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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 15/04/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1922/2024
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Paola Costa Presidente dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1922/2024 promossa da:
(c.f. ), nato a [...], il giorno AR C.F._1
11.11.1946, residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Antonio Favruzzo
ricorrente
contro
, nata a [...] il [...] e residente a [...]al Tagliamento P_
(VE) via Conciliazione n. 115/B, rappresentata e difesa dall'avv. Denisa Pitton
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso) rimessa in decisione nell'udienza del giorno 25/2/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
1 Parte ricorrente, come da ricorso introduttivo, e chiede altresì la condanna di controparte per responsabilità aggravata alla luce del rifiuto della proposta conciliativa odierna.
Conclusioni di cui al ricorso:
“l'Ill.mo Tribunale adito, tenuto conto di quanto qui esposto, voglia modificare le condizioni del divorzio tra gli ex coniugi, disponendo come segue:
NEL MERITO:
1) che la IG.ra restituisca al IG. i beni di cui si è P_ AR ingiustamente arricchita grazie al matrimonio con quest'ultimo, ovvero gli corrisponda
l'equivalente in denaro;
2) che l'assegno di divorzio a carico della IG.ra ed in favore del ricorrente sia P_
aumentato ad euro 2.000 mensili (o al diverso importo ritenuto congruo), in considerazione del mutare dei presupposti per cui il medesimo era stato concesso, per le ragioni tutte esposte. Vinte le spese di giudizio. Vengono, altresì, invocati tutti i provvedimenti temporanei e urgenti che l'Ill.mo
Giudicante riterrà opportuni in favore del ricorrente (che è in strada).
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede la testimonianza della IG.ra , residente ad MB (Germania), Testimone_1
Friedrich-Legahn Straße 19, sui seguenti capitoli:
1. Vero che: «Durante il suo matrimonio con la
IG.ra , si è trovato spesso in uno stato di alterazione psico- P_ AR fisica, al punto da non riuscire più a reggersi in piedi».
2. Vero che: «Nel periodo suddetto c'ero io
a sorreggere anche in spiaggia, perché egli aveva delle grosse difficoltà a AR camminare».
3. Vero che: «Quando ha cessato di convivere con l'ex moglie AR
, la suddetta alterazione psico-fisica è cessata». Inoltre, si chiede, altresì, la P_ testimonianza dell'Arch. , c.f. con studio a Testimone_2 C.F._2
Pertegada (UD), Via del Molo, n. 6, sui capitoli di seguito indicati:
4. Vero che: «Fui io a procedere con DOCFA e a seguire la relativa procedura in relazione alle due unità immobiliari site in San Michele al Tagliamento, frazione Cesarolo, Via Conciliazione, n. 115/B, dove in costanza di matrimonio abitavano il IG. e la IG.ra , rispettivamente AR P_
ricorrente e resistente nella presente causa».
5. Vero che: «A seguito della procedura da me curata in relazione alle due predette unità abitative, le stesse sono risultate ufficialmente come un'abitazione unica;
si trattava, però, pur sempre di due abitazioni distinte e il tramezzo che
2 permetteva di comunicare tra le stesse era stato chiuso».
6. Vero che: «Per anni la IG.ra P_
ha approfittato e cercato di trarre vantaggio della predetta unificazione apparente, anche
[...]
a discapito dell'ex marito .” AR
Parte resistente, come da comparsa di costituzione e pertanto:
“Nel merito
Rigettare le domande del ricorrente in quanto inammissibili e infondate per le causali di cui in narrativa con vittoria di spese tenuto conto che la sig.ra ha presentato istanza di ammissione P_
al pss.
In via riconvenzionale
Ogni diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, a modifica della sentenza n.
573/2020 del Tribunale di Pordenone accertare e dichiarare il peggioramento delle condizioni personali e reddituali della sig.ra e conseguentemente revocare l'obbligo per la stessa di P_ versare all'ex marito la somma di € 200,00 mensili a titolo di assegno di divorzio AR con decorrenza da dicembre 2024; in subordine, tenuto conto di quanto sopra, ridurre l'importo dell'assegno di divorzio eventualmente dovuto sempre con decorrenza da dicembre 2024; in ogni caso con vittoria di spese tenuto conto che la sig.ra ha presentato istanza di ammissione al P_
pss.
In via istruttoria
Si depositano, oltre al ricorso e decreto notificati, i seguenti documenti: 1) Istanza di ammissione al pss dd. 9.12.24; 2) Sentenza Tribunale di Pordenone n. 356/18; 3) Sentenza Corte Appello Trieste
n. 750/2018; 4) Attestazione passaggio in giudicato sentenza n. 750/2018 Corte Appello Trieste;
5)
Sentenze di condanna di 6) Richiesta di danni immobile e perizia di stima;
7) AR
Documento denominato contratto d'affitto dd. 15/01/2018 e elenco documenti depositati da Pt_1
nel proc. pen. n. 2134/21 rgnr Udine;
8) Documentazione pensione tedesca
[...] AR
9) e/c conto corrente tedesco 10) decreto Presidente Corte Appello Trieste dd. AR
22/7/22; 11) certificazione centro per l'impiego relativa a;
12) documentazione P_
medica relativa a;
13) documentazione relativa a cessazione contratto di locazione di P_
; 14) 730/2024 di;
15) 730/2023 di;
16) 730/2022 di P_ P_ P_ P_
; 17) e/c conto corrente ultimi tre anni;
18) documenti autovettura di
[...] P_ P_
; 19) Bollette e pagamenti vari di . Si ribadisce l'inammissibilità con
[...] P_
3 opposizione all'acquisizione ed utilizzazione dei documenti prodotti dal ricorrente n. 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29 in quanto relativi a circostanze precedenti al divorzio e non rilevanti in sede di modifica. Si ribadisce l'inammissibilità e l'opposizione all'ammissione della prova per testi richiesta dal ricorrente (capitoli da 1 a 6) in quanto relativa a circostanze precedenti al divorzio e non rilevanti in sede di modifica. Si chiede che il Giudice ordini a di depositare copia degli estratti conto dei conti correnti italiani e tedeschi AR
a lui intestati e/o cointestati degli ultimi tre anni, copia della documentazione relativa alle pensioni italiana e tedesca percepite, copia di eventuali somme percepite dall'ente assistenziale tedesco, copia della documentazione relativa all'autovettura di proprietà e/o in uso. Si chiede che il Giudice disponga approfondite indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita di Pt_1
valendosi della polizia tributaria. Si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti
[...] capitoli di prova: 1) Vero che ha riconsegnato l'immobile condotto in locazione Persona_1
sito in NA via A. Ristori n. 14 alla proprietaria sig.ra a luglio 2024 dopo la P_
cessazione del contratto di locazione? Teste 2) Vero che la foto che si rammostra Persona_1
è relativa all'immobile di cui al punto 1 in attesa di essere locato? Teste ” Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23/10/24, ha proposto due domande nei AR
confronti della ex moglie chiedendo, in primo luogo, la restituzione dei beni di cui P_ la ex moglie si era “ingiustamente arricchita grazie al matrimonio”, o del loro equivalente monetario, in secondo luogo, la modificazione delle condizioni del divorzio dichiarato dal Tribunale di Pordenone con sentenza n.537/2020, confermata dalla Corte d'Appello di Trieste con sentenza n.98/2022, con aumento da 200 a 2.000 euro (o al diverso importo ritenuto congruo) dell'assegno di divorzio stabilito in suo favore.
