementi disponibili e tenendo conto delle sue caratteristiche intrinseche di sicurezza, integrità, immodificabilità.” (Cass., 18.9.2024, n. 25131).
Sul punto, la convenuta ha contestato di aver ricevuto il messaggio, sostenendo che la comunicazione non le sarebbe mai arrivata.
Inoltre, ha osservato che la predetta comunicazione le sarebbe stata inviata tramite una semplice email, lamentando che l'allegato che certifica il messaggio telematico sia un semplice pdf scansionato e non il documento originale.
Considerando i principi su richiamati, si ritiene plausibile che la comunicazione del consenso della stazione appaltante alla subappaltatrice non sia andata a buon fine.
Infatti, da un lato, l'utilizzo di un messaggio tramite indirizzo di posta elettronica semplice, per di più allegato in copia fotostatica, non garantisce i medesimi crismi di affidabilità di un indirizzo di posta elettronica certificata , non essendo di per sé provate le caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità minime richieste per rendere plausibile che si sia verificato un corretto scambio di comunicazioni.
La conseguenza è che è necessario provare, anche tramite presunzioni semplici, che l'email di riferimento ( sia Email_1
effettivamente utilizzata dal destinatario, magari allegando altri messaggi della stessa posta elettronica non certificata con cui effettuare un confronto oppure che è questo l'indirizzo prescelto per le comunicazioni perché frutto di una precisa prescrizione contrattuale.
Ciò non è avvenuto nonostante parte attorea potesse facilmente dimostrare ciò tramite i “ripetuti solleciti” che ella ha effettuato alla
[...]
(v. atto di citazione, p. 2, § 6). Controparte_1
n. 25840/2022 r.g.a.c. Pag. 9 Inoltre, non si comprende perché l'impresa attrice ha provveduto a comunicare la risoluzione del contratto di subappalto ad un indirizzo di posta elettronica, stavolta certificata, differente
CP (ar.impianti. ), con la conseguenza che essa, pur potendo Em_2
utilizzare tale strumento più affidabile in termini di comunicazione, abbia colposamente scelto uno meno affidabile.
Ugualmente, non vi è prova che la bbia invitato per la consegna Pt_1
dei lavori la ditta non essendo agli atti la convocazione e CP_1
la relativa consegna dei lavori.
Per questi motivi
, stante l'assenza di un inadempimento imputabile della convenuta, vanno disattese le domande attoree di risoluzione e risarcimento del danno.
9. Le domande riconvenzionali sono fondate solo in minima parte.
9.1. Per quanto riguarda i contratti di subappalto stipulati il 9.6.2021, avente ad oggetto la realizzazione di impianti meccanici e impianti idrico-sanitari nell'ambito del cantiere di "ristrutturazione, riqualificazione energetica e ampliamento dei locali dell'edificio scolastico di Barolo", e il 3.6.2021, avente ad oggetto quest'ultimo la realizzazione di impianti meccanici e idrico-sanitari nel cantiere
"Realizzazione di nuova caserma dei carabinieri in località
Annunziata”, si richiamano gli artt. 23 dei rispettivi regolamenti contrattuali (v. allegato di parte convenuta, comparsa di costituzione e risposta, contratto di realizzazione nuova caserma pdf, p. 19 e contratto ristrutturazione riqualificazione energetica pdf, p. 20).
Tali clausole prevedono come condizione sospensiva l'effettivo rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante;
con la conseguenza che non è possibile chiedere una risoluzione di un contratto che non è mai sorto dato il mancato verificarsi dell'evento dedotto in condizione, né la convenuta può avanzare pretese risarcitorie in merito allo stesso.
Infatti, manca la prova relativa all'autorizzazione da parte della stazione appaltante come eccepito dall'attrice.
n. 25840/2022 r.g.a.c. Pag. 10 Tale onere di allegazione spetta alla convenuta ai sensi dell'art. 2697
c.c..
