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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 04/06/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 38 /2023
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 38 /2023
Oggi, 4 giugno 2025 ore 12.00, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sia in presenza che collegata in CP_ videoconferenza come da provvedimento reso su istanza di parte convenuta sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Raffaele Amato in sostituzione dell'avv. Antonio Amato;
CP_
- per parte convenuta l'avv. Elisa Nannucci;
per parte convenuta l'Avv. Controparte_2
Arianna Baldi in sostituzione dell'avv. Belelli.
I difensori discutono riportandosi al contenuto dei propri atti difensivi.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi ed a sconnettersi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 19:00.
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
Depositata il 4 giugno 2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 38 / 2023 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Antonio Amato;
Parte_1
Parte ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Elisa Nannucci;
CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 con il patrocinio dell'Avv. Massimo Belelli;
Parti resistenti
Oggetto: opposizione all'esecuzione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. mpugna 13 ruoli inerenti crediti previdenziali oggetto di atto di pignoramento presso Pt_1 terzi notificato il 9.12.2022. Si affida ad un unico motivo di ricorso, ovvero la prescrizione dei crediti in questione. CP_ Si sono costituiti sia che al fine di contrastare l'iniziativa giudiziaria, Controparte_2 allegando documentazione al fine di dimostrare l'interruzione della prescrizione e, comunque,
Pag. 2 di 4 CP_ eccependo per quanto di ragione il proprio difetto di legittimazione passiva. inoltre eccepisce il difetto di interesse ad agire attesa l'assenza di notifica di intimazione di pagamento da parte del concessionario.
Così riassunte sinteticamente le posizioni delle parti processuali, non vi sono elementi per superare la questione, sollevata d'ufficio all'esito della camera di consiglio del 17 maggio 2024, in ordine all'improponibilità dell'azione giudiziaria per mancato esaurimento della prodromica fase sommaria dinanzi al giudice dell'esecuzione.
Difatti, sotto il profilo della scansione temporale del procedimento, la fase sommaria dinanzi al giudice dell'esecuzione risulta essere definita con ordinanza resa in sede di verbale del 17 febbraio 2023, successiva, pertanto, all'introduzione del presente giudizio avvenuta il precedente 24 gennaio 2023.
Ebbene, l'art. 618 bis c.p.c. dispone che “per le materie trattate nei capi I e II del titolo IV del libro secondo, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili. Resta ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 e dal secondo comma dell'articolo 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza”.
Come sottolineato anche dalla giurisprudenza di legittimità, la preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è “necessaria ed inderogabile”, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena (v. Cass., n. 11291 del 2020).
Pertanto, pendente la procedura esecutiva, è indispensabile che la parte che intende dolersi della mancanza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata nelle forme di cui all'art. 615 c.p.c. instauri prima un'opposizione cautelare davanti al giudice dell'esecuzione e, solo dopo l'emissione dell'ordinanza di rigetto o di accoglimento della stessa, introduca il giudizio di merito (si veda, recentemente, Cass., ord. n. 6892 del 2024: “una volta iniziata l'esecuzione (…), tutte le opposizioni esecutive debbano rispettare due princìpi inderogabili. Il primo principio è che l'opposizione sia “introdotta con ricorso rivolto al giudice dell'esecuzione (da depositarsi quindi agli atti del fascicolo dell'esecuzione)”, al quale “è riservato dalla legge il preliminare esame della stessa, anche per consentirgli l'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi di verifica e controllo della
Pag. 3 di 4 regolarità di svolgimento dell'azione esecutiva, nonché dei suoi poteri di direzione del procedimento, che potrebbero determinare l'emissione (anche di ufficio) di provvedimenti tali da rendere superfluo lo svolgimento del merito dell'opposizione” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 11 ottobre 2018, n. 25170, Rv. 651161-01). Il secondo principio è che l'opposizione debba svolgersi necessariamente in due fasi: l'una, sommaria, dinanzi al giudice dell'esecuzione; l'altra, a cognizione piena, dinanzi al giudice del merito. Potrebbe mancare la seconda, se nessuna delle parti decidesse di introdurla;
non potrebbe invece mancare la prima, propedeutica e inderogabile anche per l'ipotesi in cui
l'opponente non intenda domandare l'adozione di provvedimenti urgenti”).
Da ciò deriva che il mancato rispetto della necessaria ed ineludibile sequenza procedurale determina l'inammissibilità dell'opposizione senza che sia possibile beneficiare della rimessione in termini, qui neppure richiesta, inammissibilità rilevabile d'ufficio dal giudice.
Ne consegue la preclusione dell'esame delle domande volte ad ottenere la prescrizione del diritto.
Sul punto, le note del difensore di parte ricorrente non appaiono pertinenti al quesito posto dal giudice (che ha richiamato la giurisprudenza di cui sopra mediante espressa citazione), in quanto si sofferma sulla modalità di impugnazione dinanzi al giudice tributario della cartella di pagamento, evocando quindi fattispecie e modalità di impugnazione distoniche e non pertinenti rispetto alla ritualità prevista dal codice per le opposizioni esecutive dinanzi al giudice ordinario (o del lavoro) laddove, come espressamente dichiarato dal difensore a pagina 3 del ricorso in cui si riferisce espressamente all'atto di pignoramento presso terzi, l'esecuzione sia già iniziata.