In sintesi, a fondamento della prima richiesta il ricorrente ha allegato e dedotto che, essendosi venuto a trovare, durante la vita matrimoniale, “in stato di grave inferiorità psico-fisica … a causa delle sostanze che, a sua insaputa, gli somministrava in continuazione …”, in buona P_
fede le aveva trasferito tutti suoi beni, beneficiandola di un arricchimento senza causa. In particolare, nel ricorso si è sostenuto che l'attuale abitazione della parte resistente, formalmente unica ma costituita da due unità abitative fittiziamente riunite con procedura di modificazione catastale richiesta dello stesso ricorrente “contro il proprio interesse”, era stata acquistata da
4 con denaro fornitole dallo stesso , proveniente dalla successione paterna. P_ Pt_1
Analogamente, il ricorrente ha allegato di aver pagato il prezzo versato dalla ex moglie per acquistare la nuda proprietà di un altro appartamento, poi consolidatasi con l'usufrutto a seguito del decesso dell'usufruttuaria.
Con riferimento alla seconda domanda, sono state rappresentate l'età avanzata, la totale invalidità e le sempre più precarie condizioni di salute del richiedente, con il conseguente aumento dei costi per le cure, ma anche la falsità di “… discorsi e dichiarazioni …” su cui era stato fondato lo scioglimento del matrimonio. In aggiunta, il ricorrente ha dedotto, a fronte delle capacità e dei redditi della controparte, il peggioramento delle proprie condizioni economiche, per il mancato versamento dell'assegno di divorzio da parte dell'ex moglie e per il recente aumento del canone mensile per la locazione dell'abitazione in cui aveva dovuto trasferirsi dopo essere stato cacciato di casa nell'anno 2018.
2. Si è ritualmente costituita contestando integralmente le domande di controparte. P_
In via pregiudiziale, la resistente ha eccepito l'inammissibilità della prima domanda, sia per violazione del ne bis in idem, essendo già stata decisa con sentenza 356/2018 del Tribunale di
Pordenone, confermata dalla sentenza n.750/2018 della Corte d'Appello di Trieste e passata in giudicato, sia perché, essendo sottoposta la domanda al rito ordinario, andrebbe escluso il simultaneus processus tra le due azioni, in quanto soggette a riti diversi ed essendo legate da semplice connessione soggettiva e non da connessione qualificata.
Con riferimento alla domanda di modifica dell'assegno divorzile, ha innanzitutto P_
sostenuto che le gran parte degli elementi di fatto posti a fondamento della pretesa sarebbero preesistenti alla sentenza di divorzio e quindi non potrebbero essere considerati in questa sede. Gli ulteriori argomenti proposti nel ricorso sono stati puntualmente contestati nella comparsa di costituzione e risposta. In primo luogo, è stato eccepito il difetto di prova del preteso aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente, comunque ritenuto non incidente sulle condizioni economico-patrimoniali della parte e quindi giudicato irrilevante ai fini della misura dell'assegno. ha anche sostenuto che l'omesso versamento da parte sua dell'assegno di divorzio, P_
peraltro anch'esso ritenuto irrilevante nel presente giudizio in quanto non incidente sulla misura del contributo, sarebbe dipeso da causa incolpevole e sarebbe comunque compensato dai propri
5 maggiori crediti nei confronti dell'ex marito. Infine, la resistente ha analiticamente contestato l'asserito peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente, anche sotto questo profilo sostenendone il difetto di prova idonea, essendo in particolare di dubbia attendibilità e comunque irrilevanti i documenti relativi al contratto di locazione, i quali, in ogni caso, non attesterebbero, anche in ipotesi fossero ritenuti attendibili, un significativo aumento dei costi di locazione, tale da incidere sulle condizioni economiche complessive della controparte.
In via riconvenzionale, parte resistente ha richiesto la revoca o la riduzione dell'assegno di divorzio posto a suo carico, con decorrenza da dicembre 2024, per il sopravvenuto peggioramento delle proprie condizioni economiche in conseguenza delle minori entrate reddituali di origine lavorativa e della cessazione del reddito da locazione.
3. Con lo scambio delle memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c. le parti hanno replicato alle difese avversarie e hanno integrato le rispettive produzioni documentali e istanze istruttorie.
Nell'udienza di comparizione, preso atto dell'impossibilità di un accordo conciliativo, ritenute inammissibili e/o irrilevanti le richieste di prova testimoniale, la causa, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione è stata rimessa in decisione ex art. 473-bis.22 ult. co. c.p.c.