Inoltre, non può essere attribuita all'impresa attrice la responsabilità per la mancata autorizzazione poiché questa è frutto di una decisione discrezionale e tecnica della stazione appaltante.
L'impresa attrice non ha assunto alcun obbligo contrattuale in merito, né la parte convenuta ha fornito elementi che indichino una colpa della stessa per il mancato verificarsi dell'evento.
Per questi motivi
si rigettano le domande riconvenzionali di risoluzione e risarcimento del danno relative ai contratti di subappalto stipulati il
9.6.2021, avente ad oggetto la realizzazione di impianti meccanici e impianti idrico-sanitari nell'ambito del cantiere di "ristrutturazione, riqualificazione energetica e ampliamento dei locali dell'edificio scolastico di Barolo", e il 3.6.2021, avente ad oggetto quest'ultimo la realizzazione di impianti meccanici e idrico-sanitari nel cantiere
"Realizzazione di nuova caserma dei carabinieri in località
Annunziata”.
9.2. Per quanto riguarda il contratto di subappalto stipulato il 3.6.2021
e relativo alla realizzazione di impianti meccanici presso la Nuova Casa della Salute di Venturina Terme nel comune di Campiglia Marina, la convenuta, la mancata comunicazione dell'autorizzazione al subappalto e la mancata consegna dei lavori, per quanto sopra descritto, integra senz'altro un inadempimento grave ed imputabile che giustifica la risoluzione ex art. 1453 ss. c.c..
9.3. Va tuttavia rigettata la relativa domanda risarcitoria.
Difatti, la convenuta, pur non avendo ricevuto una comunicazione ufficiale sull'autorizzazione della stazione appaltante da parte dell'attrice, non ha preso alcuna iniziativa per difendere i propri interessi.
Non ha sollecitato l'appaltatore principale, né ha avviato alcuna comunicazione con la stazione appaltante.
Ne è prova il fatto che la società convenuta si è attivata a difendere le proprie ragioni solamente dopo la richiesta di risoluzione inviata n. 25840/2022 r.g.a.c. Pag. 11 dall'attrice e su invito della stessa alla negoziazione assistita in data
20.4.2022 (v. allegati di parte convenuta, memoria ex art. 183 cpc n. 2, riscontro negoziazione assistita pdf).
Tale situazione è aggravata dalla circostanza che parte convenuta era o avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che l'autorizzazione della stazione appaltante non era stata conferita al momento della stipulazione del contratto visto che secondo la lettera s) delle premesse di fatto al contratto, il subappaltatore era stato informato di tutte le circostanze che potevano influenzare i lavori e secondo il dettato dell'art. 23 del contratto l'autorizzazione era prevista anche come condizione sospensiva (v. allegati di parte attrice, contratto di subappalto del 3.6.21 pdf, pp. 3, 19).
Conseguentemente la convenuta era senz'altro in grado, con un comportamento attivo, di evitare il verificarsi di presunti danni da lei subiti, ex art. 1227 c.c..
10. Restano assorbite le altre questioni.
11. Per quanto concerne le spese di lite, preso atto della reciproca soccombenza, sussistono le condizioni ex art. 92 c.p.c. per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla causa promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) dichiara risolto il contratto di subappalto stipulato dalle parti il
3.6.2021, relativo alla realizzazione di impianti meccanici presso la
Nuova Casa della Salute di Venturina Terme nel comune di Campiglia
Marina, per inadempimento grave ed imputabile dell'attrice;
3) rigetta le altre domande riconvenzionali proposte dalla convenuta;
4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Il Giudice
n. 25840/2022 r.g.a.c. Pag. 12 Dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 25840/2022 r.g.a.c. Pag. 13
11 SEZIONE CIVILE
N. 25840/2022 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, entrambe le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 25840/2022 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 3.2.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 25840 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, P.I. , in persona del legale rapp.te Parte_1 P.IVA_1
p.t., elett.dom.ta in Capodrise, alla via Gaglione 13 presso lo studio dell'avv. Pietro Ferraro che la difende e rappresenta, giusta procura in atti
ATTRICE
E
P. I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rapp.te p.t., elett.dom.ta a San Marcellino al corso Europa n. 337, presso lo studio dell'avv.ti AR Caliendo e Laura Diana che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti
CONVENUTA
Oggetto: Contratto di subappalto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del n. 25840/2022 r.g.a.c. Pag. 2 dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione
(Cass., 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass., 11 maggio 2012, n. 7268; Cass., 15 dicembre 2011, n. 27002).
2. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 5.11.2022,
l'impresa individuale citava in giudizio, dinanzi al sopra Parte_1
intestato Tribunale, al fine di vedersi accogliere le Controparte_1
seguenti richieste:
“1) in via preliminare accertare e dichiarare che tra le parti è stato sottoscritto in data 3.6.2021 un contratto di subappalto;
2) ancora accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della società Controparte_1
3)per l'effetto, per i motivi esposti in premessa, dichiarare la risoluzione del contratto di sub appalto del 3.6.2021 per inadempimento assoluto da parte della società Controparte_1
4) ancora condannare parte convenuta al pagamento, a favore della ditta della somma di Euro 20.240,00 come penale per la Parte_1
mancata esecuzione delle opere previste nel contratto di subappalto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo;
5) ancora ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c. condannare la convenuta inadempiente a risarcire i danni subiti dalla ditta Pt_1
danni che si quantificano nella complessiva somma di Euro
[...]
#5.000,00# o di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di giudizio anche in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi;
n. 25840/2022 r.g.a.c. Pag. 3 6) dichiarare a condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
7) Emettere ogni altro utile provvedimento consequenziale.”.
In particolare, parte attrice fondava le proprie argomentazioni SU un contratto di subappalto stipulato il 3.6.2021 con il Controparte_1
quale prevedeva la realizzazione di impianti meccanici presso la
[...]
di Venturina Terme nel Comune di Campiglia Marina, Controparte_2 dietro corrispettivo di €80.000,00 comprensivi degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Ricevuta l'autorizzazione dell'amministrazione committente, la società convenuta avrebbe dovuto iniziare i lavori il 9.7.2021, lavori che, a parere dell'impresa attrice, non sono mai stati iniziati.
Ciò ha comportato la necessità di affidare la realizzazione di tali opere ad altra società con costi maggiorati.
Pertanto, chiedeva l'avvenuta risoluzione del contratto, il pagamento della penale pattuita di €20.240,00 e la condanna al risarcimento dei danni patiti della somma di €5.000,00, comprensivo delle rivalutazioni e degli interessi dovuti.
3. Si costituiva la convenuta che così concludeva:
“nel merito, accertare e dichiarare infondata la domanda avanzata dalla impresa e dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla Pt_1
alla ditta per i motivi sopra esposti. CP_1 Pt_1
2. Accertare e dichiarare che la non ha mai consegnato le aree Pt_1
alla impresa subappaltatrice che, quindi, non è stata messa in grado di eseguire le lavorazioni subappaltate.
3. Sempre nel merito, accogliere la spiegata domanda riconvenzionale, ed accertare, in relazione ai tre distinti contratti di subappalti stipulati tra la ditta individuale CC AR (P. IVA in persona P.IVA_1
del titolare e legale rapp.te p.t. sig. nato a [...], il 07- Parte_1
12-1960 (C.F. , con sede legale in Marcianise C.F._1
(CE), alla via San Giuliano e la l'inadempimento della CP_1
n. 25840/2022 r.g.a.c. Pag. 4 stessa e per l'effetto dichiararli risolti e per l'effetto, Parte_1
condannare la ditta individuale a risarcire la Parte_1 [...] di tutti i danni patiti nella misura pari ad € 50.000,00 oltre CP_1
IVA per i n.3 contratti di subappalto, rivalutazione monetaria ed interessi a decorrere dalla domanda all'effettivo soddisfo oltre al danno curriculare nella misura pari ad € 4.000,00 per il cantiere
Venturina Terme, € 1.750,00 per il cantiere edificio scolastico di
Barolo, € 6.550,00 per il cantiere nuova caserma dei carabinieri in località Annunziata ovvero nella misura totale di € 12.300,00.
