Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 04/02/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2355/2023 del
R.G.A.C., decisa nell'udienza cartolare del 4 febbraio 2025 e vertente
TRA
- ( ) e Parte_1 C.F._1 [...]
il primo in proprio e nella qualità di amministratore e Parte_2 legale rappresentante pro tempore della Parte_2
[...]
rappresentati e difesi dall'avv. Valerio Righi ( ) e dall'avv. Stefano C.F._2
Perotti ) per delega in calce al ricorso C.F._3
PARTE RICORRENTE
E
- (C.F. ) rappresentata e difesa, in virtù Controparte_1 P.IVA_1
dell'Ordinanza Presidenziale di conferimento incarico n. 42 del 18 maggio 2023 dall'avvocato Marco Torelli CodiceFiscale_4
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione.
Per l'udienza di discussione del 4 febbraio 2025 parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate in data 4 febbraio 2025 e parte resistente come da note scritte depositate in data 23 gennaio 2025 da intendersi in questa sede trascritti e comunque in prosieguo riassunti.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso del 5 maggio 2023 e Parte_1 [...] proponevano opposizione avverso l'ordinanza Parte_2 ingiunzione n. 10/2023 emessa dalla Provincia di in data 06.04.2023 e notificata in CP_1 data 13.04.2023 in proprio, quale autore delle violazioni, e nella qualità di legale rappresentante della società quale Parte_2
obbligata in solido, con la quale veniva ingiunto ai medesimi il pagamento della somma di euro di € 2.066,67 a titolo di sanzione pecuniaria per le violazioni di cui all'art. 190, comma 1, sanzionato dall'art. 258, comma 3 del D. Lgs. 152/2006, deducendo:
a) la suddetta Ordinanza Ingiunzione consegue al Verbale Unico di Accertamento e notificazione nr. AA704477 del 13.04.2022 elevato dal Compartimento di Polizia
Ferroviaria per il Lazio – Posto di Polizia Ferroviaria Formia, Piazza IV Novembre
04023 Formia (LT) nei confronti del ricorrente a conclusione degli accertamenti ispettivi iniziati con l'accesso del 13/04/2022, a seguito del quale è stata irrogata la sanzione di € 2.066,67 per la presunta violazione dell'art. 190, comma 1, sanzionato dall'art. 258, comma 3 del D. Lgs. 152/2006;
b) tale Verbale è stato elevato perché in data 07.02.2022 veniva accertata che la società effettuava l'attività tenendo il registro di carico e scarico con Parte_2
informazioni incomplete, tali da non consentire la tracciabilità del rifiuto.
c) In data 14 aprile 2022 il Consulente della Dott. , a Parte_2 Persona_1 seguito di precedenti comunicazioni telefoniche intercorse con l'organo accertatore volte ad ottenere delucidazioni in merito alla contestazione elevata, veniva informato che la presunta trasgressione si sarebbe sostanziata nel mancato inserimento nella colonna numero 4 del registro di carico e scarico del luogo di produzione del rifiuto;
per cui inoltrava missiva all'indirizzo
(All.2) al fine di esplicitare Email_1 la congruità dell'operato della ed evidenziando, inoltre, una Parte_2
non corretta applicazione della normativa di settore;
d) Sebbene alcun riscontro in merito ai solleciti avanzati veniva inoltrato, ritualmente, il sig. presentava nei termini di legge scritti difensivi ex. art. 18 L. Pt_1
689/1981 (All.4), ove adduceva le proprie ragioni, sulla base delle contestazioni sino a quel momento mossegli, richiedendo l'archiviazione del processo verbale di accertamento e, in subordine, la riduzione della sanzione.
e) Solamente attraverso l'ordinanza di ingiunzione di pagamento il ricorrente veniva a conoscenza che il menzionato verbale era stato elevato in forza di una presunta non compilazione della voce F.I.R. e della relativa mancata consegna. La mancata compilazione, nei registri di carico e scarico dei rifiuti, dei riferimenti dei FIR, così come la mancata presentazione dei FIR, è avvenuto in quanto tali registrazioni fanno riferimento a movimenti di trattamento di rifiuti “scarico interno” ed alla produzione di rifiuti provenienti dal trattamento “carico interno”, operazioni, queste, non assoggettate all'emissione dei FIR poiché operazioni di mera lavorazione interna. Come riportato al capitolo 2, tali movimentazioni non necessitano di emissione di FIR e della conseguente compilazione sul registro di carico e scarico degli estremi del FIR.