Stante la decisione in rito su questione rilevata d'ufficio, le spese devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) dichiara improponibile il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Prato, il 4 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 38 /2023
Oggi, 4 giugno 2025 ore 12.00, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sia in presenza che collegata in CP_ videoconferenza come da provvedimento reso su istanza di parte convenuta sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Raffaele Amato in sostituzione dell'avv. Antonio Amato;
CP_
- per parte convenuta l'avv. Elisa Nannucci;
per parte convenuta l'Avv. Controparte_2
Arianna Baldi in sostituzione dell'avv. Belelli.
I difensori discutono riportandosi al contenuto dei propri atti difensivi.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi ed a sconnettersi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 19:00.
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
Depositata il 4 giugno 2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 38 / 2023 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Antonio Amato;
Parte_1
Parte ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Elisa Nannucci;
CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 con il patrocinio dell'Avv. Massimo Belelli;
Parti resistenti
Oggetto: opposizione all'esecuzione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. mpugna 13 ruoli inerenti crediti previdenziali oggetto di atto di pignoramento presso Pt_1 terzi notificato il 9.12.2022. Si affida ad un unico motivo di ricorso, ovvero la prescrizione dei crediti in questione. CP_ Si sono costituiti sia che al fine di contrastare l'iniziativa giudiziaria, Controparte_2 allegando documentazione al fine di dimostrare l'interruzione della prescrizione e, comunque,
Pag. 2 di 4 CP_ eccependo per quanto di ragione il proprio difetto di legittimazione passiva. inoltre eccepisce il difetto di interesse ad agire attesa l'assenza di notifica di intimazione di pagamento da parte del concessionario.
Così riassunte sinteticamente le posizioni delle parti processuali, non vi sono elementi per superare la questione, sollevata d'ufficio all'esito della camera di consiglio del 17 maggio 2024, in ordine all'improponibilità dell'azione giudiziaria per mancato esaurimento della prodromica fase sommaria dinanzi al giudice dell'esecuzione.
Difatti, sotto il profilo della scansione temporale del procedimento, la fase sommaria dinanzi al giudice dell'esecuzione risulta essere definita con ordinanza resa in sede di verbale del 17 febbraio 2023, successiva, pertanto, all'introduzione del presente giudizio avvenuta il precedente 24 gennaio 2023.
Ebbene, l'art. 618 bis c.p.c. dispone che “per le materie trattate nei capi I e II del titolo IV del libro secondo, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili. Resta ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 e dal secondo comma dell'articolo 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza”.
Come sottolineato anche dalla giurisprudenza di legittimità, la preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è “necessaria ed inderogabile”, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena (v. Cass., n. 11291 del 2020).
Pertanto, pendente la procedura esecutiva, è indispensabile che la parte che intende dolersi della mancanza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata nelle forme di cui all'art. 615 c.p.c. instauri prima un'opposizione cautelare davanti al giudice dell'esecuzione e, solo dopo l'emissione dell'ordinanza di rigetto o di accoglimento della stessa, introduca il giudizio di merito (si veda, recentemente, Cass., ord. n. 6892 del 2024: “una volta iniziata l'esecuzione (…), tutte le opposizioni esecutive debbano rispettare due princìpi inderogabili. Il primo principio è che l'opposizione sia “introdotta con ricorso rivolto al giudice dell'esecuzione (da depositarsi quindi agli atti del fascicolo dell'esecuzione)”, al quale “è riservato dalla legge il preliminare esame della stessa, anche per consentirgli l'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi di verifica e controllo della
Pag. 3 di 4 regolarità di svolgimento dell'azione esecutiva, nonché dei suoi poteri di direzione del procedimento, che potrebbero determinare l'emissione (anche di ufficio) di provvedimenti tali da rendere superfluo lo svolgimento del merito dell'opposizione” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 11 ottobre 2018, n. 25170, Rv. 651161-01). Il secondo principio è che l'opposizione debba svolgersi necessariamente in due fasi: l'una, sommaria, dinanzi al giudice dell'esecuzione; l'altra, a cognizione piena, dinanzi al giudice del merito. Potrebbe mancare la seconda, se nessuna delle parti decidesse di introdurla;
non potrebbe invece mancare la prima, propedeutica e inderogabile anche per l'ipotesi in cui
l'opponente non intenda domandare l'adozione di provvedimenti urgenti”).
Da ciò deriva che il mancato rispetto della necessaria ed ineludibile sequenza procedurale determina l'inammissibilità dell'opposizione senza che sia possibile beneficiare della rimessione in termini, qui neppure richiesta, inammissibilità rilevabile d'ufficio dal giudice.
Ne consegue la preclusione dell'esame delle domande volte ad ottenere la prescrizione del diritto.
Sul punto, le note del difensore di parte ricorrente non appaiono pertinenti al quesito posto dal giudice (che ha richiamato la giurisprudenza di cui sopra mediante espressa citazione), in quanto si sofferma sulla modalità di impugnazione dinanzi al giudice tributario della cartella di pagamento, evocando quindi fattispecie e modalità di impugnazione distoniche e non pertinenti rispetto alla ritualità prevista dal codice per le opposizioni esecutive dinanzi al giudice ordinario (o del lavoro) laddove, come espressamente dichiarato dal difensore a pagina 3 del ricorso in cui si riferisce espressamente all'atto di pignoramento presso terzi, l'esecuzione sia già iniziata.
Stante la decisione in rito su questione rilevata d'ufficio, le spese devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) dichiara improponibile il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Prato, il 4 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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