4. In via subordinata: Accertare, in relazione ai tre distinti contratti di appalti stipulati tra la ditta individuale (P. IVA Parte_1
) in persona del titolare e legale rapp.te p.t. sig. P.IVA_1 Pt_1
nato a [...], il [...] (C.F. ,
[...] C.F._1
con sede legale in Marcianise (CE), alla via San Giuliano e la
[...]
che sussiste quantomeno un recesso effettuato dalla e CP_1 Pt_1 per l'effetto condannare la ditta individuale ad Parte_1
indennizzare la dei costi sostenuti e gli utili che avrebbe CP_1 conseguito nella misura pari ad € 50.000,00 oltre IVA per i n.3 contratti di subappalto, oltre IVA, rivalutazione monetaria ed interessi a decorrere dalla domanda all'effettivo sodisfo;
5. Con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al procuratore antistatario”.
La convenuta, in particolare, affermava che l'impresa attrice non aveva mai provveduto ad effettuare la consegna dei lavori a suo favore né aveva mai trasmesso alla stessa l'autorizzazione del subappalto da parte della Stazione appaltante, comportando così l'impossibilità di iniziare i lavori pattuiti contrattualmente.
Inoltre, contestava che l'attrice si era resa inadempiente per il medesimo motivo anche rispetto ad altri due contratti di subappalto.
In primo, stipulato il 9 giugno 2021 avente ad oggetto la realizzazione di impianti meccanici e impianti idrico-sanitari nell'ambito del cantiere di "ristrutturazione, riqualificazione energetica e ampliamento dei locali n. 25840/2022 r.g.a.c. Pag. 5 dell'edificio scolastico di Barolo", per un importo di € 35.000,00, comprensivo degli oneri di sicurezza.
Il secondo, stipulato il 3 giugno 2021, avente ad oggetto la realizzazione di impianti meccanici e idrico-sanitari nel cantiere "Realizzazione di nuova caserma dei carabinieri in località Annunziata", per un importo di € 131.000,00, sempre comprensivo degli oneri di sicurezza.
L'omessa cooperazione da parte dell'attrice ha comportato secondo la convenuta una sua responsabilità che ha causato la perdita di utili di impresa e l'impossibilità di inserire nel proprio curriculum tali lavori con conseguente danno curriculare.
Pertanto, la società convenuta chiedeva il rigetto delle domande attoree per inadempimento dell'attrice e l'accoglimento della domanda riconvenzionale volta ad accertare l'inadempimento dell'impresa attrice per i tre contratti di subappalto, chiedendo la risoluzione degli stessi.
Nello specifico, chiedeva la condanna al risarcimento per danni complessivi pari a € 50.000,00, oltre IVA, rivalutazione e interessi, nonché ulteriore danno curriculare complessivo di € 12.300,00.
In via subordinata, accertato l'eventuale recesso dell'attrice, chiedeva condanna al risarcimento dei costi e degli utili persi, pari anch'essi a
€50.000,00, oltre IVA, rivalutazione monetaria e interessi.
4. L'attrice in virtù delle domande riconvenzionali sollevate dalla convenuta, contestando tutto quanto dedotto da quest'ultima, eccepiva altresì l'improcedibilità delle stesse per mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria e la nullità dei contratti di subappalto allegati dalla convenuta per violazione di norme imperative.
5. In prima udienza (13.3.2023), sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., lo scrivente rigettava l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'attrice e fissava la successiva udienza al 7.12.2023.