4. La prima domanda della parte ricorrente non può essere accolta, perché proposta in violazione del principio del ne bis in idem, ponendosi in contrasto con il giudicato esterno costituito dalle sentenze n.356/18 del Tribunale di Pordenone e n.750/18 della Corte d'Appello di Trieste, di cui è stato documentato il passaggio in giudicato (doc.4 allegato alla comparsa di costituzione di parte resistente). Nell'ambito della precedente causa, introdotta da per ottenere la P_ restituzione dell'immobile di San Michele al Tagliamento (VE) di cui si discute anche nel presente giudizio, aveva agito in via riconvenzionale per “... ottenere, in via alternativa o AR
subordinata, il riconoscimento che l'immobile era intestato fittiziamente alla ex moglie mentre lui era il reale titolare, o la restituzione della somma data per l'acquisto dell'immobile, o la revocazione per ingratitudine della donazione indiretta dell'immobile ...” (sentenza Tribunale di
Pordenone, pag.4). Il giudice, in quella sede, aveva rigettato la domanda riconvenzionale del convenuto, rilevando l'ipotesi della donazione indiretta del bene e il mancato assolvimento dell'onere della prova circa i presupposti per la revoca dell'atto di liberalità, o per la restituzione
6 della somma (in entrambe le ipotesi alternative formulate dalla parte, di qualificazione della dazione quale prestito o quale ingiusto arricchimento). La Corte d'Appello aveva pienamente confermato la sentenza, condividendone gli argomenti e ritenendo infondati i motivi di impugnazione.
Non resta che prendere atto dell'esistenza del giudicato esterno, essendo identici, oltre alle parti e alle domande, anche i motivi posti a fondamento delle richieste restitutorie, dovendosi escludere che gli unici elementi sopravvenuti al formarsi del giudicato, costituiti da alcune pronunce penali coinvolgenti le parti ma relative a tutt'altri profili dei loro rapporti, rappresentino nuovi fatti costitutivi delle pretese del ricorrente. Se è vero che, nelle conclusioni formali assunte dall'odierno ricorrente, non è stato specificato l'oggetto della pretesa restitutoria, essendo stati menzionati genericamente “i beni di cui (n.d.r. parte resistente) si è ingiustamente arricchita”, ciò non deve far pensare che non coincidano le domande proposte nei due processi, perché nel ricorso qui in esame il ricorrente ha fatto inequivoco riferimento al medesimo immobile di San Michele al Tagliamento
(VE) già oggetto del primo processo. Tale immobile costituisce propriamente anche l'oggetto della pretesa restitutoria in questo giudizio, dovendosi escludere che essa comprenda anche l'altro appartamento di NA, cui è stato fatto un cenno così generico, nemmeno accompagnato da allegazioni o prove circa un'eventuale ipotetica simulazione della vendita (peraltro risalente all'anno 2007 e quindi ampiamente anteriore rispetto al divorzio) o circa l'esistenza di una donazione indiretta, che se la domanda dovesse considerarsi comprensiva anche di questo ulteriore bene sarebbe totalmente indeterminata.
In conclusione, l'eccezione pregiudiziale posta dalla parte resistente è fondata e, quale ragione più liquida, consente di prescindere dalla seconda questione posta anch'essa in via preliminare, relativa alla eccepita inammissibilità della domanda per non esserle applicabile, in assenza di connessione qualificata con la domanda di modifica delle condizioni di divorzio, il rito ex art. 473-bis e ss.
c.p.c., questione che avrebbe dovuto essere affrontata anche tenendo conto delle recenti modifiche introdotte con il D.L.vo 164/2024.
5. Entrambe le parti hanno chiesto la modifica dell'assegno di divorzio, il ricorrente domandandone un significativo aumento (del 1.000%), la resistente domandandone la revoca o la riduzione.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “La revisione dell'assegno divorzile richiede la presenza di "giustificati motivi" e impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa
7 modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali. Ove, pertanto, le ragioni invocate per la revisione siano tali da giustificare la revoca o la riduzione dell'assegno divorzile, è indispensabile accertare con rigore l'effettività dei mutamenti e verificare l'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi” (Cass. 354/2023).
5.1. Alla luce del principio che precede, non possono essere considerate, ai fini dell'eventuale modifica, alcune delle circostanze invocate dalla parte ricorrente, in quanto preesistenti al divorzio.
Lo squilibrio patrimoniale determinatosi per effetto delle elargizioni fatte dal marito in costanza di matrimonio ne aveva preceduto lo scioglimento. Analogamente, quando era stata emessa la pronuncia, nell'ottobre dell'anno 2020, era noto che era stato allontanato da casa AR
due anni prima. Inoltre, già in quella sede il Tribunale aveva considerato le limitate risorse reddituali dell'odierno ricorrente, in quanto titolare “… di un modesto trattamento pensionistico
…”.
Anche lo “stalking giudiziario” del quale il ricorrente sarebbe stato vittima a cause delle plurime e asseritamente infondate iniziative della ex moglie, invocato in questo giudizio, risalirebbe a epoca antecedente al divorzio. In ogni caso, si tratterebbe di circostanza non incidente sull'equilibrio economico-patrimoniale tra gli ex coniugi. Analogamente, sarebbero irrilevanti sulla misura dell'assegno anche i fatti di rilievo penale denunciati da ad eccezione del reato di AR
violazione degli obblighi di assistenza familiare, di cui si dirà più avanti.
Tolto il campo dalle circostanze ininfluenti nel giudizio cui si è chiamati in questa sede, restano da analizzare i fatti allegati che, essendo sopravvenuti, potrebbero astrattamente rilevare.
Il primo è l'asserito peggioramento delle condizioni di salute. Si tratta, però, di circostanza che non
è dimostrata, perché il certificato medico depositato a tal fine fotografa le condizioni attuali di salute, ma non le mette in relazione con quelle esistenti al momento della pronuncia del divorzio. In ogni caso, anche se per denegata ipotesi si trattasse di una condizione soggettiva nuova e sopravvenuta, non ne sarebbe dimostrata l'incidenza economica negativa. Anche sotto questo profilo, infatti, non si sarebbe trattato solo di dimostrare i costi da sostenere per le cure e l'assistenza, ma di provare l'incremento di tali costi rispetto all'epoca dello scioglimento del matrimonio, aumento che nemmeno è stato specificamente dedotto, tantomeno provato.
8 In secondo luogo, secondo la tesi sostenuta nel ricorso, il peggioramento delle condizioni economiche di dipenderebbe dall'omesso versamento dell'assegno di divorzio in AR
suo favore e dall'aumento del canone di locazione della propria abitazione.
