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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/11/2025, n. 4782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4782 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8849/2025
LA GIUDICE preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (cfr. Cass. n. 37137/2022): preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate da parte ricorrente ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (lettura della sentenza alla presenza delle parti); pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione III CIVILE in persona della giudice dr.ssa Valeria Di Donato nella causa civile iscritta al n. r.g. 8849/2025 promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. Parte_1
, con l'Avv. DIRUTIGLIANO DIEGO P.IVA_1
RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. ) CP_1 P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: restituzione somme pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine del 3 novembre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. ritualmente notificato la ha agito ex Parte_1 art. 2033 c.c. nei confronti della per ottenere la restituzione della somma di € 239.895,69, CP_1 oltre interessi, indebitamente corrisposta in eccesso sul prezzo pattuito in esecuzione dei contratti di subappalto intercorsi tra le parti.
In particolare, ha esposto che:
- con due distinti contratti di subappalto stipulati, rispettivamente, in data 3.7.2023 e 4.9.2023, affidava alla l'esecuzione di un intervento di riqualificazione energetica del Condominio di Via CP_1
Trento 28 – Genova, come da computi metrici allegati ai contratti stessi;
- ciascuno dei due contratti prevedeva un corrispettivo “pari all'ammontare presunto indicato” nel computo metrico “scontato del 18%”, fermo il fatto che, trattandosi di appalto con opere a misura,
l'ammontare definitivo del corrispettivo sarebbe stato determinato dal direttore dei lavori, in funzione delle reali quantità di opere eseguite, incluse eventuali opere extra;
- i contratti prevedevano le modalità e le tempistiche di pagamento stabilendo che un primo versamento, pari al 20% del valore dell'appalto, fosse effettuato contestualmente all'inizio dei lavori e che venissero poi effettuati successivi pagamenti con cadenza mensile in base agli stati di avanzamento lavori, con trattenuta di volta in volta di un importo pari a una quota parte della rata pagata in anticipo;
- le fatture emesse dalla enivano regolarmente saldate, per un ammontare complessivo di € CP_1
887.286,49;
- il 30.7.2024 la Direzione Lavori predisponeva lo stato finale dei lavori, in base al quale, tuttavia, risultavano eseguite opere per un valore complessivo di € 789.500,98, con conseguente diritto della ai sensi degli gli artt. 16 dei contratti di subappalto, di percepire un corrispettivo pari alla CP_1 minor somma di € 647.390,80;
- pertanto, la con lettera dell'11.3.2025 invitava l'Impresa a provvedere al Parte_1 rimborso della somma di € 239.895,69 - pari alla differenza tra l'importo complessivamente percepito
(€ 887.286,49) e l'importo realmente dovuto (€ 647.390,80) - indebitamente percepita in ragione della quantità di lavorazioni svolte;
- la richiesta di rimborso rimaneva senza esito;
tanto premesso, ha dedotto che la si è arricchita senza giustificato motivo, percependo una CP_1 somma maggiore del corrispettivo pattuito rispetto alle opere effettivamente svolte, con conseguente pagina 2 di 6 sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2033 c.c. per la richiesta di restituzione degli importi pagati in buona fede dalla in eccesso. Parte_1
La benché ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita ed è stata dichiarata CP_1 contumace.
***
La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento.
La fattispecie in esame va inquadrata nell'ambito della previsione di cui all'art. 2033 cod. civ.
L'indebito oggettivo si configura, infatti, o quando manchi ab origine una causa giustificativa di un pagamento ovvero quando la stessa sia venuta meno in virtù di eventi successivi che hanno posto nel nulla il rapporto originariamente esistente, così distinguendosi tra condictio indebiti sine causa e condictio ob causam finitam.
“Qualora venga acclarata la mancanza di una "causa adquirendi" - tanto nel caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente - l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo;
è, quindi, la pronuncia dichiarativa o estintiva del giudice, avente portata estintiva del contratto, l'evenienza che priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti e dà fondamento alla domanda del “solvens” di restituzione della prestazione rimasta senza causa”. (cfr.
Cass. n. 14013/2017; n. 2956/2011).
Nella fattispecie in esame, l'assenza di causa è ravvisabile solo rispetto alla somma pagata in eccesso dalla alla a titolo di corrispettivo difformemente dalle Parte_1 CP_1 pattuizioni contrattuali.