6. In tale data lo scrivente rigettava richiesta di prova per testi articolata da parte attrice in quanto relativa a circostanze non contestate, generiche (con particolare riferimento alle indicazioni temporali) e documentali e la causa veniva rinviata per la decisione e discussione orale al 3.2.2025.
n. 25840/2022 r.g.a.c. Pag. 6 7. Sostituita l'udienza odierna con note scritte, ex art. 127-ter c.p.c., il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
8. Risulta dirimente ai fini del giudizio esaminare preliminarmente l'eccezione sollevata dalla società convenuta giacché idonea a paralizzare le contrapposte pretese attoree.
8.1 L'art. 1656 c.c. discorre che “l'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente”.
Ancora, l'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 in materia di appalti pubblici, che risulta la disciplina applicabile ratione temporis ai contratti di lite datati 2021, dispone che “a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo”.
Inoltre, “l'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub- contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub- contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e
l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7”.
Dal richiamo di queste disposizioni si comprende come l'autorizzazione del committente si palesa come naturalia negotii della disciplina del subappalto.
Ciò assume particolare pregnanza nell'ambito dei lavori pubblici perché le disposizioni speciali previste dal codice dei contratti pubblici
(sia quello vigente all'epoca dei fatti, d.lgs. 50/2016, sia l'attuale d. lgs.
n. 25840/2022 r.g.a.c. Pag. 7 36/2023) sono dettate a cura di interessi pubblicisti che impongono una specifica regolamentazione capace di vincolare l'autonomia privata.
Questo consente di qualificare, secondo l'ormai noto insegnamento dei giudici di legittimità, le norme dettate in materia di appalti pubblici come imperative che conseguentemente comportano, in caso di loro violazione, la nullità ex art. 1418, 1 comma, c.c. del contratto posto in essere (Cass., Sez. Un., 15.3.2022, n. 8472).
Non essendo quindi possibile prescindere dal consenso della stazione appaltante, è necessario ai fini della corretta esecuzione del contratto di subappalto disporre di tale consenso.
Orbene, il contratto di subappalto stipulato tra l'impresa attrice, Pt_1
, e la convenuta, il 3.6.2021 ha ricevuto
[...] Controparte_1
l'autorizzazione da parte della stazione appaltante in data successiva alla stipulazione del contratto (8.7.2021).
La convenuta, data l'importanza del consenso della stazione appaltante intervenuto ex post alla stipulazione, non poteva certamente procedere ai lavori senza tale consenso con la conseguenza che doveva essere informata dell'avvenuta autorizzazione.
Tale obbligo di comunicazione, secondo il disposto dell'art. 105 del d. lgs. n. 50/2016, non poteva che ricadere sull'attrice, essendo l'appaltatore principale obbligato a trasmettere la necessaria documentazione prevista ex lege alla stazione appaltante e conseguentemente ricevere la risposta di quest'ultima.
Su tali doveri di comunicazione la convenuta si duole che essi non siano stati correttamente eseguiti.
Infatti, come si desume dagli atti di causa, parte attrice ha allegato in copia fotostatica una presunta comunicazione dell'autorizzazione della stazione appaltante tramite indirizzo di posta elettronica non certificato
(v. allegati di parte attrice, memoria ex 183 c.p.c. n. 1, e-mail del
9.7.2021 pdf).
Orbene, richiamando gli orientamenti giurisprudenziali sul punto, “in merito al valore da attribuire alle comunicazioni inviate mediante posta elettronica semplice, i principi desumibili dalla legge sono pochi
n. 25840/2022 r.g.a.c. Pag. 8 e semplici, e possono così riassumersi: (a) il messaggio di posta elettronica sottoscritto con firma “semplice” è un documento informatico ai sensi dell'art. 2712 c.c.; (b) se non ne sono contestati la provenienza od il contenuto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate;
c) se ne sono contestati la provenienza od il contenuto, il giudice non può espungere quel documento dal novero delle prove utilizzabili, ma deve valutarlo in una con tutti gli altri elementi disponibili e tenendo conto delle sue caratteristiche intrinseche di sicurezza, integrità, immodificabilità.” (Cass., 18.9.2024, n. 25131).
