Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/06/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
n. 4295/2024 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est. dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4295 del Ruolo Generale degli Affari Volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avente per oggetto: divorzio congiunto vertente tra
nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Arciello Francesco (C.F. ) presso il cui studio sito in C.F._2
LA (NA) al Corso Italia, N. 296, elettivamente domicilia come da procura in atti;
E
nata a Giugliano in [...] il [...] (C.F. , Parte_2 C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Lini Caterina (C.F. ), presso il cui studio sito in C.F._4
VE (CE) alla via Nobel, palazzo Marianna, snc, elettivamente domicilia come da procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
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Il PM ha apposto il visto in data 21/11/2024.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il giorno 08/11/2024 e Parte_1 Parte_2
premettevano di: aver contratto matrimonio concordatario in Giugliano in Campania (Na) il 12 luglio
1995 (Atto n. 162, parte II, serie A, anno 1995) dalla cui unione nascevano tre figli: (nato il Per_1
29/05/1996), (nato il [...]) e (nata il [...]) e, che venuta meno l'affectio Per_2 Per_3
coniugalis le parti addivenivano, in via consensuale, alla separazione, definita con decreto di omologa n. 4150/2011 del 29/03/2011 - N.R.G. 36497/2010 del Tribunale di Napoli;
pertanto, stante la permanenza della separazione e l'impossibilità di una riconciliazione chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate in ricorso.
Con note scritte depositate in data 3 giugno 2025, le parti dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di rinunciare all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi, chiedendo la pronuncia del divorzio alle condizioni ivi indicate.
Il PM apponeva il visto in data 21 novembre 2024.
Ciò posto la domanda è fondata e va accolta.
Si è dunque realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo decorso il periodo di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Tribunale di Napoli, in data 16 marzo 2011, nel procedimento di separazione conclusosi con decreto di omologa n. 4150/2011 del 29/03/2011, e da quella data è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni e concordato le condizioni di divorzio:
- il sig. è residente in [...]; Parte_1
- la sig.ra è residente in [...] in Parte_2
uno al figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente;
Per_2
- il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di concorso al Parte_1 Parte_2 mantenimento del figlio la somma di € 250,00 da versarsi entro il giorno 25 di ogni mese, con Per_2
decorrenza dal 25 novembre 2024 e con aggiornamento secondo gli indici Istat, alle seguenti coordinate: [...];
pagina 2 di 4 - i coniugi reciprocamente si impegnano a sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie necessarie nell'interesse del figlio preventivamente concordate tra gli stessi e documentate Per_2 così come da protocollo d'intesa del CNF n. AMM 30/11/17.030639U del 29/11.2017 che si allega alla presente e ne costituisce parte integrante;
- i coniugi, entrambi provvisti di redditi propri, rinunciano all'assegno divorzile previsto ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della Legge n. 898/70 e successive modifiche;
- i patti di cui al presente ricorso si intendono operanti tra le parti dalla data di sottoscrizione del ricorso introduttivo;
- entrambi i coniugi, congiuntamente, chiedono emettersi ogni altro provvedimento di legge ritenuto utile e necessario e, comunque, connesso alla richiesta pronunzia;
- si dà atto che per tutto quanto non espressamente previsto verranno applicate le disposizioni legislative vigenti;
- le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e sono conformi all'interesse della prole il tribunale li recepisce integralmente.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Giugliano in Campania
(NA) il 12 luglio 1995, da nato a [...] il [...] Parte_1
e, nata a Giugliano in [...] il [...], alle condizioni concordate Parte_2
e riportate in motivazione;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Giugliano in Campania (NA) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (atto n. Atto n. 162, parte II, serie A, anno 1995) per le incombenze di cui al DPR 396/2000;
c) nulla sulle spese.
Così deciso in VE in camera di consiglio il 05/06/2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
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