Certamente la mancata percezione delle somme dovute a titolo di assegno divorzile può aver determinato delle difficoltà economiche nel beneficiario, così come potrebbe giustificare iniziative esecutive. In aggiunta, ci si potrebbe anche chiedere se la reiterazione delle omissioni “… per un elevato numero di mensilità …” (così la sentenza penale di condanna di data 29/2/24), nemmeno contestata dalla parte resistente, proprio perché prolungatasi per un periodo di tempo significativo
(il capo d'imputazione riporta la consumazione del reato da ottobre 2020, con permanenza in atto), abbia contribuito ad aggravare lo squilibrio economico tra gli ex coniugi, incidendo sulla situazione considerata dalla pronuncia di divorzio. La risposta è negativa. L'omesso versamento dell'assegno non ha consentito di porre rimedio alle necessità assistenziali e perequative che già erano state individuate e considerate dal giudice del divorzio. In sostanza, la situazione è rimasta quella che aveva preceduto la statuizione dell'assegno divorzile. L'inadempimento giustifica la pretesa di pagamento e di recupero del pregresso, ma non rivela un aggravamento dello squilibrio tra i coniugi tale da determinare un aumento dell'assegno, quanto semmai un prolungamento di tale squilibrio, al quale il versamento dell'assegno avrebbe posto almeno parziale rimedio.
Con riferimento al canone di locazione, sono state prodotte due diverse versioni di un contratto di locazione in lingua tedesca (doc. 29 e 30), non registrato, riferito all'immobile dove il ricorrente risulta risiedere (doc. 31). Il primo dei due contratti, datato 15/11/2019, per quanto è dato di capire, riporta un canone di 350 euro, che nel secondo documento, datato 1/8/2024, è elevato a 400 euro. A questo proposito, bisogna considerare che, nella sentenza di divorzio, il Tribunale di Pordenone aveva rilevato l'assenza di elementi documentali in grado di provare i costi di locazione. Il primo dei due contratti, in effetti, sarebbe sopravvenuto alla pronuncia di primo grado, ma avrebbe potuto rilevare in secondo grado. Senonché la Corte d'Appello non aveva considerato i costi della locazione, dando atto, all'esito delle indagini disposte, che dopo il divorzio da AR
aveva convissuto nella nuova abitazione di residenza con la proprietaria P_ dell'immobile, che era stata la sua prima moglie.
L'insieme delle circostanze evidenziate rende evidente che il dedotto aumento del canone di locazione non può rilevare nel giudizio circa la modifica dell'assegno divorzile, per più ordini di
9 motivi. Innanzitutto, è risultato che già in sede di divorzio, pur essendo astrattamente disponibile il documento relativo alla locazione, il relativo costo non aveva avuto alcun rilievo nella valutazione dei giudici di secondo grado, per cui nemmeno l'eventuale aumento di tale costo dovrebbe incidere sulla richiesta modifica della precedente statuizione. In ogni caso, non è stata fornita prova sufficiente di tale aumento del costo, perché il ricorrente avrebbe dovuto fornire la prova non tanto dell'esistenza del contratto, quanto piuttosto, anche per i rapporti soggettivi peculiari con il locatore, del pagamento dei canoni, cosa che ha omesso di fare, non avendo allegato alcuna pezza giustificativa. Infine, se anche per denegata ipotesi potesse ritenersi provato l'effettivo pagamento del nuovo canone, si tratterebbe di aumento contenuto in 50 euro mensili, quindi non incidente sull'equilibrio complessivo realizzato con la sentenza di divorzio.
Da ultimo, si deve considerare che è gravemente carente la produzione documentale di Pt_1
ex art. 473-bis.12 comma 3 c.p.c., il che, per quanto previsto dall'art. 473-bis.18 c.p.c., è
[...]
valutabile, ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.c., quale argomento di prova contrario alle pretese del ricorrente.
5.2. Non può essere accolta nemmeno la domanda di revoca o di riduzione dell'assegno divorzile, formulata dalla resistente P_
La richiesta è stata giustificata, a fronte della costanza delle spese per i bisogni primari, con la riduzione dei redditi da lavoro e con la temporanea perdita, in attesa dell'individuazione di un nuovo affidabile conduttore, dell'entrata derivante dalla locazione dell'immobile di NA (UD).
Procedendo da quest'ultima, non c'è prova, essendo inidoneo a tal fine il doc. 13 depositato dalla parte e risultando ancora nell'ultimo e/c allegato l'accredito per “affitto mensile”, del venir meno del reddito da locazione, del quale, in ogni caso, è stata dedotta la sola momentanea sospensione, per cui non è stata allegata l'eventuale ipotetica perdita definitiva della fonte reddituale, che va conseguentemente considerata nella comparazione delle situazioni economiche delle parti.
Quanto ai redditi lavorativi, si deve considerare che le ultime tre dichiarazioni prodotte sono sostanzialmente omogenee, anzi attestando la più recente un aumento della relativa voce reddituale rispetto alle due precedenti, per cui i documenti non rivelano un recente peggioramento delle condizioni economiche della parte. Né la revoca può essere giustificata, come preteso dalla resistente, sulla asserita modifica dei presupposti di fatto considerati nel momento in cui era stato
10 statuito, in sede di divorzio, l'obbligo di corrispondere l'assegno, poiché il Tribunale, a ben vedere, in quella sede non aveva fatto alcun riferimento ai dati delle dichiarazioni fiscali o ad altri documenti attestanti formalmente le entrate da lavoro, ma alla generica capacità reddituale da lavoro del coniuge obbligato, quantificata nella misura di euro 1.000 mensili, capacità che, in assenza di prova contraria della parte, non è stato accertato essere venuta meno.