Dalla documentazione prodotta risulta, difatti, che tra le parti sono intercorsi due distinti contratti di subappalto per l'esecuzione di un intervento di riqualificazione energetica del Condominio di Via
Trento – Genova. All'art. 3 dei suddetti contratti le parti hanno pattuito che tutte le lavorazioni descritte nei computi metrici allegati e redatti dallo , in qualità di direttore lavori, Controparte_2 sono state affidate a “ ” e che il corrispettivo dovuto “sarà pari all'ammontare presunto CP_3 indicato nell'ALLEGATO 1 scontato del 18%...”; è stato, altresì, specificato che “trattandosi di appalto con opere a misura l'importo finale dei lavori verrà desunto dalla Contabilità Lavori redatta dallo
, in funzione delle reali quantità di opere eseguite…” (doc. n. 1). Controparte_2
In base alle esposte pattuizioni, pertanto, l'ammontare del corrispettivo dovuto per le lavorazioni oggetto di appalto doveva (e deve) essere determinato sulla base dello stato di avanzamento lavori pagina 3 di 6 finale redatto dalla Direzione lavori ( ), sulla base dei computi metrici allegati a Controparte_2 ciascun contratto e della consistenza delle opere effettivamente svolte.
Ciò premesso, dalla documentazione in atti risulta che la ha interamente Parte_1 pagato gli importi risultanti da ciascuna delle fatture emesse da per l'importo CP_1 complessivo di € 887.286,49 e precisamente:
- fattura n. 22/001 del 4.7.2023 di € 85.904,24 e fattura n. 25/001 del 31.07.2023 di € 17.098,18, pagate in data 6.9.2023 (doc. n. 2, 3, 4); - fattura n. 28/001 del 31.8.2023 di € 29.520,00 – cui seguiva l'emissione della nota credito n. 29/001 del 31.08.2023 di € 387,87, pagata in data 6.10.2023 (cfr. doc.
5, 6, 7); - fattura n. 31/001 del 15.09.2023 di € 95.591,24 e fattura n. 32/001 del 29.09.2023 di €
31.744,51, pagate in data 8.11.2023 (cfr. doc. 8, 9, 10); - fattura n. 38/001 del 30.10.2023 di €
143.270,40, fattura n. 39/001 del 30.10.2023 di € 95.514,00 e fattura n. 41/001 del 31.10.2023 di €
518,04, pagate in data 1.12.2023 (cfr. doc. 11, 12, 13, 14); - fattura n. 5/001 del 30.04.2024 di €
40.000,00 (cfr. doc. 15), pagata in data 9.5.2024 (cfr. doc. 16); - fattura n. 37/001 del 19.10.2023 di euro 8.921,75 (cfr. doc. 17), pagata in data 9.11.2023 (cfr. doc. 18); - fattura n. 44/001 del 30.11.2023 di euro 107.256,00 (cfr. doc. 19), pagata in data 7.12.2023 (cfr. doc. 20);- fattura n. 52/001 del
31.12.2023 di euro 102.336,00 (cfr. doc. 21), pagata in data 31.01.2024 (cfr. doc. 22); - fattura n.
15/001 del 15.07.2024 di euro 30.000,00 (cfr. doc. 23), pagata in data 16.07.2024 (cfr. doc. 24); - fattura n. 1/001 del 26.01.2024 di euro 100.000,00 (cfr. doc. 25), pagata con due bonifici in data
19.03.2024 e in data 18.04.2024 (cfr. doc. 26, 27).
Tuttavia, dal SAL del 30.7.2024 timbrato e firmato dal geom. , in qualità di direttore dei CP_2 lavori, risulta che il valore delle opere effettivamente eseguite a tale data, calcolato sulla base dei computi metrici allegati ai contratti, è pari a € 789.500,98 (doc. n. 28). Applicando alla suddetta somma lo sconto previso nei contratti del 18% si ottiene il minor importo di € 647.390,81, pari alla somma effettivamente dovuta alla per l'esecuzione delle lavorazioni svolte come CP_1 contabilizzate dalla Direzione Lavori, in conformità a quanto previsto dagli artt. 3 e 16 dei citati contratti.
Ne consegue che la ha indebitamente percepito, in quanto non dovuta, la maggior CP_1 somma di € 239.895,69, pari alla differenza tra l'importo versato in base alle fatture emesse (€
887.286,49) e l'importo dovuto (€ 647.390,80), in base al valore delle lavorazioni effettivamente eseguite.