Sul punto, la convenuta ha contestato di aver ricevuto il messaggio, sostenendo che la comunicazione non le sarebbe mai arrivata.
Inoltre, ha osservato che la predetta comunicazione le sarebbe stata inviata tramite una semplice email, lamentando che l'allegato che certifica il messaggio telematico sia un semplice pdf scansionato e non il documento originale.
Considerando i principi su richiamati, si ritiene plausibile che la comunicazione del consenso della stazione appaltante alla subappaltatrice non sia andata a buon fine.
Infatti, da un lato, l'utilizzo di un messaggio tramite indirizzo di posta elettronica semplice, per di più allegato in copia fotostatica, non garantisce i medesimi crismi di affidabilità di un indirizzo di posta elettronica certificata , non essendo di per sé provate le caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità minime richieste per rendere plausibile che si sia verificato un corretto scambio di comunicazioni.
La conseguenza è che è necessario provare, anche tramite presunzioni semplici, che l'email di riferimento ( sia Email_1
effettivamente utilizzata dal destinatario, magari allegando altri messaggi della stessa posta elettronica non certificata con cui effettuare un confronto oppure che è questo l'indirizzo prescelto per le comunicazioni perché frutto di una precisa prescrizione contrattuale.
Ciò non è avvenuto nonostante parte attorea potesse facilmente dimostrare ciò tramite i “ripetuti solleciti” che ella ha effettuato alla
[...]
(v. atto di citazione, p. 2, § 6). Controparte_1
n. 25840/2022 r.g.a.c. Pag. 9 Inoltre, non si comprende perché l'impresa attrice ha provveduto a comunicare la risoluzione del contratto di subappalto ad un indirizzo di posta elettronica, stavolta certificata, differente
CP (ar.impianti. ), con la conseguenza che essa, pur potendo Em_2
utilizzare tale strumento più affidabile in termini di comunicazione, abbia colposamente scelto uno meno affidabile.
Ugualmente, non vi è prova che la bbia invitato per la consegna Pt_1
dei lavori la ditta non essendo agli atti la convocazione e CP_1
la relativa consegna dei lavori.
Per questi motivi
, stante l'assenza di un inadempimento imputabile della convenuta, vanno disattese le domande attoree di risoluzione e risarcimento del danno.
9. Le domande riconvenzionali sono fondate solo in minima parte.
9.1. Per quanto riguarda i contratti di subappalto stipulati il 9.6.2021, avente ad oggetto la realizzazione di impianti meccanici e impianti idrico-sanitari nell'ambito del cantiere di "ristrutturazione, riqualificazione energetica e ampliamento dei locali dell'edificio scolastico di Barolo", e il 3.6.2021, avente ad oggetto quest'ultimo la realizzazione di impianti meccanici e idrico-sanitari nel cantiere
"Realizzazione di nuova caserma dei carabinieri in località
Annunziata”, si richiamano gli artt. 23 dei rispettivi regolamenti contrattuali (v. allegato di parte convenuta, comparsa di costituzione e risposta, contratto di realizzazione nuova caserma pdf, p. 19 e contratto ristrutturazione riqualificazione energetica pdf, p. 20).
Tali clausole prevedono come condizione sospensiva l'effettivo rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante;
con la conseguenza che non è possibile chiedere una risoluzione di un contratto che non è mai sorto dato il mancato verificarsi dell'evento dedotto in condizione, né la convenuta può avanzare pretese risarcitorie in merito allo stesso.