6. L'integrale rigetto di tutte le domande delle parti comporta la reciproca soccombenza e la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- rigetta integralmente le domande proposte dalla parte ricorrente AR
- rigetta la domanda proposta in via riconvenzionale dalla parte resistente P_
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 15/4/25
Il Presidente
dr.ssa Maria Paola Costa
Il Giudice relatore dott. Giorgio Cozzarini
11
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Paola Costa Presidente dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1922/2024 promossa da:
(c.f. ), nato a [...], il giorno AR C.F._1
11.11.1946, residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Antonio Favruzzo
ricorrente
contro
, nata a [...] il [...] e residente a [...]al Tagliamento P_
(VE) via Conciliazione n. 115/B, rappresentata e difesa dall'avv. Denisa Pitton
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso) rimessa in decisione nell'udienza del giorno 25/2/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
1 Parte ricorrente, come da ricorso introduttivo, e chiede altresì la condanna di controparte per responsabilità aggravata alla luce del rifiuto della proposta conciliativa odierna.
Conclusioni di cui al ricorso:
“l'Ill.mo Tribunale adito, tenuto conto di quanto qui esposto, voglia modificare le condizioni del divorzio tra gli ex coniugi, disponendo come segue:
NEL MERITO:
1) che la IG.ra restituisca al IG. i beni di cui si è P_ AR ingiustamente arricchita grazie al matrimonio con quest'ultimo, ovvero gli corrisponda
l'equivalente in denaro;
2) che l'assegno di divorzio a carico della IG.ra ed in favore del ricorrente sia P_
aumentato ad euro 2.000 mensili (o al diverso importo ritenuto congruo), in considerazione del mutare dei presupposti per cui il medesimo era stato concesso, per le ragioni tutte esposte. Vinte le spese di giudizio. Vengono, altresì, invocati tutti i provvedimenti temporanei e urgenti che l'Ill.mo
Giudicante riterrà opportuni in favore del ricorrente (che è in strada).
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede la testimonianza della IG.ra , residente ad MB (Germania), Testimone_1
Friedrich-Legahn Straße 19, sui seguenti capitoli:
1. Vero che: «Durante il suo matrimonio con la
IG.ra , si è trovato spesso in uno stato di alterazione psico- P_ AR fisica, al punto da non riuscire più a reggersi in piedi».
2. Vero che: «Nel periodo suddetto c'ero io
a sorreggere anche in spiaggia, perché egli aveva delle grosse difficoltà a AR camminare».
3. Vero che: «Quando ha cessato di convivere con l'ex moglie AR
, la suddetta alterazione psico-fisica è cessata». Inoltre, si chiede, altresì, la P_ testimonianza dell'Arch. , c.f. con studio a Testimone_2 C.F._2
Pertegada (UD), Via del Molo, n. 6, sui capitoli di seguito indicati:
4. Vero che: «Fui io a procedere con DOCFA e a seguire la relativa procedura in relazione alle due unità immobiliari site in San Michele al Tagliamento, frazione Cesarolo, Via Conciliazione, n. 115/B, dove in costanza di matrimonio abitavano il IG. e la IG.ra , rispettivamente AR P_
ricorrente e resistente nella presente causa».
5. Vero che: «A seguito della procedura da me curata in relazione alle due predette unità abitative, le stesse sono risultate ufficialmente come un'abitazione unica;
si trattava, però, pur sempre di due abitazioni distinte e il tramezzo che
2 permetteva di comunicare tra le stesse era stato chiuso».
6. Vero che: «Per anni la IG.ra P_
ha approfittato e cercato di trarre vantaggio della predetta unificazione apparente, anche
[...]
a discapito dell'ex marito .” AR
Parte resistente, come da comparsa di costituzione e pertanto:
“Nel merito
Rigettare le domande del ricorrente in quanto inammissibili e infondate per le causali di cui in narrativa con vittoria di spese tenuto conto che la sig.ra ha presentato istanza di ammissione P_
al pss.
In via riconvenzionale
Ogni diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, a modifica della sentenza n.
573/2020 del Tribunale di Pordenone accertare e dichiarare il peggioramento delle condizioni personali e reddituali della sig.ra e conseguentemente revocare l'obbligo per la stessa di P_ versare all'ex marito la somma di € 200,00 mensili a titolo di assegno di divorzio AR con decorrenza da dicembre 2024; in subordine, tenuto conto di quanto sopra, ridurre l'importo dell'assegno di divorzio eventualmente dovuto sempre con decorrenza da dicembre 2024; in ogni caso con vittoria di spese tenuto conto che la sig.ra ha presentato istanza di ammissione al P_
pss.
In via istruttoria
Si depositano, oltre al ricorso e decreto notificati, i seguenti documenti: 1) Istanza di ammissione al pss dd. 9.12.24; 2) Sentenza Tribunale di Pordenone n. 356/18; 3) Sentenza Corte Appello Trieste
n. 750/2018; 4) Attestazione passaggio in giudicato sentenza n. 750/2018 Corte Appello Trieste;
5)
Sentenze di condanna di 6) Richiesta di danni immobile e perizia di stima;
7) AR
Documento denominato contratto d'affitto dd. 15/01/2018 e elenco documenti depositati da Pt_1
nel proc. pen. n. 2134/21 rgnr Udine;
8) Documentazione pensione tedesca
[...] AR
9) e/c conto corrente tedesco 10) decreto Presidente Corte Appello Trieste dd. AR
22/7/22; 11) certificazione centro per l'impiego relativa a;
12) documentazione P_
medica relativa a;
13) documentazione relativa a cessazione contratto di locazione di P_
; 14) 730/2024 di;
15) 730/2023 di;
16) 730/2022 di P_ P_ P_ P_
; 17) e/c conto corrente ultimi tre anni;
18) documenti autovettura di
[...] P_ P_
; 19) Bollette e pagamenti vari di . Si ribadisce l'inammissibilità con
[...] P_
3 opposizione all'acquisizione ed utilizzazione dei documenti prodotti dal ricorrente n. 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29 in quanto relativi a circostanze precedenti al divorzio e non rilevanti in sede di modifica. Si ribadisce l'inammissibilità e l'opposizione all'ammissione della prova per testi richiesta dal ricorrente (capitoli da 1 a 6) in quanto relativa a circostanze precedenti al divorzio e non rilevanti in sede di modifica. Si chiede che il Giudice ordini a di depositare copia degli estratti conto dei conti correnti italiani e tedeschi AR
a lui intestati e/o cointestati degli ultimi tre anni, copia della documentazione relativa alle pensioni italiana e tedesca percepite, copia di eventuali somme percepite dall'ente assistenziale tedesco, copia della documentazione relativa all'autovettura di proprietà e/o in uso. Si chiede che il Giudice disponga approfondite indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita di Pt_1
valendosi della polizia tributaria. Si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti
[...] capitoli di prova: 1) Vero che ha riconsegnato l'immobile condotto in locazione Persona_1
sito in NA via A. Ristori n. 14 alla proprietaria sig.ra a luglio 2024 dopo la P_
cessazione del contratto di locazione? Teste 2) Vero che la foto che si rammostra Persona_1
è relativa all'immobile di cui al punto 1 in attesa di essere locato? Teste ” Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23/10/24, ha proposto due domande nei AR
confronti della ex moglie chiedendo, in primo luogo, la restituzione dei beni di cui P_ la ex moglie si era “ingiustamente arricchita grazie al matrimonio”, o del loro equivalente monetario, in secondo luogo, la modificazione delle condizioni del divorzio dichiarato dal Tribunale di Pordenone con sentenza n.537/2020, confermata dalla Corte d'Appello di Trieste con sentenza n.98/2022, con aumento da 200 a 2.000 euro (o al diverso importo ritenuto congruo) dell'assegno di divorzio stabilito in suo favore.
