Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 14/03/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1171/2023 R.G.
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, in esito alla scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter cpc per il deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe,
tra
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe De Parte_1 C.F._1
Luca ( ) C.F._2
- ricorrente -
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Anna Fasanella (C.F. C.F._3
- resistente -
e
(C.F. , rappresentata e difesa ai sensi dell'art. 72 del Controparte_2 P.IVA_2
d.lgs. 300/1999 e 20 dpr 107/2001 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro (C.F.
) P.IVA_3
- terza chiamata -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1
1.1. – Con ricorso depositato il 16.10.2023, ha proposto opposizione Parte_1
avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476202300000200000 (ricevuta il
26.8.2023) emessa dall (di seguito , per Controparte_1 CP_3
Con credito dell (di seguito ), chiedendo di dichiararne la nullità in Controparte_2
quanto contenente un codice fiscale ) diverso da quello identificativo della C.F._4
destinataria, riportato anche nella cartella di pagamento presupposta n. 0342018001662254000.
1.2. – Si è costituita l che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva CP_3
(sostenendo che l'asserito errore dedotto sarebbe imputabile all'ente creditore) e comunque l'irrilevanza di quello che eventualmente sarebbe un mero errore materiale.
Con 1.3. – Si è costituito chiamata in causa da chiedendo di rigettare l'opposizione CP_3
in quanto fino alla data del 21.1.2019 il codice fiscale identificato dall'opponente era effettivamente quello indicato nel ruolo consegnato ad ). CP_3 C.F._4
2.1. – L'opposizione è infondata.
In mancanza di specifica contestazione da parte dell'opponente, deve ritenersi provato ex art. 115 cpc che fino al 21.1.2019 il codice fiscale di era Parte_1
, come riportato nella cartella di pagamento. C.F._4
La circostanza che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria riporti l'indirizzo
(incontestato dell'opponente) e che si riferisca alla cartella di pagamento notificata dalla Pt_1
e non opposta dalla medesima, riportando il medesimo codice fiscale della predetta cartella, ancorché non più attuale dal 21.1.2019, rende inequivoca l'identificazione della destinataria nell'odierna opponente, la quale, del resto, nulla ha obiettato in merito alla effettiva titolarità
Con passiva del credito di oggetto dell'atto opposto.
Resta, quindi, un mero errore formale che, attenendo al quomodo dell'esecuzione, doveva essere fatto valere nel termine di decadenza di 20 gironi, previsto dall'art. 617, 1° comma, cpc, dalla ricezione dell'avviso preventivo di iscrizione ipotecaria opposto.
Del resto, analogo errore formale (avente ad oggetto la terza lettera del codice fiscale dell'opponente) presenta l'intestazione dell'atto di opposizione senza porre concreti e ragionevoli dubbi sulla identificazione della e, quindi, senza alcuna conseguenze in ordine alla Pt_1
validità ed ammissibilità del ricorso proposto.
2.2. – La sussistenza dell'errore formale dedotto giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione, compensando le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 14 marzo 2024
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
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