Infatti, manca la prova relativa all'autorizzazione da parte della stazione appaltante come eccepito dall'attrice.
n. 25840/2022 r.g.a.c. Pag. 10 Tale onere di allegazione spetta alla convenuta ai sensi dell'art. 2697
c.c..
Inoltre, non può essere attribuita all'impresa attrice la responsabilità per la mancata autorizzazione poiché questa è frutto di una decisione discrezionale e tecnica della stazione appaltante.
L'impresa attrice non ha assunto alcun obbligo contrattuale in merito, né la parte convenuta ha fornito elementi che indichino una colpa della stessa per il mancato verificarsi dell'evento.
Per questi motivi
si rigettano le domande riconvenzionali di risoluzione e risarcimento del danno relative ai contratti di subappalto stipulati il
9.6.2021, avente ad oggetto la realizzazione di impianti meccanici e impianti idrico-sanitari nell'ambito del cantiere di "ristrutturazione, riqualificazione energetica e ampliamento dei locali dell'edificio scolastico di Barolo", e il 3.6.2021, avente ad oggetto quest'ultimo la realizzazione di impianti meccanici e idrico-sanitari nel cantiere
"Realizzazione di nuova caserma dei carabinieri in località
Annunziata”.
9.2. Per quanto riguarda il contratto di subappalto stipulato il 3.6.2021
e relativo alla realizzazione di impianti meccanici presso la Nuova Casa della Salute di Venturina Terme nel comune di Campiglia Marina, la convenuta, la mancata comunicazione dell'autorizzazione al subappalto e la mancata consegna dei lavori, per quanto sopra descritto, integra senz'altro un inadempimento grave ed imputabile che giustifica la risoluzione ex art. 1453 ss. c.c..
9.3. Va tuttavia rigettata la relativa domanda risarcitoria.
Difatti, la convenuta, pur non avendo ricevuto una comunicazione ufficiale sull'autorizzazione della stazione appaltante da parte dell'attrice, non ha preso alcuna iniziativa per difendere i propri interessi.
Non ha sollecitato l'appaltatore principale, né ha avviato alcuna comunicazione con la stazione appaltante.
Ne è prova il fatto che la società convenuta si è attivata a difendere le proprie ragioni solamente dopo la richiesta di risoluzione inviata n. 25840/2022 r.g.a.c. Pag. 11 dall'attrice e su invito della stessa alla negoziazione assistita in data
20.4.2022 (v. allegati di parte convenuta, memoria ex art. 183 cpc n. 2, riscontro negoziazione assistita pdf).
Tale situazione è aggravata dalla circostanza che parte convenuta era o avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che l'autorizzazione della stazione appaltante non era stata conferita al momento della stipulazione del contratto visto che secondo la lettera s) delle premesse di fatto al contratto, il subappaltatore era stato informato di tutte le circostanze che potevano influenzare i lavori e secondo il dettato dell'art. 23 del contratto l'autorizzazione era prevista anche come condizione sospensiva (v. allegati di parte attrice, contratto di subappalto del 3.6.21 pdf, pp. 3, 19).
Conseguentemente la convenuta era senz'altro in grado, con un comportamento attivo, di evitare il verificarsi di presunti danni da lei subiti, ex art. 1227 c.c..
10. Restano assorbite le altre questioni.
11. Per quanto concerne le spese di lite, preso atto della reciproca soccombenza, sussistono le condizioni ex art. 92 c.p.c. per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla causa promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) dichiara risolto il contratto di subappalto stipulato dalle parti il
3.6.2021, relativo alla realizzazione di impianti meccanici presso la
Nuova Casa della Salute di Venturina Terme nel comune di Campiglia
Marina, per inadempimento grave ed imputabile dell'attrice;
3) rigetta le altre domande riconvenzionali proposte dalla convenuta;
4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Il Giudice
n. 25840/2022 r.g.a.c. Pag. 12 Dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 25840/2022 r.g.a.c. Pag. 13