In sintesi, a fondamento della prima richiesta il ricorrente ha allegato e dedotto che, essendosi venuto a trovare, durante la vita matrimoniale, “in stato di grave inferiorità psico-fisica … a causa delle sostanze che, a sua insaputa, gli somministrava in continuazione …”, in buona P_
fede le aveva trasferito tutti suoi beni, beneficiandola di un arricchimento senza causa. In particolare, nel ricorso si è sostenuto che l'attuale abitazione della parte resistente, formalmente unica ma costituita da due unità abitative fittiziamente riunite con procedura di modificazione catastale richiesta dello stesso ricorrente “contro il proprio interesse”, era stata acquistata da
4 con denaro fornitole dallo stesso , proveniente dalla successione paterna. P_ Pt_1
Analogamente, il ricorrente ha allegato di aver pagato il prezzo versato dalla ex moglie per acquistare la nuda proprietà di un altro appartamento, poi consolidatasi con l'usufrutto a seguito del decesso dell'usufruttuaria.
Con riferimento alla seconda domanda, sono state rappresentate l'età avanzata, la totale invalidità e le sempre più precarie condizioni di salute del richiedente, con il conseguente aumento dei costi per le cure, ma anche la falsità di “… discorsi e dichiarazioni …” su cui era stato fondato lo scioglimento del matrimonio. In aggiunta, il ricorrente ha dedotto, a fronte delle capacità e dei redditi della controparte, il peggioramento delle proprie condizioni economiche, per il mancato versamento dell'assegno di divorzio da parte dell'ex moglie e per il recente aumento del canone mensile per la locazione dell'abitazione in cui aveva dovuto trasferirsi dopo essere stato cacciato di casa nell'anno 2018.
2. Si è ritualmente costituita contestando integralmente le domande di controparte. P_
In via pregiudiziale, la resistente ha eccepito l'inammissibilità della prima domanda, sia per violazione del ne bis in idem, essendo già stata decisa con sentenza 356/2018 del Tribunale di
Pordenone, confermata dalla sentenza n.750/2018 della Corte d'Appello di Trieste e passata in giudicato, sia perché, essendo sottoposta la domanda al rito ordinario, andrebbe escluso il simultaneus processus tra le due azioni, in quanto soggette a riti diversi ed essendo legate da semplice connessione soggettiva e non da connessione qualificata.
Con riferimento alla domanda di modifica dell'assegno divorzile, ha innanzitutto P_
sostenuto che le gran parte degli elementi di fatto posti a fondamento della pretesa sarebbero preesistenti alla sentenza di divorzio e quindi non potrebbero essere considerati in questa sede. Gli ulteriori argomenti proposti nel ricorso sono stati puntualmente contestati nella comparsa di costituzione e risposta. In primo luogo, è stato eccepito il difetto di prova del preteso aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente, comunque ritenuto non incidente sulle condizioni economico-patrimoniali della parte e quindi giudicato irrilevante ai fini della misura dell'assegno. ha anche sostenuto che l'omesso versamento da parte sua dell'assegno di divorzio, P_
peraltro anch'esso ritenuto irrilevante nel presente giudizio in quanto non incidente sulla misura del contributo, sarebbe dipeso da causa incolpevole e sarebbe comunque compensato dai propri
5 maggiori crediti nei confronti dell'ex marito. Infine, la resistente ha analiticamente contestato l'asserito peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente, anche sotto questo profilo sostenendone il difetto di prova idonea, essendo in particolare di dubbia attendibilità e comunque irrilevanti i documenti relativi al contratto di locazione, i quali, in ogni caso, non attesterebbero, anche in ipotesi fossero ritenuti attendibili, un significativo aumento dei costi di locazione, tale da incidere sulle condizioni economiche complessive della controparte.
In via riconvenzionale, parte resistente ha richiesto la revoca o la riduzione dell'assegno di divorzio posto a suo carico, con decorrenza da dicembre 2024, per il sopravvenuto peggioramento delle proprie condizioni economiche in conseguenza delle minori entrate reddituali di origine lavorativa e della cessazione del reddito da locazione.
3. Con lo scambio delle memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c. le parti hanno replicato alle difese avversarie e hanno integrato le rispettive produzioni documentali e istanze istruttorie.
Nell'udienza di comparizione, preso atto dell'impossibilità di un accordo conciliativo, ritenute inammissibili e/o irrilevanti le richieste di prova testimoniale, la causa, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione è stata rimessa in decisione ex art. 473-bis.22 ult. co. c.p.c.