f) Tale evenienza ha comportato una limitazione del diritto di difesa del ricorrente, il quale, ove fosse stato notiziato per tempo delle puntuali ragioni che avevano portato l'organo accertatore all'elevazione del menzionato verbale, avrebbe potuto presentare, nei termini ex art. 18 L. 689/1981, una più pregnante difesa;
Concludevano pertanto chiedendo la sospensione degli effetti dell'impugnato atto,
Ordinanza di Ingiunzione nr. 10/2023 del 06.04.2023 ex art. 5 D.lgs. 150/2011, sanzioni e pene accessorie;
nel merito annullare il verbale di contestazione nr. AA704477 del
13.04.2022 elevato dal Compartimento di Polizia Ferroviaria per il Lazio – Posto di Polizia
Ferroviaria Formia, Piazza IV Novembre 04023 Formia (LT), e per l'effetto la susseguente ordinanza ingiunzione nr. 10/2023 del 06.04.2023 della
[...]
; in via subordinata, che fosse applicata la Parte_3 sanzione nella misura minima ex art. 11 L. 689/81 e s.m.i. con condanna della parte resistente al rimborso del contributo unificato versato dal ricorrente, con vittoria di spese e onorari legali.
Si costituiva la resistente con memoria del 30 maggio 2023 Controparte_1 contestando il ricorso e chiedendone il rigetto. Deduceva la resistente che l'ordinanza ingiunzione in parola è stata emanata dalla per violazione dell'art. 190 Controparte_1
comma 1 lett. a, sanzionato dall'art. 258 comma 3 del D.lgs. 152/2006, sulla scorta del verbale di contestazione di illecito amministrativo n. AA 7044 RG del 13.4.2022, (all.3) elevato dalla Polizia di Stato Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio.
Nel verbale di contestazione si legge: “L'anno 2022 il giorno 13 del mese di aprile, i sottoscritti
Agenti di PS … ha violato le disposizioni di cui all'art. 190 c. 1 e art 258 c. 3 D.lgs 152/2006 perché in data 7.2.2022 veniva accertata che la società effettuava l'attività Parte_2 tenendo il registro di carico e scarico con informazioni incomplete, tali da non consentire la tracciabilità del rifiuto”.
La , con l'ordinanza ingiunzione opposta determinava il quantum della Controparte_1
sanzione nella somma di Euro 2.066,67, pari alla terza parte del massimo della sanzione amministrativa, quale beneficio previsto per il pagamento in misura ridotta.
La provincia di deduceva che la ratio della norma di cui all'art. 190 TUA si rinviene CP_1
nella necessità di documentare in modo trasparente tutte le operazioni di carico e scarico dei rifiuti e dimostrarne la loro corretta gestione.
Per i produttori, come nel caso in specie, nel registro devono essere annotate entro 10 giorni lavorativi, dalla produzione del rifiuto e dall'avvio a smaltimento/recupero, tutte le informazioni sulle quantità dei rifiuti prodotti distinti per tipologie specifiche e tale documentazione deve essere conservata presso il sito di produzione per almeno 5 anni dalla data dell'ultima registrazione e resa disponibile alle autorità preposte al controllo che ne facciano richiesta.
In ordine al quantum della sanzione comminata, la evidenziava che la Controparte_1
Legge 689/81, all'art. 16 comma 1 (pagamento in misura ridotta) prevede espressamente:
“E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento …” Pertanto, posto che la violazione dell'art. 190 comma 1 del D.lgs 152/2006, per come sanzionata dall'art. 258 comma 3, ratione temporis applicabile, prevede la sanzione da un minimo di Euro 2.000,00 ad un massimo di euro 10.000,00, è legittima l'applicazione della sanzione determinata in euro 2.0660,67 (terza parte del massimo previsto dall'art. 258 comma 3 D.lgs 152/2006) in quanto già applicata in regime di premialità, stante l'inapplicabilità del minimo edittale tout court, per evidente contrasto con la previsione di cui all'art. 16 comma 1 Legge 689/81.
La sanzione in concreto irrogata, per un importo invero contenuto, è stata quantificata, inoltre, ex art. 11 del Regolamento Provinciale n. 22 del 30 aprile 2021, (si veda ordinanza) tenendo conto della insussistenza di reiterazioni della medesima violazione nel quinquennio precedente.
Con ordinanza del 22 giugno 2023 il giudice rinvia per discussione all'udienza cartolare del 4 febbraio 2025.