Detto importo deve, pertanto, essere restituito alla ricorrente che, assolvendo al proprio onere probatorio, ha dimostrato l'inesistenza della causa giustificativa del pagamento in eccesso non avendo trovato detto pagamento correlazione con le opere eseguite e contabilizzate. (cfr. Cass. n. 30713/2018 pagina 4 di 6 secondo cui nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi).
Ne consegue che la va condannata alla restituzione in favore della CP_1 Parte_1 della somma di € 239.895,69, oltre interessi legali dalla data di messa in mora avvenuta con pec
[...] delll'11.3.2025 (doc. n. 29) (cfr. Cass. n. 9757/2024) alla data di deposito del presente ricorso
(28.4.2025) e interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda al saldo.
Si osserva sul punto che la disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., individua il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento. La norma è stata introdotta al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite: si tratta evidentemente di una disposizione (lato sensu “deflattiva” del contenzioso giudiziario), che ha lo scopo di scoraggiare l'inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità, scopo che prescinde dalla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio e che si pone in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre.
Nel medesimo senso depongono sia la circostanza che si tratta di una disposizione inserita nell'art. 1284 c.c., intitolato «saggio degli interessi», cioè nell'articolo del codice civile che disciplina in linea generale, per tutte le obbligazioni, il tasso legale degli interessi, sia il rilievo che tale articolo non contiene alcuna espressa limitazione di applicabilità delle sue disposizioni a solo alcune categorie di obbligazioni” (cfr. Cass. n. 61/2023).
Non è, invece, dovuta la rivalutazione monetaria, poiché l'obbligazione restitutoria ha natura di debito di valuta (cfr. Cass. n. n. 14289/2018).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore del decisum
(Cass. n. 197/2020) e in base ai parametri minimi di cui al D. M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto della contumacia della parte resistente, della natura delle questioni trattate e della semplicità fattuale della vicenda, con esclusione della fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la in persona del legale CP_1
pagina 5 di 6 rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore della in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di € 239.895,69, oltre interessi legali dall'11.3.2025 al 28.4.2025 e interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda al saldo.
• Condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_1 favore della in persona del legale rappresentante pro tempore, delle Parte_1 spese processuali che liquida in complessivi € 4.217,00, oltre c.u. e marche, rimborso sulle spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e Cpa;
Così deciso in Torino, il 6 novembre 2025
LA GIUDICE
dr.ssa Valeria Di Donato
pagina 6 di 6
LA GIUDICE preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (cfr. Cass. n. 37137/2022): preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate da parte ricorrente ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (lettura della sentenza alla presenza delle parti); pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione III CIVILE in persona della giudice dr.ssa Valeria Di Donato nella causa civile iscritta al n. r.g. 8849/2025 promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. Parte_1
, con l'Avv. DIRUTIGLIANO DIEGO P.IVA_1
RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. ) CP_1 P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: restituzione somme pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine del 3 novembre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. ritualmente notificato la ha agito ex Parte_1 art. 2033 c.c. nei confronti della per ottenere la restituzione della somma di € 239.895,69, CP_1 oltre interessi, indebitamente corrisposta in eccesso sul prezzo pattuito in esecuzione dei contratti di subappalto intercorsi tra le parti.
In particolare, ha esposto che:
- con due distinti contratti di subappalto stipulati, rispettivamente, in data 3.7.2023 e 4.9.2023, affidava alla l'esecuzione di un intervento di riqualificazione energetica del Condominio di Via CP_1
Trento 28 – Genova, come da computi metrici allegati ai contratti stessi;
- ciascuno dei due contratti prevedeva un corrispettivo “pari all'ammontare presunto indicato” nel computo metrico “scontato del 18%”, fermo il fatto che, trattandosi di appalto con opere a misura,
l'ammontare definitivo del corrispettivo sarebbe stato determinato dal direttore dei lavori, in funzione delle reali quantità di opere eseguite, incluse eventuali opere extra;
- i contratti prevedevano le modalità e le tempistiche di pagamento stabilendo che un primo versamento, pari al 20% del valore dell'appalto, fosse effettuato contestualmente all'inizio dei lavori e che venissero poi effettuati successivi pagamenti con cadenza mensile in base agli stati di avanzamento lavori, con trattenuta di volta in volta di un importo pari a una quota parte della rata pagata in anticipo;
- le fatture emesse dalla enivano regolarmente saldate, per un ammontare complessivo di € CP_1
887.286,49;
- il 30.7.2024 la Direzione Lavori predisponeva lo stato finale dei lavori, in base al quale, tuttavia, risultavano eseguite opere per un valore complessivo di € 789.500,98, con conseguente diritto della ai sensi degli gli artt. 16 dei contratti di subappalto, di percepire un corrispettivo pari alla CP_1 minor somma di € 647.390,80;
- pertanto, la con lettera dell'11.3.2025 invitava l'Impresa a provvedere al Parte_1 rimborso della somma di € 239.895,69 - pari alla differenza tra l'importo complessivamente percepito
(€ 887.286,49) e l'importo realmente dovuto (€ 647.390,80) - indebitamente percepita in ragione della quantità di lavorazioni svolte;
- la richiesta di rimborso rimaneva senza esito;
tanto premesso, ha dedotto che la si è arricchita senza giustificato motivo, percependo una CP_1 somma maggiore del corrispettivo pattuito rispetto alle opere effettivamente svolte, con conseguente pagina 2 di 6 sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2033 c.c. per la richiesta di restituzione degli importi pagati in buona fede dalla in eccesso. Parte_1
La benché ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita ed è stata dichiarata CP_1 contumace.