4. La prima domanda della parte ricorrente non può essere accolta, perché proposta in violazione del principio del ne bis in idem, ponendosi in contrasto con il giudicato esterno costituito dalle sentenze n.356/18 del Tribunale di Pordenone e n.750/18 della Corte d'Appello di Trieste, di cui è stato documentato il passaggio in giudicato (doc.4 allegato alla comparsa di costituzione di parte resistente). Nell'ambito della precedente causa, introdotta da per ottenere la P_ restituzione dell'immobile di San Michele al Tagliamento (VE) di cui si discute anche nel presente giudizio, aveva agito in via riconvenzionale per “... ottenere, in via alternativa o AR
subordinata, il riconoscimento che l'immobile era intestato fittiziamente alla ex moglie mentre lui era il reale titolare, o la restituzione della somma data per l'acquisto dell'immobile, o la revocazione per ingratitudine della donazione indiretta dell'immobile ...” (sentenza Tribunale di
Pordenone, pag.4). Il giudice, in quella sede, aveva rigettato la domanda riconvenzionale del convenuto, rilevando l'ipotesi della donazione indiretta del bene e il mancato assolvimento dell'onere della prova circa i presupposti per la revoca dell'atto di liberalità, o per la restituzione
6 della somma (in entrambe le ipotesi alternative formulate dalla parte, di qualificazione della dazione quale prestito o quale ingiusto arricchimento). La Corte d'Appello aveva pienamente confermato la sentenza, condividendone gli argomenti e ritenendo infondati i motivi di impugnazione.
Non resta che prendere atto dell'esistenza del giudicato esterno, essendo identici, oltre alle parti e alle domande, anche i motivi posti a fondamento delle richieste restitutorie, dovendosi escludere che gli unici elementi sopravvenuti al formarsi del giudicato, costituiti da alcune pronunce penali coinvolgenti le parti ma relative a tutt'altri profili dei loro rapporti, rappresentino nuovi fatti costitutivi delle pretese del ricorrente. Se è vero che, nelle conclusioni formali assunte dall'odierno ricorrente, non è stato specificato l'oggetto della pretesa restitutoria, essendo stati menzionati genericamente “i beni di cui (n.d.r. parte resistente) si è ingiustamente arricchita”, ciò non deve far pensare che non coincidano le domande proposte nei due processi, perché nel ricorso qui in esame il ricorrente ha fatto inequivoco riferimento al medesimo immobile di San Michele al Tagliamento
(VE) già oggetto del primo processo. Tale immobile costituisce propriamente anche l'oggetto della pretesa restitutoria in questo giudizio, dovendosi escludere che essa comprenda anche l'altro appartamento di NA, cui è stato fatto un cenno così generico, nemmeno accompagnato da allegazioni o prove circa un'eventuale ipotetica simulazione della vendita (peraltro risalente all'anno 2007 e quindi ampiamente anteriore rispetto al divorzio) o circa l'esistenza di una donazione indiretta, che se la domanda dovesse considerarsi comprensiva anche di questo ulteriore bene sarebbe totalmente indeterminata.
In conclusione, l'eccezione pregiudiziale posta dalla parte resistente è fondata e, quale ragione più liquida, consente di prescindere dalla seconda questione posta anch'essa in via preliminare, relativa alla eccepita inammissibilità della domanda per non esserle applicabile, in assenza di connessione qualificata con la domanda di modifica delle condizioni di divorzio, il rito ex art. 473-bis e ss.
c.p.c., questione che avrebbe dovuto essere affrontata anche tenendo conto delle recenti modifiche introdotte con il D.L.vo 164/2024.
5. Entrambe le parti hanno chiesto la modifica dell'assegno di divorzio, il ricorrente domandandone un significativo aumento (del 1.000%), la resistente domandandone la revoca o la riduzione.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “La revisione dell'assegno divorzile richiede la presenza di "giustificati motivi" e impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa
7 modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali. Ove, pertanto, le ragioni invocate per la revisione siano tali da giustificare la revoca o la riduzione dell'assegno divorzile, è indispensabile accertare con rigore l'effettività dei mutamenti e verificare l'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi” (Cass. 354/2023).
5.1. Alla luce del principio che precede, non possono essere considerate, ai fini dell'eventuale modifica, alcune delle circostanze invocate dalla parte ricorrente, in quanto preesistenti al divorzio.
Lo squilibrio patrimoniale determinatosi per effetto delle elargizioni fatte dal marito in costanza di matrimonio ne aveva preceduto lo scioglimento. Analogamente, quando era stata emessa la pronuncia, nell'ottobre dell'anno 2020, era noto che era stato allontanato da casa AR
due anni prima. Inoltre, già in quella sede il Tribunale aveva considerato le limitate risorse reddituali dell'odierno ricorrente, in quanto titolare “… di un modesto trattamento pensionistico
…”.
Anche lo “stalking giudiziario” del quale il ricorrente sarebbe stato vittima a cause delle plurime e asseritamente infondate iniziative della ex moglie, invocato in questo giudizio, risalirebbe a epoca antecedente al divorzio. In ogni caso, si tratterebbe di circostanza non incidente sull'equilibrio economico-patrimoniale tra gli ex coniugi. Analogamente, sarebbero irrilevanti sulla misura dell'assegno anche i fatti di rilievo penale denunciati da ad eccezione del reato di AR
violazione degli obblighi di assistenza familiare, di cui si dirà più avanti.
Tolto il campo dalle circostanze ininfluenti nel giudizio cui si è chiamati in questa sede, restano da analizzare i fatti allegati che, essendo sopravvenuti, potrebbero astrattamente rilevare.
Il primo è l'asserito peggioramento delle condizioni di salute. Si tratta, però, di circostanza che non
è dimostrata, perché il certificato medico depositato a tal fine fotografa le condizioni attuali di salute, ma non le mette in relazione con quelle esistenti al momento della pronuncia del divorzio. In ogni caso, anche se per denegata ipotesi si trattasse di una condizione soggettiva nuova e sopravvenuta, non ne sarebbe dimostrata l'incidenza economica negativa. Anche sotto questo profilo, infatti, non si sarebbe trattato solo di dimostrare i costi da sostenere per le cure e l'assistenza, ma di provare l'incremento di tali costi rispetto all'epoca dello scioglimento del matrimonio, aumento che nemmeno è stato specificamente dedotto, tantomeno provato.
8 In secondo luogo, secondo la tesi sostenuta nel ricorso, il peggioramento delle condizioni economiche di dipenderebbe dall'omesso versamento dell'assegno di divorzio in AR
suo favore e dall'aumento del canone di locazione della propria abitazione.