Parte resistente depositava note di trattazione scritta in data 23 Controparte_1 gennaio 2025 contestando “tutto quanto ex adverso dedotto perché infondato in fatto ed in diritto
e comunque non provato e nel riportarsi alla comparsa di costituzione e risposta ed alle conclusioni ivi formulate, insiste per il rigetto del ricorso e conseguente convalida dell'ordinanza ingiunzione opposta. Vittoria di spese e compensi professionali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 190 del Codice dell'ambiente: “
1.Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i
Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere
c), d) e g), ha l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta o trattata, la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all'articolo 193(2).”.
Nel caso di specie la società “Centro Rottamazione e Demolizione C.D.R. Pontina S.r.l.“ era tenuta ad una chiara tracciabilità dei rifiuti, più in particolare per i rottami ferrosi e non ferrosi assolvendo agli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico anche con documenti sostitutivi dei F.I.R. e quindi con la tenuta dei registri IVA di acquisto e di vendita nonché tramite l'utilizzo dei dati dei documenti di trasporto (DDT) così come previsto dall'art. 190, comma 8 del D.Lgs. 152/2006, ove si dispone:“
8. Per le attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono assolti anche tramite l'utilizzo dei registri IVA di acquisto e di vendita secondo le procedure e le modalità fissate dall'articolo 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche.”.
Infatti, ai sensi dell'art. 193 comma 19 del D.Lgs. 152/2006 come aggiornato e modificato dal D. Lgs 116/2020: “19. I rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82, si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.”.
Deve dunque ritenersi infondato il motivo di parte ricorrente quando sostiene che: “In riferimento a quanto riportato si può concludere che il FIR va emesso solamente nelle fasi di trasporto pertanto quando un rifiuto entra o esce dall'impianto, e non va emesso nelle fasi di gestione interne del rifiuto, ossia nelle fasi di TRATTAMENTO e PRODUZIONE di altri rifiuti.
Pertanto nel registro di carico e scarico dei rifiuti di un impianto, i riferimenti del FIR vanno riportati solamente nelle fasi di INGRESSO del rifiuto “carico esterno” e di USCITA del rifiuto
“scarico esterno”, diversamente non vanno riportati i riferimenti del FIR, in quanto non è richiesta
l'emissione, nelle fasi di trattamento dei rifiuti “scarico interno” e di produzione di rifiuti provenienti dal trattamento “carico interno.”.
Il successivo trasporto verso l'impianto di trattamento è accompagnato da un nuovo FIR compilato secondo le normali modalità. Nel caso di specie, parte ricorrente, mediante gli scritti difensivi pervenuti all'Ente
[...]
non rimediava alla carenza di informazioni sulle caratteristiche Controparte_2
qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti e/o gestiti, ma anzi dal registro cronologico di carico e scarico emergeva l'assenza di indicazioni per ogni tipologia di rifiuto circa la quantità prodotta, la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità di prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per il riutilizzo, riciclaggio ed altre operazioni di recupero rendendo impossibile la tracciabilità dei rifiuti da parte dell'Organo accertatore.
Alcuna violazione del diritto di difesa si è configurava a danno di parte ricorrente alla luce dello scambio di documentazione e scritti difensivi avvenuto ex art. 18 della L. 689/81.
In merito all'applicazione della sanzione di cui all'art. 258, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 come aggiornato e modificato dal D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116: “2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma
1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se il registro
è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore. 3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue;
ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.”.
Ebbene, nel caso di specie la Polizia Ferroviaria per il Lazio – Posto di Polizia Ferroviaria
Formia, in carenza di informazioni in merito al numero di dipendenti assunti a tempo pieno e quelli con contratto part-time o stagionale, ben procedeva nell'applicare la sanzione più favorevole e meno onerosa nei confronti della società Parte_2
Anche la quantificazione della sanzione rientra tra il minimo e il massimo previsto dalla legge e per di più emerge quale sanzione più favorevole considerata la mancata reiterazione di condotte illecite della medesima disposizione di legge commessa nei cinque anni precedenti.
La soccombenza del ricorrente nel merito della domanda regola le spese del presente giudizio, che vengono liquidate come in dispositivo sulla base del del DM 55/2014 e successive modifiche considerato che non è stata svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n.2355/2023, ogni diversa domanda rigettata così provvede:
- rigetta il ricorso e conferma l'ordinanza ingiunzione n. 10/2023 emessa dalla Provincia di
; CP_1
- condanna il ricorrente e la Parte_1 [...]
in solido tra loro al pagamento delle spese di lite in Parte_2
favore della , che liquida in 1.701,00 compensi, oltre spese generali, IVA Controparte_1
e CPA come per legge.
Lì 4 febbraio 2025
IL GIUDICE dott. Stefano Fava