***
La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento.
La fattispecie in esame va inquadrata nell'ambito della previsione di cui all'art. 2033 cod. civ.
L'indebito oggettivo si configura, infatti, o quando manchi ab origine una causa giustificativa di un pagamento ovvero quando la stessa sia venuta meno in virtù di eventi successivi che hanno posto nel nulla il rapporto originariamente esistente, così distinguendosi tra condictio indebiti sine causa e condictio ob causam finitam.
“Qualora venga acclarata la mancanza di una "causa adquirendi" - tanto nel caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente - l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo;
è, quindi, la pronuncia dichiarativa o estintiva del giudice, avente portata estintiva del contratto, l'evenienza che priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti e dà fondamento alla domanda del “solvens” di restituzione della prestazione rimasta senza causa”. (cfr.
Cass. n. 14013/2017; n. 2956/2011).
Nella fattispecie in esame, l'assenza di causa è ravvisabile solo rispetto alla somma pagata in eccesso dalla alla a titolo di corrispettivo difformemente dalle Parte_1 CP_1 pattuizioni contrattuali.
Dalla documentazione prodotta risulta, difatti, che tra le parti sono intercorsi due distinti contratti di subappalto per l'esecuzione di un intervento di riqualificazione energetica del Condominio di Via
Trento – Genova. All'art. 3 dei suddetti contratti le parti hanno pattuito che tutte le lavorazioni descritte nei computi metrici allegati e redatti dallo , in qualità di direttore lavori, Controparte_2 sono state affidate a “ ” e che il corrispettivo dovuto “sarà pari all'ammontare presunto CP_3 indicato nell'ALLEGATO 1 scontato del 18%...”; è stato, altresì, specificato che “trattandosi di appalto con opere a misura l'importo finale dei lavori verrà desunto dalla Contabilità Lavori redatta dallo
, in funzione delle reali quantità di opere eseguite…” (doc. n. 1). Controparte_2
In base alle esposte pattuizioni, pertanto, l'ammontare del corrispettivo dovuto per le lavorazioni oggetto di appalto doveva (e deve) essere determinato sulla base dello stato di avanzamento lavori pagina 3 di 6 finale redatto dalla Direzione lavori ( ), sulla base dei computi metrici allegati a Controparte_2 ciascun contratto e della consistenza delle opere effettivamente svolte.
Ciò premesso, dalla documentazione in atti risulta che la ha interamente Parte_1 pagato gli importi risultanti da ciascuna delle fatture emesse da per l'importo CP_1 complessivo di € 887.286,49 e precisamente:
- fattura n. 22/001 del 4.7.2023 di € 85.904,24 e fattura n. 25/001 del 31.07.2023 di € 17.098,18, pagate in data 6.9.2023 (doc. n. 2, 3, 4); - fattura n. 28/001 del 31.8.2023 di € 29.520,00 – cui seguiva l'emissione della nota credito n. 29/001 del 31.08.2023 di € 387,87, pagata in data 6.10.2023 (cfr. doc.