Certamente la mancata percezione delle somme dovute a titolo di assegno divorzile può aver determinato delle difficoltà economiche nel beneficiario, così come potrebbe giustificare iniziative esecutive. In aggiunta, ci si potrebbe anche chiedere se la reiterazione delle omissioni “… per un elevato numero di mensilità …” (così la sentenza penale di condanna di data 29/2/24), nemmeno contestata dalla parte resistente, proprio perché prolungatasi per un periodo di tempo significativo
(il capo d'imputazione riporta la consumazione del reato da ottobre 2020, con permanenza in atto), abbia contribuito ad aggravare lo squilibrio economico tra gli ex coniugi, incidendo sulla situazione considerata dalla pronuncia di divorzio. La risposta è negativa. L'omesso versamento dell'assegno non ha consentito di porre rimedio alle necessità assistenziali e perequative che già erano state individuate e considerate dal giudice del divorzio. In sostanza, la situazione è rimasta quella che aveva preceduto la statuizione dell'assegno divorzile. L'inadempimento giustifica la pretesa di pagamento e di recupero del pregresso, ma non rivela un aggravamento dello squilibrio tra i coniugi tale da determinare un aumento dell'assegno, quanto semmai un prolungamento di tale squilibrio, al quale il versamento dell'assegno avrebbe posto almeno parziale rimedio.
Con riferimento al canone di locazione, sono state prodotte due diverse versioni di un contratto di locazione in lingua tedesca (doc. 29 e 30), non registrato, riferito all'immobile dove il ricorrente risulta risiedere (doc. 31). Il primo dei due contratti, datato 15/11/2019, per quanto è dato di capire, riporta un canone di 350 euro, che nel secondo documento, datato 1/8/2024, è elevato a 400 euro. A questo proposito, bisogna considerare che, nella sentenza di divorzio, il Tribunale di Pordenone aveva rilevato l'assenza di elementi documentali in grado di provare i costi di locazione. Il primo dei due contratti, in effetti, sarebbe sopravvenuto alla pronuncia di primo grado, ma avrebbe potuto rilevare in secondo grado. Senonché la Corte d'Appello non aveva considerato i costi della locazione, dando atto, all'esito delle indagini disposte, che dopo il divorzio da AR
aveva convissuto nella nuova abitazione di residenza con la proprietaria P_ dell'immobile, che era stata la sua prima moglie.
L'insieme delle circostanze evidenziate rende evidente che il dedotto aumento del canone di locazione non può rilevare nel giudizio circa la modifica dell'assegno divorzile, per più ordini di
9 motivi. Innanzitutto, è risultato che già in sede di divorzio, pur essendo astrattamente disponibile il documento relativo alla locazione, il relativo costo non aveva avuto alcun rilievo nella valutazione dei giudici di secondo grado, per cui nemmeno l'eventuale aumento di tale costo dovrebbe incidere sulla richiesta modifica della precedente statuizione. In ogni caso, non è stata fornita prova sufficiente di tale aumento del costo, perché il ricorrente avrebbe dovuto fornire la prova non tanto dell'esistenza del contratto, quanto piuttosto, anche per i rapporti soggettivi peculiari con il locatore, del pagamento dei canoni, cosa che ha omesso di fare, non avendo allegato alcuna pezza giustificativa. Infine, se anche per denegata ipotesi potesse ritenersi provato l'effettivo pagamento del nuovo canone, si tratterebbe di aumento contenuto in 50 euro mensili, quindi non incidente sull'equilibrio complessivo realizzato con la sentenza di divorzio.
Da ultimo, si deve considerare che è gravemente carente la produzione documentale di Pt_1
ex art. 473-bis.12 comma 3 c.p.c., il che, per quanto previsto dall'art. 473-bis.18 c.p.c., è
[...]
valutabile, ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.c., quale argomento di prova contrario alle pretese del ricorrente.
5.2. Non può essere accolta nemmeno la domanda di revoca o di riduzione dell'assegno divorzile, formulata dalla resistente P_
La richiesta è stata giustificata, a fronte della costanza delle spese per i bisogni primari, con la riduzione dei redditi da lavoro e con la temporanea perdita, in attesa dell'individuazione di un nuovo affidabile conduttore, dell'entrata derivante dalla locazione dell'immobile di NA (UD).
Procedendo da quest'ultima, non c'è prova, essendo inidoneo a tal fine il doc. 13 depositato dalla parte e risultando ancora nell'ultimo e/c allegato l'accredito per “affitto mensile”, del venir meno del reddito da locazione, del quale, in ogni caso, è stata dedotta la sola momentanea sospensione, per cui non è stata allegata l'eventuale ipotetica perdita definitiva della fonte reddituale, che va conseguentemente considerata nella comparazione delle situazioni economiche delle parti.
Quanto ai redditi lavorativi, si deve considerare che le ultime tre dichiarazioni prodotte sono sostanzialmente omogenee, anzi attestando la più recente un aumento della relativa voce reddituale rispetto alle due precedenti, per cui i documenti non rivelano un recente peggioramento delle condizioni economiche della parte. Né la revoca può essere giustificata, come preteso dalla resistente, sulla asserita modifica dei presupposti di fatto considerati nel momento in cui era stato
10 statuito, in sede di divorzio, l'obbligo di corrispondere l'assegno, poiché il Tribunale, a ben vedere, in quella sede non aveva fatto alcun riferimento ai dati delle dichiarazioni fiscali o ad altri documenti attestanti formalmente le entrate da lavoro, ma alla generica capacità reddituale da lavoro del coniuge obbligato, quantificata nella misura di euro 1.000 mensili, capacità che, in assenza di prova contraria della parte, non è stato accertato essere venuta meno.
6. L'integrale rigetto di tutte le domande delle parti comporta la reciproca soccombenza e la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- rigetta integralmente le domande proposte dalla parte ricorrente AR
- rigetta la domanda proposta in via riconvenzionale dalla parte resistente P_
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 15/4/25
Il Presidente
dr.ssa Maria Paola Costa
Il Giudice relatore dott. Giorgio Cozzarini
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