5, 6, 7); - fattura n. 31/001 del 15.09.2023 di € 95.591,24 e fattura n. 32/001 del 29.09.2023 di €
31.744,51, pagate in data 8.11.2023 (cfr. doc. 8, 9, 10); - fattura n. 38/001 del 30.10.2023 di €
143.270,40, fattura n. 39/001 del 30.10.2023 di € 95.514,00 e fattura n. 41/001 del 31.10.2023 di €
518,04, pagate in data 1.12.2023 (cfr. doc. 11, 12, 13, 14); - fattura n. 5/001 del 30.04.2024 di €
40.000,00 (cfr. doc. 15), pagata in data 9.5.2024 (cfr. doc. 16); - fattura n. 37/001 del 19.10.2023 di euro 8.921,75 (cfr. doc. 17), pagata in data 9.11.2023 (cfr. doc. 18); - fattura n. 44/001 del 30.11.2023 di euro 107.256,00 (cfr. doc. 19), pagata in data 7.12.2023 (cfr. doc. 20);- fattura n. 52/001 del
31.12.2023 di euro 102.336,00 (cfr. doc. 21), pagata in data 31.01.2024 (cfr. doc. 22); - fattura n.
15/001 del 15.07.2024 di euro 30.000,00 (cfr. doc. 23), pagata in data 16.07.2024 (cfr. doc. 24); - fattura n. 1/001 del 26.01.2024 di euro 100.000,00 (cfr. doc. 25), pagata con due bonifici in data
19.03.2024 e in data 18.04.2024 (cfr. doc. 26, 27).
Tuttavia, dal SAL del 30.7.2024 timbrato e firmato dal geom. , in qualità di direttore dei CP_2 lavori, risulta che il valore delle opere effettivamente eseguite a tale data, calcolato sulla base dei computi metrici allegati ai contratti, è pari a € 789.500,98 (doc. n. 28). Applicando alla suddetta somma lo sconto previso nei contratti del 18% si ottiene il minor importo di € 647.390,81, pari alla somma effettivamente dovuta alla per l'esecuzione delle lavorazioni svolte come CP_1 contabilizzate dalla Direzione Lavori, in conformità a quanto previsto dagli artt. 3 e 16 dei citati contratti.
Ne consegue che la ha indebitamente percepito, in quanto non dovuta, la maggior CP_1 somma di € 239.895,69, pari alla differenza tra l'importo versato in base alle fatture emesse (€
887.286,49) e l'importo dovuto (€ 647.390,80), in base al valore delle lavorazioni effettivamente eseguite.
Detto importo deve, pertanto, essere restituito alla ricorrente che, assolvendo al proprio onere probatorio, ha dimostrato l'inesistenza della causa giustificativa del pagamento in eccesso non avendo trovato detto pagamento correlazione con le opere eseguite e contabilizzate. (cfr. Cass. n. 30713/2018 pagina 4 di 6 secondo cui nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi).
Ne consegue che la va condannata alla restituzione in favore della CP_1 Parte_1 della somma di € 239.895,69, oltre interessi legali dalla data di messa in mora avvenuta con pec
[...] delll'11.3.2025 (doc. n. 29) (cfr. Cass. n. 9757/2024) alla data di deposito del presente ricorso
(28.4.2025) e interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda al saldo.
Si osserva sul punto che la disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., individua il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento. La norma è stata introdotta al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite: si tratta evidentemente di una disposizione (lato sensu “deflattiva” del contenzioso giudiziario), che ha lo scopo di scoraggiare l'inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità, scopo che prescinde dalla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio e che si pone in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre.
Nel medesimo senso depongono sia la circostanza che si tratta di una disposizione inserita nell'art. 1284 c.c., intitolato «saggio degli interessi», cioè nell'articolo del codice civile che disciplina in linea generale, per tutte le obbligazioni, il tasso legale degli interessi, sia il rilievo che tale articolo non contiene alcuna espressa limitazione di applicabilità delle sue disposizioni a solo alcune categorie di obbligazioni” (cfr. Cass. n. 61/2023).
Non è, invece, dovuta la rivalutazione monetaria, poiché l'obbligazione restitutoria ha natura di debito di valuta (cfr. Cass. n. n. 14289/2018).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore del decisum
(Cass. n. 197/2020) e in base ai parametri minimi di cui al D. M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto della contumacia della parte resistente, della natura delle questioni trattate e della semplicità fattuale della vicenda, con esclusione della fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la in persona del legale CP_1
pagina 5 di 6 rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore della in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di € 239.895,69, oltre interessi legali dall'11.3.2025 al 28.4.2025 e interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda al saldo.
• Condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_1 favore della in persona del legale rappresentante pro tempore, delle Parte_1 spese processuali che liquida in complessivi € 4.217,00, oltre c.u. e marche, rimborso sulle spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e Cpa;
Così deciso in Torino, il 6 novembre 2025
LA GIUDICE
dr.ssa Valeria Di Donato
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